REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 LUGLIO 2006 - N. 33
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


CIRCOLARE 22 giugno 2006, n. 10.
P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 1.17. "Diversificazione della produzione energetica" - Circolare applicativa dei punti 12.1, 15.2, 17.6 del bando approvato con decreto n. 1806 dell'1 dicembre 2004.

A TUTTI I SOGGETTI INSERITI NELLE GRADUATORIE APROVATE CON DECRETI NN. 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807 DEL 25 LUGLIO 2005
ALL'IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA S.P.A.
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
ALL'UFFICIO SPECIALE PER I CONTROLLI DI II LIVELLO
Com'è noto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 21 ottobre 2005, parte I, sono stati pubblicati i decreti del dirigente generale del dipartimento regionale industria - Assessorato dell'industria nn. 1802, 1803, 1804, 1805, 1806 e 1807 del 25 luglio 2005, di approvazione delle graduatorie inerenti gli interventi oggetto delle agevolazioni previste dal bando misura 1.17, approvato con decreto n. 1806 dell'1 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 55 del 24 dicembre 2004, parte I, attuativo del regime di aiuto di cui all'art. 69, legge regionale n. 32/2000. Al punto 12.1 del suindicato bando, si stabilisce in 90 giorni solari, decorrenti dalla notifica del provvedimento di concessione provvisoria del contributo, il termine per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, "pena la decadenza del contributo concesso".
Lo stesso punto del citato bando testualmente recita:
"La dichiarazione di inizio lavori dovrà essere resa nei modi previsti dalla vigente normativa con perizia giurata rilasciata da un tecnico competente abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo albo professionale e comunicata al soggetto concessionario.
L'inizio dei lavori è comunque subordinato all'ottenimento da parte del soggetto richiedente il contributo, di tutte le autorizzazioni, pareri, concessioni e quant'altro necessario e previsto dalle normative vigenti per la realizzazione degli impianti ed il loro esercizio a regime (cantierabilità intervento).
La "dichiarazione di inizio lavori" e la contestuale "attestazione di cantierabilità" deve essere fornita al soggetto concessionario tramite perizia giurata redatta in conformità allo schema di cui all'allegato F, entro i termini della presente fase.
Le eventuali ulteriori risorse che si renderanno disponibili a seguito di possibili revoche dei decreti di concessione per l'inadempimento del termine di cui alla presente fase 5, saranno utilizzate scorrendo la relativa graduatoria, per la concessione dei contributi a favore di quelle imprese, precedentemente escluse per mancanza di fondi, che dichiarino entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del soggetto concessionario di dare inizio ai lavori entro il termine perentorio che non potrà essere superiore a 60 giorni dalla notifica della comunicazione.
Saranno interessati allo scorrimento della graduatoria solo i progetti i cui tempi di realizzazione indicati in sede di presentazione di istanza di contributo, sono compatibili con la "data di ultimazione" di cui al punto 15.2".

*  *  *

In relazione alle clausole contenute al punto 12 del citato bando, si è rilevata una illogicità tra il termine previsto per la comunicazione di inizio lavori (90 giorni dalla notifica di concessione del contributo) ed il termine del procedimento amministrativo, fissato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, che costituisce, nella fattispecie in esame, requisito necessario della cantierabilità dell'intervento.
Ritenuto che:
1)  nessuna impresa è stata in condizione di attivare e concludere tutti i procedimenti propedeutici all'avvio dei lavori previsti dal bando entro i termini assegnati;
2)  la novità dell'istituto dell'autorizzazione unica ha creato notevoli difficoltà applicative sia a carico delle imprese che a carico delle amministrazioni diversamente coinvolte nel procedimento unico;
3)  le nuove disposizioni diramate dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente, in materia di giudizio di compatibilità ambientale per l'installazione di impianti fotovoltaici, con decreto del 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 13 gennaio 2006, di seguito modificate con decreto 17 maggio 2006, hanno avuto refluenza sull'iter del connesso procedimento disciplinato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 cit;
l'Amministrazione procedente si è determinata, in autotutela, mediante emissione di apposita direttiva indirizzata all'ente concessionario, di non tenere conto del termine originariamente fissato dal bando per la comunicazione di inizio lavori.
Ciò, alla stregua del principio di conservazione degli atti e privilegiando un'interpretazione che garantisca l'utilità del bando medesimo ed il raggiungimento del suo scopo essenziale, individuato nel più celere e pieno utilizzo delle risorse comunitarie a garanzia dell'efficienza, efficacia, economicità, speditezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), conformemente al costante indirizzo giurisprudenziale formatosi in ordine all'individuazione dei canoni ermeneutici dell'atto amministrativo.
Considerato, peraltro, che, nel frattempo è intervenuta la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comportante ulteriori difficoltà applicative e rilevanti incertezze interpretative refluenti sull'iter autorizzativo ex art. 12 cit., a tutela della trasparenza amministrativa e della par condicio tra i soggetti inseriti nelle graduatorie in esame, si rende necessario diramare le presenti modalità applicative dei punti 12.1, 15.2 e 17.6 del bando approvato con decreto n. 1806 dell'1 dicembre 2004, in virtù delle quali l'irrogazione della sanzione della decadenza dal contributo concesso di cui al punto 12.1 del bando citato avverrà qualora non intervenga la comunicazione di inizio lavori decorsi 7 giorni lavorativi dall'avvenuta notifica dell'autorizzazione unica da parte dell'amministrazione competente al rilascio.
Ciò considerato anche che, alla stregua del principio sancito dall'art. 1362, comma 2, codice civile, l'effettiva intenzione dell'amministrazione procedente, tenuto conto del suo comportamento complessivo, è quella di procedere all'erogazione degli aiuti ex misura 1.17 a beneficio dei progetti già muniti del requisito di cantierabilità.
Conseguentemente, gli ulteriori termini di ultimazione lavori e di trasmissione della documentazione di spesa fissati dal punto 15.2 del bando, rispettivamente, al 31 agosto 2006 e al 30 settembre 2006, subiranno un correlativo slittamento.
Pertanto, al già citato fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, il termine di ultimazione lavori ex punto 15.2 del bando necessariamente coinciderà con il tempo di realizzazione indicato nell'allegato C all'istanza di accesso al contributo, approvato dall'ente gestore e certificato dalle risultanze istruttorie dello stesso. Tale termine decorrerà dalla data di comunicazione di inizio lavori, e, comunque, non potrà in ogni caso essere successivo al 31 maggio 2008, termine ultimo, questo, idoneo a consentire l'esecuzione delle verifiche previste dal punto 17.1 e seguenti del citato bando, l'erogazione del saldo finale e la rendicontazione finale da parte di questa Amministrazione entro i termini previsti dal P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Il termine di trasmissione della documentazione finale di spesa resta fissato al 30° giorno successivo all'ultimazione lavori e, comunque, non potrà superare il 30 giugno 2008.
La revoca del contributo concesso, prevista dal punto 17.6 del bando, sarà pertanto pronunciata allorquando l'iniziativa non sarà rendicontata entro e non oltre il suindicato termine.
Affinché sia assicurato il perseguimento dell'interesse pubblico primario del pieno utilizzo delle risorse comunitarie, l'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di salvaguardare eventuali iniziative relativamente alle quali si possano verificare ritardi dovuti a comprovate cause di forza maggiore.

*  *  *

Dall'applicazione di tali regole, discende che, in coerenza con il principio della par condicio, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria, previsto dal punto 15.2 del bando, qualora le istanze di ammissione al contributo relative ai progetti subentranti prevedano tempi di realizzazione congrui rispetto ai termini di cui sopra e sempre nel rispetto dei termini di rendicontazione del P.O.R. 2000/2006.
L'Amministrazione responsabile di misura vigilerà circa il regolare adempimento degli obblighi a carico delle imprese, al fine di assicurare la celerità della spesa e il tempestivo scorrimento di cui al punto 15.2 del bando da parte delle imprese subentranti qualora se ne verifichino i presupposti.
La presente circolare sarà pubblicata per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale industria: INCARDONA
(2006.26.2079)101*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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