REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 GIUGNO 2006 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 25 maggio 2006.
Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R.S. del 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale n. 15/2005;
Ravvisata la necessità di fornire alle amministrazioni comunali interessate le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, ai sensi della citata legge regionale n. 15/2005;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il testo contenente le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, ai sensi della legge regionale n. 15/2005, allegato al presente decreto sotto la lettera A.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente www.artasicilia.it.
Palermo, 25 maggio 2006.
  CASCIO 

Allegato A
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO DELLA REGIONE SICILIANA LEGGE REGIONALE N. 15/2005

1. DEFINIZIONE ED AMBITI DI APPLICAZIONE
Il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, in seguito denominato P.U.D.M., è il documento di pianificazione che individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblico demanio marittimo.
Sono tenuti a redigere il P.U.D.M., ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005, tutti i comuni della Regione siciliana il cui territorio sia prospiciente sul demanio marittimo.
Il P.U.D.M redatto da ciascun comune interessato riguarda tutta la fascia prospiciente l'ambito territoriale di competenza che appartiene al pubblico demanio marittimo.
Al fine di conferire al P.U.D.M una continuità pianificatoria, ogni comune deve tenere conto, per quanto possibile, delle previsioni delle amministrazioni comunali limitrofe.
E' fatta salva la possibilità di richiedere all'ARTA la preventiva autorizzazione di proporre un P.U.D.M redatto d'intesa tra più comuni limitrofi fino al raggiungimento di un fronte costiero di ampiezza complessiva prossima ai 5 km.
La mancata predisposizione del P.U.D.M nei modi e nei termini previsti della sopra citata norma di legge o l'inosservanza reiterata delle prescrizioni e\ o indicazioni fornite dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, determinano, da parte dello stesso ente regionale, la nomina di un commissario ad acta.
2. DOCUMENTAZIONE
Il P.U.D.M è redatto tenendo conto della cartografia rilasciata dal Sistema informativo del demanio della Regione siciliana (SIDERSI) che sarà fornito dall'A.R.T.A.
Il P.U.D.M si compone dei seguenti elaborati:
a)  stato di fatto, scala 1:10.000, 1:1.000, 1:200;
b)  previsione di piano, scala 1:10.000., 1:1.000, 1:200;
c)  relazione tecnica descrittiva;
d)  documentazione fotografica;
e)  definizione\ legenda delle destinazioni d'uso;
f)  planimetrie di dettaglio delle strutture previste;
g)  C.D. - supporto informatico.
3. APPROVAZIONE DEL P.U.D.M.
Il P.U.D.M., redatto secondo i criteri contenuti nelle presenti linee guida, viene presentato dal comune territorialmente interessato all'ARTA, il quale dopo una preliminare valutazione invita il comune a provvedere, mediante convocazione di conferenze di servizio ai sensi della legge n. 241/90 da tenersi presso i locali dell'ARTA, alla relativa istruttoria finalizzata all'acquisizione di pareri degli enti sotto elencati:
-  Capitaneria di porto;
-  Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
-  Agenzia del demanio;
-  Agenzia delle dogane;
-  Genio civile opere marittime;
-  Enti gestori A.M.P. - R.N.;
-  Dipartimento territorio - servizio 2 VIA/VAS - servizio 4 difesa del suolo;
-  Genio civile regionale;
-  Dipartimento turismo;
-  Soprintendenza del mare;
nonché di quelli eventualmente ritenuti opportuni dal caso concreto.
Per comprovate ragioni di opportunità, l'ARTA può delegare l'istruttoria ad altri enti, anziché al comune territorialmente competente.
Ove uno o più pareri non vengano formulati, l'A.R.T.A. potrà procedere comunque all'approvazione del piano, previa diffida all'ente inadempiente, a provvedere nel termine di giorni 30.
L'A.R.T.A., nel riservarsi una definitiva valutazione, provvede quindi con proprio decreto all'approvazione del piano, ovvero, alla restituzione al comune, con le relative osservazioni, per la rielaborazione.
In detta ultima ipotesi il comune, entro 30 giorni dalla restituzione, rielabora il piano secondo le osservazioni e prescrizioni dettate dall'ARTA.
In caso di inosservanza, l'Assessore nomina un commissario ad acta.
Il P.U.D.M., come approvato dall'ARTA, è pubblicato nell'albo pretorio a cura degli stessi comuni per un periodo non inferiore a 60 giorni, durante i quali qualunque interessato potrà proporre osservazioni, sulle quali deciderà l'ARTA, sentiti gli enti che riterrà di consultare preventivamente.
Eventuali deroghe alle presenti linee guida possono essere concesse ai comuni richiedenti previo espresso parere favorevole dell'ARTA.
L'ARTA si riserva la facoltà di rilasciare concessioni occasionali di breve durata (manifestazioni locali, fieristiche, culturali, circense, etc.) anche per attività non espressamente previste nel P.U.D.M., previa acquisizione dei pareri del caso, e secondo principi di snellezza e celerità.
4. VALIDITA' DEL P.U.D.M.
Il piano di utilizzo del litorale costiero è valido per un periodo di 6 anni dalla data di approvazione dell'ARTA.
Al termine del suddetto periodo, su richiesta dell'amministrazione comunale, il piano potrà essere prorogato dall'ARTA anche per uguale periodo.
Durante il periodo di validità, il piano può essere modificato d'ufficio dall'A.R.T.A. o su proposta del comune sulla scorta di motivata e documentata relazione.
Eventuali modifiche sostanziali possono essere apportate con le procedure e le modalità seguite per l'approvazione del P.U.D.M.
5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I piani di utilizzo delle spiagge redatti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 15/05, ancorché già approvati dall'ARTA, devono essere rielaborati e trasformati in P.U.D.M. secondo le disposizioni contenute nelle presenti linee guida.
6. GESTIONE TRANSITORIA
Nelle more della predisposizione e successiva approvazione dei piani di utilizzo, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 15 del 2 dicembre 2005, nuove concessioni demaniali marittime potranno essere rilasciate previa sottoscrizione di apposita clausola con la quale il concessionario si impegni ad adeguare la propria struttura alle previsioni del piano nei modi e nei termini in cui sarà approvato dall'ARTA, e di non vantare alcun diritto al rinnovo del titolo concessorio ove l'attività e/o struttura che ne forma oggetto non risulti più prevista nel piano stesso o non sia più comunque compatibile con questo.
7. REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO - REGOLE GENERALI
Al fine di dare una corretta ed organica sistemazione agli ambiti costituenti il demanio marittimo della Regione siciliana, ogni comune costiero dovrà procedere alla suddivisione del demanio marittimo di propria competenza territoriale in aree, zone e lotti.
L'area identificherà l'insieme di ambiti costieri demaniali marittimi, compresi all'interno dei confini comunali, tendenzialmente omogenei in considerazione di medesime caratteristiche ambientali, morfologiche ed infrastrutturali.
Ogni area deve costituire inoltre la rappresentazione di uno o più insiemi costieri identificati tenendo presente la loro finalità secondo criteri che consentano una trattazione unitaria dei territori da essa individuati e delle norme ad esso collegate.
Inoltre per tenere conto di particolarità specifiche di alcune zone del litorale comunale, le cui esigue dimensioni non possano costituire una area e quindi in essa contenute, ma importanti, tanto da individuare l'esigenza di una regolamentazione specifica, si individueranno zone territoriali la cui particolarità sarà determinabile sia da caratteristiche ambientali sia da specifiche scelte di recupero o sviluppo degli ambiti territoriali che risultino funzionali per il riassetto e lo sviluppo del territorio costiero, individuando altresì eventuali ambiti territoriali nei quali gli studi effettuati avranno presentato alcune emergenze come ad esempio: pericolo geologico; fenomeni erosivi; salvaguardia degli ecosistemi; salvaguardia del paesaggio etc..
Infine dovranno essere definiti i lotti, ovvero porzioni delimitate di superfici, individuati attraverso una precisa identificazione delle relative coordinate geografiche, che formano oggetto di rilascio di concessioni demaniali marittime
Le componenti del P.U.D.M. quindi risulteranno le aree, le zone ed i lotti che saranno individuati dalla cartografia e dalle norme in modo da definire sia i limiti spaziali che quelli gestionali.
Per ogni area si dovrà indicare:
-  un simbolo da riportare in cartografia (SIDERSI);
-  una descrizione sia dal punto di vista morfologico sia dal punto di vista paesaggistico, economico e sociale nonché ulteriori notizie che si riterrà utile menzionare;
-  la destinazione d'uso che dovrà tenere conto dell'utilizzo attuale delle concessioni già rilasciate, della vocazione legata alle tradizioni d'uso della area stessa, nonché della percentuale di superfici libere da riservare alla libera fruizione (non inferiore al 50% dell'intero tratto di costa);
-  una descrizione di tutte le concessioni ammissibili in relazione alle attività da prevedere ai sensi della legge regionale n. 15/05;
-  gli eventuali vincoli gravanti;
-  la lunghezza del Fronte demaniale marittimo (LFDM);
-  la lunghezza del Fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDMI);
-  la lunghezza del Fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) = (LFDM)-(LFDMI);
-  la lunghezza del Fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDMC);
-  la lunghezza del Fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione (LFDMLF);
-  la lunghezza del Fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDMPC).
8. PARAMETRI E REGOLE GENERALI
Le nuove concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.) devono rispettare i seguenti parametri e regole generali:
-  tra ogni concessione di nuova previsione deve essere lasciata una distanza minima di almeno 100 ml., salvo l'esistente regolarmente autorizzato;
-  il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-ricreativo degli arenili non può essere superiore a 100 ml. ad esclusione di interventi di interesse pubblico;
-  l'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà superare, in linea di massima, i 4,5 ml. da terra;
-  l'altezza per le cabine non dovrà essere superiore a ml. 2,70;
-  gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, saranno convogliati in fosse settiche a tenuta opportunatamente dimensionate;
-  le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;
-  le concessioni esistenti alla data di adozione del P.U.D.M. sono rinnovate a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni dei P.U.D.M. entro le scadenze dei rinnovandi titoli, salvo motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell'ARTA;
-  i manufatti dovranno avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, dove prevista, la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili;
-  sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché previa autorizzazione dell'ARTA, la manutenzione straordinaria e restauro conservativo;
-  negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;
-  ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di 3 colori di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso;
-  nelle aree in concessione tutte dovranno essere garantite condizione di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro;
-  l'eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può essere consentito esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze;
-  gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.
9. ACCESSI AL DEMANIO MARITTIMO
Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 5,00.
In tale fascia non sono ammesse istallazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.
E' comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.
E' obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
E' posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.
Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, deve essere lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt. 5,00.
Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
10. SPECCHI ACQUEI E IMBARCAZIONI
1)  Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione regionale competente.
2)  La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf etc. è consentita all'interno di aree e/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.
3)  Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma saranno consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di porto. Sarà consentita l'installazione stagionale dei corridoi di lancio per le attività esistenti, tenuto conto della effettiva necessità, previa autorizzazione dell'ARTA.
4)  Potranno essere autorizzati dall'ARTA prelievi, per gli usi consentiti, di acqua marina, previo rilascio di concessione demaniale marittima.
5)  Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili, previo nulla osta dell'ARTA sentito il parere, ai fini della sicurezza, della Capitaneria di porto competente.
11. STABILIMENTI BALNEARI
I nuovi stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi e attrezzature:
-  servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
-  cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
-  docce al coperto per un minimo di 2;
-  docce all'aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
-  servizi per la sicurezza della balneazione - locale di primo soccorso - deposito per attrezzature - locale tecnico - una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro - percorsi per disabili;
-  un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.
Sono ammesse anche attività e attrezzature, complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive etc..
La superficie da assentire in concessione non deve eccedere, in linea di massima, i 3.000 mq., e quella coperta può essere prossima al 10%. Al fine di non costituire barriere visive, le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.
12. AREE ATTREZZATE PER LA BALNEAZIONE
Servizi minimi:
-  cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 8;
-  servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
-  magazzino;
-  docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
-  servizi per la sicurezza della balneazione;
-  servizi per la raccolta dei rifiuti.
Sono anche ammessi: punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.
La superficie da assentire in concessione, in linea di massima, non può superare i 2.000 mq. di cui non più del 5% coperta.
13. AREE ATTREZZATE PER PRATICHE SPORTIVE
Parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie, e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari, con i seguenti servizi minimi garantiti:
-  servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
-  cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4;
-  rimessa o magazzino;
-  punto di primo soccorso;
-  servizi per la raccolta di rifiuti.
Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.
Per i suddetti servizi la superficie coperta non può superare complessivamente 100 mq.
14 . AREE ATTREZZATE DI SPIAGGIA LIBERA
Si tratta di quella parte del territorio demaniale attrezzabile con la condizione di lasciare inalterato l'uso pubblico e l'accesso libero e gratuito. Devono essere garantiti i seguenti servizi minimi:
-  servizi igienici, almeno 2 di cui 1 per portatori di handicap;
-  servizi di sicurezza;
-  punto di primo soccorso;
-  servizi per la raccolta dei rifiuti.
I servizi igienici si intendono esistenti se almeno nel raggio di 300 m. risulta disponibile un servizio igienico ad uso pubblico, segnalato sull'arenile, anche all'interno di attrezzature ricettive a gestione pubblica o privata.
Sono ammesse attività di solo noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini, pedalò, pattini e similari, possono esservi situati manufatti temporanei per servizi di guardiania, deposito e piccoli chioschi.
15. AREE ATTREZZATE PER L'ACCESSO DI ANIMALI DI AFFEZIONE
Si dovranno prevedere in prossimità di alcuni stabilimenti balneari degli spazi riservati al soggiorno degli animali domestici (cani e gatti) ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/05.
In tali spazi si potranno inserire le seguenti strutture ed attrezzature:
-  n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a mq. 200 adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50;
-  n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40x1,40 e altezza massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari.
In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico.
All'interno dell'arenile è consentita l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.
L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 200, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.
L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
16. PUNTO DI RISTORO
Sono ammessi servizi di ristoro aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati.
Devono essere assicurati i servizi per la raccolta dei rifiuti.
La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 100 mq. in linea di massima, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc..
17. ORMEGGIO RIMESSAGGIO E NOLEGGIO NATANTI
Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.) previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini.
Dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi:
-  servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per portatori di handicap;
-  magazzino;
-  servizi per la raccolta dei rifiuti.
La superficie coperta delle suddette strutture, in linea di massima, non può superare i 50 mq.
Sono ammessi i seguenti servizi:
-  cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
-  bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;
-  corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo "specchi acquei".
Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.
18. ATTIVITA' COMMERCIALI - ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CIBI PRECOTTI E GENERI DI MONOPOLIO
La realizzazione di strutture per gli esercizi commerciali in genere, di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, al di fuori di strutture balneari è consentita nell'ambito della prudente valutazione del fabbisogno, privilegiando il rapporto di complementarietà con gli usi del mare e/o di servizio ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare.
La superficie da assentire in concessione non può superare, in linea di massima, i 400 mq. di cui non più del 50% coperta.
19. GIOCHI
E' ammesso, fatte salve le disposizioni del regolamento per la gestione, e le esplicite limitazioni poste dalle presenti norme per singoli ambiti, il posizionamento all'interno dell'area in concessione di giochi e attrezzature per attività ludiche e sportive purché abbiano carattere di stagionalità.
20. SPAZI OMBREGGIATI
Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle presenti norme, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.
21. PORTI E APPRODI TURISTICI
Nei P.U.D.M. possono essere previsti a titolo meramente indicativo delle aree per la realizzazione di porti e/o approdi turistici regolamentati da precisa normativa in materia.
Le eventuali scelte per il posizionamento di queste aree devono tenere conto:
1) della rete dei collegamenti turistici costieri;
2) del dimensionamento legato alle reali esigenze del mercato;
4) della dotazione quali-quantitativa dei servizi.
Nel caso particolare della portualità turistica sono due le azioni di trasformazione possibili:
-  il recupero delle strutture preesistenti;
-  la costruzione di nuove strutture.
Nei casi in cui è possibile procedere con il completamento, il recupero e il riutilizzo delle infrastrutture portuali esistenti, poiché non sempre le condizioni al contorno lo permettono, occorre ottimizzare l'uso del bacino portuale tramite la scelta dello schema con cui disporre i pontili e dotare l'area di parcheggi, strade di accesso e servizi in relazione agli standard richiesti.
In generale, i porti turistici non devono essere concepiti e gestiti come posteggi di barche di proprietà dei residenti, ma devono rappresentare una attrattiva per incentivare flussi turistici che accedendo dal mare, inizino itinerari di fruizione turistica non limitati alle attrattive costiere, ma che spazino su tutti i segmenti che compongono l'offerta turistica dell'isola, da quello culturale, a quello enogastronomico, dai circuiti tematici alle tradizioni etnoantropologiche, dall'artigianato artistico al folklore.
Pertanto si dovrebbe configurare un assetto territoriale per gli insediamenti portuali turistici tale da supportare un circuito nautico integrato con gli itinerari turistici terrestri che si diramano dalla costa nell'immediato entroterra.
Sono fatte salve le procedure di cui al D.P.R. n. 509/97, come recepite in Sicilia ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 4/2003.
22. ALTRE ATTIVITA'
Nella predisposizione dei P.U.D.M. i comuni potranno prevedere la regolamentazione di attività non espressamente previste nelle presenti linee guida da sottoporre all'approvazione dell'A.R.T.A.
(2006.22.1796)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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