REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 GIUGNO 2006 - N. 31
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Statuto del Comune di Portopalo di Capo Passero. Modifiche


Lo statuto del Comune di Portopalo di Capo Passero è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2004.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 6 aprile 2006 sono state apportate le seguenti modifiche:
"Art. 82
Nomina del revisore

1.  Il consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei propri componenti un revisore scegliendolo tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o tra gli iscritti nell'albo provinciale dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo provinciale dei ragionieri, privilegiando nella scelta criteri quali esperienza e professionalità.
2.  Per il revisore oltre alle incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'ordinamento finanziario e contabile (art. 236, decreto legislativo n. 267/2000) sono, altresì, previste le seguenti cause di ineleggibilità per cui non può essere eletto revisore dei conti e se eletto decade:
a)  i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri comunali, del sindaco, dei componenti la giunta, del segretario generale e dei titolari di posizione organizzativa;
b)  gli amministratori, i dirigenti e i revisori delle aziende municipalizzate del Comune e delle società a partecipazione comunale;
c)  coloro che hanno con il Comune, rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita o di consulenza.
3.  Il revisore dei conti non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
4.  La deliberazione di nomina è notificata ai fini dell'accettazione entro otto giorni dalla data di esecutività dell'atto ed entro i successivi otto giorni, a pena di decadenza, deve formalizzare l'accettazione dell'incarico e produrre idonea dichiarazione per la mancanza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità.
5.  Per l'esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, secondo le previsioni di cui al precedente art. 72.
6.  Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.
7.  Il revisore, risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
8.  Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.".
"Art. 24bis
Mozione di sfiducia ufficio di presidenza

1.  Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. L'approvazione della mozione di sfiducia del presidente ne comporta la decadenza.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione entro dieci giorni dalla sua presentazione.
Nella stessa seduta, il consiglio procede alla nomina del presidente a norma del primo comma del precedente articolo.
La stessa procedura si applica per il v. presidente.".
(2006.19.1505)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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