REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 GIUGNO 2006 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Favignana. Modifiche


Lo statuto del Comune di Favignana è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 18 ottobre 2002; con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 30 gennaio 2006, sono state apportate le seguenti modifiche:
-  sostituire il titolo VIII, capo I, da "norme finali" a "difensore civico";
-  sostituire l'intero art. 96 "Interpretazione" con la seguente dicitura:
"Art. 96
Istituzione

1.  A garanzia della imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del comune è istituito il difensore civico".
-  sostituire l'intero art. 97 "Rinvio" con la seguente dicitura:
"Art. 97
Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, in unica adunanza, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, su una rosa di nominativi previo pubblico avviso.
2.  Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
3. Il difensore civico accetta l'incarico, se non lo rifiuta per iscritto, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'elezione.
4.  Prima del suo insediamento, il difensore civico presta giuramento nelle mani del sindaco, secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione siciliana e di adempiere alle mie funzioni nel rispetto dello statuto del Comune di Favignana al solo scopo del bene della comunità".
-  sostituire l'intero art. 98 "Adozione e adeguamento dei regolamenti" con la seguente dicitura:
"Art. 98
Requisiti

1.  Il difensore civico è eletto fra gli elettori del territorio della Regione siciliana, di ineccepibile moralità e di elevate qualità professionali e personali che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2.  Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, i consiglieri della Provincia regionale di Trapani, i consiglieri comunali di Favignana;
c) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune o di impresa che intrattenga rapporti contrattuali con il Comune o di ente che riceva sovvenzioni da esso;
d) l'esercente un'attività di lavoro autonomo, professionale o commerciale, che formi l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale.".
-  sostituire l'intero art. 99 "Pubblicità dello statuto" con la seguente dicitura:
"Art. 99
Durata in carica, decadenza e revoca

1.  Il difensore civico resta in carica per tre anni, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile per una sola volta.
2.  La decadenza, in caso di perdita dei requisiti di cui al precedente articolo, è pronunciata dal consiglio comunale con la procedura prevista per i consiglieri comunali.
3.  Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni e previa contestazione degli addebiti, il difensore civico è revocato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri".
-  sostituire l'intero art. 100 "Entrata in vigore" con la seguente dicitura:
"Art. 100
Prerogative e funzioni

1.  Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con le prerogative che le stesse richiedono.
2.  Spetta al difensore civico curare, d'ufficio od a richiesta di singoli cittadini, di associazioni o di enti, pubblici o privati, il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi e la corretta e tempestiva adozione dei provvedimenti.
3.  Per l'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici e dalle aziende od istituzioni comunali, copie di atti e documenti, notizie ed informazioni con i medesimi criteri previsti per i consiglieri comunali.
4.  I responsabili dei procedimenti prestano al difensore civico la massima collaborazione. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
5.  Il difensore civico segnala al responsabile del procedimento le irregolarità, i ritardi ed i vizi di procedura rilevati, lo invita a provvedere ai necessari adeguamenti e ne dà comunicazione al sindaco.
6.  I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico".
-  istituire l'art. 101 "Rapporti con gli organi comunali" con la seguente dicitura:
"Art. 101
Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico formula osservazioni e suggerimenti agli organi comunali su argomenti di interesse generale e suggerisce le opportune determinazioni per migliorare e rendere più efficiente il funzionamento degli uffici.
2.  Alla fine di ogni anno del suo mandato, il difensore civico presenta al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, al fine di migliorare l'andamento dell'amministrazione. La relazione è discussa dal consiglio comunale e pubblicata nelle forme più adeguate.
3.  La presenza del difensore civico dovrà essere assicurata alle sedute del consiglio comunale su formale convocazione del presidente del consiglio conseguente, anche, alla richiesta di un solo gruppo consiliare".
-  istituire l'art. 102 "Indennità" con la seguente dicitura:
"Art. 102
Indennità

Al difensore civico compete un'indennità di funzione pari a quella di un assessore".
-  istituire il titolo IX, Capo I "Norme finali" costituito dai seguenti articoli:
-  art.  103  "Interpretazione" con il medesimo testo dell'ex art. 96;
-  art.  104  "Rinvio" con il medesimo testo dell'ex art. 97;
-  art.  105  "Adozione e adeguamento dei regolamenti" con il medesimo testo dell'ex art. 98;
-  art.  106  "Pubblicità dello Statuto" con il medesimo testo dell'ex art. 99;
-  art.  107  "Entrata in vigore" con il medesimo testo dell'ex art. 100.
(2006.20.1633)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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