REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 GIUGNO 2006 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti




Statuto del Comune di Santa Cristina Gela



Titolo  I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.  1
Autonomia comunitaria e sussidiarietà del Comune

1.  Il Comune di Santa Cristina Gela è un ente locale autonomo secondo i principi fissati dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo, rappresenta la propria comunità la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
2.  Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalldei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3.  Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini individuali.
4.  Il Comune, nel rispetto della sua autonomia, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini delle associazioni e delle forze sociali ed economiche dell'attività amministrativa.
Art.  2
Autonomia statutaria

Lo statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Lo statuto stabilisce, altresì, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comune e Provincia, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.
Art.  3
Autonomia regolamentare

1.  Il Comune emana regolamenti:
-  nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
-  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Nelle materie di competenza comunale, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge o dalle disposizioni statutarie.
3.  Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati tenendo conto, altresì, delle disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi una competenza concernente le materie stesse.
4.  La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, salvo i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi ed altri eventualmente demandati dalla legge alla giunta municipale.
5.  I regolamenti vengono adottati, modificati ed abrogati a maggioranza dei presenti salvo che la legge o il presente statuto non prevedano una maggioranza diversa.
6.  L'iniziativa dei regolamenti consiliari spetta ad 1/3 dei consiglieri oltre che ai responsabili dei settori di competenza per materia.
7.  L'iniziativa dei regolamenti giuntali spetta al sindaco, al segretario comunale ed ai responsabili di settore competenti in materia.
8.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, quale forma di pubblicità per consentirne la effettiva conoscibilità. Essi devono essere resi accessibili a chiunque intende consultarli.
Art.  4
Finalità ed obiettivi

1.  Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori della Costituzione italiana ed ai principi esplicati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento delle libertà della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni appartenente alla famiglia umana e, nell'ambito delle finalità comuni al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
A)  Obiettivi politico-territoriali ed economici
-  tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla protezione del patrimonio culturale;
b)  alla tutela dell'ambiente e all'attività di prevenzione, controllo di situazione dell'inquinamento;
c)  alla difesa del suolo e sottosuolo;
d)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
e)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
f)  alla promozione dell'agricoltura biologica;
g)  all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti sul demanio comunale. Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni provvede:
a)  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
b)  alla qualificazione degli arredamenti civili produttivi e commerciali;
c)  agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d)  al recupero dei centri storici;
e)  a subordinare la realizzazione delle opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi benefici e a valutazioni d'impatto ambientale;
f)  ad esercitare nell'interesse della collettività ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento dei danni ambientali.
B)  Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e violenza ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
b)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c)  ad impedire la presenza di associazioni mafiose di condizionamenti clientelari ed affaristici. Promuove ed assume tutte le iniziative necessarie all'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli con particolare riguardo ai portatori di handicap ed agli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b)  a promuovere la solidarietà della comunità locale;
c)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e)  a tutelare il ruolo della famiglia;
f)  a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
g)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
h)  a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
i)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.
C)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce, tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità:
a)  alla diffusione della cultura promuovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche di tradizioni e di folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche, museali, archivistico-bibliotecarie e con la collaborazione di enti ecclesiastici, gruppi culturali;
c)  a favorire la promozione delle attività sportive;
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
e)  ad attuare le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
2.  Ribadisce il valore insostituibile della pace e si impegna a favorire occasioni di incontro, confronto e dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiose ed etniche. A tal fine promuove la stipula di apposite convenzioni con il minimo di spesa per l'utilizzo degli obiettori di coscienza in servizio civile, nell'ambito della comunità in tutte le attività di servizio e di promozione sociale.
3.  Attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità nonché di economicità, efficacia ed efficienza. Attua, inoltre, la separazione del ruolo politico dal ruolo gestionale.
4.  Organizza la propria attività in modo da garantire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
5.  Promuove un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione, anche attraverso il patrimonio comunale, nonché valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive, sostenendo iniziative e strutture idonee a perseguirle.
6.  Garantisce nell'ambito delle sue possibilità e secondo le modalità stabilite dal regolamento, il diritto allo studio ed all'istruzione, partecipando alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale, economico e culturale avvalendosi di contributi e provvidenze comunque demandati alla Regione siciliana, dallo Stato e dalla Comunità europea.
Art.  5
Programmazione e forme di cooperazione

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adattando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2.  Al metodo della programmazione dovrà essere improntata, in particolare, la predisposizione del bilancio e la realizzazione delle opere pubbliche.
I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, di complementarietà e sussidiarietà tra le diverse spese di autonomia.
Art.  6
Il territorio, la sede, lo stemma

Il territorio del Comune si estende per kmq. 38,55, confinante a nord con i comuni di Altofonte - Piana degli Albanesi, a sud con il comune di Marineo, ad ovest con i comuni di Piana degli Albanesi - Marineo ed a est con i comuni di Misilmeri - Belmonte Mezzagno.
La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati:
-  Pianetto - Qaneti;
-  Solfarello - Nin Madhi;
-  Piano di Cola - Fusha e Kolles.
La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio, previa consultazione popolare.
Il Comune ha la sede attuale in via Padre Casciano n. 1.
Il Comune di Santa Cristina Gela ha un suo gonfalone e uno stemma.
Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da: torre, colonna con alloro, leone, fascio di spighe, palma dentro la corona di S. Cristina.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, sia civili che religiose, del proprio gonfalone nell'osservanza delle norme previste dal D.P.C.M. 3 giugno 1986.
Art.  7
I beni comunali

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.
Art.  8
Albo pretorio ed informazioni

1.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità, salvo i casi espressamente disciplinati dal presente statuto o dai regolamenti.
2.  La partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dell'amministrazione comunale.
3.  Nella sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Organi del Comune
Art.  9
Organi di governo

Sono organi del Comune: il sindaco e la sua giunta, il consiglio.
Spetta ad essi la rappresentanza democratica della comunità di Santa Cristina Gela e la realizzazione degli obiettivi fissati dallo statuto, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione siciliana, nonché degli accordi e delle direttive comunitarie, alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conferma.
Capo II
Consiglio comunale
Art.  10
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.
2.  Il consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di indirizzo politico-amministrativo e del potere di controllo.
3.  Il consiglio rappresenta l'intera comunità ed esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali proposte, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente. Indirizza altresì l'attività dell'ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico. Esercita il suo potere di controllo tramite interrogazioni, interpellanze, attraverso l'esercizio del diritto di accesso per motivi inerenti il mandato, ed in ogni altro modo consentito dalla legge.
Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari. E' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
In particolare, il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
1)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali pluriennali e relative variazioni e storni di fondi fra capitoli appartenenti a rubriche diverse, del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
3)  la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
4)  le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
5)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
6)  l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
7)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
8)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
9)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
10)  le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
11)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
Art.  11
Attività ispettiva del consiglio

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale.
2.  Le commissioni sono formate da 5 membri, scelti all'interno del consiglio, con voto limitato a due.
La commissione elegge il presidente nel suo seno a maggioranza assoluta.
3.  Alle commissioni competono i più ampi poteri di accesso agli atti dell'amministrazione comunale, che vengono esercitati dal presidente su conforme deliberazione della commissione stessa.
4.  Il segretario della commissione è scelto dal presidente fra i dipendenti comunali con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
5.  Il consiglio esercita l'attività ispettiva nei confronti dell'esecutivo attraverso gli atti previsti dall'art. 17 del presente statuto, a cui il sindaco deve rispondere entro il termine perentorio di 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
6.  Ogni 6 mesi il sindaco, ai sensi dell'art. 17, legge regionale n. 7/92, presenta al consiglio una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti rilevanti, sulla quale egli esprime le proprie valutazioni in seduta pubblica entro 10 giorni dalla presentazione.
7.  Il sindaco è, inoltre, tenuto a comunicare entro 7 giorni i motivi che lo hanno indotto a revocare qualcuno degli assessori a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 7/92. Sulla relazione del sindaco il consiglio esprime le proprie valutazioni rilevanti al fine di attivare la consultazione popolare sulla rimozione del sindaco e della giunta, secondo quanto previsto dall'art. 18 della citata legge regionale n. 7/92.
8.  Le ripetute e persistenti violazioni dell'obbligo di cui ai 2 commi precedenti sono rilevanti agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 40 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91.
Art.  12
Presidenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale elegge nel proprio seno un presidente ed un vice presidente secondo le disposizioni previste dall'art. 19 della legge regionale n. 7/92.
In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggiore numero di preferenze individuali.
Il presidente dirige il dibattito, nonché dirama gli avvisi di convocazione del consiglio comunale.
Art.  13
Cessazione dalla carica di presidente

Il presidente cessa dalla carica per dimissioni, le quali vengono presentate al consiglio comunale mediante deposito presso la segreteria comunale o a seguito di verbalizzazione nel corso di sedute di organi collegiali. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il presidente cessa dalla carica anche per perdita della qualità di consigliere comunale.
Art.  14
Funzionamento del consiglio

1.  Il consiglio è convocato:
1)  per determinazione del presidente;
2)  su richiesta del sindaco;
3)  su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica.
Nei casi sub 2 e sub 3 la riunione del consiglio deve avvenire nel termine perentorio di 20 giorni.
Il presidente convoca e presiede il consiglio ponendo all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco e, ove esistenti, alle richieste di 1/5 dei consiglieri in carica.
L'attività del consiglio comunale si articola in sessione ordinaria e urgente.
Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso contenente gli affari da trattare, da consegnare almeno 5 giorni prima da quello stabilito per l'adunanza al domicilio eletto dei consiglieri.
Nei casi d'urgenza la consegna degli avvisi di convocazione può aver luogo anche 24 ore prima rispetto all'ora fissata per l'adunanza.
Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno devono essere notificati fino a 24 ore prima della seduta non di prosecuzione, fermo restando in tal caso che ogni deliberazione relativa agli argomenti aggiuntivi può, su richiesta della maggioranza dei presenti, essere differita al giorno seguente.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei consiglieri, almeno 3 giorni prima, durante le ore d'ufficio.
A richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica, il presidente è tenuto a convocare e riunire il consiglio, entro il termine perentorio di 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco e gli assessori possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto, con facoltà di parola.
Art.  15
Quorum strutturale

1.  Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2.  Qualora non dovesse essere raggiunto il quorum strutturale suddetto, la seduta è rinviata al giorno successivo, come previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 9/86, con l'intervento dei 2/5 dei consiglieri.
3.  Nella seduta di prosecuzione non si applica la disposizione sul rinvio di un'ora, rispetto all'ora fissata con l'avviso di convocazione.
Art.  16
I consiglieri

1.  I consiglieri hanno il diritto-dovere di intervenire alle sedute consiliari ed in caso di assenza sono tenuti a comunicarlo tempestivamente, giustificando la stessa.
2.  I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a 3 sedute consecutive potranno essere sottoposti al procedimento di decadenza, ex art. 173 del vigente Ordinamento regionale degli enti locali.
Art.  17
Attività dei consiglieri

1.  Il consigliere esercita il diritto di intervento per ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio e mozione, nelle forme previste dal regolamento interno consiliare.
2.  Egli è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio nei specifici casi determinati dalla legge o da ogni altro atto idoneo in tal senso.
3.  Il consigliere può proporre anche emendamenti alle questioni iscritte all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal regolamento.
4.  Nel caso che gli emendamenti dovessero incidere sostanzialmente sulle proposte stesse, è il collegio che decide in tal senso, sentito il segretario.
5.  Il consigliere ha il diritto-dovere di esaminare, prima della seduta, gli atti messi a disposizione nei termini di legge concernenti gli affari iscritti all'ordine del giorno.
6.  Il consigliere che ha ottemperato al dovere di prenderne visione non può, nel corso della seduta, richiedere la produzione di atti oggetto della deliberazione né di altri documenti da egli ritenuti indispensabili ai fini della deliberazione.
7.  I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
8.  Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e può proporre emendamenti alle questioni iscritte all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal regolamento.
9.  Ciascun consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la giunta e il sindaco sono tenuti a rispondere.
10.  Ciascun consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, delle istituzioni ed organismi da esso dipendenti e dei relativi atti preparatori.
11.  Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
12.  I consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della giunta con le modalità stabilite dalla legge.
13.  Su richiesta di 1/5 dei consiglieri il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio entro il termine non superiore a 20 giorni e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
14.  Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge.
15.  I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del consiglio.
Art.  18
Obbligo di astensione degli amministratori

1.  Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune e sono obbligati ad allontanarsi dall'aula.
2.  L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi di cui all'art. 16 della legge regionale n. 30/2000.
3.  Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 57/95.
4.  Nel caso di astensione facoltativa, i consiglieri che non dovessero allontanarsi dall'aula vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
5.  I consiglieri debbono astenersi pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art.  19
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al sindaco e al segretario comunale.
2.  I consiglieri, i quali non appartengono ad alcun gruppo, confluiscono in un unico gruppo misto, che non ha limite di componenti, e ne danno comunicazione al segretario comunale.
Art.  20
Conferenza dei capigruppo

1.  I capigruppo sono nominati dai rispettivi gruppi consiliari. Qualora non si esercita tale facoltà o nelle more della destinazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che nelle rispettive liste abbiano riportato il maggior numero di voti.
2.  I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Art.  21
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.
2.  Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
3.  Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del consiglio.
4.  Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Art.  22
Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1.  Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.  Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
3.  Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella del sindaco in carica.
Art.  23
Convocazione del consiglio

1.  Il consiglio è convocato dal presidente del consiglio, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno.
2.  In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio, la convocazione è effettuata dal vice-presidente del consiglio e in mancanza dal consigliere anziano.
3.  Qualora la convocazione del consiglio sia richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo 20 giorni dalla formalizzazione della richiesta (dies a quo non computatur).
4.  Le modalità di funzionamento e di convocazione del consiglio sono stabilite dal regolamento.
Art.  24
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1.  Le sedute del consiglio comunale sono valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale in prima seduta, nella seconda convocazione - che viene fissata all'indomani alla stessa ora senza necessità di ulteriore avviso - è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei componenti assegnati per legge all'ente.
2.  A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso di convocazione deve contenere la data della seconda convocazione, nonché l'avviso che, nel caso in cui alla prima convocazione non venga raggiunto il quorum necessario, la seduta viene sospesa per un'ora; e che se alla ripresa permane la mancanza del numero legale richiesto per la prima convocazione, la seduta si intenderà convocata per l'indomani alla stessa ora, senza necessità di ulteriore avviso.
3.  E' fatto, comunque, salvo, il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
4.  Le sedute del consiglio comunale si distinguono in non urgenti e urgenti, con le modalità stabilite dal regolamento.
5.  Le sedute non urgenti devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per la riunione; le sedute urgenti almeno 24 ore prima.
6.  Ai fini dell'applicazione del precedente comma, non si calcola il dies a quo, ma si calcola il dies ad quem.
7.  I fascicoli inerenti le proposte di deliberazione e la relativa documentazione saranno messi a disposizione dei consiglieri comunali presso la segreteria comunale, almeno 3 giorni prima della riunione in caso di seduta non urgente, ridotti ad uno in caso di seduta urgente.
8.  Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano una maggioranza qualificata.
9.  Nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi, in caso di astensione facoltativa, si computano nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.
10.  Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i consiglieri che non prendono parte alla votazione.
11.  Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in carica e tutti siano favorevoli a trattare del nuovo argomento, salvo l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
12.  Nei casi d'urgenza le deliberazioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 44/91 possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dei 2/3 dei componenti, le altre con la maggioranza dei presenti.
Art.  25
Pubblicità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche; il presidente del consiglio provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.
2.  Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.
3.  Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il consiglio comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali materie - in seduta aperta, alla quale possano prendere parte i cittadini con diritto di parola.
Art.  26
Votazioni

1.  Le votazioni sulle deliberazioni del consiglio comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.
2.  Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento personale e sulla valutazione dell'azione svolta.
Art.  27
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la immediata cessazione degli organi del Comune e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente ex art. 11, legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
3.  Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta la dimissione degli stessi.
Art.  28
Scioglimento del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione:
A)  quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
B)  per cessazione dalla carica, per dimissioni della metà più uno dei consiglieri.
2.  Nei casi di cui sopra con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario.
3.  Il consiglio comunale viene, altresì, sciolto per infiltrazioni mafiose al suo interno con decreto del Presidente della Repubblica. In questo caso viene nominata una commissione prefettizia.
Art.  29
Pubblicità delle spese di propaganda elettorale

1.  In occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune, i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale debbono rendere, contestualmente alla presentazione della candidatura, una dichiarazione preventiva circa le spese che intendono sostenere per la campagna elettorale, anche se negativa.
2.  La dichiarazione di cui al comma 1, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente, fino alla data delle votazioni.
3.  I candidati eletti e gli assessori nominati, nei termini previsti dalla legge regionale n. 128/84, dovranno far pervenire il rendiconto delle spese di propaganda sostenute, che sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
Capo III
Giunta comunale
Art.  30
Giunta comunale

1.  La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
2.  La giunta collabora con il sindaco per l'attuazione del programma di governo approvato dal consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio: in particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.  Gli assessori possono, con delega del sindaco, essere preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale.
4.  La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal sindaco che, peraltro, mantiene la titolarità della funzione delegata.
5.  E' vice-sindaco l'assessore cui è attribuita dal sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.
6.  E' assessore anziano l'assessore più anziano di età. L'assessore, in caso di assenza o impedimento sia del sindaco che del vice-sindaco, esercita le funzioni sostitutive del sindaco.
7.  In caso di assenza o impedimento del segretario comunale e per particolari casi urgenti ed improrogabili, l'assessore più giovane può svolgere le funzioni sostitutive del segretario oltre che quelle di assessore.
Art.  31
Composizione e nomina

1.  La giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori, di cui uno è investito della carica di vice-sindaco. Gli assessori assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
2.  Gli assessori sono scelti tra i consiglieri: possono essere nominati anche assessori esterni al consiglio purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
3.  Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio e intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art.  32
Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1.  Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
Art.  33
Revoca, dimissioni, decadenza

1.  Il sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.
2.  Le dimissioni degli assessori sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive, immediatamente esecutive e non necessitano di presa d'atto.
3.  La giunta decade: in caso di dimissione, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano rispettivamente le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art.  34
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
3.  La giunta si riunisce e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.
4.  Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
5.  In caso di assenza, impedimento del sindaco presiede il vice-sindaco. In caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore più anziano di età.
Art.  35
Attribuzioni

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2.  Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza del consiglio, del sindaco, del segretario, dei dirigenti e dei funzionari apicali dell'ente locale.
3.  La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo statuto.
4.  In particolare la giunta compete, secondo le leggi vigenti, ad adottare i seguenti atti:
-  acquisti, alienazioni e permute immobiliari (intesi come atti di indirizzo);
-  contratti che comportino espressione di indirizzo (es. piani attuativi urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali);
-  contributi;
-  assunzione del personale;
-  regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base degli indirizzi deliberati dal consiglio comunale;
-  predispone gli schemi di bilancio, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di programma triennale delle opere pubbliche e i suoi aggiornamenti, la relazione al conto consuntivo;
-  progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche;
-  affidamenti di servizi socio-assistenziali (inteso come atto di indirizzo);
-  piano esecutivo di gestione o singoli atti di indirizzo ai dirigenti;
-  delibera di sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società di capitali;
-  incarichi di collaborazione esterna che non siano riservati per legge al sindaco o ad altri organi;
-  incarichi legali;
-  quantifica semestrale le somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata;
-  richiede l'anticipazione di cassa;
-  dispone l'utilizzo di entrate a specifica destinazione;
-  approva il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale delle assunzioni, nei casi previsti dalla legge;
-  approva i contratti decentrati per le materie non riservate ad altri organi;
-  approva transazioni e rinunce alle liti;
-  delibera in tema di azioni e di resistenza in giudizio;
-  procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
-  dispone l'aumento o diminuzione della misura dell'indennità base di funzione dei membri della giunta e del sindaco;
-  approva e dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni e le servitù di ogni genere e tipo;
-  adotta tutti gli atti ad essa attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto.
Capo IV
Il sindaco
Art.  36
Funzioni generali del sindaco

1.  Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. E' il legale rappresentante dell'ente. Esso è garante di fronte al consiglio e alla comunità del rispetto dello statuto del Comune e dell'osservanza dei regolamenti.
2.  Il sindaco presiede la giunta, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, coordina l'attività dell'ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
4.  Il sindaco entra in carica quale capo dell'amministrazione e quale ufficiale di Governo all'atto della proclamazione, assumendo, pertanto, immediatamente tutte le inerenti funzioni.
5.  Il sindaco presta davanti il consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
6.  Il sindaco, come ufficiale di Governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.
7.  Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'azienda sanitaria locale. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizioni di legge.
8.  Ogni 6 mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti, al consiglio comunale che, entro 10 giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art.  37
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco ha la rappresentanza legale e generale e ne è l'organo responsabile. In particolare:
-  nomina e revoca gli assessori;
-  garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;
-  definisce l'ordine del giorno delle sedute della giunta, d'intesa con gli assessori e avvalendosi della collaborazione del segretario comunale e degli altri dirigenti e/o funzionari;
-  rappresenta l'ente in giudizio come attore o convenuto;
-  conferisce gli incarichi di progettazione e collaudo;
-  promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;
-  promuove iniziative, sentita la giunta, per concludere accordi di programma e intese con gli altri enti;
-  esercita il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sugli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
-  può delegare proprie funzioni in modo permanente o temporaneo agli assessori;
-  nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
-  convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
-  adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
-  nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
-  nomina il direttore generale;
-  conferisce al segretario comunale le funzioni di direttore generale;
-  nomina i responsabili di settori;
-  nomina i responsabili dei servizi;
-  conferisce gli incarichi di messo notificatore;
-  richiede finanziamenti ad enti pubblici o privati per fini istituzionali dell'ente.
Art.  38
Dimissioni del sindaco

1.  Le dimissioni del sindaco sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
2.  Le dimissioni del sindaco dovranno essere comunicate dal segretario comunale all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e al consiglio comunale.
Art.  39
Incarichi e nomine fiduciarie

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività istituzionali, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a soggetti estranei all'amministrazione.
2.  I soggetti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea e dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
3.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati.
4.  Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.
Art.  40
Incarichi ad esperti

1.  Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il sindaco può conferire sino a 2 incarichi a tempo determinato, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti estranei all'organizzazione. La nomina ed il compenso agli esperti sono disciplinati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/92, come sostituito dall'art. 41, terzo comma, della legge regionale n. 26/93.
2.  Sull'attività degli esperti da lui nominati, il sindaco riferisce annualmente al consiglio comunale.
Art.  41
Rimborso spese legali

1.  Gli amministratori, i dipendenti e il segretario comunale coinvolti in giudizi penali, civili o amministrativi, per fatti commessi a causa e nell'esercizio delle funzioni istituzionali, hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute in relazione ai procedimenti conclusisi con formula assolutoria piena ed in assenza di conflitti d'interessi con l'ente.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Uffici e personale
Art.  42
Principi strutturali ed organizzativi

1.  La giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto e della legge, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli fra gli organi elettivi, a cui sono affidati compiti di indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.
2.  Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività e in un'ottica di amministrazione per risultati. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano là ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
3.  La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi, nel PEG e/o negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
Art.  43
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci fra uffici e servizi e tra questi gli organi amministrativi.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di realizzare gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art.  44
Struttura organizzativa

1.  L'ordinamento strutturale dell'ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "aree o settori", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.
2.  Ad ogni area o settore è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.
3.  L'amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
4.  Gli aspetti di dettaglio della struttura organizzativa e burocratica sono disciplinati dal regolamento degli uffici e dei servizi.
Art.  45
Unità di progetto

1.  Con deliberazione della giunta municipale possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'amministrazione.
2.  I responsabili incaricati di funzioni dirigenziali sono nominati dal sindaco con i presupposti e le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, e possono essere scelti anche tra personale esterno assunto con contratto a tempo determinato, quando ne ricorrono i presupposti normativi e regolamentari.
3.  I responsabili dei settori provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
4.  Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dagli organi politici dell'ente locale.
Art.  46
Funzioni dei responsabili dei settori

1.  Spettano ai responsabili dei settori tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
-  i ruoli dei tributi e dei canoni;
-  gli inventari;
-  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
-  la determinazione a contrattare e le relative procedure di gare;
-  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
-  la stipulazione dei contratti;
-  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
-  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
-  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
-  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
-  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
-  emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
-  la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
-  l'espressione dei pareri di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30/2000, sulle proposte di deliberazione, che non siano meri atti di indirizzo;
-  l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
-  gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal sindaco, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
I responsabili dei settori sono:
-  funzionari inquadrati nella categoria D, a cui il sindaco, in forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, attribuisce la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo ed orientamento di servizio, assicurando, pur nel rispetto dell'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi.
Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici.
L'incarico dei responsabili dei settori può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici.
Il dirigente è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.
Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sindaco, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.
Art.  47
I responsabili di servizio

1.  I responsabili di servizi assicurano, sotto la direzione dei responsabili di settori, che l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa cui sono preposti corrisponda ed attui al miglior livello di efficienza e di efficacia gli indirizzi generali espressi dall'amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli organi della stessa hanno stabilito.
2.  Essi hanno la direzione e responsabilità del funzionamento del servizio e il coordinamento dei dipendenti assegnati con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli indirizzi suddetti e delle direttive impartite, per la loro attuazione, dal responsabile del settore di cui fanno parte.
3.  Sono, inoltre, responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati con le modalità di cui alla legge regionale n. 10/91.
4.  La nomina del responsabile del servizio/i e di unità operative è di competenza del sindaco.
5.  L'incarico di responsabile del servizio/i è sempre revocabile con provvedimento motivato del sindaco su proposta del responsabile di settore o del direttore generale o di propria iniziativa.
6.  I responsabili di settore possono assumere la responsabilità di uno o più servizi.
7.  Ogni atto del responsabile di servizio può essere annullato o revocato dal responsabile di settore.
8.  Il responsabile di settore assume in ogni caso responsabilità solidale per gli atti posti in essere dal responsabile di servizio.
Art.  48
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei funzionari responsabili dei settori, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi, e ne autorizza le missioni, i congedi, le ferie e i permessi.
2.  Adotta i provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale.
3.  Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del sindaco, della giunta e del consiglio in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4.  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, curando la redazione dei relativi verbali.
5.  Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo delle deliberazioni.
6.  Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Per gli atti di acquisto, permute, donazioni, trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili, costituzione o cessazione di servitù, costituzione o trasferimento di diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l'amministrazione può, anche, conferire apposito incarico ad un notaio.
7.  Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
8.  Possono essergli conferite le funzioni di direttore generale, con provvedimento sindacale.
9.  Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli per iscritto dal sindaco nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale.
Art.  49
Direttore generale

1.  Il sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti e previa deliberazione della giunta comunale, un direttore generale, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 51bis della legge n. 142/90, come introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97 e di quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.
3.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera di giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché, in ogni altro caso di grave opportunità.
Art.  50
Compiti e funzioni del direttore generale

1.  I compiti e le funzioni del direttore generale sono definiti dalla vigente normativa e dal regolamento di cui al precedente comma.
2.  In particolare il direttore generale esercita le seguente funzioni:
a)  predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;
b)  svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei responsabili di settore, risolvendo eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli stessi;
c)  presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale apicale, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili di settore, con l'osservanza delle norme organizzative vigenti, attribuisce i trattamenti economici accessori spettanti ai responsabili di servizio nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e a seguito di atto formale da adottarsi dagli organi collegiali competenti;
d)  determina, sulla base dei criteri fissati dalla giunta comunale e su proposta dei responsabili di settore, l'orario di lavoro e l'orario di servizio del personale dipendente, nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
e)  adotta, sentito il parere dei responsabili di settore, provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi settori, con esclusione della mobilità dei responsabili di settore stessi, di competenza del sindaco;
f)  predispone piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
g)  organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
h) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti previa istruttoria curata dal servizio competente;
i) rappresenta l'amministrazione comunale per la contrattazione decentrata e adotta definitivamente gli atti di competenza sulla base degli indirizzi definiti dall'amministrazione comunale.
3.  Contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il segretario generale.
4.  Nel caso in cui il direttore generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal sindaco al segretario comunale.
Art.  51
Personale a contratto

1.  Per la copertura dei posti di responsabile dei settori o di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.
2.  Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente.
3.  Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Capo II
Servizi pubblici
Art.  52
Servizi pubblici a rilevanza industriale

1.  La legge prevede che con un regolamento governativo (art. 35, comma XVI, legge n. 448/2001), verranno individuati i servizi aventi rilevanza industriale. L'emanando regolamento governativo integrerà automaticamente tale articolo nella parte in cui, appunto, individuerà i servizi in oggetto.
Art.  53
Forme di gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici a rilevanza industriale

1.  L'ente locale non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al precedente articolo, salvo il caso in cui tale cessione venga conferita a società di capitali di cui l'ente locale detenga la maggioranza che è incedibile.
2.  La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, anche in forma associata, viene conferita a:
-  soggetti allo scopo costituiti nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, mediante affidamento diretto;
-  imprese da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
Art.  54
Forme di gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale

1.  Tali servizi sono gestiti mediante affidamento diretto a:
-  istituzioni;
-  aziende speciali, anche consortili;
-  società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2.  La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui sopra.
3.  L'ente locale può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4.  Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi precedenti possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica.
Art.  55
Aziende speciali

1.  Per la gestione di servizi privi di rilevanza industriale, economica ed imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
4.  I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
5.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
6.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai propri regolamenti.
7.  Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi elettivi del Comune, tra cui comunque il bilancio annuale cui è allegata una relazione in cui gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal consiglio comunale, delle cause del loro mancato raggiungimento e degli interventi correttivi previsti.
8.  I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art.  56
Istituzioni

1.  Per l'espletamento dei servizi privi di rilevanza industriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2.  Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f)  specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
g)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
3.  Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
5.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
6.  Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del Comune.
Capo III
Forme associative
Art.  57
Convenzioni

1.  Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2.  Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale.
Art.  58
Consorzi

1.  Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri comuni e la provincia un consorzio secondo le norme vigenti.
2.  Il consiglio comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3.  Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.
Art.  59
Accordi di programma

1.  Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.
2.  La procedura è avviata dal sindaco, quando il Comune di Santa Cristina Gela abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.
3.  L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.
4.  Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:
-  i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
-  la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.
Art.  60
Unioni di comuni

1.  Possono essere costituite le unioni di comuni. Sono enti locali costituiti da 2 o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2.  L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3.  Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione.
4.  Lo statuto deve prevedere che il presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5.  L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
Titolo IV
PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO E DIRITTO DI ACCESSO
Art.  61
Partecipazione popolare

1.  Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nell'amministrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.
2.  Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizioni e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.
Capo I
Istituti di partecipazione popolare
Art.  62
Promozione dell'associazionismo e del volontariato

1.  Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere con metodo democratico e senza scopo di lucro al perseguimento delle predette attività.
2.  Il Comune valorizza e sostiene l'attività delle autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sociale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose ed enti religiosi e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
3.  Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
4.  Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
Art.  63
Albo delle associazioni

1.  Per le finalità di cui alla legge n. 241/90 e per esigenze di pubblicità ed informazione rivolta alla collettività il Comune istituisce, entro 6 mesi dall'approvazione dello statuto, l'albo comunale delle associazioni e del volontariato.
2.  L'iscrizione nell'albo è subordinata alla presentazione, da parte dell'organismo che ne fa richiesta, del proprio atto costitutivo e dello statuto.
3.  Il Comune può assegnare contributi alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato nel rispetto dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento consiliare adottato in applicazione della legge n. 241/90, e può mettere a loro disposizione, anche a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale.
Art.  64
Il diritto di udienza

1.  Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
2.  Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.
3.  L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Art.  65
Consulte

1.  Il Comune può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione quali consulte, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti approvati dal consiglio comunale.
Art.  66
Petizioni

1.  I cittadini del Comune possono rivolgere al sindaco petizioni su temi di competenza comunale al fine di esporre problemi e necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2.  Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 100 cittadini residenti, con firma leggibile e con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del firmatario.
3.  Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti risposta scritta da inviare all'indirizzo del primo firmatario, od altro indirizzo espressamente indicato, entro 45 giorni dall'arrivo della stessa.
Art.  67
Istanze

1.  Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.
2.  L'amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Art.  68
Proposte

1.  I cittadini possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni in merito alle materie di competenza della giunta e del consiglio.
2.  La proposta deve essere sottoscritta da almeno 100 cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, nome e luogo di residenza.
3.  Il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei settori interessati, è tenuto a fare iscrivere la proposta all'ordine del giorno del consiglio o ad iscriverla all'ordine del giorno della giunta entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4.  L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c)  espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
5.  Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici comunali competenti.
Art.  69
Referendum

1.  E' ammesso referendum consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza comunale.
2.  Il referendum è indetto dal sindaco su richiesta della maggioranza assoluta del consiglio comunale ovvero di un numero di cittadini iscritti alle liste elettorali del comune non inferiore al 20%.
3.  Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:
a)  statuto e regolamenti comunali;
b)  bilancio, tributi e tariffe;
c)  nomine, designazioni, revoche di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del Comune;
d)  dotazione organica del personale;
e)  piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
f)  progetti di opere pubbliche: dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definito.
4.  Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5.  La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e conciso, è valutata da una commissione costituita da 3 esperti tecnico-giuridici nominati dal consiglio comunale.
6.  Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.
7.  Per quanto non disciplinato dallo statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.
8.  I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni elettorali se non con referendum nazionali.
Art.  70
Effetti del referendum

1.  Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto. Il sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.
2.  In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi 5 anni.
3.  Se l'esito è favorevole il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Capo II
Diritto di accesso e di informazione
Art.  71
Pubblicità degli atti

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2.  Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.
3.  La pubblicità avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio.
4.  Il Comune può anche dotarsi, in forma associata secondo le modalità previste dalla legge, di un ufficio stampa, al fine di garantire la trasparenza e la più ampia informazione delle attività svolte dal Comune.
5.  Per garantire la massima diffusione di atti e iniziative aventi rilevanza collettiva, il Comune può avvalersi delle tecnologie informatiche e di internet.
Art.  72
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1.  Tutti i cittadini, singoli ed associati e soggetti portatori di interessi diffusi, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi - secondo le modalità stabilite dal regolamento che dovrà contemperare l'esercizio di tale diritto con il normale lavoro degli uffici - per ottenere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.
2.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
3.  Non è ammesso l'accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali.
4.  Il Comune istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico. La titolarità, la gestione e il funzionamento sono disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
5.  L'ufficio per le relazioni con il pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge n. 241/90 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge n. 150/2000.
6.  Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
7.  Il regolamento per il diritto di accesso stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art.  73
Azione popolare

1.  Ciascun elettore può "far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune" e dunque, anche in sede civile e/o penale. Nel caso di soccombenza non si applica l'obbligo del pagamento delle spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso se il Comune, costituitosi in seguito, ha aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA'
Capo I
Ordinamento finanziario e contabile
Art.  74
Ordinamento finanziario

1.  L'ordinamento della finanza del Comune è regolato dalla legge.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune ha il proprio demanio e patrimonio.
4.  Nell'ambito delle leggi statali è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, che vengono determinate secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto ispirandosi ai criteri di equità e di giustizia.
5.  Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante razionalità di scelte e di procedimenti, l'efficacia ed un efficace impiego di tali mezzi.
Art.  75
Ordinamento contabile

1.  L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal consiglio comunale.
3.  Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
4.  Apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.
Art.  76
Il revisore dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge secondo i criteri stabiliti dalla legge il revisore dei conti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2.  Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3.  Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
4.  Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
5.  Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo economico interno della gestione per garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Art.  77
Attività contrattuale

1.  Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle donazioni, alle permute, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2.  Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per i contratti di non rilevante entità, procedure semplificate con utilizzo anche dei mezzi informatici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del settore interessato.
4.  La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
5.  Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il responsabile di posizione organizzativa individuato dal sindaco secondo i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.  78
Adozione e adeguamento dei regolamenti

1.  I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso ed elaborati nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
2.  I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
4.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
5.  Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale: ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
6.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti od organi della pubblica amministrazione.
Art.  79
Modifiche allo statuto

1.  Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 1, commi 2bis e 3, della legge regionale n. 48/91, come modificata dalla legge regionale n. 30/2000.
Art.  80
Disposizioni finali

1.  Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni legislative vigenti.
2.  Il consiglio comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.
3.  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.
4.  L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
5.  Il presente statuto sostituisce ed abroga espressamente il precedente.
Art.  81
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto entra in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, il 30° giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.
(2006.18.1485)
Torna al Sommariohome


014*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 30 -  72 -  34 -  17 -  73 -  58 -