REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÝ 23 GIUGNO 2006 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 26 maggio 2006.
Modifica della circolare 24 giugno 2005, avente ad oggetto l'articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante disposizioni in materia di lavori pubblici. Direttive di attuazione in materia "pubblicità" dei bandi di gara per appalti pubblici.

A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
ALL'ISPETTORATO TECNICO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
ALL'ISPETTORATO TECNICO LAVORI PUBBLICI
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELLA REGIONE
ALL'OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
e, p.c.  ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA 

ALLA CORTE DEI CONTI
AL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
ALL'UFFICIO DEL GENIOCIVILE OPERE MARITTIME
ALL'AUTORIT+ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA
ALL'ASSOCIAZIONE SICILIANA DELLA STAMPA

La circolare del 24 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.29 dell'8 luglio 2005, è oggetto di contenzioso in ordine al quale sono intervenute in sede cautelare pronunzie contenenti, tra l'altro, le seguenti motivazioni:
-  "il potere esercitato dall'amministrazione con l'atto impugnato in prime cure non appare travalicare i limiti dell'esercizio in via generale della discrezionalità, con effetto interpretativo vincolante per gli organi sottoordinati, né appare violato il limite di una ragionevole e non arbitraria esegesi del testo normativo di riferimento (C.G.A. ord. n. 66/2006)", "soltanto la vendita nelle edicole garantisce l'interesse pubblico alla massima e indifferenziata diffusione degli avvisi di gara" (T.A.R. Catania ord. n. 1570/2005).
Inoltre il C.G.A. con ordinanza n. 205/2006 ha confermato la sospensione disposta dal T.A.R. Palermo, sez. III, n. 1232/2005, limitatamente al punto in cui è affermato che ai fini dell'accertamento della reale diffusione di una testata fa solo testo la certificazione A.D.S. (Accertamento diffusione stampa).
E' stato pure chiesto dall'amministrazione all'Ordine dei giornalisti di Sicilia, un ulteriore approfondimento delle tematiche relative al contenzioso. L'Ordine dei giornalisti ha evaso la richiesta con nota n. 1463/2005 con la quale ha, tra l'altro, affermato: "la composizione della struttura redazionale è ripresa, nel parere a suo tempo formulato, da una fonte normativa (art. 18 della legge n. 416 del 1981 e successive modifiche). E' innegabile che l'idoneità del mezzo destinato a dare pubblicità ai bandi di gara sia riconducibile alla composizione della redazione con riferimento al numero dei redattori e alla loro qualificazione professionale... Rientra nella discrezionalità di codesto Assessorato procedere ad un approfondimento del tema relativamente al numero minimo di redattori stabilizzati ma non appare derogabile il principio che per fare un giornale occorre il lavoro di professionalità giornalistiche a tempo pieno".
Di recente è, poi, intervenuta la modifica legislativa contenuta nell'art. 9 della legge regionale n. 15 del 14 aprile 2006 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 21 aprile 2006 S.O.) che immuta ex lege la circolare nel punto in cui escludeva la pubblicazione su periodici e quotidiani con diffusione attraverso abbonamento.
Sono stati, nel frattempo, richiesti dagli operatori del settore ulteriori chiarimenti sull'applicazione della normativa vigente nel settore (art. 29, legge n. 109/94 come vigente in Sicilia).
Ritiene l'assessorato che, in relazione alle emergenze citate, al novum legislativo e alle richieste di ulteriori chiarimenti da parte degli operatori, debba procedersi ad un riesame della circolare del 24 maggio 2005 alla quale si apportano le modifiche e integrazioni che seguono, premettendo:
L'art. 29 della legge n. 109/94, vigente nella regione Siciliana nel testo modificato dall'art. 23 della legge regionale n. 7/2002, disciplina la materia della pubblicità dei bandi di gara di appalti dei lavori pubblici, prescrivendo, oltre all'ovvia pubblicazione ufficiale (invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana), la pubblicazione su quotidiani e periodici nazionali e regionali ("quotidiani nazionali con particolare diffusione della regione" "quotidiani regionali" "quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori" "periodico a diffusione regionale").
In ordine alle modalità di diffusione dei quotidiani e periodici l'art. 9 della legge regionale n. 15 del 14 aprile 2006 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 21 aprile 2006 S.O.) ha statuito che "le pubblicazioni previste dall'art. 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 possono essere effettuate anche in quotidiani e periodici diffusi solo per abbonamento, purché iscritti al registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.) presso il dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Dal combinato disposto di tali norme emerge, anzitutto, che la pubblicazione avviene su quotidiani o periodici, che il criterio discretivo per la pubblicazione è la diffusione regionale correlata al valore dell'appalto; che la pubblicazione pu= avvenire anche su quotidiani e periodici diffusi solo per abbonamento.
Le norme testè indicate, ad avviso dello scrivente, vanno interpretate ed applicate considerando, anzitutto, che il settore dei lavori pubblici, particolarmente in Sicilia, riveste aspetti non esclusivamente eco-nomico/industriali e amministrativi ma anche di ordine pubblico, per le pesanti ingerenze della criminalità organizzata, con conseguente necessità che la pubblicità a mezzo stampa avvenga consentendo la massima divulgazione degli avvisi, comunicati e bandi non solo al fine di realizzare la conoscibilità e partecipazione più ampia possibile degli operatori economici di settore, ma anche per ottenere la massima possibile diffusione e trasparenza del mercato dei pubblici appalti nei confronti di tutti coloro i quali vivono e operano nel territorio. E ci= in sintonia con i protocolli di legalità in tema di pubblici appalti. Che la pubblicità dei bandi non sia riferita solo agli operatori del settore è dato ricavabile dal fatto che gli operatori economici hanno notizia dei bandi non solo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e Gazzetta Ufficiale della Comunità europea ma anche dalla diffusione attraverso il circuito telematico, sicché la pubblicazione a mezzo stampa non pu= considerarsi mezzo pubblicitario rivolto solo agli operatori del settore.
Ferme le suesposte considerazioni, che informavano anche la precedente circolare, vengono di seguito forniti i seguenti chiarimenti e suggerimenti operativi per le stazioni appaltanti.
1) Come statuito dall'autorità di vigilanza per i lavori pubblici (cfr deliberazioni n. 3 Adunanza del 14 gennaio 2004), la "...pubblicazione su quotidiani regionali, si intende rispettata anche con l'utilizzo di quotidiani nazionali, più diffusi in termini di vendita, nel territorio interessato".
2)  In difetto di rilevazioni dirette da parte di organismi pubblici, la diffusione nell'Isola del quotidiano o periodico va verificata attraverso le certificazioni rilasciate da tutti indistintamente gli organismi specializzati che si occupano, appunto, dei dati di diffusione delle singole pubblicazioni nelle varie regioni. E' intuitivo che il relativo esame va compiuto con prudente apprezzamento avuto riguardo alla natura privata dei suddetti organismi, l'attendibilità delle cui informazioni deve trarsi unicamente dall'autorevolezza da essi acquisita sul mercato, non potendosi attribuire ai dati esposti nelle certificazioni la valenza della pubblica fede.
3)  Quanto ai quotidiani o periodici diffusi in abbonamento, il legislatore regionale ha ora previsto la possibilità della pubblicazione anche su quotidiani o periodici a diffusione per solo abbonamento. Al riguardo, stante l'esistenza di diverse tipologie di abbonamento, è stato chiesto all'Ufficio legislativo e legale di esprimere parere in ordine all'individuazione di quelle che meglio soddisfano l'interesse pubblico alla reale diffusione del bando, avuto anche riguardo all'approfondimento fornito dall'Ordine dei giornalisti in seno alla richiamata nota.
4)  Il quotidiano o periodico potrà autocertificare, nei modi di legge, la propria diffusione sul territorio regionale sia a livello quantitativo che qualitativo. Si conferma che deve considerarsi "quotidiano" una pubblicazione che viene editata almeno 240 volte in un anno - secondo gli indirizzi della legge n. 416/81 e successive modifiche e integrazioni - sono, invece, da considerarsi periodici e non quotidiani le pubblicazione che hanno un numero di uscite inferiore.
5)  Ancora in ordine alla diffusione regionale del quotidiano o periodico si chiarisce e precisa quanto segue:
a) l'art. 29 della legge n. 109/1994, come vigente in Sicilia, nel fare riferimento alla diffusione in sede regionale non dà alcuna ulteriore indicazione sulla copertura territoriale se non prevedendo (IV comma) per gli appalti di valore compreso tra 200.000 e un milione di euro il riferimento alla "maggiore diffusione nella provincia nella quale si eseguono i lavori" ed escludendo la pubblicazione su quotidiani e periodici per i lavori di importo ancora inferiore (V comma). In altri termini la norma sembra limitarsi a prevedere una corrispondenza tra il valore dell'appalto e l'ambito della diffusione nel territorio regionale.
Deve, pertanto, ritenersi che per "diffusione regionale" non debba intendersi la diffusione su tutto il territorio regionale, potendo essere sufficiente la diffusione su una significativa quota del territorio regionale, che le stazioni appaltanti verificheranno in sede di valutazione della certificazione o autocertificazione di cui al punto 4 della presente circolare;
b)  in ordine alla diffusione dei periodici si conferma che, ai fini della pubblicazione dei bandi di gara e quindi della massima possibile conoscibilità dei bandi medesimi, la diffusione dei periodici deve essere autonoma da altra pubblicazione e quindi il periodico non pu= essere diffuso in allegato a quotidiano nazionale o regionale.
6) Le testate prescelte per la pubblicazione devono avere prevalente contenuto informativo; tale requisito (previsto anche in sede nazionale, si veda l'art. 80 del D.P.R. n. 554/1999), implica l'esistenza di una struttura giornalistica idonea a svolgere tale funzione; in proposito, si precisa che il riferimento alla normativa dettata dall'art. 18 della legge n. 416/1981 e successive modifiche, riguardante la composizione della redazione, pu= non implicare il rigoroso rispetto del numero dei componenti. In proposito e in sintonia con il parere espresso dall'Ordine dei giornalisti con la nota n. 1413/2005, l'Assessorato ritiene che, ai fini di assicurare la qualità professionale dell'informazione e nel contempo consentire alle stazioni appaltanti una maggiore possibilità di scelta, agevolando l'ingresso al mercato di testate giornalistiche con struttura redazionale ridotta, sia sufficiente la presenza di almeno un redattore stabilizzato.
  L'Assessore: PARLAVECCHIO 

(2006.23.1853)
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090*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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