REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 GIUGNO 2006 - N. 31
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA



Voltura dell'ordinanza commissariale 11 aprile 2005 alla ditta Autodemolizioni Cuci Cuci di Giuseppe Barsalona & C. s.a.s. e rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso nell'impianto ubicato in Ribera.

Con ordinanza n. 442 del 9 maggio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, ha volturato alla ditta "Autodemolizioni Cuci Cuci di Giuseppe Barsalona & C. s.a.s." l'ordinanza commissariale n. 320 dell'11 aprile 2005, già intestata alla ditta Tabbone Giovanni e nel contempo ha rinnovato, fino al 31 maggio 2006, la medesima ordinanza commissariale di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Ribera (AG), Contrada Cuci-Cuci s.n., ferme restando le prescrizioni nella stessa contenute ed a condizione che venga dimesso il contenitore degli oli motore di capacità di litri 1.000; al suo posto ne dovrà essere utilizzato uno di capacità non superiore a 500 litri.
La ditta entro 10 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B e dall'allegato C all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003; in particolare, l'importo garantito dovrà essere di E 78.650,00, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale; nel contempo le condizioni generali di assicurazione dovranno essere quelle riportate nel citato allegato C all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003.
(2006.19.1553)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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