REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 GIUGNO 2006 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 9 maggio 2006.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica nel territorio dei comuni di Giarratana, Licodia Eubea, Buccheri e Vizzini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti gli articoli 8 e 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
-  con foglio datato 30 ottobre 2002 la società IVPC Sicilia 5 ha chiesto l'autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 22,95 MW nell'ambito del territorio comunale di Giarratana;
-  successivamente con foglio datato 23 dicembre 2002 la società ENERFERA s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico nei territori comunali di Giarratana, Licodia Eubea, Vizzini e Buccheri per complessivi 25,05 MW;
-  l'ENERFERA, al fine di non vanificare la possibilità di realizzare il parco eolico, con contratto di cessione di ramo di azienda ha acquistato dalla società IVPCV Power 2 s.r.l., prima IVPC Sicilia 5, in data 22 aprile 2005, la titolarità del progetto redatto da quest'ultima ditta (compresi tutti i contratti stipulati, convenzioni, autorizzazioni, determinazioni comunali), provvedendo ad unificare i due progetti limitando le modifiche alla eliminazione di singoli aerogeneratori tecnicamente non compatibili e ad uniformare le caratteristiche dimensionali dei due progetti originari senza troppo ridurre la potenza globale dell'impianto in maniera da rendere funzionale un unico progetto;
Visti i fogli datati 16 febbraio 2006 e 12 marzo 2006, assunti rispettivamente al protocollo di questo Assessorato ai nn. 19839 del 17 marzo 2006 e 27726 del 13 aprile 2006, con i quali l'ENERFERA s.r.l. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione alla realizzazione del parco eolico unificato per la produzione di energia elettrica da immettere in rete a 150 Kv nei comuni di Giarratana (RG), Licodia Eubea (CT), Buccheri (SR), Vizzini (CT);
Viste le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti sul progetto redatto dalla I.V.P.C. Sicilia 5 acquisito come sopra detto dalla società ENERFERA s.r.l. che qui di seguito vengono elencate:
-  delibera del consiglio comunale di Giarratana n. 76 del 23 dicembre 2002, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al progetto in argomento, ai sensi dell'art 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  parere favorevole reso dall'ufficio del Genio civile di Ragusa con nota n. 3407 del 21 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  nota prot. n. 6458 del 2 dicembre 2002, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato ripartimentale delle foreste - 1ª unità operativa di base - tutela, vigilanza e antincendio di Ragusa ha autorizzato favorevolmente il progetto;
Viste le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti sul progetto redatto dalla società ENERFERA s.r.l.;
-  delibera del consiglio comunale di Giarratana n. 30 del 7 luglio 2004, sostitutiva della delibera consiliare n. 76 del 23 dicembre 2002 rilasciata sul progetto redatto dalla I.V.P.C. Sicilia s.r.l., con la quale è stato espresso parere favorevole al progetto per la costruzione dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  delibera del consiglio comunale di Buccheri n. 15 del 5 luglio 2003, con la quale è stato espresso parere favorevole, a condizione, in ordine al progetto in argomento, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  delibera del consiglio comunale di Licodia Eubea n. 59 del 7 agosto 2003, con la quale è stato espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  delibera del consiglio comunale di Vizzini n. 37 dell'8 agosto 2003, con la quale è stato espresso parere favorevole alla realizzazione del parco eolico per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  parere favorevole reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, indirizzato al comune di Buccheri con nota prot. 13728/03 del 15 settembre 2003;
-  parere favorevole reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dall'ufficio del Genio civile di Catania, indirizzato al comune di Licodia Eubea con nota prot. n. 16937 del 26 settembre 2003;
-  parere favorevole reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dall'ufficio del Genio civile di Catania, indirizzato al comune di Vizzini con nota prot. n. 16936 del 30 settembre 2003;
-  parere favorevole reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, indirizzato al comune di Giarratana con nota prot. n. 21944 del 29 ottobre 2003;
-  nota prot. n. 2648 dell'11 luglio 2003, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa restituisce il progetto perché non ricadente in aree tutelate dal T.U. n. 490/99;
-  nota prot. n. 4748 del 26 agosto 2003, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha rilasciato, per il comune di Licodia Eubea e Vizzini, nulla osta con condizioni, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999;
-  nota prot. n. 5596 del 26 settembre 2003, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, ai fini della tutela paesaggistica, ha espresso, per il comune di Buccheri, parere favorevole a condizioni, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99;
-  nota prot. n. 14900 del 17 dicembre 2004, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ispettorato ripartimentale delle foreste - 1ª unità operativa di base - tutela, vigilanza e antincendio di Catania ha autorizzato i lavori con prescrizioni;
-  nota prot. n. 4394 del 24 luglio 2003, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa non ha emesso parere per difetto di competenza;
-  nota prot. n. 4743 del 13 novembre 2003, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa ha autorizzato le opere a condizioni;
Vista la copia di atto di cessione di ramo di azienda;
Vista la copia dei contratti di affitto stipulati tra l'ENERFERA s.r.l. e gli intestatari delle particelle catastali interessate dalle opere in argomento;
Visti gli elaborati progettuali relativi al territorio comunale di Giarratana, Licodia Eubea, Vizzini e Buccheri riportanti le rispettive attestazioni di rispondenza delle opere progettuali del parco eolico unificato ENERFERA con gli elaborati allegati alle rispettive delibere consiliari sopra indicate;
Visto il decreto n. 24 del 25 gennaio 2006, trasmesso con nota prot. n. 5884 del 27 gennaio 2006 dal responsabile del servizio 2 - VAS-VIA U.O. - attività produttive dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio ed ambiente, con il quale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche, è stato espresso, con prescrizioni, giudizio di compatibilità ambientale in ordine al progetto per la realizzazione dell'impianto eolico per la produzione di energia elettrica da immettere in rete a 150 Kv nei comuni di Giarratana, Licodia Eubea, Buccheri e Vizzini;
Visto il parere n. 7 del 19 aprile 2006, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 5.4/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato:
Il progetto per la realizzazione del parco eolico interessa i territori comunali di Giarratana in provincia di Ragusa, di Licodia Eubea e Vizzini in provincia di Catania e di Buccheri in provincia di Siracusa e, precisamente, ricade in zona "E" di verde agricolo degli strumenti urbanistici vigenti dei comuni interessati, per come si rileva dalle attestazioni dei dirigenti dei rispettivi uffici tecnici comunali.
Sul "Progetto unificato", datato febbraio 2006, sono stati resi gli avvisi favorevoli dai consigli comunali di Giarratana e Licodia Eubea nell'ambito dei cui territori si prevede l'installazione degli aerogeneratori, dal consiglio comunale di Vizzini sul cui territorio si prevede la cabina di trasformazione nonché dal consiglio comunale di Buccheri a condizione "...che la linea elettrica di collegamento tra la centrale e la linea elettrica A.T. Sortino-Vizzini... venga totalmente interrata...".
L'intero impianto, adeguato alla superiore condizione, consistente in un insieme di opere civili ed elettromeccaniche di BT e MT, è costituito da n. 23 aerogeneratori di cui 19 da installare in territorio di Giarratana denominati G1...G11 e G16...G23 e 4 in territorio di Licodia Eubea denominati G12...G15;
detti aerogeneratori sono collegati tra di loro e alla sottostazione, ubicata nel territorio di Vizzini, in prossimità della linea elettrica AT Sortino-Vizzini che costituisce il punto di consegna dell'energia prodotta in BT e MT;
l'energia dagli aerogenatori viene evacuata a mezzo di cavi totalmente interrati e raccolta nel centro collettore, quindi, viene convogliata nella sottostazione, dove avviene la trasformazione in AT, che, in ultimo, viene immessa, da parte dell'ENEL, alla rete elettrica nazionale.
Ogni aerogeneratore, localizzato al centro di una piazzola e posto a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a mt. 225 sarà collegato da una rete di viabilità interna di servizio con carreggiata di mt. 4,50; ove possibile saranno utilizzate le strade esistenti. Il sostegno dell'aerogeneratore con rotore tripala del diametro di mt. 82 avrà un'altezza di 78 mt.
Gli uffici del Genio civile competenti per territorio hanno accertato la compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del sito, esprimendo parere favorevole con le su citate note.
Gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio hanno autorizzato, ai soli fini della tutela idrogeologica, l'esecuzione dei lavori di cui al progetto con prescrizioni o condizioni;
Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio hanno rilasciato il nulla osta previsto dal decreto legislativo n. 40/1999 a condizioni o prescrizioni;
L'Ispettorato ripartimentale di Siracusa e la Soprintendenza di Ragusa non hanno emesso il richiesto parere sull'iniziale progetto ENERFERA rispettivamente con nota prot. n. 4394 del 24 luglio 2003 "...per difetto di competenza..." e con nota prot. n. 2648 dell'11 luglio 2003 nella considerazione "...che il progetto non ricade in aree tutelate dal T.U. n. 490/99".
Considerato:
-  le opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono considerate, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10/91 e dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000, di interesse pubblico di pubblica utilità, per le quali trova applicazione nell'ambito della Regione siciliana l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, anche se non eseguite dai soggetti istituzionalmente competenti;
-  per quanto attiene agli aspetti di natura urbanistica, le opere ricadono in zone "E" di verde agricolo, si trovano a distanza ragguardevole da nuclei abitati, risultano servite da viabilità esistente, e, pertanto, la proposta progettuale si ritiene compatibile con l'assetto urbanistico-territoriale;
-  l'impianto eolico ricade, in parte, in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e tutelate paesaggisticamente, per i quali sono stati resi i pareri dagli uffici competenti e risulta essere stato assoggettato alle procedure di compatibilità ambientale, giusto decreto n. 24/2006.
Per quanto sopra, la scrivente U.Op. 5.4. del servizio 5/D.R.U. è del parere che il progetto del parco eolico da realizzare da parte dell'ENERFERA s.r.l. nei territori comunali di Giarratana, Licodia Eubea, Vizzini e Buccheri possa essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, con le prescrizioni e condizioni poste dalle autorizzazioni rese...";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente attesa, in particolare, la previsione del comma 6 dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000 che consente, per la tipologia di opere in argomento, l'applicazione delle procedure ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, anche per interventi proposti da soggetti non istituzionalmente competenti;
Ritenuto di condividere il sopra richiamato parere n. 7 del 19 aprile 2006 reso dall'unità operativa 5.4/D.R.U. di questo Assessorato;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 7 del 19 aprile 2006 espresso dall'unità operativa 5.4/D.R.U. di questo Assessorato, nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato il progetto della società ENERFERA s.r.l. relativo alla realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da immettere in rete a 150 Kv, in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Giarratana (RG), Licodia Eubea (CT), Buccheri (SR) e Vizzini (CT).

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 7 del 19 aprile 2006 reso dall'unità operativa 5.4/D.R.U;
 2)  delibera n. 15 del 5 luglio 2003 resa dal C.C. di Buccheri, con certificazione destinazione urbanistica;
 3)  delibera n. 59 del 7 agosto 2003 resa dal C.C. di Licodia Eubea;
 4)  delibera n. 37 dell'8 agosto 2003 resa dal C.C. di Vizzini, con allegata destinazione aree;
 5)  delibera n. 30 del 7 luglio 2004 resa dal C.C. di Giarratana, con allegata relazione tecnica;
 6)  relazione esplicativa;
 7)  relazione tecnica;
 8)  tavola 01  - carta dei vincoli in scala 1:25.000; 
 9)  tavola 03  - layout dell'impianto in scala 1:25.000; 
10)  tavola 04  - layout dell'impianto in scala 1:10.000; 
11)  tavola GI-CT-01  - planimetria catastale - quadro d'insieme in scala 1:20.000; 
12)  tavola GI-CT-02  - planimetria catastale - foglio 2 Giarratana - foglio 80 Licodia Eubea in scala 1:4.000; 
13)  tavola GI-CT-03  - planimetria catastale Giarratana - foglio 1 in scala 1:4.000; 
14)  tavola GI-CT-04  - planimetria catastale Vizzini - fogli 75-76 in scala 1:4.000; 
15)  tavola GI-OC-04-1  - cavidotti in scala 1:250; 

16)  relazione dell'impianto elettrico;
17)  tavola GI-IE-01-1  - diagramma unifilare di rete 20 kv; 
18)  tavola GI-AG-01-1  - aerogeneratore da 2 MW in scala 1:500; 

19)  tavola ostacoli verticali.

Art. 3

La società ENERFERA s.r.l. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed in particolare quanto previsto in ordine alla valutazione in materia di compatibilità ambientale.

Art. 4

La società ENERFERA s.r.l. ed i comuni di Giarratana, Licodia Eubea, Buccheri e Vizzini sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 maggio 2006.
  LIBASSI 

(2006.20.1587)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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