REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 GIUGNO 2006 - N. 31
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 10 maggio 2006.
Individuazione e designazione dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo - dipartimento del farmaco - quale Azienda unità sanitaria locale centrale preposta alla conservazione e distribuzione delle ricette per la prescrizione dei farmaci analgesici oppiacei.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99;
Vista la legge n. 12 dell'8 febbraio 2001;
Visto il D.M. sanità 24 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al D.P.R. n. 309/90, introdotto dalla legge n. 12/2001;
Visto il decreto n. 115 del 12 febbraio 2002, con il quale è stata individuata l'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo - dipartimento del farmaco - quale Azienda U.S.L. centrale preposta alla conservazione, per la successiva distribuzione alle altre aziende U.S.L., dei ricettari per la prescrizione dei farmaci analgesici oppiacei;
Visto il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";
Considerato che l'art. 43, commi 1 e 4, come riformulato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, prevede che i medici chirurghi e i medici veterinari prescrivano i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 dello stesso testo unico, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute e che tali ricette siano compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal servizio sanitario nazionale e in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2006, con il quale il Ministero della salute ha approvato il ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sez. A e all'allegato III-bis del D.P.R. n. 309/90, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;
Considerato che l'art. 3, comma 1, del decreto 10 marzo 2006 prevede che nel periodo di tempo necessario alla stampa e distribuzione dei nuovi ricettari, i medici e i veterinari sono autorizzati ad usare i ricettari approvati con decreto del Ministero della salute del 24 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, fino ad esaurimento delle scorte, rispettando le norme d'uso di cui all'allegato IV del decreto 10 marzo 2006;
Ritenuto, pertanto, di dover confermare l'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo - dipartimento del farmaco - con sede in via Pindemonte n. 88 - 90129 Palermo, già individuata con decreto n. 115 del 12 febbraio 2002 sopra citato, quale Azienda U.S.L. centrale preposta alla conservazione, per la successiva distribuzione alle altre aziende unità sanitarie locali, delle ricette per la prescrizione dei farmaci di cui sopra;
Ritenuto che la sopra citata Azienda U.S.L. n. 6 - dipartimento del farmaco - potrà distribuire i vecchi ricettari, approvati con decreto del Ministero della sanità il 24 maggio 2001, sino ad esaurimento delle scorte rispettando le norme d'uso di cui all'allegato IV del decreto 10 marzo 2006;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di individuare e designare l'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo - dipartimento del farmaco - con sede in via Pindemonte n. 88 - 90129 Palermo, quale Azienda U.S.L. centrale preposta alla conservazione, per la successiva distribuzione alle altre aziende unità sanitarie locali, delle ricette di cui al decreto 10 marzo 2006 per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sez. A e all'allegato III-bis del D.P.R. n. 309/90, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 2

Nel periodo di tempo necessario alla stampa e distribuzione dei nuovi ricettari, i medici e i veterinari sono autorizzati ad usare i ricettari approvati con decreto del Ministero della salute del 24 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni, fino ad esaurimento delle scorte, rispettando le norme d'uso di cui all'allegato IV del decreto 10 marzo 2006.

Art. 3

Il ricettario a madre-figlia di tipo unico previsto dalla formulazione dell'art. 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, non è più utilizzabile per la prescrizione dei medicinali compresi nelle tabelle di cui al testo unico richiamato in premessa.
I possessori dei ricettari di cui al presente articolo dovranno consegnare tali ricettari ai rispettivi ordini professionali, che provvederanno alla loro restituzione al Ministero della salute - magazzino centrale del materiale profilattico - via dei Carri armati n. 13 - 00159 Roma, ai fini della relativa distruzione.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà trasmesso al Ministero della salute - Ufficio centrale stupefacenti.
Palermo, 10 maggio 2006.
  CIRIMINNA 

(2006.20.1609)
Torna al Sommariohome


102

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 20 -  80 -  78 -  41 -  70 -  46 -