REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 GIUGNO 2006 - N. 31
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 6 giugno 2006.
Direttive per l'attivazione e la gestione dei cantieri di servizi a norma della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1951, n. 25 del Presidente della Regione, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il decreto n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1981, al reg. 1, fg. 237, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Visto l'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237;
Visto l'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9;
Visto l'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5;
Visto l'art. 23, 2° comma, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;
Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1;
Considerato che l'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione a finanziare l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore dei comuni della Sicilia, destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della legge stessa, ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso;
Rilevato che l'importo complessivo finanziabile, ai sensi della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2006, è pari a 10.000.000,00 di euro e che i cantieri di servizi sono rivolti esclusivamente ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento;
Ritenuto di dovere fissare i criteri per l'istituzione dei cantieri di servizi da finanziare ai comuni in applicazione dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la direttiva acclusa, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente la regolamentazione per l'istituzione di cantieri di servizi a norma della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Ai fini della formazione del piano di riparto dei fondi stanziati, per gli effetti della legge regionale n. 10/91, l'ufficio a cui è assegnato il procedimento è il dipartimento lavoro, servizio XII U.O. 1 cantieri di lavoro e U.O. 2 gestione fondo siciliano, via Imperatore Federico n. 70/b -90143 Palermo.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni vigenti.
Palermo, 6 giugno 2006.
  SCOMA 

Allegato
DIRETTIVE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI CANTIERI DI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 5/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Premessa
Il 2° comma dell'art. 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ha introdotto il comma 6-bis all'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 - finanziamento di cantieri di servizi - disponendo che per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
In sintesi, con la norma appena citata, è stato autorizzato il finanziamento dei cantieri di servizi destinati ai fruitori del r.m.i per gli anni successivi al 2005, rinviando alla legge finanziaria per la quantificazione degli importi da iscrivere in bilancio in ciascun anno.
Posto, quindi, che, con legge regionale n. 1/2006, è stata impegnata la somma di E 10.000.000,00, per il corrente anno, si dispone quanto segue.
Oggetto
I comuni destinatari, ai sensi del decreto legislativo n. 237/98, della sperimentazione del reddito minimo di inserimento per i quali il relativo finanziamento è cessato entro l'anno 2005, possono richiedere, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, della legge regionale n. 5/2005, il finanziamento sullo stanziamento 2006, per la istituzione e la gestione diretta di nuovi cantieri di servizi riservati esclusivamente a soggetti già fruitori del reddito minimo di inserimento.
Ai fini del finanziamento i comuni sono tenuti a predisporre uno o più programmi di lavoro finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali sia con riferimento ai normali compiti di istituto sia per fare fronte a situazioni straordinarie.
I programmi di lavoro possono avere ad oggetto anche le medesime finalità dei programmi proposti per l'anno 2005, salvo che non si tratti di esigenze non più attuali e fermo restando che dovrà, comunque, trattarsi di interventi riconducibili a compiti istituzionali dell'ente locale.
Presentazione dei programmi di lavoro
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazione delle direttive quivi contenute, i comuni interessati, come sopra individuati, sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dipartimento regionale lavoro, servizio XII, via Imperatore Federico n. 70/B - 90143 Palermo, la richiesta di finanziamento, a firma del legale rappresentante dell'ente, per la istituzione di cantieri di servizi, approvati nei modi di legge, corredando l'istanza con adeguati programmi di lavoro. Anche per i progetti da valere sul finanziamento 2006, dovranno essere dettagliatamente precisati la tipologia delle attività, le modalità di svolgimento, il numero di soggetti da impegnare e, ove ne ricorra il caso, gli strumenti che l'ente stesso metterà a disposizione, con oneri a proprio carico, per la realizzazione dei programmi stessi. Per uniformità, si suggerisce di utilizzare l'allegato schema.
Alla richiesta di finanziamento dovrà essere allegato l'elenco nominativo dei soggetti coinvolti e l'ammontare mensile occorrente per la corresponsione del r.m.i.
Soggetti da ammettere ai programmi di lavoro
Possono essere ammessi ai programmi di lavoro i medesimi soggetti già utilizzati nei programmi finanziati con lo stanziamento 2005, purché, ovviamente, gli stessi mantengano la condizione socio-economica che a suo tempo ha consentito loro di beneficiare, a norma del decreto legislativo n. 237/98, di tale tipologia di intervento. In particolare si rammenta che la misura è destinata a soggetti disoccupati o inoccupati, status che deve essere necessariamente posseduto all'atto dell'avvio delle attività.
Possono, altresì, essere ammessi ai programmi di lavoro i soggetti che, benché fruitori del r.m.i. ai sensi del decreto legislativo n. 237/98, non siano stati impegnati nei programmi in svolgimento per motivazioni varie.
Non possono, per contro, essere ammessi soggetti che, pur se inseriti in graduatorie a suo tempo redatte, non ne abbiano effettivamente fruito alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5/2005 (20 maggio 2005).
I legali rappresentanti dei comuni sono tenuti ad accertare, assumendone la responsabilità, l'effettivo possesso, da parte dei beneficiari, dei prescritti requisiti. Il servizio XII del dipartimento lavoro è onerato di effettuare ispezioni, anche a campione, per accertare il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati ai comuni. In sede di verifica della condizione socio-economica per il calcolo dell'importo da conferire a ciascun nucleo familiare si dovrà tenere conto del reddito dell'anno 2005, comprensivo dell'importo percepito per la partecipazione ai cantieri di lavoro finanziati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 ed esclusi gli importi corrisposti per la partecipazione ai cantieri di servizi istituiti ai sensi della legge regionale n. 5/2005.
Particolare attenzione dovrà essere posta al concetto di nucleo familiare ed alla relativa composizione che dovrà tenere conto esclusivamente dei soggetti fiscalmente a carico.
Si rammenta, inoltre, che l'art. 10 del decreto legislativo n. 237/98, esplicitamente richiamato dalla legge in argomento, fissa obblighi sia a carico dei soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento (vedasi in particolare la lettera a) del comma 1) che nei riguardi dei comuni.
Si conferma che i soggetti da ammettere nei programmi di lavoro devono essere i capi famiglia e, soltanto in casi del tutto eccezionali, di reale e comprovato impedimento, questi ultimi potranno essere sostituiti da altro componente lo stesso nucleo familiare, idoneo al lavoro.
Per comprovato impedimento si intende, in via esemplificativa, una inabilità permanente a proficuo lavoro da documentare con apposita certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ovvero una condizione psico-fisica conclamata dai servizi sociali del comune tale da sconsigliarne l'impiego nei programmi di lavoro, come nel caso di soggetti dediti abitualmente all'alcool o a sostanze stupefacenti.
Avvio dei cantieri di servizi
I cantieri di servizi di cui alla presente direttiva possono avere inizio immediatamente dopo la chiusura di quelli in corso ed avranno una durata corrispondente alle mensilità autorizzate con il piano di riparto. Per l'ammissione ai cantieri i comuni, previa pubblicazione di apposito bando, acquisiranno, entro il termine perentorio che riterranno opportuno stabilire, a pena di esclusione, le istanze degli interessati corredate di apposite certificazioni o di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti e gli elementi per il calcolo dell'importo da conferire.
Condizioni di utilizzazione
Si ribadisce che l'impiego dei lavoratori nello svolgimento delle attività previste nei programmi di lavoro non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato apparendo evidente la finalità perseguita, volta fondamentalmente a garantire un sostegno al reddito a soggetti in situazione di difficoltà ed esposti al rischio della marginalità sociale. Le disposizioni dettate dal legislatore regionale, tuttavia, collegano la fruizione di tale reddito integrativo allo svolgimento di un'attività "utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata".
Ne discende che per fruire di tale beneficio i destinatari devono in ogni caso essere impegnati in una delle attività programmate. I servizi sociali di ogni comune saranno attivati al fine di recuperare alle attività anche i soggetti con particolari problematiche sia fisiche che di altra natura individuando, per essi, attività comunque compatibili con le loro condizioni, fermo restando che deve trattarsi di soggetti in capo ai quali deve permanere una, anche minima, residuale capacità lavorativa e devono poter svolgere una prestazione che non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità fisica propria e dei compagni di lavoro.
Inoltre, tenuto conto che l'attività prestata non si qualifica quale lavoro subordinato, non è consentito ammettere il trasferimento monetario nei casi in cui la mancata partecipazione al cantiere dipenda dalla volontà del lavoratore, non essendo possibile estendere ad essi gli istituti previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato quali ferie o congedi vari. Tuttavia nel caso in cui il soggetto coinvolto nell'iniziativa progettata dal comune abbia l'esigenza di assentarsi si potrà consentire il recupero delle ore non svolte pianificando un piano di recupero nello stesso mese o in quello successivo, incrementando l'attività prestata abitualmente. In tale ipotesi non sarà necessario sospendere l'integrazione al reddito.
Nel caso di assenza per malattia da comprovare con apposita certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o in caso di astensione obbligatoria per maternità, di cui alla legge n. 1204/71, da concedere anche per tali attività, il trasferimento monetario non dovrà essere sospeso.
I soggetti utilizzati nei programmi di lavoro possono, inoltre, sospendere temporaneamente l'attività prestata per intraprendere un'attività lavorativa a tempo determinato purché di durata non superiore a 4 mesi nell'anno solare per i soggetti fino a 25 anni compiuti o 29 compiuti se in possesso di un diploma di laurea ovvero a 8 mesi negli altri casi, e ciò in quanto per essere ammessi nei cantieri di servizi è richiesto il mantenimento dello status di soggetto disoccupato, secondo la definizione che di tale condizione viene dettata dal decreto legislativo n. 181/2001 e successive modifiche o integrazioni. In questo caso gli interessati non potranno essere sostituiti da altro componente dello stesso nucleo familiare e per tutta la durata dell'assenza non avranno diritto all'integrazione al reddito e le ore non prestate non potranno essere recuperate.
Al momento della richiesta di riammissione al cantiere dovranno dichiarare l'ammontare del reddito conseguito a seguito della prestazione lavorativa per la quantificazione dell'integrazione al reddito da calcolare sulla scorta di quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 237/98. Circa l'impegno orario dei soggetti utilizzati nei programmi si ritiene congrua una prestazione di 80 ore mensili da ridurre proporzionalmente, in relazione all'importo effettivamente conferito, nel caso in cui l'integrazione non spetti per intero.
Assicurazione per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni sul lavoro
Anche per l'anno 2006, fermo restando, come più volte ribadito, che l'assegnazione ai cantieri di servizi non determina l'instaurarsi di un rapporto di lavoro con il comune, i soggetti, prima di essere inseriti nei programmi di lavoro, dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi. Gli importi necessari per fare fronte a tali oneri dovranno essere indicati a parte e verranno finanziati con il medesimo decreto.
Finanziamento dei programmi di lavoro
Nei successivi giorni 30 dallo scadere del termine per la presentazione della richiesta di finanziamento da parte dei comuni interessati, il servizio XII - cantieri di lavoro - del dipartimento lavoro provvederà all'emissione del decreto di approvazione e finanziamento dei programmi pervenuti, precisando, per ciascun comune, l'importo assegnato che verrà quantificato sia tenendo conto dell'importo richiesto per l'annualità 2006, che sulla base dei dati già in possesso di questa Amministrazione. Eventuali richieste di finanziamento per importi superiori a quelli già conferiti dovranno essere dettagliatamente motivate.
Disposizioni di pagamento
I comuni sono tenuti a comunicare al servizio XII del dipartimento lavoro la data di effettivo inizio dei programmi di lavoro, affinché quest'ultimo provveda all'emissione dell'ordinativo di accreditamento della somma assegnata, che sarà disponibile presso l'agenzia del Banco di Sicilia del medesimo comune ovvero, ove mancante, presso l'agenzia del Banco di Sicilia più vicina territorialmente al comune destinatario delle risorse.
Il titolare della spesa preleverà di volta in volta, da tale O.A., tramite ordinativi di pagamento e mediante l'istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria, le somme occorrenti per liquidare i lavoratori impegnati nei programmi e per le assicurazioni. Nessun altro importo potrà gravare su tale finanziamento.
Entro giorni 15 dalla conclusione dei programmi di lavoro i comuni dovranno comunicare all'agenzia del Banco di Sicilia, ove sono disponibili le somme, la chiusura dell'ordinativo di accreditamento ed effettuare il relativo rendiconto di gestione dell'ordinativo di accreditamento stesso al servizio XII, U.O.2° - Fondo siciliano.
L'agenzia del Banco di Sicilia interessata dovrà comunicare la chiusura dell'ordinativo di accreditamento all'agenzia 1 di Palermo per gli atti conseguenti.
Rendicontazione finanziamento 2005
Com'è noto, nell'anno 2005 sono stati concessi 2 distinti finanziamenti e pertanto si dovrà procedere alla rendicontazione separata di ciascuno di essi e quindi di ogni ordinativo di accreditamento. Pertanto, a conclusione di ciascun periodo (6 mesi con il primo finanziamento e 3 mesi con il successivo), dovranno essere trasmessi al servizio XII del dipartimento lavoro le risultanze contabili degli ordinativi di accreditamento di riferimento. Ciò anche in caso di residui, poiché non è consentito prolungare la durata delle attività oltre ai periodi autorizzati.
I comuni cui era stato assegnato con il primo finanziamento un importo superiore alle effettive esigenze, e che con i residui hanno potuto coprire in tutto o in parte la prosecuzione per gli ulteriori 3 mesi, dovranno produrre, al massimo entro 30 giorni dalla fine del periodo totale (9 mesi), la rendicontazione complessiva.
Per la chiusura degli ordinativi di accreditamento si rinvia al paragrafo precedente.
Rinvii
Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si rinvia alla legge ed alle disposizioni in precedenza emanate.




(2006.23.1895)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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