REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 GIUGNO 2006 - N. 29
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 28 aprile 2006.
Modalità di rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale dei "titoli di viaggio" per la circolazione gratuita, per motivi di servizio, degli appartenenti alle forze dell'ordine.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, che detta, tra l'altro, "Norme per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale" degli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale, alla polizia municipale e provinciale;
Visto il comma 7 dell'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che pone "a carico della Regione gli oneri conseguenti all'applicazione del comma dell'art. 1 della citata legge regionale 8/2005";
Considerato che in forza del precitato comma 7 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti deve stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto pubblico locale regionale;
Tenuto conto dell'esito delle riunioni operative svoltesi il 27 febbraio ed il 3 aprile 2006 con i rappresentanti delle forze dell'ordine interessate dal diritto al trasporto gratuito e con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle aziende pubbliche e private (ASSTRA Sicilia ed ANAV Sicilia);
Considerato che il menabò del titolo di viaggio proposto dagli uffici del dipartimento trasporti relativo alla "corsa semplice" ed alla "corsa di andata e ritorno" è stato condiviso da tutti i rappresentanti presenti alle riunioni indicate;
Considerata la necessità di stabilire le direttive per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale degli appartenenti alle già citate forze dell'ordine nonché le modalità per il rimborso alle Aziende di trasporto dei relativi corrispettivi;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'allegato menabò del "Titolo di viaggio" da utilizzare quale biglietto per il diritto al trasporto gratuito, per motivi di servizio, sugli autobus di trasporto pubblico locale regionale extraurbano degli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale, alla Polizia provinciale.

Art. 2

Le aziende di T.P.L. devono curare e garantire l'emissione e la distribuzione dei "biglietti", nel rispetto del menabò di cui all'art. 1, sia a bordo degli autobus e sia presso gli abituali punti di vendita; le stesse aziende sono autorizzate ad emettere titoli di viaggio di tipo elettronico purché questi rispettino il contenuto e le caratteristiche del biglietto approvato.

Art. 3

Al fine dell'ottenimento del rimborso dei biglietti emessi per il trasporto degli appartenenti alle forze dell'ordine di cui all'art. 1, le Aziende di T.P.L., entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare il rendiconto e la relativa fattura in bollo, per i biglietti emessi nell'anno precedente e per la finalità del presente decreto. Il rendiconto, elaborato analiticamente, secondo lo schema di cui all'allegato B, dovrà essere presentato in doppia copia e su supporto informatico in formato pdf.
E' a carico dell'azienda l'onere della custodia, almeno quinquennale, dei titoli di viaggio oggetto dei rendiconti annuali presentati, compreso la "Matrice per la Regione", fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di accedere alle sedi aziendali per la verifica di quanto dichiarato dalle aziende ovvero di richiedere la trasmissione dei biglietti in originale. I rendiconti dovranno essere resi e sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal legale rappresentante dell'azienda previa apposizione della seguente dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto.

Art. 4

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale, alla Polizia provinciale, avranno diritto alla consegna del "Biglietto" solo dietro esibizione della propria tessera di servizio e devono curare personalmente la compilazione del "Biglietto" nelle parti riguardanti il Corpo/Ente di appartenenza, il numero di tessera di riconoscimento, la località di partenza e quella di arrivo, la data di utilizzo ed il costo. Non potrà essere chiesto il rimborso di biglietti carenti, anche parzialmente, dei dati riportati nel menabò di cui all'art. 1., ovvero di biglietti riportanti correzioni od abrasioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Palermo, 28 aprile 2006.
  GRANATA 



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(2006.19.1546)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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