REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 GIUGNO 2006 - N. 28
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 21 aprile 2006, n. 1.
Colonie e campeggi in favore dei figli di lavoratori emigrati - artt. 12 e 12-bis, legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come modificata dalla legge regionale 24 giugno 1984, n. 38.

AI COMUNI DELLA SICILIA
ALLE SEDI REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI EMIGRATI OPERANTI IN SICILIA
ALLE SEDI REGIONALI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO
AGLI ISPETTORATI REGIONALI DEL LAVORO
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLA RAGIONERIA CENTRALE DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO
A parziale modifica della circolare n. 12/450 del 29 marzo 1985 e ad integrazione della circolare n. 8 del 23 giugno 2003, si significa che gli enti preposti all'organizzazione di colonie e campeggi in favore dei figli dei lavoratori emigrati dovranno inoltrare a questo Assessorato, unitamente alla richiesta per l'effettuazione delle iniziative di cui all'oggetto, almeno 30 giorni prima dell'avvio, la seguente documentazione:
-  programma con date di effettuazione delle attività;
-  preventivo di spesa analitico per voci e quantità;
-  elenco dei partecipanti con i relativi dati anagrafici in dettaglio, accompagnatori compresi;
-  convenzione stipulata con la struttura ricettiva, nella quale vengono precisati i servizi (programma settimanale nutrizionale e ove occorrente dietetico, in favore degli ospiti - programma settimanale dei cambi di biancheria - programma dei servizi generali);
-  contratto assicurativo per i minori;
-  polizza assicurativa sanitaria, a copertura dei servizi non forniti dal servizio sanitario nazionale;
-autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'ente da cui risulti che i minori partecipanti sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla circolare n. 12 del 29 marzo 1985.
La documentazione relativa ai minori resterà agli atti dei suddetti enti per un periodo non inferiore ad anni 10, a disposizione di eventuali ispezioni da parte dell'Amministrazione.
Gli enti sono onerati di dare preliminare comunicazione dell'inizio dell'attività a questo dipartimento e all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.
L'ispettorato provinciale del lavoro, acquisita la comunicazione, effettuerà gli opportuni accertamenti, dando riscontro al servizio XI del dipartimento lavoro.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato all'indirizzo: regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: SCOMA 

(2006.18.1474)012


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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