REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 GIUGNO 2006 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 19 maggio 2006.
Modifica del decreto 21 aprile 2005, relativo all'approvazione dello statuto tipo dei consorzi di ripopolamento ittico.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, concernente iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 70, che reca modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 31/74;
Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 25;
Visti i decreti presidenziali 14 novembre 1980, n. 182 e 18 marzo 1981, n. 52, concernenti rispettivamente la costituzione dei consorzi di ripopolamento ittico "Golfo di Castellammare" e "Golfo di Patti" e la contestuale approvazione dei relativi statuti;
Visto l'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, relativo alla costituzione del consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Catania";
Visti i decreti presidenziali 16 dicembre 2005, nn. 374, 375, 376, 377, 378, concernenti rispettivamente la costituzione dei consorzi di ripopolamento ittico denominati "Peloritani-ionici", "Villafranca-Pace di Mela", "Taormina", "Nebrodi", "Agrigento";
Visto il decreto 21 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 19 del 6 maggio 2005, con cui è stato modificato ed integrato il decreto 6 novembre 2002, concernente l'approvazione dello statuto tipo dei consorzi di ripopolamento ittico, ai sensi dell'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la nota prot. n. 658/Gab del 23 marzo 2006, con la quale è stato richiesto parere dell'Avvocatura dello Stato sulla legittimità ed opportunità di apportare modifiche allo statuto-tipo, per le motivazioni espresse nella medesima nota, finalizzate anche allo snellimento delle procedure;
Preso atto di quanto argomentato nel parere reso con la nota dell'Avvocatura dello Stato Cons. n. 2999/2006 dell'11 maggio 2006;
Ritenuto che occorre procedere alla modifica degli artt. 6, 9, 10, 20 dello statuto-tipo approvato con decreto 6 novembre 2002, come modificato con decreto 21 aprile 2005;
Vista l'assessoriale prot. n. 1081/Gab del 18 maggio 2006, con cui sono stati ritenuti condivisibili i suggerimenti forniti dall'Avvocatura dello Stato in ordine alle modifiche statutarie proposte;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi citati in premessa, il testo dello statuto-tipo dei consorzi di ripopolamento ittico, approvato con il decreto 21 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 19 del 6 maggio 2005, viene parzialmente modificato nei seguenti articoli:
-  art. 6, commi l e 2;
-  art. 9, lett. c);
-  art. 10, commi 1 e 2.
Viene, inoltre, soppressa la norma transitoria prevista dall'art. 20.

Art. 2

Lo statuto-tipo, come modificato ed integrato ai sensi dell'art. 1, fa parte integrante, in allegato, del presente decreto.

Art. 3

I consorzi procederanno all'adeguamento dei propri statuti, per uniformarli al presente decreto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

Si fa carico al dipartimento pesca di provvedere alla notifica dello statuto a tutti i consorzi costituiti.
Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 2006.
  LO MONTE 

Allegato
SCHEMA DI STATUTO DEL CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO


Art. 1

Per i fini di cui alle leggi regionali n. 31 dell'1 agosto 1974 e n. 32 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito il Consorzio di ripopolamento ittico ............................................................... ............................................................... .
Fanno parte del Consorzio i seguenti soggetti:
Enti pubblici: ...............................................................
Enti locali: ...............................................................
La Regione partecipa alla costituzione del Consorzio contribuendo alla formazione del fondo di dotazione e al suo funzionamento con l'erogazione dell'apposito contributo annuale di cui al comma 6 dell'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Art. 2

Il Consorzio ha sede in ...............................................................

Art. 3

Il Consorzio ha durata illimitata e può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previa delibera dell'assemblea del Consorzio adottata con voto favorevole di almeno due terzi dei rappresentanti degli enti consorziati di cui al precedente art. 1.
Il recesso di singoli soggetti consorziati di cui all'art. 1 può avere luogo mediante delibera dell'organo collegiale dell'ente che ne fa richiesta, sulla quale l'assemblea del Consorzio adotta delibera di presa d'atto.
La presa d'atto si intende data ove non intervenga entro il termine di novanta giorni dalla notifica della delibera di recesso.
In ogni caso il recesso è esecutivo a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al termine di cui al comma precedente.
Il Consorzio può essere sciolto dal Presidente della Regione siciliana, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore con proprio motivato decreto, qualora venga accertato il mancato raggiungimento degli scopi per i quali il Consorzio è stato costituito.

Art. 4

Il Consorzio si propone di realizzare le seguenti finalità:
1)  l'istituzione ed il mantenimento in efficienza nelle acque costiere da ............................................................... a ............................................................... , già precluse alla pesca a strascico, di zone di ripopolamento attivo mediante la realizzazione di idonee strutture che provochino una modificazione dell'ambiente naturale in modo da aumentare i livelli quantitativi e qualitativi della produzione ittica e da impedire nel contempo la pesca con attrezzature radenti;
2)  la tutela e la fruizione del patrimonio ambientale e marino ivi comprese le attività di ricerca nell'ambito ed in conformità alle direttive del dipartimento regionale della pesca;
3)  l'attività di vigilanza nelle zone di ripopolamento di cui al punto 1);
4)  il controllo sull'andamento e lo sviluppo della produzione nelle zone di ripopolamento ittico in rapporto alle zone viciniori, da affidarsi ad istituti scientifici specializzati;
5) la tutela e la valorizzazione delle risorse marine;
6)  lo svolgimento di attività di orientamento, formazione, creazione di imprese finalizzate alla tutela, alla fruizione e alla messa in produzione dell'ambiente marino e costiero.

Art. 5

Sono organi del Consorzio:
1)  l'assemblea;
2)  il consiglio di amministrazione;
3)  il presidente;
4)  il collegio dei revisori.
Gli organi consortili durano in carica cinque anni ed i componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

Art. 6

L'assemblea consortile è costituita da due rappresentanti di ognuno degli enti di cui al precedente art. 1, designati dagli stessi.
Fanno, altresì, parte dell'assemblea consortile, con voto consultivo:
a)  quattro rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali scelti dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne proposte dalle organizzazioni stesse;
b)  quattro rappresentanti delle maggiori associazioni cooperative dei pescatori scelti dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne proposte dalle associazioni stesse;
c)  un rappresentante degli armatori designato dalla Federazione nazionale pesca.

Art. 7

L'assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno due volte all'anno.
E' convocata su iniziativa del presidente del Consorzio o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti 1'assemblea medesima.
Le riunioni hanno luogo, di norma, nella sede del Consorzio.
La convocazione per ogni singola seduta, sottoscritta dal presidente e affissa all'albo del Consorzio, deve essere notificata ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
Può essere trasmessa per posta ordinaria o prioritaria, ovvero per telegramma, fax o posta elettronica e deve contenere l'indicazione della data, luogo ed ora dello svolgimento della seduta in prima e seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
La seconda convocazione deve essere stabilita con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
Nei casi di urgenza il presidente provvede alla convocazione a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, con preavviso di almeno 48 ore.

Art. 8

Le adunanze dell'assemblea in prima convocazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri purché sia rappresentata la metà dei soggetti consorziati.
L'adunanza in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo dei membri purché sia rappresentata almeno un terzo dei soggetti consorziati.
L'assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio.
Le funzioni del segretario dell'assemblea sono assunte dal segretario del Consorzio o altra persona designata tra i membri presenti.
Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9

Spetta all'assemblea consortile:
a)  adottare lo statuto del Consorzio, in conformità allo statuto tipo predisposto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nonché le eventuali ipotesi di modifiche dello stesso proposte dal consiglio di amministrazione, purché non in contrasto con le direttive dello statuto tipo approvato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
b)  approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposto dal consiglio di amministrazione;
c)eleggere i componenti del consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto negli articoli seguenti;
d)  approvare tutti i regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione, in particolare quello del personale e dei servizi;
e)  deliberare in ordine allo scioglimento del Consorzio, al recesso e/o all'ammissione di soggetti consorziati;
f)  nominare, su proposta del consiglio di amministrazione, il segretario del Consorzio che può essere scelto tra i funzionari degli enti pubblici consorziati, con nomina a scavalco, e determinarne il conseguente trattamento economico;
g)  approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'ammontare delle quote consortili a carico dei soggetti consorziati e le loro variazioni.

Art. 10

Il consiglio di amministrazione è costituito:
a)  da tre membri eletti dall'assemblea nel proprio seno;
b)  da due rappresentanti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato la pesca.
Nella prima seduta il consiglio di amministrazione elegge nel proprio ambito il presidente, scelto tra i componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, e un vice presidente scelto tra i componenti designati dall'assemblea.
Al consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, un rappresentante dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nominato dallo stesso.

Art. 11

Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio.
Delibera a maggioranza assoluta dei voti con la presenza di metà dei componenti in carica.
In particolare spetta al consiglio di amministrazione:
a)  predisporre tutti gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea consortile;
b)  eseguire le deliberazioni dell'assemblea consortile, delegandone l'attuazione al presidente del Consorzio;
c)  deliberare su adozione ed eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea consortile;
d)  predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e deliberare le eventuali variazioni di bilancio nonché i prelevamenti dal fondo di riserva;
e)  predisporre il regolamento del personale ed il regolamento dei servizi;
f)  predisporre i regolamenti che disciplinano le iniziative dirette al conseguimento degli scopi istituzionali;
g)  proporre l'ammontare delle quote consortili a carico dei soggetti consorziati e le loro variazioni, fissandone anche misure differenziate per singole tipologie di soggetti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
h)  deliberare sull'ammissione di altri soggetti al Consorzio sottoponendo tali deliberazioni all'approvazione dell'assemblea consortile;
i)  vigilare sul regolare andamento dei servizi ed adottare provvedimenti necessari al funzionamento del Consorzio;
l)  proporre la nomina del segretario del Consorzio che può essere scelto tra i funzionari degli enti pubblici consorziati con nomina a scavalco e determinarne il conseguente trattamento economico;
m)  procedere all'assunzione a tempo determinato di personale strettamente necessario ai servizi del Consorzio, sentita l'assemblea consortile, ed a condizione che per il pagamento degli emolumenti a detto personale, compresi gli oneri, possa provvedersi esclusivamente con fondi disponibili dalle quote consortili;
n)  adottare ogni altro provvedimento riguardante l'attività amministrativa interna ed istituzionale del Consorzio, salvo le specifiche competenze dell'assemblea consortile e del presidente.

Art. 12

Il presidente è il legale rappresentante del Consorzio.
Il presidente presiede l'assemblea consortile e il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni adottate da detti organi.
In particolare il presidente quale legale rappresentante del Consorzio:
a) stipula i contratti;
b)  indice, presiede ed approva le gare ed i procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi;
c)  firma le reversali di incasso, i mandati di pagamento, la corrispondenza ed ogni altro atto avente rilevanza esterna;
d)  rappresenta in giudizio il Consorzio previa autorizzazione del consiglio di amministrazione a resistere o a citare in giudizio;
e)  sovrintende al buon andamento degli uffici, servizi ed impianti e loro utilizzazione.
Il presidente, in caso di estrema urgenza o necessità, può adottare provvedimenti in sostituzione del consiglio di amministrazione che, nella seduta immediatamente successiva, dovrà procedere a ratifica.
La mancata ratifica comporta la decadenza dei provvedimenti presidenziali, salvi gli effetti già prodotti.
Il presidente presenta annualmente all'assemblea consortile una relazione illustrativa in ordine alla gestione ed al funzionamento dei servizi.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente eletto dal consiglio di amministrazione a norma del precedente art. 10.

Art. 13

Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed è composto da tre componenti titolari e due supplenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e pesca tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito con l'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva C.E. n. 88/253.
Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sulla gestione del consorzio espletando le funzioni di cui agli artt. 2403 e seguenti del codice civile.
I revisori possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e dell'assemblea consortile.

Art. 14

Il segretario del Consorzio assiste gli organi di cui al precedente art. 5 e partecipa alle riunioni degli stessi, curandone la segreteria.
Cura altresì l'organizzazione consortile ed i relativi servizi e firma, unitamente al presidente, le reversali di incasso e i mandati di pagamento.

Art. 15

Tutte le deliberazioni dell'assemblea consortile, adottate con parere favorevole dei revisori dei conti, sono immediatamente esecutive ad eccezione dei seguenti atti che devono essere assoggettati al controllo preventivo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
a)  statuto e sue modificazioni;
b)  regolamenti;
c)  bilanci preventivi, conti consuntivi e variazioni di bilancio;
d)  le deliberazioni di cui alla lettera "m" del precedente art. 11.
Gli atti di cui alle precedenti lettere a) e d), muniti del parere del collegio dei revisori, devono pervenire entro quindici giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che, nei trenta giorni successivi alla ricezione, può disporne l'annullamento o richiedere chiarimenti e/o atti integrativi, con effetto sospensivo.
Per gli atti di cui alle precedenti lett. b) e c), si applica il dettato dell'art. 32, commi 1, 2, 3, della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche e integrazioni.
Decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione del parere contabile di cui all'art. 32 della legge regionale n. 6/97 senza che sia intervenuta alcuna comunicazione di sospensione o di annullamento da parte dell'organo tutorio, le deliberazioni s'intendono approvate ed esecutive.

Art. 16

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, quando accerti persistenti violazioni di legge o riscontri gravi irregolarità amministrative o contabili nel funzionamento del Consorzio, può sciogliere, previa contestazione, gli organi consortili e procedere alla nomina di un commissario straordinario, per la gestione del Consorzio fino al rinnovo degli organi.
Il commissario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabili.
L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di inadempimento da parte degli organi consortili di atti obbligatori per legge o per statuto, può procedere alla nomina di un commissario "ad acta" allo scopo di provvedere alla immediata adozione dei provvedimenti in relazione ai quali il Consorzio si è reso inadempiente.

Art. 17

Al personale da assumere ai sensi della lett. m del precedente art. 11 sì applica il C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali territoriali.
Dette assunzioni di personale, qualora comportino maggiori oneri finanziari nei confronti degli enti consorziati, potranno avere luogo solamente dopo aver ottenuto il formale assenso degli enti stessi e dopo che questi abbiano deliberato l'ulteriore necessario intervento contributivo a copertura delle maggiori spese.
Il Consorzio può altresì avvalersi di personale messo a disposizione dagli enti consorziati e può utilizzare personale che partecipi a progetti di pubblica utilità e avvalersi di prestazioni professionali nei limiti previsti dalla legge.

Art. 18

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con quello della Regione siciliana.
Il bilancio di previsione deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di settembre di ciascun anno.
Il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di febbraio successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
Il servizio di cassa è affidato, previa apposita gara di appalto, ad un istituto di credito operante nel comune in cui ha sede il consorzio, mediante convenzione stipulata per conto del Consorzio dal presidente e secondo le condizioni che saranno deliberate dal consiglio di amministrazione.
Per quanto non espressamente specificato si applica la normativa generale prevista per gli enti pubblici regionali.

Art. 19

Alle spese occorrenti per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché a tutte le altre spese il Consorzio provvede:
a)  con le quote consortili che vanno annualmente versate da parte dei soggetti consorziati. Qualora non si provveda diversamente, le quote vanno annualmente rideterminate in relazione all'aumento del costo della vita sulla base degli indici ISTAT;
b) con i contributi, le sovvenzioni ed i mutui che saranno concessi al Consorzio a norma di legge;
c)  con i proventi dei servizi ed attività del Consorzio e con le eventuali sovvenzioni da parte di enti o privati;
d)  con gli eventuali contributi straordinari che saranno deliberati dagli enti consorziati.

Art. 20
Soppresso
(Norma transitoria)

(I Consorzi di Patti e di Catania provvederanno ad adeguare i propri statuti per renderli conformi al presente schema entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto approvativo del presente statuto.
Il Consorzio di Castellammare procederà all'adeguamento del proprio statuto, al fine di uniformarlo al presente, entro otto mesi dalla scadenza naturale del mandato degli attuali organi consortili).
(2006.21.1675)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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