REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2006 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Montelepre


Lo statuto del Comune di Montelepre è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 28 maggio 1994.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 10 gennaio 2006 ed entrato in vigore il 28 marzo 2006.
Parte I
IDENTITÀ ISTITUZIONALE PRINCIPI E FUNZIONI FONDAMENTALI
Titolo I
IDENTITA' ISTITUZIONALE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Identità e ambito giuridico-amministrativo

1. Il Comune di Montelepre è ente territoriale autonomo, rappresentante la comunità locale, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 114 della Costituzione della Repubblica.
2. Opera nell'ambito giuridico-amministrativo della Regione siciliana e della Provincia di Palermo.
Art. 2
Territorio del Comune

1.  Il Comune di Montelepre si trova in una posizione collinare che va dai 300 ai 600 metri dal livello del mare, è un territorio articolato e non eccessivamente ampio rispetto ai comuni viciniori.
2.  Il territorio comunale è quello determinato dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
3.  Confina con il territorio dei comuni di Giardinello, Carini e Monreale.
4.  La sua estensione è Kmq. 9,89.
5.  Al fine di assicurare il diritto all'abitazione, il Comune predispone piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, nonché l'allargamento dei confini del territorio comunale.
Art. 3
Sede del Comune

1.  Il Comune ha sede in via Castrenze di Bella n. 60.
2.  Taluni uffici sono distaccati nelle sedi di via Francesco Purpura (L/go Ospedale), via Castrenze di Bella n. 14 e in piazza della Vittoria.
3.  Possono essere istituiti ulteriori uffici distaccati dalla sede centrale.
4.  Gli organi collegiali del Comune, in casi eccezionali e per particolari esigenze, previa determinazione del relativo presidente, possono riunirsi anche in sedi diverse con le modalità previste dal regolamento del relativo organo collegiale.
Art. 4
Albo pretorio

1. Il Comune riserva, nella sede del centro polifunzionale e nella sede comunale, apposito ed idoneo spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il Comune provvederà a dare adeguata pubblicità, mediante avvisi al pubblico, di eventuali variazioni degli spazi da destinare ad albo pretorio.
3. La pubblicazione degli atti avverrà anche nel sito internet.
Art. 5
Stemma - Gonfalone comunale - S. Patrono

1. Il gonfalone e lo stemma del Comune di Montelepre sono quelli storici: la corona, l'aquila nera su fondo rosso e una corona di alloro e quercia alla base, simboli che si richiamano al patrimonio storico.
Il loro uso è consentito nei modi e nelle forme di legge e con disciplina regolamentare.
2. Il S. Patrono è il Crocifisso, che si festeggia ogni anno l'ultima domenica del mese di giugno.
Art. 6
Autonomia

1. Per il conseguimento delle sue finalità, il Comune dispone di propria autonomia, da esercitare nel rispetto del presente statuto, così come sancito dall'art. 114 della Costituzione e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Il Comune dispone, inoltre, di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
Art. 7
Principi generali

1. Il Comune privilegia la prevenzione come metodo di intervento ed assume come valore-guida la libertà, la giustizia, la pace e la non violenza; la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata.
2. Il Comune persegue finalità che mirano a realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile in relazione alla valorizzazione delle risorse locali, territoriali, paesaggistiche, ambientali ed umane.
3. In questo senso, il Comune:
a) ispira la propria azione ai principi della democrazia, della solidarietà e del profondo rispetto della persona umana, della lealtà e della trasparenza;
b) cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo, sia dal punto di vista economico, che da quello sociale e civile;
c) garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, siano essi singoli che aderenti a gruppi, enti od associazioni, alle scelte politiche e amministrative;
d) ispira la propria azione ai valori della Costituzione ed agli ideali di democrazia, uguaglianza, pace, non violenza, giustizia;
e) promuove la formazione di una coscienza civica ed antimafiosa;
f)  promuove l'affermazione della solidarietà nel-l'ambito della comunità locale con gli immigrati, con i concittadini emigrati e con le altre comunità e gli altri popoli;
g)  opera nel rispetto della propria storia, delle proprie tradizioni e delle testimonianze democratiche e popolari della sua gente;
h)  riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali, delle forze economiche e produttive, delle associazioni di volontariato presenti nel territorio e con esse persegue la collaborazione e la cooperazione al fine di assicurare condizioni di organicità, impulso ed efficienza amministrativa;
i)  aderisce a tutte le iniziative che abbiano lo scopo di promuovere forme di cooperazione/associazione finalizzate allo sviluppo civile, economico, sociale e culturale dell'unione dei Comuni di Borgetto e Montelepre;
j)  promuove la conoscenza e l'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale. A tal fine, si impegna ad operare per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale dell'Unione europea e della comunità internazionale anche tramite forme di cooperazione, scambi culturali e gemellaggi con altri enti territoriali nei modi previsti dal presente statuto e nel pieno rispetto della legge;
k)  il Comune di Montelepre adotta la programmazione e la verifica puntuale come metodo della propria azione amministrativa e, a tale scopo, crea e valorizza strumenti di consultazione della società civile per la programmazione globale e settoriale dei servizi di propria competenza e la relativa verifica;
l)  concorre, in conformità ai principi espressi, a garantire a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale e di accesso al lavoro, di opportunità sportive e ricreative, e promuove la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione;
m)  promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicap, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità;
n)  riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità, anche con l'istituzione di appositi organismi.
4.  Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori, funzionari del Comune per reati di estorsione o di mafia, consumati nel territorio comunale.
Art. 8
Programmazione e forme di cooperazione

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2.  Concorre, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, della Provincia e degli enti che assolvono a compiti di interesse generale a beneficio delle popolazioni.
3.  Nello svolgimento della propria attività di programmazione, il Comune intende avvalersi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
4. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono gestiti in conformità ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di influenza.
Titolo II
LE FUNZIONI DEL COMUNE
Art. 9
Ambiti di competenza

1. Il Comune assolve tutte le funzioni amministrative riguardanti il proprio territorio e la popolazione che in esso vive ed opera, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ad eccezione di quelle funzioni che le leggi dello Stato o della Regione siciliana conferiscono ad altro ente.
2. Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni, attua forme di collaborazione con la Regione, con la Provincia, con gli altri comuni, con enti, società, istituzioni varie, nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base di specifici accordi.
3. Il Comune garantisce, altresì, le funzioni e i servizi ad esso conferiti, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dalla Regione.
4. Il Comune di Montelepre, in sintonia con il dettato costituzionale e per quanto è di propria competenza e possibilità, si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'effettiva e sostanziale uguaglianza dei cittadini, con particolare attenzione alla promozione di azioni positive, per favorire pari opportunità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini.
5. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze degli abitanti e delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori, anche istituendo una commissione per le pari opportunità tra i sessi.
6. E' istituita la consulta comunale per le pari opportunità fra uomo e donna e per l'applicazione dei principi enunciati dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché per l'applicazione dell'art. 56 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.
7. Il consiglio comunale, nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale e culturale.
8. I consiglieri comunali di sesso femminile fanno parte di diritto della commissione consultiva per le pari opportunità fino alla concorrenza della metà dei suoi componenti.
9. La consulta svolge funzioni propositive in materia di pari opportunità e deve essere sentita relativamente agli atti di competenza del consiglio concernente la materia.
10. Il Comune riconosce il ruolo della famiglia per il benessere sociale nella comunità, predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolarne la tutela giuridica e sociale.
11. Il Comune adotta ogni misura e provvedimento per tutelare il bambino contro ogni forma fisica o mentale di violenza, di oltraggio o brutalità, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o sfruttamenti, compresa la violenza sessuale, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro nazione di origine, etnica o sociale, dalla loro incapacità o da ogni altra circostanza.
12.  Nel promuovere e favorire la tutela dei diritti dell'infanzia, dei minori e dei giovani, il Comune può istituire un'apposita consulta comunale per l'infanzia, i minori ed i giovani.
13.  Il consiglio comunale nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività sociale e culturale.
14.  La consulta svolge funzioni propositive e deve essere sentita relativamente agli atti di competenza del consiglio concernente la materia.
15.  Possono essere convocati appositi consigli comunali aperti, dedicati esclusivamente alla trattazione dei problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani della comunità locale.
16.  Il Comune fa propri i principi contenuti nella convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
17.  Armonizza tempi e modalità dei servizi comunali con le esigenze più generali dei cittadini, donne e uomini.
18.  Pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed, in particolare, per i giovani e previene qualunque forma di sfruttamento minorile anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato e gli enti istituzionali.
19.  Favorisce tutte le giuste iniziative promosse dalle varie associazioni ed organismi di tipo educativo-formativo presenti sul territorio della comunità e promuove, esso stesso, la realizzazione del diritto allo studio, i mezzi atti alla lotta contro la droga ed alla prevenzione delle tossicodipendenze.
Art. 10
Educazione alla pace

1.  Il Comune di Montelepre, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.
2.  A tale scopo, promuove e sostiene nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione per la pace, con particolare riguardo all'approfondimento dei metodi non violenti e riconferma il proprio territorio come zona denuclearizzata.
Art. 11
Funzioni sociali e prevenzione

1.  Il Comune persegue la crescita umana, civile e sociale della comunità; si adopera per la realizzazione di una convivenza serena ed operosa, solidale e responsabile, ispirata al rispetto, alla tolleranza, al dialogo e ad un vivo e costante interesse per il bene comune.
2.  Promuove e incoraggia forme di libera aggregazione, volte allo sviluppo della socializzazione e tendenti allo sviluppo della solidarietà anche verso i soggetti socialmente deboli.
3. Favorisce l'affermarsi di una convivenza attiva e responsabile, prevenendo e rimuovendo, anche in collaborazione con gli organismi preposti alla sanità, all'educazione, all'istituzione ed al lavoro, le cause di ordine ambientale, economico, sociale e culturale che provocano situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione.
4. Organizza ed eroga, nell'ambito delle leggi che regolano la materia, servizi e prestazioni socio-assistenziali di base, ispirandosi a criteri di rispetto della persona e della sua identità culturale, di riservatezza, di riconoscimento del ruolo della famiglia, del volontariato e delle altre componenti private con fini di solidarietà sociale.
Art. 12
Tutela della salute - Rispetto degli anziani

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e si adopera ad affermare tale diritto nei confronti dello Stato e della Regione nella sua unitarietà di diritto alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione.
Il Comune individua nelle strutture sanitarie locali di appartenenza gli strumenti attuativi per rendere effettivo il diritto di cui al comma 1, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
Il Comune, titolare delle funzioni in materia sociale, attua in proprio o nelle forme previste dalla legge gli strumenti necessari per garantire l'assistenza, con particolare riguardo alla condizione degli anziani, dei disabili, dei minori e dei tossicodipendenti. Opera per l'attuazione dei servizi di accoglienza ed assistenza di cittadini extracomunitari, profughi e colpiti da calamità naturali o da eventi bellici. Per questi fini il Comune riconosce essenziale il ruolo svolto dalle organizzazioni ed associazioni del volontariato, ove necessario, della loro collaborazione come quella di cooperative di servizi per l'assistenza, di strutture private e pubbliche autorizzate per legge.
Il Comune si impegna a favorire, attraverso gli strumenti sociali, l'assistenza degli anziani presso il domicilio. Riconosce gli istituti ospedalieri o di ricovero del Comune di Montelepre, di cui il Comune rappresenta gli interessi, l'ente già preposto all'accoglienza degli anziani residenti nel territorio comunale non autosufficienti o che comunque non possono usufruire dell'assistenza domiciliare attraverso la gestione della residenza assistita e protetta.
Predispone iniziative per l'informazione e conoscenza e la prevenzione delle malattie tramite convegni e o congressi.
Partecipa alle ricerche per la guarigione delle malattie in rispetto delle proprie risorse.
Interviene nel rispetto delle proprie risorse nelle prestazioni sanitarie dei suoi cittadini.
Art. 13
Le politiche per la famiglia - I diversamente abili

La famiglia è un'istituzione fondamentale per la vita di ogni società, infatti le famiglie sono luoghi di costruzione di legami sociali, di assunzione di responsabilità tra generazioni, di minuto e intelligente lavoro di mediazione tra interessi, bisogni e diritti diversi, tra tradizione e innovazione, tra esigenze di solidarietà e reciprocità ed esigenze di autonomia e distacco.
Per cui il Comune si prefigge:
1. di tutelare la maternità e l'infanzia, nonché i minori e gli adolescenti a rischio di devianza e disadattamento;
2. di aiutare i nuclei familiari in difficoltà socio-economiche, ambientali e a rischio di emarginazione; a tal fine è necessaria la valorizzazione del servizio sociale comunale, del consultorio familiare e degli altri servizi socio-sanitari, sia per raggiungere le cause più profonde del disagio, sia per sviluppare una tempestiva ed allargata opera di prevenzione e di educazione.
I diversamente abili
L'obiettivo di favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili è un impegno irrinunciabile.
Per perseguire queste finalità è non più procrastinabile l'abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli uffici pubblici ricadenti nel territorio comunale (uffici comunali, uffici A.S.L., scuole).
Il Comune, inoltre, garantisce quei servizi atti a promuovere l'apprendimento, la socializzazione, l'integrazione sociale, il potenziamento delle attitudini ed il reinserimento sociale (servizio trasporto, assistenza tecnico-giuridica, servizio di aiuto domestico, centro ricreativo - ludico - culturale, etc.)".
Art. 14
Tutela dell'ambiente e gestione del territorio

1. Il Comune di Montelepre promuove e attua un ordinato ed organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione ai piani di edilizia economica-popolare ed alle infrastrutture sociali, alla soluzione del bisogno abitativo.
2. Il Comune adotta tutti quei provvedimenti che sono necessari per garantire la tutela dell'ambiente naturale, per conservarlo e per migliorarlo, per difenderlo contro qualsiasi tentativo di deturpazione o di impoverimento.
3. Si impegna, altresì, a ricercare modalità e forme adeguate per l'uso corretto del territorio e delle sue risorse, salvaguardando l'integrità del patrimonio boschivo delle colture, delle sorgenti, la flora e la fauna in esso esistenti, le attrattive del paesaggio e la sicurezza degli abitanti.
4. Si impegna ad una politica di difesa e valorizzazione dell'agricoltura.
5. Sostiene e promuove la difesa delle risorse naturali ed ambientali, la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire e ad eliminare l'inquinamento di ogni tipo.
6. Riconosce e tutela i valori del patrimonio storico, artistico, culturale e naturale, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio idrico-ambientale, delle zone boschive, che insieme caratterizzano la fisionomia e l'assetto territoriale tipici del Comune.
7. Provvede all'attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali.
8. Ricerca e favorisce l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
9. Si impegna all'istituzione di un osservatorio sulla salute e sulla tutela dell'ambiente, adeguatamente rappresentato.
Art. 15
Sviluppo economico

1. Il Comune tutela e promuove l'attività agricolo-produttiva, impegnandosi ad intervenire nelle opportune sedi.
2. Promuove ed incentiva la differenziazione delle colture, l'agriturismo e l'agricoltura biologica, adoperandosi perché gli agricoltori che utilizzano questo sistema siano dotati di un marchio che attesti la qualità dei loro prodotti.
3. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di assicurare al servizio la migliore funzionalità nell'interesse del consumatore.
4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato e della imprenditorialità giovanile e delle cooperative attraverso iniziative di incentivazione e di stimolo e la creazione di spazi ed aree appositamente attrezzate.
5. Favorisce e coordina tutte quelle iniziative che abbiano lo scopo di dar vita ad un'ordinata attività turistica, adeguatamente programmata e inserita in un contesto di compatibilità e di integrazione con le altre realtà economiche esistenti.
6. Il Comune riconosce, stimola e sostiene forme associative e di cooperazione fra lavoratori.
Art. 16
Promozione della cultura e tutela del patrimonio storico ed artistico

1. Il Comune promuove lo sviluppo culturale della comunità, adottando iniziative idonee a favorire l'interesse e la partecipazione di tutti i cittadini alla cultura ed alla vita sociale.
2. Stimola i cittadini, specie i giovani, a scoprire nel costume e nella tradizione la propria matrice culturale ed a sapere individuare nella realtà presente quei valori di unità, di libertà e di pluralismo sociale che caratterizzano il passato della nostra gente.
3. Si adopera perché tutti i componenti la comunità locale, in particolar modo i giovanissimi, abbiano ad usufruire del diritto allo studio.
4. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone il godimento anche mediante l'acquisizione di beni.
5. Si impegnerà con mezzi propri e con finanziamenti regionali, statali e comunitari affinché si possano riprendere gli scavi archeologici di Monte d'Oro-Manico di Quarara.
6.  Il Comune si impegna a:
-  valorizzare la Torre Ventimiglia quale principale monumento all'interno del centro storico di Montelepre, e uno dei principali monumenti del Golfo di Castellammare;
-  avviare gli scavi nelle zone archeologiche di Monte d'Oro e Manico di Quarara;
-  valorizzare i vecchi mulini e gli edifici rurali.
Art. 17
Sport e tempo libero

1. Il Comune incoraggia e garantisce lo sport nelle varie espressioni.
2. Predispone infrastrutture e piani di sviluppo, intesi a realizzare adeguati impianti per l'esercizio dello sport, sia libero che organizzato.
3. Promuove il turismo giovanile e quello sociale.
4. Ricerca modalità e mezzi per un'autentica valorizzazione turistica del suo territorio.
5.  Adotta ogni possibile iniziativa per favorire e consolidare l'uso razionale e creativo del tempo libero, sia per i giovani che per gli adulti.
Art. 18
Multietnicitá

1. Il Comune favorisce l'integrazione nella propria comunità di cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e doveri, concorrendo a tutelare il diritto al lavoro ed alla salute, e favorendo ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture.
2. Si impegna a promuovere la cultura della pace e dei diritti umani per la costituzione di una società multietnica mediante iniziative di ricerca, di informazione, di cooperazione e di educazione allo sviluppo.
Art. 19
Associazione enti-strutture

1) Il Comune promuove ed incoraggia tutte le associazioni, gruppi di volontariato che si occupano di protezione civile.
Interviene e coordina tutti i gruppi in caso di calamità insieme ad altri enti.
Promuove esercitazioni di evacuazione e pronto intervento. Designa e predispone le aree necessarie per accampamenti provvisori, per elisoccorso e quanto necessario.
Promuove, altresì, lo studio preventivo delle calamità naturali individuando le zone a rischio per alluvioni, frane, edifici pericolanti o non conformi alle leggi antisisma o quanto altro possa ritenere pericoloso per l'incolumità del cittadino.
Il Comune di Montelepre:
-  favorisce le libere forme associative e organismi di volontariato senza fine di lucro;
-  le organizzazioni ONLUS.
Le suddette organizzazioni possono accedere alla concessione di strutture di beni strumentali, contributi e servizi tramite patrocinio e sostegno del Comune, secondo progettazione presentata all'ente e previa autorizzazione dell'ufficio affari sociali e, anche, attraverso contributi provinciali regionali statali ed europei, attraverso convenzioni.
Le associazioni devono possedere tutti i requisiti previsti per legge.
Il Comune promuove e regola la salute degli anziani, anche attraverso l'associazione di questi e istituisce apposito regolamento.
2)  Al fine di conseguire le finalità previste dagli artt. 15 e 16 del presente statuto, il Comune favorisce la costituzione di enti, organismi ed associazioni a carattere sociale, culturale, ricreativo, artistico e sportivo; promuove la realizzazione di strutture, servizi ed impianti idonei, assicurandone l'accesso, come previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
3)  L'utilizzo e la gestione delle strutture, dei servizi e degli impianti di cui al presente articolo sarà disciplinato da apposito regolamento.
Art. 20
Formazione professionale e/o orientamento tra i propri fini statutari

Il Comune di Montelepre potrà svolgere attività di formazione professionale e/o orientamento attraverso risorse pubbliche, partecipando ai relativi bandi.
Per attività di formazione professionale si intendono gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, nonché corsi di formazione superiore e specializzazione avvalendosi anche della legislazione regionale, statale e comunitaria, in favore dei propri soci e di terzi realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e a distanza.
Per attività di orientamento si intendono gli interventi di carattere formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale.
Attività di orientamento ed inserimento lavorativo delle fasce deboli e svantaggiate e di tutti i soggetti con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.
Corsi di formazione professionale, alta formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione.
Promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia con la collaborazione e/o con il finanziamento di altri organismi, pubblici o privati, attività educative e formative in qualunque forma, quali percorsi formativi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, animazione nelle scuole ed altrove, corsi di formazione professionale, sociale e culturale, corsi di lingue e di informatica, formazione tecnica superiore (IFTS), specializzazione post lauream.
Art. 21
Trasparenza

Un'amministrazione trasparente deve informare e pubblicizzare i propri atti e le proprie iniziative e così essere vicina ai cittadini, informandoli sia dei propri doveri, sia dei propri diritti.
Il Comune impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, a tal fine metterà in atto tutte quelle iniziative che permetteranno ai cittadini di venire a conoscenza dell'attività amministrativa mediante:
1)  la pubblicazione, anche nel sito internet del Comune, dell'ordine del giorno delle convocazioni del consiglio comunale, che sarà fatto recapitare, tramite il messo comunale, anche a tutti i partiti e movimenti politici, che non sono rappresentati nel consiglio comunale;
2)  la pubblicazione integrale, anche nel sito internet del Comune, di tutte le delibere di consiglio e di giunta, compreso il bilancio comunale;
3)  la pubblicazione integrale, anche, nel sito internet del Comune, dello statuto, dei regolamenti, delle determinazioni dei capi settore, delle ordinanze sindacali.
Tutto ciò sempre nel rispetto della legge, in modo da favorire la più ampia e agevole conoscenza.
Il Comune armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini e ne dà ampia diffusione anche tramite internet.
Parte II
ORDINAMENTO COMUNALE E STRUTTURE DI GESTIONE
Titolo I
ORGANI DI GOVERNO: COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E COMPETENZE
Art. 22
Organi di governo del Comune

Sono organi di governo del Comune: il consiglio, la giunta e il sindaco.
Art. 23
Pubblicità della situazione patrimoniale, propaganda e spese elettorali

1.  Per assicurare la massima trasparenza, il sindaco, gli assessori comunali e ciascun consigliere sono tenuti, dall'inizio del loro mandato, agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 128/82 e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale, personale e dell'intero nucleo familiare.
2.  Tale dichiarazione deve essere aggiornata ogni anno.
3.  Gli adempimenti di cui ai precedenti commi sono obbligatori anche per i componenti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente.
4.  I soggetti di cui sopra decadono dalla carica ove omettano di presentare la dichiarazione nel termine di diffida da parte del segretario comunale, stabilito in 30 giorni.
5.  Della decadenza il segretario comunale dà notizia ai presidenti dei collegi ed organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.
6.  La propaganda elettorale per l'elezione del consiglio comunale e del sindaco è disciplinata dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
Art. 24
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo generale, di programmazione e di controllo politico-amministrativo dell'ente.
2.  E' composto da 15 consiglieri eletti a suffragio universale.
3.  I tempi e le modalità di elezione del consiglio comunale sono determinati dalla legge.
Art. 25
Competenze e attribuzioni del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale:
a) rappresenta l'intera comunità;
b)  assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
c)  determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
d)  ha autonomia organizzativa e funzionale;
e)  opera scelte fondamentali sulla programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
f)  svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
g)  impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
h)  esercita le competenze previste dalla legge in materia di piani territoriali e urbanistici, limitatamente all'adozione dei piani e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima del piano regolatore generale;
i)  esercita le competenze previste dalle leggi vigenti, nonché quelle attribuite espressamente dal presente statuto.
2.  Rientrano, altresì, nelle competenze consiliari:
-  l'elezione del collegio dei revisori dei conti;
-  l'approvazione dei piani triennali di attività di cui all'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
-  l'assunzione di mutui se non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio.
3.  Esercita le competenze previste dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91, modificato dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92, nonché quelle attribuite da leggi successivamente emanate.
4.  Le competenze non possono essere delegate.
5.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa secondo la disciplina prevista nel regolamento per il funzionamento del consiglio medesimo.
Art. 26
Presidenza del consiglio

1.  Il consiglio comunale elegge nel suo seno il presidente con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Elegge altresì un vice presidente; il presidente, in caso di assenza o per impedimento, è sostituito dal vice presidente e, in assenza o per impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano. Spetta al presidente dirigere il dibattito delle sedute consiliari, fissare la data per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio, per propria determinazione o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento del funzionamento del consiglio.
2.  In questi ultimi 2 casi il presidente deve comunque riunire il consiglio entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
3.  Spetta al presidente la diramazione degli avvisi di convocazione ai consiglieri, ai quali dovrà garantire un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni poste in discussione.
4. Rientra tra i poteri di direzione del presidente la possibilità di disporre l'intervento al consiglio comunale di funzionari o di esperti, ove particolari argomenti lo richiedano.
5. Per la prima convocazione del consiglio, si procede ai sensi della legge regionale vigente.
Il segretario comunale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, ai fini del controllo sostitutivo, qualsiasi omissione concernente gli atti prescritti dal presente articolo all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Art. 27
Durata del mandato del presidente

Il presidente dura in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, ovvero fino allo scioglimento del consiglio comunale che lo ha eletto.
Art. 28
Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che alle elezioni ha ottenuto la cifra individuale più alta; in caso di parità di voti, l'anzianità è determinata dall'età.
2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere, tra i presenti, che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.
Art. 29
Consiglieri comunali

1.  La posizione giuridica, lo status e le conseguenti responsabilità dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge vigente.
2.  Sono altresì regolati dalla legge i casi di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza. Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
3.  I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.
4.  Nei casi di surroga, il nuovo consigliere entra in carica non appena il consiglio comunale avrà adottato la relativa deliberazione.
Art. 30
Competenze e attribuzioni dei consiglieri comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
2. In particolare, il consigliere comunale è titolare dei seguenti diritti:
a) diritto di iniziativa su tutte le deliberazioni di competenza del consiglio;
b) diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
c) diritto di ottenere dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune, le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato, in conformità alle norme contenute nell'apposito regolamento;
d) diritto di ottenere dal sindaco risposta agli atti ispettivi entro 15 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
3. Il consigliere comunale esercita il proprio mandato nell'esclusivo interesse della comunità locale e contribuisce con il suo operato al conseguimento degli obiettivi di sviluppo e di progresso verso i quali è orientata e diretta l'azione amministrativa del Comune.
Art. 31
Decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute consiliari

1. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a n. 3 sedute consecutive del consiglio, possono essere dichiarati decaduti dall'assemblea consiliare.
2. Le giustificazioni dovranno essere fornite dal consigliere con apposita nota, indirizzata alla presidenza del consiglio, ai gruppi consiliari ed al sindaco, da presentare entro i 5 giorni dalla 5ª assenza al protocollo generale dell'ente.
3. In assenza dell'adempimento di cui al precedente comma o nel caso in cui le giustificazioni fornite non siano ritenute sufficienti, il presidente, autonomamente o su richiesta anche di un solo consigliere comunale, provvede a contestare formalmente l'ingiustificata assenza all'interessato.
4.  Contemporaneamente, il presidente convoca il consiglio comunale da celebrare non prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione, ponendo all'ordine del giorno la dichiarazione di decadenza del consigliere, il quale, anche in corso di seduta, potrà far valere le proprie cause giustificative anche ad integrazione di quelle precedentemente fornite.
5. Il consiglio dichiara la decadenza del consigliere a maggioranza dei componenti il collegio.
Art. 32
Regolamento per la convocazione ed il funzionamento del consiglio comunale

1. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avvisi scritti, contenenti gli argomenti posti all'ordine del giorno, consegnati ai singoli consiglieri dal messo notificatore comunale o da idoneo personale appositamente incaricato.
2. Copia dell'avviso di convocazione deve essere affissa all'albo pretorio del Comune, almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta o almeno 24 ore prima per le convocazioni urgenti.
3. Nei casi d'urgenza, il consiglio può essere convocato, con le stesse modalità, almeno 24 ore prima del giorno fissato per la seduta.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima dell'adunanza, o almeno 24 ore prima nei casi d'urgenza.
5. Dopo l'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio dovrà adeguare il regolamento per la convocazione e il funzionamento del consiglio comunale col quale saranno disciplinate le modalità di convocazione, di presentazione e discussione delle proposte, di informazione dei gruppi consiliari e dei consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
Il regolamento indica altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
6. Il regolamento dovrà prevedere anche le modalità di gestione delle risorse attribuite al consiglio, ai gruppi consiliari regolarmente costituiti ed alla presidenza, per la fornitura dei beni e dei servizi necessari all'espletamento delle relative funzioni.
Art. 33
Pubblicità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche.
2.  Le sedute di consiglio devono essere adeguatamente pubblicizzate mediante l'affissione di un congruo numero di manifesti nel quale devono essere indicati i punti all'ordine del giorno. Inoltre le sedute dell'ordine del giorno vanno pubblicate sul sito internet del Comune. Nel caso di sedute di rilevante interesse pubblico deve essere data pubblicità maggiore facendo uso di mezzo fonico per le vie del paese.
3. Idonee barriere devono delimitare gli spazi riservati al pubblico, cui deve essere assicurata la possibilità di assistere alla discussione, senza diritto di intervento, e gli spazi riservati ai consiglieri.
4. Le sedute del consiglio nelle quali si discute e si delibera su persone, con necessità di apprezzamento delle qualità morali, dei meriti e dei demeriti o delle capacità delle stesse, si svolgono a porte chiuse, con l'esclusione del pubblico.
5. Nei casi di cui al precedente comma, possono restare nella sala solo i consiglieri, il sindaco o suo delegato ed il segretario comunale.
6. A richiesta del presidente, per motivate esigenze, potranno intervenire anche dipendenti dell'ente.
7. Le sedute possono essere segrete anche nei casi in cui lo stesso collegio, con provvedimento motivato, determini la segretezza della seduta, ovvero nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possano risultare pregiudizievoli agli interessi dell'amministrazione, se trattati pubblicamente.
8. In tali circostanze, il consiglio, ultimate la discussione e le eventuali operazioni di voto, dovrà pronunciarsi, con successiva votazione, sulla riservatezza del verbale.
9. Ove la maggioranza dei presenti si sia pronunciata per la riservatezza del verbale, tutti coloro che hanno partecipato alla seduta sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
Art. 34
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti, temporanee e speciali.
2.  Le commissioni consiliari possono avere funzione di controllo e garanzia, di studio o di programmazione.
3.  Il regolamento disciplina, per ciascuna tipologia, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.
4. Per quanto attiene alla pubblicità delle sedute delle commissioni consiliari trova applicazione il precedente articolo 30.
5. La presidenza delle commissioni con funzione di controllo e garanzia deve essere attribuita a componenti delle minoranze consiliari.
6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori il sindaco, gli assessori, i dirigenti dei servizi comunali, i funzionari ed i rappresentanti di forze sociali, economiche, culturali, gli organismi associativi per l'esame di specifici argomenti.
7. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori tutte le volte che questi lo richiedano.
8. I consiglieri comunali di sesso femminile fanno parte di diritto della commissione consultiva per le pari opportunità fino alla concorrenza della metà dei suoi componenti.
Art. 35
Gruppi consiliari e conferenze dei capigruppo

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi formati da almeno 3 componenti e designano il proprio capogruppo, dandone formale comunicazione al sindaco ed al presidente del consiglio.
2. Possono costituirsi in gruppo anche i consiglieri eletti in numero inferiore nelle rispettive liste, purché espressi da liste presentatesi autonomamente alle ultime elezioni amministrative oppure che facciano riferimento a gruppi politici rappresentati in parlamento.
3. Ai gruppi consiliari, come previsto da regolamento, sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, personale, beni e servizi, compatibilmente con le disponibilità dell'ente.
4. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non sia stata data comunicazione scritta, i capigruppo saranno individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista.
5. E' istituita la conferenza dei capigruppo per la programmazione ed il coordinamento dei lavori consiliari, nonché per l'esame e la valutazione di avvenimenti, la cui rilevanza implichi il coinvolgimento delle rappresentanze politiche del Comune.
6. La conferenza è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da un consigliere da lui delegato.
7. La conferenza è convocata anche su domanda di almeno 2 capigruppo.
8. Tranne nei casi di urgenza, sull'ordine del giorno del consiglio comunale va sentita la conferenza dei capigruppo, cui il presidente dovrà fornire adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio, con le modalità e le eventuali eccezioni previste dal regolamento.
9. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse le deliberazioni di competenza della giunta comunale nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e, inoltre, tutte le ordinanze e le determinazioni del sindaco e dei capi settore.
Art. 36
Prima adunanza

Il consiglio neo eletto, nella sua prima adunanza, espleterà gli adempimenti previsti dalle vigenti norme regionali. La seduta dovrà essere pubblica e le votazioni dovranno essere palesi.
Art. 37
Validità degli atti

1. Ogni proposta di deliberazione o mozione è approvata solo se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge, lo statuto od il regolamento per il funzionamento del consiglio richiedano una maggioranza speciale.
2. L'esame degli emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, è disciplinato dal regolamento con l'osservanza del principio del "giusto procedimento" in ordine alla preventiva acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile nei casi previsti dalla legge.
3. Le votazioni sono palesi; sono adottate a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
4. Esse sono espresse con le formalità previste dal regolamento e proclamate dal presidente che, nel caso di votazione a scrutinio segreto ovvero nelle sedute segrete, deve sempre e necessariamente avvalersi dell'ausilio di numero 3 scrutatori da lui designati di cui almeno uno di minoranza, scelti tra i componenti del consiglio presenti al momento della votazione.
Art. 38
Giunta comunale

1. La giunta è composta da 6 assessori e dal sindaco che la presiede e la nomina con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente statuto.
2. E' buona norma che tra consigliere e assessore valgano le stesse incompatibilità fra assessore e sindaco.
Art. 39
Funzioni e competenze

1. La giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, dell'imparzialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta i provvedimenti deliberativi necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel rispetto degli indirizzi generali del consiglio nei confronti del quale svolge una funzione propositiva e di impulso.
3. Le competenze della giunta sono limitate all'organizzazione generale dell'ente ed agli atti di indirizzo politico e controllo dell'attività gestionale, demandata all'apparato burocratico, nonché all'adozione degli atti espressamente previsti dall'ordinamento istituzionale degli enti locali.
4. In particolare, compete alla giunta:
a)  l'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
b)  l'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale;
c)  la determinazione della dotazione organica del personale;
d)  l'autorizzazione alle spese di economato per forniture di beni o servizi, entro l'importo previsto dal vigente regolamento o per i maggiori importi consentiti dalla legge;
e)  l'approvazione dei progetti preliminari e di massima delle opere pubbliche;
f)  l'individuazione dei concorsi, l'approvazione delle graduatorie e l'assunzione del personale;
g)  il conferimento di incarichi professionali;
h)  la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza, in società di capitali istituite per la gestione dei servizi pubblici locali o per fini di interesse generale;
i) l'adozione dei piani attuativi urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali.
5. È, inoltre, attribuita alla giunta la competenza ad adottare le seguenti proposte di deliberazione:
a)  erogazione assistenze socio-assistenziali;
b)  erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.;
c)  costituzione in giudizio dell'ente e conferimento di incarico professionale per patrocini legali;
d)  conciliazione e transazione delle liti;
e) variazioni di aliquote dei tributi e di tariffe dei servizi;
f)  approvazione schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale e relazione revisionale e programmatica;
g)  adozione ed eventuali variazioni del piano esecutivo di gestione;
h)  approvazione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche;
i)  assunzione di mutui già previsti espressamente in atti fondamentali di programmazione economico-finanziaria del consiglio.
6. Esercita altresì, ogni altra competenza espressamente attribuitale da disposizioni di legge.
Art.  40
Durata

La giunta municipale dura in carica 5 anni. La sua composizione viene comunicata entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le sue valutazioni.
Art. 41
Modalità di decisione

1.  Le sedute della giunta non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che la compongono.
2.  Le decisioni della giunta sono assunte in sedute a cui possono partecipare nei limiti in cui dalla stessa sono richiesti, funzionari ed altri soggetti per l'approfondimento degli argomenti da dibattere.
Art. 42
Presidenza della giunta

Il sindaco presiede la giunta e può essere temporaneamente sostituito nei modi e nei termini previsti al successivo art. 52.
Art. 43
Conflitto di interesse

Gli amministratori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini fino al 4° grado.
Il consigliere che abbia qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione, deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.
Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti. Detti divieti si applicano anche al segretario e agli altri funzionari che assistono ai vari lavori dell'organo.
Art. 44
Decadenza dell'assessore

Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e sospensione sono stabilite dalla legge.
Art. 45
Revoca dell'assessore

1.  Il sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più componenti della giunta, provvedendo alla nomina del nuovo assessore.
2.  In tal caso, dovrà presentare al consiglio comunale, entro 7 giorni, circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni.
Art. 46
Sostituzione degli assessori e cessazione della giunta

1.  Il sindaco procede alla nomina degli assessori revocati ai sensi del precedente articolo con atto contestuale a quello di revoca.
2.  Ad analoga nomina il sindaco procede in caso di dimissione, sospensione, decadenza o morte.
3.  I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente esecutivi e sono comunicati, entro 7 giorni, al consiglio comunale, all'organo di controllo e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
4.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
5.  Tuttavia, sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art. 47
Convocazione e funzionamento della giunta

1.  Le sedute della giunta sono convocate dal sindaco, o dall'assessore che lo sostituisce, nei modi di legge.
2.  La giunta, con proprio atto deliberativo, può stabilire le convocazioni e l'esercizio della propria attività.
Art. 48
Il sindaco: funzioni, distintivo e giuramento, attribuzioni di vigilanza ed organizzazione

1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione e l'ufficiale del Governo in sede locale.
2.  Il sindaco rappresenta il Comune, sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso e a coordinare l'attività, assicurando l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la sua rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio.
3.  Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.
5.  Il sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, davanti al consiglio comunale, nella prima seduta di insediamento.
6.  La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e la causa di cessazione dalla carica.
7.  Spettano al sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto, tutti gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario comunale o dei responsabili incaricati di posizioni organizzative.
8.  I provvedimenti del sindaco prendono il nome di determinazioni, sono immediatamente esecutivi e non sono soggetti a controllo di legittimità.
9.  Devono essere pubblicati all'albo pretorio, a pena di decadenza, per 15 giorni consecutivi.
10.  Qualora comportino un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, i predetti provvedimenti devono essere preventivamente muniti del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dalla legge.
11.  Il sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune e ne rappresenta la volontà collegiale;
c) coordina l'attività dei singoli assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
e) impartisce direttive al direttore generale od al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
i) convoca i comizi per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi;
j) adotta ordinanze contingibili ed urgenti, in qualità di massima autorità sanitaria locale, a tutela dell'igiene e la salute pubblica, e, in qualità di autorità di pubblica sicurezza, in materia di ordine pubblico;
k) attribuisce le funzioni di messo notificatore;
l)  adotta i provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dallo statuto alle attribuzioni della giunta, del direttore generale e/o del segretario comunale, o dei dirigenti; in particolare, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
m) può nominare il direttore generale previa apposita convenzione tra comuni ai sensi delle norme vigenti o conferire le relative funzioni al segretario comunale;
n)  individua eventuali componenti degli uffici posti alle sue dirette dipendenze e previsti nell'apposito regolamento approvato dalla giunta municipale;
o)  può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscano rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge;
p)  può provvedere alla copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
q)  può conferire, nei limiti previsti dalle norme, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità (consulenze) per obiettivi determinati e con convenzione a termine;
r)  coordina, nell'ambito delle leggi vigenti e degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, in modo da armonizzare l'espletamento dei servizi, rispondendo alle esigenze generali degli utenti;
s)  può adottare misure di limitazione della circolazione previste dal codice della strada per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
t)  nomina i rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni, società, commissioni ed organi consultivi, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale. Tali nomine fiduciarie decadono al momento della cessazione del mandato del sindaco;
u)  compie tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti o incaricati di posizione organizzativa;
v)  adotta, altresì, qualunque provvedimento non contemplato nel presente articolo che rientri nelle sue competenze per espresse disposizioni normative.
12. Il sindaco, inoltre:
a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
13. II sindaco, infine:
a) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della giunta e la presiede;
b) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
c) propone argomenti da trattare e ordini del giorno da sottoporre al consiglio comunale e ne richiede la convocazione al presidente.
14.  Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
15.  Le modalità di partecipazione e di intervento sono disciplinate dal regolamento.
16.  Le deleghe agli assessori sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
Art.  49
Ordinanze sindacali

1.  Il sindaco emana, nel rispetto delle norme di legge, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità e in materia di pubblica sicurezza.
2. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.
3. La loro efficacia non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze contingibili e urgenti sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario nelle forme di legge.
6. In ogni caso le ordinanze vanno pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Art. 50
Criteri generali per le nomine

1. Fatti salvi i requisiti di legge e specifiche disposizioni, il sindaco, per le nomine e le designazioni di competenza, dovrà garantire idonea pubblicità dell'avvio del procedimento, mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per almeno 10 giorni consecutivi, di apposito avviso.
2. Il sindaco, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni di legge e dei curricula dei candidati, adotta la determina di nomina.
Art. 51
Cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte

1. Qualora, nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo.
2. Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, compete al segretario comunale.
3.  Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.
4.  La nuova elezione del sindaco avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.
5.  La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del sindaco cessato.
6.  Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.
7.  La durata in carica del nuovo consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della carica dell'organo cessato.
8.  Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato secondo le modalità previste dalle norme di legge in vigore al momento della cessazione dalla carica.
Art. 52
Vice sindaco

1. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Qualora anche il vice sindaco si assenti o sia impedito, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.
Art.  53
Difensore civico

1) E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società di capitali a prevalente partecipazione comunale e degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune.
2) Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, entro 180 giorni dal proprio insediamento, con votazione segreta e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Se dopo 2 votazioni consecutive, eseguite nella seduta, non viene raggiunta la predetta maggioranza, si procede in una seduta successiva, da tenersi entro 10 giorni, ad una ulteriore votazione, nella quale la nomina sarà conseguita con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3) Il difensore civico può essere istituito in convenzione con altri Comuni.
Requisiti, elezioni e durata
1) Il difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, in grado di assicurare imparzialità e indipendenza di giudizio e dotata di competenza giuridico-amministrativa (laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titolo equipollente).
2) Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, nell'ambito di una lista di candidati che abbiano presentato un curriculum personale e professionale, entro 30 giorni dall'avviso pubblico.
3) Le domande presentate sono esaminate da apposita commissione consiliare. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli amministratori e dirigenti delle unità sanitarie locali;
c) i membri dei comitati regionali e provinciali di controllo;
d) i membri di culto;
e) gli amministratori ed i dirigenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica;
f) chi esercita qualsiasi attività oggetto di rapporti giuridico-economici continuativi con l'amministrazione comunale;
g) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano amministratori, segretario comunale o dirigente del Comune.
4)  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d'uffici con la deliberazione motivata dal consiglio, assunto con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
5)  Il difensore civico resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale che lo ha eletto e non è rieleggibile.
6)  Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco, in pubblica seduta consiliare, con la formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione siciliana e lo statuto comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
Mezzi e prerogative
1)  L'Ufficio del difensore civico ha sede presso locali idonei messi a disposizione dall'amministrazione comunale, opportunamente arredati ed attrezzati per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2)  Il difensore civico esercita la sua funzione nell'ambito del territorio comunale. Egli interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici comunali per accertare che il procedimento amministrativo abbia sollecito corso, che gli atti siano tempestivamente emanati, che non sussistano carenze o disfunzioni che ne ritardino o ne compromettono l'esito.
Sollecita l'operato degli uffici comunali e, in caso di omissione d'atto di ufficio, segnala l'accaduto all'autorità giudiziaria.
3) A tal fine può richiedere al responsabile del servizio interessato documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio se nei casi appositamente previsti dal regolamento.
4) Può, altresì, proporre al responsabile del servizio interessato di esaminare congiuntamente la pratica entro termini fissati.
5) Acquisisce tutte le informazioni utili:
a) rassegna verbalmente o per iscritto le opportune informazioni al cittadino che ha richiesto l'intervento;
b) invita il responsabile del procedimento, in caso di ingiustificato ritardo, dandone pure comunicazione al sindaco, al presidente del consiglio e agli organi competenti, a provvedere entro periodi temporali congruamente definiti;
c)  segnala al sindaco, al presidente del consiglio comunale e agli organi sovraordinati le disfunzioni e le carenze riscontrate, oltre all'esito dell'invito di cui alla lettera b).
6)  L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
7)  Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
8)  Non rientrano nel campo di intervento del difensore civico i rapporti di pubblico impiego.
9)  Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui procedimenti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale, amministrativa o civile.
10)  Tutela tutti i portatori di handicap, e se questo subisce violenze o discriminazioni e sporge denuncia il difensore civico può costituirsi parte civile, anche senza l'assenso della persona offesa e chiedere il risarcimento del danno.
Rapporti con il consiglio comunale
Il difensore civico presenta, entro il mese di gennaio, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua presentazione e viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio per 30 giorni. Il presidente del consiglio comunale può disporre l'audizione del difensore civico per fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.
In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso della seduta. Lo stesso consiglio e il presidente del consiglio possono chiedere al difensore civico di relazionare oralmente durante lo svolgimento di una seduta su determinati disfunzioni o ritardi.
Al difensore civico spetta un'indennità di funzione mensile non inferiore al 50% di quella prevista per gli assessori. Tale indennità, in considerazione del carico di lavoro annuale, può essere aumentata, con deliberazione consiliare, fino a raggiungere un'indennità pari a quella prevista per gli assessori.
Il consiglio comunale, nell'ambito della potestà regolamentare ad esso attribuita, può approvare con apposito regolamento norme ulteriori in materia.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 54
Principi fondamentali

1. L'ordinamento strutturale del Comune è organizzato secondo criteri di autonomia, responsabilità, professionalità nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità di gestione ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Esso si articola in settori, finalizzati allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
3. Il settore si articola in servizi ed uffici ed è strutturato secondo uno schema organizzativo flessibile, atto a corrispondere costantemente ai programmi ed agli indirizzi politico-amministrativi del consiglio e della giunta.
4. L'organizzazione, la dotazione organica, la gestione del personale, le modalità di funzionamento di uffici e servizi vengono previsti dalla giunta nell'apposito regolamento di organizzazione, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
5. Ad ogni settore è preposto un responsabile, incaricato di posizione organizzativa, che viene nominato dal sindaco e che risponde dello svolgimento delle funzioni gestionali previste dalla legge e dal presente statuto e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
6. Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
7. Ove sia ritenuto opportuno o necessario, il regolamento di organizzazione disciplina la costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di lavoro, nell'ambito dei settori.
Art. 55
Direttore generale

1. Ove ricorrano le condizioni di legge, il sindaco può nominare, al di fuori della pianta organica, il direttore generale con contratto a tempo determinato, la cui durata non potrà eccedere quella del mandato del sindaco.
2. Il sindaco che non abbia nominato un direttore generale può conferire le relative funzioni al segretario comunale.
3. Il direttore generale può essere revocato dal sindaco previa deliberazione della giunta.
4. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco.
5. A tali fini, al direttore generale, rispondono nel-l'esercizio delle funzioni loro assegnate i responsabili degli uffici e servizi, ad eccezione del segretario comunale.
6. In particolare:
a) sovrintende alla gestione affidata ai responsabili degli uffici e dei servizi, vigilando e coordinando la loro attività, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed efficacia per il buon andamento degli uffici e dei servizi;
b) predispone, se richiesto, il piano dettagliato degli obiettivi;
c) propone, se richiesto, il piano esecutivo di gestione.
Art. 56
Segretario comunale

1. Il sindaco, con propria determinazione, espletate le procedure di legge, nomina il segretario comunale tra gli iscritti all'apposito albo.
2. Il segretario dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione e, nel caso in cui non sia stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
3. Il segretario inoltre:
a) è responsabile, unitamente al funzionario preposto, degli atti e dell'esecuzione delle deliberazioni della giunta e del consiglio;
b) in relazione alla sue competenze, esprime i pareri e rende le attestazioni di legge sulle proposte di deliberazione qualora il sindaco non abbia responsabili degli uffici e dei servizi;
c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute della giunta e del consiglio comunale e ne cura la verbalizzazione;
d) roga tutti i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'ente è parte;
e) autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco;
g) esercita le funzioni di direttore generale di cui al precedente articolo a seguito di provvedimento sindacale di conferimento.
Art. 57
Vice segretario

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale può prevedere la figura professionale del vice segretario. Le modalità di sostituzione del segretario comunale per l'esercizio delle funzioni vicarie, nei casi di assenza o legittimo impedimento, sono disciplinate dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
Art. 58
Funzioni dei responsabili incaricati di posizione organizzativa

1. Le funzioni dei responsabili incaricati di posizione organizzativa comportano l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
2. Ai funzionari responsabili dei settori sono attribuite le competenze espressamente previste dalle leggi vigenti e non attribuite agli organi di Governo dell'ente, al direttore generale o al segretario comunale.
3. In particolare, l'attribuzione delle funzioni dirigenziali comporta:
a) la direzione degli uffici e dei servizi, e cioè le competenze di utilizzo delle risorse umane e materiali secondo criteri che assicurino l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa mediante la semplificazione dei procedimenti e l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica;
b) l'emanazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi o la loro istruttoria per gli atti e i provvedimenti non di propria competenza, osservando le disposizioni di legge, del presente statuto e dei regolamenti in materia;
c) l'espletamento delle gare d'appalto secondo quan-to previsto dalle vigenti leggi e dal regolamento dei contratti;
d) le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione di ruoli, gli atti dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e la comminazione delle relative sanzioni, la gestione amministrativa dell'attività dell'ente nell'ambito delle direttive di indirizzo e di controllo del sindaco, degli assessori e del segretario comunale.
4.  La legge, i contratti collettivi nazionali di lavoro e il regolamento di organizzazione disciplinano l'attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, le modalità di preposizione e rimozione dei responsabili incaricati di posizioni organizzative.
5.  Nel caso in cui il posto, per il quale è prevista la posizione organizzativa, sia vacante, il sindaco può nominare temporaneamente:
-  il segretario generale o il direttore generale;
-  un dipendente della categoria C;
-  una figura professionale esterna.
6.  L'attività dei responsabili incaricati di posizione organizzativa è valutata annualmente da un nucleo di valutazione nominato nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge. La valutazione attiene alla tempestività e completezza con la quale sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto delle condizioni ambientali e della concreta disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
7.  Il sindaco, può stipulare contratti a tempo determinato, di durata non superiore a quella del proprio mandato, per la copertura di posti di responsabile di uffici e servizi da incaricare quale titolari di posizioni organizzative, o per qualifiche di alta specializzazione, nel rispetto delle norme vigenti.
8.  Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
9.  Per la stipula delle superiori convenzioni o di contratto di diritto privato per la copertura di posti di alta specializzazione, le norme regolamentari devono stabilire:
a) la durata del rapporto, che non potrà superare la durata del mandato del sindaco;
b) i criteri per la determinazione del compenso;
c) la natura privatistica del rapporto.
10.  I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.
Art. 59
Responsabili dei procedimenti

1.  I responsabili incaricati di posizione organizzativa, con proprie determinazioni, individuano, nell'ambito del personale loro assegnato, i responsabili dei singoli procedimenti che assumono le competenze previste dalle leggi regionali vigenti.
2. In mancanza di formale assegnazione ad altro soggetto, gli incaricati di funzioni dirigenziali assumono anche la qualità di responsabile del procedimento.
3. I responsabili di procedimento dipendono funzionalmente dal responsabile incaricato di posizione organizzativa, al quale rispondono anche della funzionalità del servizio o dell'ufficio eventualmente affidato.
4. Spetta al responsabile di procedimento, con le modalità e nei limiti fissati dal regolamento e dalla determina dirigenziale di nomina, l'organizzazione dell'attività, la ricerca e la messa a punto degli strumenti necessari, la responsabilizzazione degli operatori verso i quali va diretta la sua azione di coordinamento, di stimolo e di vigilanza.
5. Il responsabile di procedimento esplica anche le funzioni di assistenza e verbalizzazione.
6. In caso di assenza o di legittimo impedimento del responsabile incaricato di posizione organizzativa, il sindaco, sentito il segretario comunale, può attribuire con proprio provvedimento le funzioni vicarie ad altro dipendente.
Art. 60
Rispetto del dipendente comunale

Il Comune promuove e favorisce tutte le iniziative in favore del dipendente comunale volte al proprio miglioramento professionale e durante l'attività lavorativa ed all'atto del collocamento a riposo assegna attestati e medaglie.
Organizza, in un giorno stabilito dal sindaco, la giornata del dipendente, con spesa a carico del bilancio comunale.
Titolo III
ORDINAMENTO DEI SERVIZI
Capo I
Caratteristiche generali
Art. 61
I servizi pubblici locali

1.  Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.
2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.
Art. 62
Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici

1.  La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.
Art. 63
Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.
2. La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.
3.  Il consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.
Capo II
Le modalità e l'assetto di gestione
Art. 64
Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.
2. Il consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce, tra l'altro, il capitale di dotazione e il patrimonio; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.
3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 65
Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale. Le istituzioni sono costituite mediante apposito atto contenente il relativo statuto e previa redazione del piano tecnico-finanziario, dal quale risultino: i costi di esercizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili.
2. Lo statuto deve, tra l'altro, determinare: l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica periodica dei risultati conseguiti nella gestione.
3. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del mandato del sindaco ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.
Art. 66
Azienda speciale

1.  L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
2.  Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, tra cui il bilancio annuale cui è allegata una relazione dove gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.
3.  Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del mandato del sindaco ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.
Art. 67
Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. Il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al consiglio comunale.
Art. 68
Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 69
Società per azioni e a responsabilità limitata

1. Il Comune può costituire e partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico.
2. In caso di costituzione, il relativo statuto e patti parasociali devono essere approvati dal consiglio comunale.
3. Per la costituzione e la partecipazione del comune a società di capitali per la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, è abolito il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica. Si applica, in quanto compatibile, nella Regione siciliana la legislazione dello Stato in materia di società miste per la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici ed altre attività istituzionali.
4. Nella società per azioni la partecipazione del Comune non può superare l'80% del capitale sociale, fatte salve le procedure transitorie per il collocamento delle azioni sul mercato azionario. Ove alla società per azioni partecipino altri enti locali e la Regione, i reciproci rapporti sono prevalentemente determinati attraverso specifica convenzione. Il Comune può altresì costituire società a responsabilità limitata senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria o partecipare o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.
5. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce altresì che il Comune può revocare con atto motivato in ogni tempo e senza alcuna indennità gli amministratori da esso nominati. Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal consiglio comunale.
6.  L'atto costitutivo e lo statuto della società devono garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratori comunali.
7.  Le società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.
8.  Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.
Art. 70
Concessione a terzi

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando vi siano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.
2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
3. Nel relativo capitolato sono disciplinate modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria, e loro vincolabilità da parte del Comune, facoltà di recesso e di riscatto.
Art. 71
Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sui soggetti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame dei relativi atti, con le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Compete al consiglio comunale la vigilanza sull'attività di gestione svolta da enti, istituzioni, aziende speciali, società di capitali e sui risultati conseguiti, secondo le modalità stabilite all'atto di costituzione dei soggetti giuridici di cui ai precedenti articoli.
Art. 72
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legislazione nazionale da ritenere operanti nella Regione Sicilia in quanto compatibili, alle disposizioni normative regionali e regolamentari, nonché a quelle contenute nel presente statuto applicabili alle singole fattispecie.
Titolo IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLI INTERNI
Art. 73
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno consentire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano favoriti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla conduzione della gestione e quello relativo all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale, in merito alla gestione economico-finanziaria dell'ente.
3. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti economici, organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza delle leggi e delle norme contenute nel presente statuto.
Art. 74
Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe, nei limiti posti dalle norme vigenti.
3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per il progresso della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Il Comune determina, per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa pubblica, diretta al soddisfacimento dei loro legittimi interessi.
5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.
Art. 75
Contabilità e bilancio

1. Il consiglio comunale, salvo diverse disposizioni di legge, delibera entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, attenendosi a criteri di universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica.
3. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, la giunta può deliberare il piano esecutivo di gestione.
4. Gli impegni di spesa possono essere assunti solo se accompagnati da apposita attestazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio di ragioneria, dalla quale risulti l'esistenza della copertura finanziaria.
5. In caso contrario, gli atti amministrativi e finanziari posti in essere sono nulli di diritto.
6. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
7. Ad esso è allegata una relazione illustrativa redatta dalla giunta, che dovrà esprimere le proprie valutazioni sull'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in ordine ai programmi predisposti ed ai costi sostenuti.
8. Le modalità ed i termini per l'approvazione del conto consuntivo sono fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'ente.
Art. 76
Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti sono oggetto di apposito regolamento.
Art. 77
Revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, un collegio di revisori, composto da 3 membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva CEE n. 84/253, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
2. Poiché i revisori dei conti non possono essere contemporaneamente componenti in più di 2 collegi nominati dallo stesso ente, la nomina, a norma dell'art. 9, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.
3. I componenti durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di revisore dei conti sono fissate dalla legge.
5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune per tutto ciò che attiene all'aspetto economico e finanziario.
6. Il collegio dei revisori dei conti collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione del comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
9. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale, che, in tal caso, va convocato con procedura d'urgenza.
Art. 78
Controlli interni

1. I controlli interni si distinguono in:
a)  controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b)  controllo di gestione;
c)  valutazione dei dirigenti;
d)  valutazione e controllo strategico.
2.  I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
3.  L'individuazione dei soggetti preposti al controllo ed all'organizzazione dei controlli interni è effettuata con appositi provvedimenti, anche di natura regolamentare, che potranno prevedere l'istituzione di uffici unici mediante convenzione con altri enti locali che ne regolino le modalità di costituzione e di funzionamento, nel rispetto comunque del principio generale di buon andamento dell'amministrazione.
4. I controlli devono essere esercitati in forma integrata.
5.  Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono essere preferibilmente affidate ad organismi diversi da quelli deputati agli altri tipi di controllo.
6.  La valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi incaricati di posizioni organizzative tiene conto dei risultati del controllo di gestione e può essere effettuata da strutture e soggetti diversi da quelli cui è demandato quest'ultimo.
Parte III
ORGANIZZAZIONE DEMOCRATICA E PARTECIPATIVA
Titolo I
FORME DI COLLABORAZIONE E DI COOPERAZIONE
Art. 79
Collaborazione e cooperazione

1.  Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione ed associative con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
2.  L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.
3.  Il Comune promuove la conclusione degli accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche previste dalle norme per migliorare, attraverso lo svolgimento coordinato delle attività di competenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
Art. 80
Forme di cooperazione

1.  In relazione a quanto previsto nel precedente articolo, il Comune, per favorire un efficiente funzionamento dei propri servizi, adotta idonee forme di cooperazione con gli altri comuni e la Provincia.
2.  Ricerca, nel contempo, adeguate linee operative per favorire intese di cooperazione nell'ambito del comprensorio, allo scopo di favorire e promuovere lo sviluppo civile, economico e sociale delle popolazioni interessate.
Art. 81
Convenzioni

1.  Oltre che per la gestione di servizi pubblici locali, il Comune privilegia la stipulazione di convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali, anche per promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, di nuove attività di comune interesse e la realizzazione di iniziative e programmi speciali.
2.  Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 82
Partecipazione

1.  Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2.  Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurando loro l'accesso alle sue strutture ed ai servizi, con le modalità previste dall'apposito regolamento.
3.  Su specifici problemi, relativi a materie di esclusiva competenza locale, l'amministrazione attiva forme di consultazione, al fine di acquisire il parere dei cittadini e delle organizzazioni sociali.
4.  Le predette forme di consultazione non possono aver luogo con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 83
Titolari dei diritti di partecipazione

La titolarità dei diritti di partecipazione, fatta eccezione per l'esercizio del voto nel referendum, oltre ai cittadini residenti, viene riconosciuta:
a) ai cittadini non residenti ma che nel Comune esercitano attività di lavoro, di studio o vi soggiornano per motivi turistici;
b) agli stranieri e agli apolidi residenti o domiciliati che svolgono nel Comune la propria attività di lavoro o di studio;
c) agli emigrati del Comune.
Art. 84
Istituti della partecipazione

Sono istituti della partecipazione:
a) il baby consiglio comunale;
b) l'iniziativa popolare;
c) gli organismi di partecipazione e di consultazione;
d) i referendum;
e) l'azione popolare;
f) la partecipazione al procedimento amministrativo;
g) il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti amministrativi;
h) il difensore civico.
Art. 85
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3.  Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 86
Istanze, petizioni, proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola od associata, può rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta, l'eventuale soluzione che viene prospettata, la sottoscrizione dei presentatori nonché il recapito degli stessi.
3. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 50 soggetti singoli o associati, titolari del diritto di partecipazione e presentate presso la segreteria comunale senza alcuna particolare formalità.
4. L'amministrazione rilascia immediatamente senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta, previa apposizione della data di arrivo.
5. L'amministrazione è tenuta ad esaminarle tempestivamente ed a far conoscere la decisione che ne è scaturita entro 30 giorni dalla data di arrivo.
6. La risposta deve essere resa entro 30 giorni per iscritto e si deve inviare copia di essa ai consiglieri comunali.
Art. 87
Diritto di udienza

1. Tutti i soggetti individuati al precedente art. 83 hanno inoltre diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni alle quali sono interessati, rientranti nelle competenze del Comune.
2. Al diritto di udienza corrisponde l'obbligo di risposta.
3. Gli interessati possono richiedere per iscritto che l'udienza venga raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione prospettata e della risposta data.
4. Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione anche con i mezzi informatici.
Art. 88
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, salvo i casi previsti dalla legge.
Art. 89
Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, ai titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente articolo 83 ed a organismi o formazioni sociali.
2. Il Comune ne facilità l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo.
3. Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
a) la formazione di comitati e commissioni;
b) dibattere problemi;
c) sottoporre proposte e programmi.
Art. 90
Iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano iniziativa sugli atti di competenza del consiglio comunale, presentando un progetto redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di un 1/15 di sottoscrizioni di elettori raccolte nei 3 mesi precedenti il deposito.
2. Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro 3 mesi dal deposito.
3. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarlo.
Art. 91
La consultazione dei cittadini

1. Il consiglio comunale, per iniziativa del presidente o su proposta di 1/5 dei consiglieri, o della giunta, delibera la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2.  La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato.
3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco, il quale li comunica alla giunta ed al consiglio comunale, per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
Art. 92
Referendum di iniziativa consiliare

1. Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, referendum popolari relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
a) del bilancio e del conto consuntivo;
b) di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
c) di provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obligazionari;
d) di provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende o istituzioni.
2.  Il sindaco dovrà indire il referendum non oltre 20 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di promozione, stabilendo che la consultazione dell'elettorato attivo del Comune avvenga entro i 30 giorni successivi.
3.  Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto fino all'acquisizione dell'esito della consultazione.
4.  Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.
5.  Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
6.  La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In tal caso il consiglio provvede, entro 90 giorni, ad assumere le conseguenti determinazioni nel rispetto dell'esito del referendum.
7.  Sono ammessi referendum di tipo consultivo, propositivo ed abrogativo.
Art. 93
Referendum di iniziativa popolare

1.  Il sindaco indice i referendum di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso la segreteria del Comune una richiesta sottoscritta da almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali nei 3 mesi precedenti al deposito, percentuale elevata al 20% degli elettori nel caso di referendum abrogativi.
2.  Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e non deve essere relativo al compimento di atti per i quali è inammissibile il referendum, nonché:
a)  dei provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
b)  dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
c)  degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
d)  dei bilanci preventivi;
e)  degli atti concernenti la tutela di minoranze etniche e religiose.
3.  Se prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, gli organi competenti del Comune abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.
4.  Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
5. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
6. Qualora la proposta referendaria venga approvata, i competenti organi dell'ente provvedono, entro il termine di 90 giorni, ad adeguare i propri atti.
Art. 94
Soggetti ammessi al voto per i referendum

Sono ammessi al voto per il referendum di iniziativa consiliare e per quelli di iniziativa popolare, gli elettori iscritti nelle liste elettorali nel Comune.
Art. 95
Disposizioni sul referendum

1.  Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
2.  Non è consentito lo svolgimento di più di 2 referendum in un anno, da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno.
3.  Le consultazioni popolari ed i referendum devono riguardare materia di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
4.  Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.
5.  Non possono essere promossi referendum aventi lo stesso argomento prima che siano decorsi 3 anni dalla precedente consultazione.
6.  I referendum sono indetti dal sindaco.
Art. 96
Il comitato dei garanti

1.  I quesiti referendari, sia in ordine alla materia che alla formulazione, sono sottoposti al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti, composto da 3 componenti, di cui 2 eletti dal consiglio comunale con la maggioranza semplice dei consiglieri assegnati, con voto limitato ad uno, ed uno nominato dal sindaco.
2.  Gli organi competenti nella selezione e nella scelta degli elegendi saranno guidati dai seguenti criteri:
a)  possesso di laurea in materie giuridiche;
b)  preparazione giuridico-amministrativa;
c)  imparzialità ed indipendenza dagli organi del Comune.
3.  Non possono essere nominati garanti:
a)  i parenti e gli affini fino al 4° grado dei componenti la giunta comunale, del segretario comunale, del vice segretario comunale, dei dipendenti con funzioni di direzione;
b)  i sindaci e gli assessori comunali, provinciali e regionali;
c)  i consiglieri comunali, provinciali e regionali;
d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;
e) i cittadini con condanne penali o carichi pendenti.
4. Il comitato dei garanti dura in carica 5 anni ed in ogni caso dura in carica fino alla cessazione del consiglio comunale e/o del sindaco.
Art. 97
Partecipazione al procedimento amministrativo: istruttoria pubblica

1.  L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali, piani di traffico urbano e di piani e programmi di opere di rilevante interesse pubblico, di uso del sottosuolo ed in materia ambientale, che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio, devono essere preceduti da istruttoria pubblica.
2.  Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del consiglio comunale. L'ufficio procedente, su iniziativa dell'assessore di settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.
3.  Tutti coloro che abbiano interesse, possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte.
4.  Le riunioni sono presiedute dal sindaco o da un suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.
5.  Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni dell'iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, dichiara aperta la discussione, nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà per gli interessati di farsi assistere da tecnici ed esperti.
6.  Della riunione sarà redatto apposito verbale.
7.  Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.
Art. 98
Diritto di accesso ai provvedimenti e informazione ai cittadini

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento.
3. Con apposito regolamento è assicurato il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplinato il rilascio di copie di atti.
4. Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare, ai soggetti che ne abbiano titolo, l'informazione sullo stato degli atti delle procedure.
5. Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni economiche e sociali la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.
Art. 99
Ufficio relazioni col pubblico (U.R.P.)

Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplinerà la struttura, la posizione ed il funzionamento dell'ufficio relazioni col pubblico, il quale potrà curare anche le relazioni con gli organi di informazione.
Parte IV
POTERI NORMATIVI DEL COMUNE
Titolo I
STATUTO E REGOLAMENTI
Art. 100
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del Comune.
3. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/6 dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a consiglieri comunali, per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
4. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte d'iniziativa popolare.
5. Lo statuto e le sue modificazioni, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte delle comunità.
Art. 101
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I regolamenti comunali sono adottati nel rispetto del presente statuto e delle leggi statali e regionali.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla giunta comunale, al segretario comunale, ai responsabili degli uffici e dei servizi ed ai titolari del diritto di partecipazione con le modalità e le forme previste dallo statuto.
4. Il consiglio comunale approva i regolamenti comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
5. I regolamenti, dopo l'approvazione del consiglio, vanno pubblicati all'albo pretorio del Comune unitamente alla delibera di approvazione definitiva.
6. Essi restano pubblicati per la durata di 30 giorni dalla loro esecutività.
7. L'accesso ai regolamenti deve essere garantito a chiunque ne faccia richiesta.
8. I regolamenti entrati in vigore vengono inviati in copia alla Provincia, alla Regione, alla Prefettura, fatto salvo quanto previsto dalla legge in ordine a specifici regolamenti.
Titolo II
POTERI DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI
Art. 102
Ordinanze sindacali e dirigenziali

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, incaricati di posizione organizzativa, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2.  Le ordinanze di cui sopra devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
3.  Durante tale periodo, esse devono essere, altresì, sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili a tutta la comunità e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4.  Il sindaco emana, nel rispetto delle norme di legge, ordinanze contingibili ed urgenti sulle materie e per le finalità di cui al precedente art. 48.
Titolo III
NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Art. 103
Regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali vanno adottati e/o adeguati, ove necessario, alle disposizioni del presente statuto, nonché alle intervenute modifiche legislative e regolamentari.
2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi, restano in vigore i regolamenti preesistenti, nelle parti non contrastanti con il presente statuto e con eventuali disposizioni di legge e/o regolamentari sopravvenute.
3. Le disposizioni del vigente regolamento comunale per la convocazione ed il funzionamento del consiglio comunale si applicano, in quanto compatibili col presente statuto, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Art. 104
Modifiche allo statuto

1. Le eventuali proposte di modifica dello statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
Ciascun consigliere comunale può prospettare modifiche statutarie, ivi comprese le forme di preventiva consultazione comunale. Tutte le proposte di modifica sono portate al dibattito del consiglio in un'unica seduta annuale, salvo il caso di modifiche o integrazioni, riconosciute espressamente urgenti con votazione favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate, se non sia trascorso almeno un anno dal giorno in cui il consiglio si è pronunciato negativamente.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo statuto, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.
Art. 105
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti.
Art. 106
Entrata in vigore

1.  Lo statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi.
2.  Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
3.  Il sindaco ne invia copia, munita della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui ai commi precedenti, al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4.  Il segretario comunale appone in calce all'originale la dichiarazione attestante il giorno della sua entrata in vigore.
(2006.14.1180)
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014*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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