REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO n.2
PALERMO - GIOVEDI' 1 GIUGNO 2006 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO n.2



DECRETO 22 maggio 2006.
Bando relativo alle procedure per la richiesta, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 38 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Misura 3.14 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, contenente disposizioni per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Visto, in particolare, l'art. 38 "Aiuti ricerca e sviluppo alle piccole e medie imprese" della citata legge regionale n. 32/2000, che dispone che l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere aiuti alle piccole e medie imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale nei settori previsti dal P.O.R. 2000/2006 e dal Complemento di programmazione;
Visto l'art. 14 della predetta legge regionale n. 32/2000 e, in particolare, il comma 2, con il quale si dispone che i regimi di aiuto siano erogati per il tramite di bandi o avvisi pubblici indicanti il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze;
Visto l'art. 187 della medesima legge regionale n. 32/2000, che disciplina la modalità di scelta dei destinatari degli aiuti mediante procedura valutativa a graduatoria;
Visto il regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 sugli aiuti di Stato alle PMI;
Visto il regolamento CE n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004 "Modifiche del regolamento CE n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo";
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il regolamento CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili per le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, così come modificato dal regolamento CE n. 448/2004 del 10 marzo 2004;
Visto il decreto n. 1079/serv. 3Ý del 2 agosto 2004, con il quale è stata approvata la convenzione, stipulata in pari data tra l'Assessorato dell'industria - dipartimento industria e Banca Nuova S.p.A., nella qualità di capofila del raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario dell'affidamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 38 della citata legge regionale n. 32/2000;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale, da ultimo, l'8 marzo 2006, con deliberazione n. 83, ed, in particolare, la scheda tecnica della misura 3.14 "Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione", con la quale si stabilisce, tra l'altro, che l'attivazione del relativo intervento avverrà mediante pubblicazione di un bando con procedura a graduatoria da redigere in base ai parametri e criteri stabiliti nella stessa scheda;
Considerato che, per l'accesso al regime di aiuto di cui alla misura 3.14 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e di cui all'art. 38 della legge regionale n. 32/2000, occorre procedere all'approvazione ed alla pubblicazione del "Bando di gara per la presentazione e la selezione delle domande di contributo", appositamente predisposto ed allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante, concernente modalità e procedure, termini di presentazione delle istanze di contributo, nonché i criteri di selezione delle iniziative ammissibili;
Visto lo schema di bando discusso e concordato in sede di tavolo tecnico dell'asse 3 "Risorse umane" istituito presso la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 209 del 18 marzo 2006, con cui viene condivisa la riallocazione e programmazione delle risorse liberate derivanti dalla certificazione di spesa a valere sull'azione G della misura 3.15 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Considerato, pertanto, che, in forza della richiamata deliberazione n. 209, esiste una disponibilità finanziaria di E 16.500.000,00 per un nuovo bando a valere sulla misura 3.14;

Decreta:


Art.  1

Per il finanziamento di interventi a valere sulla misura 3.14 - "Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione" del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, di cui all'art. 38 della legge regionale n. 32/2000, è approvato l'unito bando che, corredato dei relativi allegati, costituisce parte integrante del presente decreto, con il quale vengono disciplinate le procedure per la richiesta, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dal predetto art. 38.

Art.  2

Il presente decreto, unitamente al bando ed agli allegati, sarà trasmesso alla ragioneria centrale industria per il relativo visto e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sui siti www.regione.sicilia.it e www.euroinfosicilia.it.

Art.  3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Palermo, 22 maggio 2006.
  INCARDONA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'industria in data 23 maggio 2006 al n. 142/342.
Allegati
P.O.R. SICILIA 2000/2006 ASSE 3 - RISORSE UMANE
MISURA 3.14 - PROMOZIONE E SOSTEGNO AL SISTEMA REGIONALE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
Avviso per la presentazione e la selezione delle domande di contributo

1  -  INFORMAZIONI GENERALI, OGGETTO DEL BANDO E DOTAZIONE FINANZIARIA
L'art. 38 della legge regionale n. 32/2000, contenente disposizioni per l'attuazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) Sicilia 2000/2006, autorizza l'Assessorato regionale dell'industria ad attivare un regime d'aiuto per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo, attraverso la predisposizione di appositi bandi, consistente nell'erogazione di contributi in conto capitale a favore delle P.M.I. industriali, artigiane e del settore dei servizi, sia singole che associate operanti nella Regione siciliana.
Con delibera di Giunta del 23 gennaio 2003, è stato approvato il piano "Strategia regionale per l'innovazione", previsto dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e dal Programma operativo regionale della Sicilia 2000/2006, attraverso il quale la Regione siciliana ha predisposto uno strumento di indirizzo strategico necessario per consentire la coerenza degli interventi inerenti alla ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica e allo sviluppo, alle caratteristiche della domanda regionale.
La strategia costituisce il quadro logico di riferimento per la politica di ricerca e sviluppo della Regione e mira ad innalzare il livello di competitività delle imprese attraverso l'incorporazione dell'innovazione tecnologica creando le opportune sinergie, integrazioni e collegamenti fra il sistema della ricerca scientifica e tecnologica e il sistema imprenditoriale.
Il Complemento di programmazione del P.O.R. 2000/2006, adottato, da ultimo, con deliberazione di Giunta regionale n. 404 del 21 dicembre 2004, prevede la misura 3.14 attuativa della strategia regionale per l'innovazione.
La misura è volta a migliorare e sostenere, in coerenza con tale strategia, la capacità di ricerca e sviluppo delle P.M.I., a stimolare l'innovazione, anche in termini di prodotto o di processo finalizzata all'innalzamento della qualità dell'azienda, ed il trasferimento tecnologico in favore del settore produttivo in quanto punto d'arrivo del collegamento tra imprese e centri di ricerca ed è articolata nelle seguenti due azioni, così come descritte all'interno della strategia medesima:
A)  La prima azione prevede "Il sostegno alle P.M.I. per la preparazione di progetti di ricerca nazionali ed europei", con l'incentivazione di studi di fattibilità, costruzione del partenariato internazionale, consulenze per identificare le migliori soluzioni organizzative, gestionali, tecnologiche ai problemi che si vogliono risolvere, individuare le strategie di protezione e valorizzazione del know how, e definire il piano di sfruttamento e diffusione dei risultati: a tale azione non vengono riservate risorse finanziarie con il presente avviso.
B)  La seconda azione prevede "L'incentivazione di progetti di innovazione e sperimentazione, realizzati in un'ottica di rete", con l'incentivazione di tutte le attività finalizzate ad innalzare la qualità dell'azienda, rafforzarne la competitività e migliorarne il collegamento sia con centri di ricerca e trasferimento tecnologico sia con le altre imprese: ad essa è destinata l'intera dotazione finanziaria prevista dal presente avviso.
Il regime di aiuto di cui al presente bando rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 "Applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L-10, del 13 gennaio 2001, così come modificato dal regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L-63 del 28 febbraio 2004, recante modifica al regolamento CE n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.
Esso è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato ed è esente dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, così come previsto dall'art. 3 del menzionato regolamento CE n. 70/2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle P.M.I.
Il regime di aiuto è oggetto di comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento CE n. 70/2001.
Il sistema agevolativo è applicato attraverso una procedura a bando.
La ricezione delle istanze, gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme, sono affidati in concessione al Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) costituito da Banca Nuova S.p.A. (mandataria), Banca Agricola Popolare di Ragusa società cooperativa a r.l., Protos società di controlli finanziari S.p.A. ed Arpes s.r.l., che assume la veste di "Gestore concessionario". Le graduatorie, formate sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dal gestore concessionario, sono approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento industria e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente avviso dispone di una dotazione finanziaria di E 16.500.000,00, di cui E 3.150.000,00 sono riservati agli interventi previsti nel P.I.R. Marmi, approvato con deliberazione n. 429 del 21 dicembre 2004 e D.P.Reg. n. 3 del 4 gennaio 2005; la dotazione finanziaria è suscettibile di incremento in relazione ad eventuali ulteriori assegnazioni nonché ad eventuali economie maturate, recuperate e riallocate per lo scorrimento della graduatoria. Tale dotazione, ai fini del presente avviso, è assegnata interamente all'azione B.
Si rappresenta quindi che potranno essere presentate ed agevolate, a valere sul presente avviso, solo istanze relative all'azione B.
2  -  SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI, MISURA DEI CONTRIBUTI
2.1  -  Soggetti beneficiari delle agevolazioni
I soggetti beneficiari dei contributi sono le piccole e medie imprese, industriali o artigiane o di servizi (queste ultime costituite sotto forma di società regolari) che alla data di presentazione del modulo di domanda siano già costituite da almeno 2 anni, iscritte al registro delle imprese, e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali o amministrazione controllata. I soggetti beneficiari devono operare, al momento di presentazione del modulo di domanda, in una delle seguenti attività economiche:
-  attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, delle costruzioni e della pesca (sezioni B, C, D, E ed F, della classificazione delle attività economiche ATECO 2002) fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti della piena rispondenza alle disposizioni comunitarie;
-  produzione di servizi elencati nell'appendice B del presente avviso.
La definizione di piccola e media impresa è quella della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, il cui estratto è riportato nell'allegato I del richiamato regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica al regolamento CE n. 70/2001, con le indicazioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.
2.1.1  -  Partenariati
I programmi di investimento possono essere presentati dal proponente in partenariato con i soggetti con cui riterrà opportuno associarsi per garantire un adeguato sviluppo del progetto. Fatta salva ogni verifica dell'ammissibilità dell'iniziativa, possono essere inclusi nel partenariato anche soggetti che non abbiano i requisiti di ammissibilità, fermo restando in ogni caso, che questi ultimi non possono beneficiare di alcun contributo.
Al momento della presentazione della domanda, il soggetto proponente pu= manifestare la volontà di attivare un partenariato, indicando puntualmente tutti i partner da coinvolgere ed il contributo specifico di ciascuno di essi al progetto, attraverso una dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti i partecipanti al partenariato medesimo (allegato 1b), per consentire al gestore concessionario di effettuare i necessari accertamenti istruttori anche in capo a tali soggetti.
In questo caso dovranno essere dettagliatamente indicate (attraverso la domanda di agevolazioni ed i relativi allegati) quali parti del progetto complessivo saranno sviluppate dai singoli partner, esplicitandone le relative motivazioni ed i relativi costi.
In caso di partenariato il soggetto proponente, che deve possedere comunque tutti i requisiti di ammissibilità, in quanto mandataria del costituendo A.T.I. o A.T.S., assorbe ogni responsabilità in nome e per conto dei partner. Il soggetto proponente ha il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partner, mantenendo i rapporti con la pubblica amministrazione e con il gestore concessionario.
Qualora il soggetto proponente non possieda tutti i requisiti di ammissibilità, l'intero programma è considerato non ammissibile.
La formalizzazione del partenariato in A.T.I. o A.T.S. deve avvenire, in caso di ammissione al finanziamento, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, pena la decadenza dal finanziamento; in ogni caso, non è consentito procedere, dopo la presentazione della domanda, ad alcuna variazione della composizione del partenariato indicato nella domanda che riguardi dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, pena la dichiarazione di decadenza della relativa domanda.
2.1.2  -  Sedi operative
Il programma di ricerca e sviluppo precompetitivo deve essere svolto presso sedi operative ubicate nel territorio della Regione siciliana. Per sede operativa deve intendersi una struttura finalizzata allo svolgimento dell'attività ammessa all'agevolazione. La domanda deve essere riferita ad investimenti da realizzare in una o più di queste sedi operative. Le sedi operative scelte per la realizzazione dell'iniziativa devono essere idonee ed adeguate per lo svolgimento delle attività del programma.
E', comunque, consentito che parte del programma venga svolto presso sedi operative ubicate al di fuori del territorio siciliano, ferma restando la non agevolabilità delle relative spese.
Entro la data di conclusione dell'attività istruttoria l'impresa proponente (ed ogni impresa beneficiaria) deve comprovare di avere la piena disponibilità degli immobili ove verrà realizzato il programma, la loro corretta destinazione d'uso, l'idoneità e l'adeguatezza degli stessi al programma da svolgere.
La piena disponibilità della sede operativa, dove verranno svolte le attività, deve essere comprovata da parte di ogni soggetto beneficiario, anche nel caso in cui il programma venga svolto all'interno di una stessa sede operativa, individuando in modo inequivocabile i locali assegnati ad ogni soggetto in partenariato.
I soggetti che non possiedono tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente punto 2.1, non possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso.
2.2  -  Progetti ammissibili
I progetti devono essere volti all'innalzamento della qualità dell'azienda con lo scopo di rafforzare la competitività e migliorare il collegamento sia con centri di ricerca e trasferimento tecnologico che con le altre imprese. I progetti devono riguardare, pena l'inammissibilità, iniziative relative ai seguenti settori:
-  analisi e monitoraggio del rischio ambientale;
-  biologie avanzate e sue applicazioni;
-  produzioni agro-alimentari;
-  conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e ambientali;
-  nuove tecnologie per le attività produttive (innovazioni di prodotto e/o di processo);
-  tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
-  trasporti.
Inoltre, fatta eccezione per quelli relativi al P.I.R. Marmi, i progetti devono essere, pena l'inammissibilità, coerenti con i distretti tecnologici "AgroBio e pesca ecocompatibile", "Trasporti navali commerciali e da diporto", "Micro e nanosistemi", previsti dall'Accordo di programma quadro "Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica" riguardante il territorio della Regione siciliana, stipulato in data 14 giugno 2005 e consultabile sul sito internet www.euroinfosicilia.it.
Sono ritenuti ammissibili solo i progetti i cui costi per attività di sviluppo precompetitivo siano superiori a quelli inerenti la ricerca industriale.
A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:
-  per attività di ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
-  per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività pu= inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
2.3  -  Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono quelle previste dal regolamento CE n. 1685/2000 - recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 - come modificato dal regolamento CE n. 448/2004, dalle normative nazionali e regionali di riferimento, nonché dal regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, così come modificato dal regolamento n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004.
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alle voci di seguito riportate e necessarie per lo svolgimento delle attività programma, nella misura ritenuta congrua e pertinente dal gestore concessionario, sostenute dal soggetto richiedente a partire dal giorno successivo la data di presentazione della domanda:
-  spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario interno nella misura in cui sono impiegati nel progetto);
-  costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili (periodo di ammortamento fiscale, così come eventualmente accelerato, nel pieno rispetto della normativa fiscale vigente). Sono tassativamente esclusi dall'agevolazione i costi riferibili a strumentazione mobile che non sia strettamente pertinente alla realizzazione del progetto, a mezzi mobili targati e ad arredi;
-  costi dei servizi di consulenza (progettazione, gestione amministrativa, direzione scientifica) e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività ammissibile, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto;
-  spese generali direttamente imputabili al progetto nella misura forfettizzata massima del 30% del costo del personale dipendente impiegato nel progetto medesimo;
-  costi dei materiali e delle forniture e dei prodotti analoghi direttamente imputabili all'attività ammissibile.
Qualora, per iniziative presentate da più soggetti in partenariato, le spese indicate, riferite a singoli beni/servizi, non siano riconducibili in maniera univoca ad un singolo soggetto partner, i relativi costi sono imputati alla mandataria. A tal fine, le tabelle di spesa del punto B8 del modulo di domanda devono essere compilate per ogni soggetto partecipante al partenariato, indicandone la denominazione nella parte superiore delle tabelle stesse.
Si specifica che, ancorché tecnicamente ammissibili ai sensi di quanto sopra specificato, non sono ritenute agevolabili le spese effettuate da soggetti che non abbiano tutti i requisiti di ammissibilità ovvero relative a beni/servizi e/o personale utilizzati in sedi operative ubicate al di fuori del territorio siciliano.
Si precisa che, fermo restando quanto indicato in seguito in tema di rendicontazione e controllo della spesa, l'intero quadro di spesa rassegnato in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento, ivi compresa la quota eventualmente non agevolabile, deve comunque essere comprovato e rendicontato, ai fini dell'erogazione dei saldi intermedi e finali, in quanto concorrente per il calcolo degli indicatori e delle maggiorazioni previste dal presente avviso.
Nel rispetto di tali criteri, le spese per l'acquisizione di eventuali beni o servizi che dovessero essere utilizzati, oltre che per lo svolgimento delle attività previste dal programma di ricerca industriale, anche per il programma di sviluppo precompetitivo sono, qualora ammissibili, imputate per intero a quest'ultimo.
2.4  -  Misura dei contributi
Il contributo, commisurato al costo agevolabile per il programma, consiste in un contributo alla spesa, che non pu= superare l'importo massimo di E 1.800.000, concesso con i criteri, le modalità e nei limiti di seguito elencati e pari a:
-  70% per le spese ammissibili afferenti l'attività di ricerca industriale;
-  45% dei costi riconosciuti ammissibili afferenti l'attività di sviluppo precompetitivo.
Non sono ritenuti ammissibili gli interventi, per i quali l'ammontare complessivo delle agevolazioni, come risultanti dalla valutazione istruttoria, sia inferiore a E 250.000.
Qualora il programma comprenda entrambe le fasi di sviluppo e ricerca, le predette intensità dell'aiuto relative alla ricerca industriale ed all'attività di sviluppo precompetitivo sono aumentate di 5 punti percentuali, purché sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
-  il progetto comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva con almeno un partner indipendente di un altro Stato membro. In particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R&S, l'impresa beneficiaria non pu= sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili;
-  il progetto comporti una collaborazione effettiva tra l'impresa beneficiaria ed una università e/o un ente pubblico di ricerca laddove l'università e/o l'ente pubblico di ricerca sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili (ancorché non agevolabili) del progetto ed abbia diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente.
Ai fini di cui sopra, le forniture, le consulenze e le commesse non sono considerate come "collaborazione effettiva" intendendosi, pertanto, concretata la collaborazione effettiva solo attraverso la partecipazione all'A.T.I. o A.T.S.
3  -  PROCEDURE
3.1  -  Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di agevolazione in bollo, firmata ed autenticata nei modi e nei termini di legge dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto, il cui facsimile è riportato nell'allegato 1. Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa.
Le pagine del modulo di domanda, con il relativo allegato per la valutazione dell'iniziativa (allegato 1a), e quelle del "piano descrittivo", di cui nel seguito, devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa proponente; anche sull'ultima pagina del "piano descrittivo" deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società proponente o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il modulo di domanda.
Nel caso di progetti presentati in partenariato, al modulo di domanda (allegato 1), deve essere allegato il documento contenente i dati per la valutazione dell'iniziativa (allegato 1b), relativo a tutti i soggetti partecipanti al partenariato e sottoscritto dai legali rappresentanti di questi ultimi. Anche tale documento deve essere posto in sequenza e reso solidale al modulo di domanda ed al "piano descrittivo".
Ai fini della presentazione delle domande, pena la non ammissione delle stesse all'istruttoria, valgono i seguenti divieti e limitazioni:
a)  ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti, riguardante una o più unità locali, che risulti organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione;
b)  non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato, ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione del modulo; è fatto salvo quanto previsto dal punto 8 del presente avviso;
c)  non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazioni che riguardi più programmi, né la presentazione di più domande, sebbene riferite a distinti investimenti, che siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale;
d)  non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazione sullo stesso avviso riconducibili ad uno stesso programma da parte di un'impresa o di più imprese facenti comunque capo ai medesimi soggetti.
Il modulo di domanda deve essere corredato di tutti i documenti necessari per il completamento dell'attività istruttoria. Unitamente alla domanda deve essere presentata, per ogni impresa, singola e/o associata in partenariato formale, la seguente documentazione:
-  "piano descrittivo" complessivo dell'iniziativa proposta e dei singoli soggetti proponenti, per la compilazione del quale viene riportato, in allegato 2, un indice ragionato degli argomenti che devono essere trattati, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascuno dei programmi che compongono l'iniziativa che si intende realizzare;
-  dichiarazione secondo il modello di cui all'allegato 3, sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
-  certificato di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità, rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con l'indicazione della vigenza e della dicitura antimafia. In luogo o ad integrazione di detto certificato potrà essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. n. 252/98, a seconda delle differenti forme di impresa);
-  copia dei bilanci, ove disponibili, relativi ai due esercizi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; per le imprese che a tale data non siano tenute alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato potrà esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; le imprese che non dispongano ancora di tali due bilanci dovranno allegare alla domanda quello/i disponibile/i e/o la situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi 2 anni (per le società di capitale, i bilanci);
-  documentazione attestante la solidità finanziaria dell'impresa istante e degli eventuali partner e se del caso anche dei soci e la reale capacità di far fronte sia alla quota di cofinanziamento a proprio carico che alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti;
-  planimetria generale, relativa all'unità sede dell'investimento, dalla quale risultino, in adeguata scala, la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a laboratori di ricerca, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici;
-  copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato il programma di investimenti. Si ricorda che tutti i contratti da esibire alla pubblica amministrazione devono essere registrati (registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86);
-  idonea documentazione (compresa eventualmente perizia giurata) attestante la corretta destinazione d'uso e l'idoneità dell'immobile ove sarà realizzato l'intervento. Si avvisa che in ogni caso che le attestazioni rese attraverso perizia giurata devono comunque essere integrate da adeguata documentazione ufficiale rilasciata dalle competenti autorità.
La documentazione da allegare al modulo di domanda deve comprendere anche un CD-ROM, contenente tutti gli allegati in formato elettronico secondo gli schemi predisposti e resi disponibili sui siti web della Regione.
Nel caso di progetti presentati da più soggetti in partenariato già costituito, deve essere allegata alla domanda la copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'A.T.I./A.T.S.
Inoltre, per accedere alla prevista maggiorazione del 5% del contributo, il soggetto proponente deve presentare, pena la mancata attribuzione della maggiorazione medesima, almeno una delle seguenti due dichiarazioni:
-  dichiarazione dell'università e/o dell'ente pubblico di ricerca, secondo il modello di cui all'allegato 4, che dimostri:
-  la coerenza del progetto con le strategie di sviluppo dell'impresa;
-  l'integrazione del progetto con le strategie di sviluppo e\ o il suo collegamento con i sistemi locali e/o con le filiere regionali;
-  dichiarazione attestante la collaborazione transfrontaliera effettiva con almeno un partner indipendente di un altro Stato membro rilasciata dallo stesso partner.
La domanda di agevolazioni deve essere spedita, pena l'irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata postale con o senza avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana (a riguardo farà fede il timbro postale di spedizione) a: Banca Nuova S.p.A., via Vaglica n. 22 - 90141 Palermo.
Sono dichiarate irricevibili le domande pervenute prive degli allegati 1, 1a e/o 1b e 2.
Copia del modulo e del piano descrittivo di cui agli allegati 1, 1a e/o 1b e 2, deve essere trasmessa, con le medesime modalità ed entro i medesimi termini (pena sempre l'irricevibilità della domanda) a: Regione siciliana - Assessorato dell'industria - dipartimento industria - servizio III, via Ugo La Malfa n. 87/89 - 90147 Palermo.
Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: Programma operativo regionale 2000/2006 - Misura 3.14 - "Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione" - Non aprire.
3.2  -  Ammissione all'istruttoria, valutazione e formazione delle graduatorie
Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme, sono affidati dalla Regione al "gestore concessionario". I progetti trasmessi in tempo utile sono esaminati e valutati dal gestore concessionario secondo le seguenti fasi; successivamente si procede alla formazione della graduatoria.
3.2.1  -  Ammissione all'istruttoria
L'esame di ammissibilità delle domande e quindi la verifica dei requisiti per l'istruttoria avviene attraverso l'analisi della documentazione presentata. Il gestore concessionario accerta la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione allegata e, se necessario, richiede precisazioni e integrazioni ai fini dell'istruttoria da svolgere. Qualora la domanda sia dichiarata inammissibile e/o irricevibile, ovvero l'istruttoria si concluda con esito negativo, ne viene data comunicazione all'impresa con la motivazione che ha determinato l'esito negativo o l'inammissibilità.
3.2.2  -  Attività istruttoria e criteri di selezione
Accertata la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissibilità alla fase istruttoria, il gestore concessionario procede all'istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema concordato con l'Assessorato dell'industria. Il gestore concessionario pu= richiedere precisazioni, chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori con formale nota inviata con raccomandata A.R.. In tal caso l'impresa è tenuta a corrispondere, con raccomandata postale con o senza avviso di ricevimento, alla richiesta del gestore concessionario entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento, pena la decadenza della domanda.
L'attività istruttoria è volta a verificare e valutare:
1)  il possesso dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente;
2)  le capacità tecnico-economico-finanziarie ed organizzative del richiedente in relazione alle attività che deve svolgere e agli impegni che deve assumere per la realizzazione del programma, evidenziando, in particolare:
-  qualità e coerenza progettuale rispetto a esigenze di un determinato territorio o cluster di imprese;
-  composizione qualitativa e quantitativa dell'eventuale A.T.I./A.T.S.;
-  innovatività (criticità dell'innovazione proposta rispetto al posizionamento competitivo dell'impresa, e/o allo specifico settore produttivo o allo specifico contesto territoriale);
- capacità economico-organizzativo e finanziaria del proponente di portare a termine il progetto;
-  rilevanza dei partenariati con soggetti extraregionali;
-  potenziali di mercato con particolare riferimento ai mercati extraregionali ed esteri;
-  importanza di coinvolgimento di enti pubblici e privati;
-  qualità e rilevanza degli obiettivi di sostenibilità e tutela ambientale da perseguire in relazione al tipo di innovazione proposta (adesione a sistemi di gestione ambientale EMAS o UNI EN ISO14001).
3)  la pertinenza e l'imputabiltà ad azioni ammissibili, nonché la congruità e la legittimità delle singole spese rappresentate.
L'attività istruttoria accerta, altresì, la sussistenza, qualora richiesto, delle condizioni per la concessione della maggiorazione del 5% del contributo di cui al precedente punto 3.1.
L'attività istruttoria si conclude, con esito positivo o negativo, entro il 90Ý giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, salvo modifiche apportate dallo stesso Assessorato. Il gestore concessionario trasmette, entro i medesimi termini, le risultanze istruttorie all'Assessorato dell'industria, evidenziando, con un apposito elenco, le domande istruite negativamente.
3.2.3  -  Formazione delle graduatorie dei progetti istruiti positivamente
Le imprese i cui progetti hanno superato con esito positivo la fase istruttoria sono inserite in graduatoria in ragione dei punteggi di cui alla appendice A. Viene attribuita una maggiorazione del 5% del punteggio conseguito in sede di valutazione a quei progetti che realizzano con prevalenza interventi all'interno delle aree a grande rischio ambientale, come individuate in base al decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (comuni di Gela, Priolo Gargallo, Augusta e Siracusa), alla deliberazione di Giunta regionale del 17 maggio 2002 e decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente del 4 settembre 2002 (area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela comprendente i territori dei comuni di Condr=, Gualtieri Sicamin=, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto), nonché all'interno dell'area oggetto dell'Accordo di programma per la qualificazione e la reindustrializzazione del polo petrolchimico di Priolo del dicembre 2005 (comuni di Melilli, Priolo Gargallo, Augusta e Siracusa).
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative nell'apposita graduatoria ed in base alle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto delle riserve in favore dei progetti rientranti nel P.I.R. Marmi.
Sono dichiarate ammissibili a finanziamento solo le istanze che conseguono un punteggio in sede di valutazione in misura non inferiore a 60/100.
L'impresa collocata nell'ultima posizione "utile" è eventualmente agevolata parzialmente rispetto all'agevolazione teorica spettante, in base ai fondi residui disponibili, e sempre che sia realizzabile un intervento funzionale. In tale caso l'impresa beneficiaria deve formalmente comunicare al gestore concessionario, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'accettazione degli importi concessi dimostrando, al contempo, la effettiva realizzabilità di un intervento funzionale o, altrimenti, impegnandosi comunque a realizzare integralmente l'intervento originario (allegato 5).
L'Assessorato dell'industria, successivamente al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte del gestore concessionario, sulla base di dette risultanze, forma la graduatoria, che è approvata con decreto del dirigente generale del dipartimento industria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e resa disponibile sui siti internet (www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it). Nella suddetta graduatoria vengono indicate, in relazione ai fabbisogni finanziari per la concessione delle agevolazioni a ciascuna iniziativa e delle disponibilità attribuite alla graduatoria medesima, quelle agevolabili per le quali si pu= provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dalla prima in graduatoria in poi, e quelle che ne restano escluse per insufficienza delle disponibilità medesime. Resta fermo il fatto che la concessione delle agevolazioni in favore della singola impresa avviene esclusivamente attraverso il relativo decreto. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di esclusioni dalla graduatoria, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, nonché di eventuali ulteriori sopravvenienze finanziarie, possono essere utilizzate, compatibilmente con il rispetto dei vincoli temporali di gestione e rendicontazione del P.O.R., seguendo l'ordine decrescente in graduatoria, per la concessione dei contributi a favore delle imprese precedentemente escluse per mancanza di fondi.
In caso di A.T.I. o A.T.S., i relativi decreti di concessione delle agevolazioni riguardano l'associazione nel suo complesso, con espressa indicazione della ripartizione del contributo in ragione della quota di partecipazione di ciascuna impresa ammissibile nell'A.T.I. o nell'A.T.S. medesima. Le erogazioni sono conferite alla sola mandataria cui fa capo ogni onere in ordine all'obbligo di rendiconto ed alla rappresentanza esclusiva e processuale.
Per tutte le comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie, l'Assessorato dell'industria si avvale del gestore concessionario.
3.3  -  Concessione delle agevolazioni
Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, l'Assessorato dell'industria adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate per il tramite del gestore concessionario.
Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica gli investimenti ammessi alle agevolazioni, l'ammontare delle agevolazioni e le modalità di erogazione delle stesse. Il decreto, inoltre, stabilisce a carico dell'impresa beneficiaria i seguenti obblighi:
a)  dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni, ovvero di aver restituito o rinunciato, per i beni oggetto del programma, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre agevolazioni nazionali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b)  ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni o prescrizioni particolari eventualmente indicate nel decreto medesimo;
c)  osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
d)  ultimare il programma di investimenti entro la data fissata nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;
e)  comunicare la data di ultimazione del programma entro i 2 mesi successivi alla stessa data e trasmettere al gestore concessionario, entro lo stesso termine, la documentazione, i dati e le informazioni di cui al successivo punto 3.5;
f)  osservare le specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
g)  restituire eventuali somme indebitamente ottenute gravate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni (si richiama particolarmente, in proposito, l'art. 191 della legge regionale n. 32/2000);
h)  impegnarsi a sfruttare gli eventuali investimenti immateriali agevolati esclusivamente nella sede operativa ove viene svolto il progetto.
3.4  -  Modalità di erogazione del contributo
L'erogazione delle agevolazioni è richiesta, con una domanda indirizzata al gestore concessionario, da redigere secondo gli schemi allegato 6 ed allegato 8, corredata della documentazione prevista. La domanda, su carta intestata del soggetto proponente, firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore, deve essere presentata al gestore concessionario il quale, nel caso di consegna a mano, ne rilascia attestazione. Nel caso di invio a mezzo posta con raccomandata postale o sistemi equivalenti, la data di presentazione è quella di invio. Nel caso di un programma presentato congiuntamente, la domanda di erogazione deve essere redatta dalla mandataria.
Sia la domanda che la documentazione devono essere presentate in originale e in copia.
Le agevolazioni concesse sono rese disponibili presso banca di gestore concessionario ed erogate dalla stessa in 3 quote, in base allo stato di avanzamento del programma. A tal fine, le richieste di erogazioni da parte del soggetto beneficiario possono essere soddisfatte solo allorquando esso abbia sottoscritto il decreto di concessione per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.
La prima quota, pari al 40% del contributo concesso, è resa disponibile dietro dimostrazione che siano state sostenute spese ammissibili ed agevolabili pari a 40% di quelle complessivamente ritenute ammissibili ed agevolabili per l'intero programma in sede istruttoria.
La seconda quota, pari all'ulteriore 40% del contributo concesso, è resa disponibile dietro dimostrazione che siano state sostenute spese ammissibili ed agevolabili pari all'80% di quelle complessivamente ritenute ammissibili ed agevolabili per l'intero programma in sede istruttoria.
L'ammontare complessivo delle erogazioni per stato d'avanzamento non pu= superare l'80% delle agevolazioni concesse; il restante 20%, viene erogato a saldo dopo l'approvazione della rendicontazione finale delle attività previste e contenute nel progetto approvato e degli eventuali accertamenti disposti dall'Amministrazione regionale. Ciascuna erogazione deve essere richiesta con le modalità e i termini fissati nel punto 3.4 e secondo lo schema di cui all'allegato 6 del presente bando.
Le erogazioni per stato d'avanzamento vengono effettuate dietro richiesta dell'impresa beneficiaria (allegato 6), successivamente alla presentazione dello stato di avanzamento medesimo e dei documenti relativi (a condizione che questi siano formalmente e tecnicamente completi), accompagnata da una dichiarazione della stessa concernente le spese sostenute ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima (allegato 8). I beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che il gestore concessionario ha ritenuto non ammissibili; si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "legge regionale n. 32/2000, art. 38, acquisto effettuato con il concorso delle risorse della misura 3.14 del P.O.R. - Sicilia 2000/2006. Spesa di euro ...................................... dichiarata per la (prima, seconda, ultima) erogazione del prog. n. ..................".
La prima erogazione pu= essere disposta anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di una apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa redatta secondo lo specifico schema di cui all'allegato n. 7, di importo pari al 40% del totale delle agevolazioni concesse.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore dell'Assessorato regionale dell'industria, con periodo di validità pari a 36 mesi, decorrenti dal 30Ý giorno successivo la notifica del decreto, che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinunzia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. La polizza è accettata se rilasciata da banche o istituti di credito, società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, società finanziarie iscritte all'elenco speciale presso la Banca d'Italia previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93. La fideiussione/polizza è ritenuta valida solo se rilasciata in stretta conformità allo schema di cui all'allegato 7 e sottoscritta con autentica notarile delle firme, che attesti altresì i poteri di firma dei sottoscrittori, pena il non accoglimento della stessa.
3.5  -  Durata dell'intervento e decorrenza delle spese
L'intervento agevolato deve concludersi entro 15 mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione di cui al precedente punto 3.3. In presenza di eventuali singoli casi di mancato rispetto del suddetto termine per cause comunque indipendenti dalla volontà del beneficiario del contributo, l'Amministrazione si riserva, avvalendosi del gestore concessionario, di verificare caso per caso la compatibilità dell'eventuale nuovo termine proposto dal beneficiario medesimo con le scadenze comunitarie per l'utilizzo dei fondi dell'Unione europea. Non possono comunque essere agevolate spese effettuate successivamente al predetto termine, così come eventualmente prorogato. In ogni caso, trattandosi di programmi ammessi al cofinanziamento comunitario nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000/2006, l'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, potrebbe rendere necessario apportare modifiche ai termini ordinari per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa.
I costi ammissibili al finanziamento decorrono dalla data di presentazione della domanda. Dopo l'ultimazione del programma previsto dall'iniziativa agevolata il soggetto beneficiario deve darne comunicazione al gestore concessionario (allegato 12), trasmettendo la relativa documentazione finale di spesa, entro 2 mesi dalla data di ultimazione del programma. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo titolo di spesa, se il programma si è concluso con attività svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dal soggetto beneficiario se il programma si è concluso con attività svolte direttamente. Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente. Il soggetto beneficiario, al termine dell'esecuzione del progetto e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, è tenuto a presentare tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute. La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'allegato 9 o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento.
In caso di inutile decorso del superiore termine di 2 mesi, il gestore concessionario propone la revoca delle agevolazioni all'Assessorato che, effettuate le necessarie valutazioni, in ordine, soprattutto, al prioritario interesse pubblico connesso alla massimizzazione delle risorse comunitarie, pu= procedere alla emanazione del conseguente decreto.
E' opportuno che fin dalla data di attivazione dell'intervento l'impresa adotti le previste metodologie di contabilizzazione delle spese per evitare ritardi e contestazioni. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse infatti tutti i soggetti beneficiari devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria o optarvi l'inizio delle attività previste dal programma agevolato.
Alla predetta comunicazione di ultimazione le imprese beneficiare devono allegare una dettagliata relazione conclusiva sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, con l'indicazione, per ciascun progetto, tra l'altro, dei risultati ottenuti, delle spese sostenute, dei fornitori dei servizi di consulenza. La trasmissione deve essere predisposta tramite plico raccomandato con la dicitura "P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 3.14 - Rendicontazione finale".
Alla suddetta relazione deve essere allegata tutta la seguente documentazione:
1)  copia conforme dei singoli titoli di spesa (fatture quietanzate con l'indicazione degli estremi di registrazione sul registro I.V.A. e nel libro giornale; lettere liberatorie dei fornitori, copia titoli di pagamento) fiscalmente validi, accompagnati da un prospetto riepilogativo contenente la descrizione precisa dei beni e dei servizi cui gli stessi titoli si riferiscono, i relativi prezzi unitari e le tariffe unitarie applicate, i tempi di impegno professionali impiegati; gli originali dei titoli di spesa sono restituiti dal gestore concessionario al termine delle operazioni di verifica;
2)  dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa fornitrice dei beni e\ o dei servizi di consulenza, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, attestante che:
-  le forniture siano state effettivamente effettuate e completate o che l'intervento di consulenza sia stato effettivamente effettuato e completato;
-  le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili, integralmente pagate e che non esiste alcuna ragione di credito nonché accordi che prevedano successive riduzioni di prezzo, in qualunque forma concessa, o fatturazioni a storno;
3)  certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con dicitura antimafia e vigenza;
4)  relazione tecnico-scientifica a firma del responsabile scientifico indicato nel progetto;
5)  dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, attestante, per i beni la cui vita utile è superiore alla durata del progetto, l'ammontare del relativo ammortamento corrispondente a tale durata calcolato sulla base della normativa fiscale vigente.
Su richiesta dell'Amministrazione regionale, inoltre, l'impresa deve inviare eventuale documentazione integrativa e fornire delucidazioni e/o chiarimenti. Si precisa che non sono ammessi i pagamenti in contanti, che le spese agevolate non possono essere oggetto di ulteriori aiuti di Stato, concessi sotto qualsiasi forma da altra normativa comunitaria, nazionale o regionale, e che le spese stesse, al di fuori di quelle relative alla formazione, devono essere contabilizzate alla voce immobilizzazioni materiali o immateriali ed essere iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili.
3.6  -  Comunicazioni
Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente per iscritto al gestore concessionario, a pena di decadenza dalle agevolazioni, le eventuali variazioni:
-  nella compagine dei soci o nella titolarità dell'azienda (nel caso di ditte individuali);
-  nella forma giuridica adottata e nella composizione dell'organo di amministrazione. Qualora tali variazioni riguardino il punteggio utile per la formazione delle graduatorie ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie medesime, la relativa domanda è considerata decaduta. Ci= in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.
3.7  -  Controlli
L'Assessorato regionale dell'industria e il gestore concessionario si riservano, ognuno per proprio conto e fine, di svolgere verifiche, controlli ed ispezioni, anche a campione; le predette verifiche saranno condotte dal gestore concessionario anche ai fini del monitoraggio e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria in materia e dalla legge regionale n. 32/2000.
Ai fini del controllo dei programmi agevolati, ogni soggetto beneficiario, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, provvede ad inviare al gestore concessionario, entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 11, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti pu= determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
Il soggetto beneficiario deve adottare, fin dalla data di attivazione dell'intervento, il regime di contabilità ordinaria. Le imprese che nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio delle attività oggetto dell'agevolazione si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria.
Il soggetto beneficiario deve inoltre attrezzarsi per tenere separate le rilevazioni dei costi per attività di sviluppo precompetitivo e quelli per attività di ricerca industriale.
Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria deve rendere una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato 10a ed il prospetto di cui all'allegato 10b. La dichiarazione pu= essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nel registro ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene; a tal fine si pu= fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non pu= essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa pu= essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che il registro dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.).
Per quanto riguarda i costi del personale, questa voce comprende il personale dipendente impegnato nelle attività di sviluppo e di ricerca e in quelle di gestione tecnico-scientifica.
In questa voce pu= rientrare anche il personale appartenente a reparti diversi dal gruppo di persone direttamente impegnate nel programma (officina prototipi, lavorazioni interne, ecc.).
Le ore dedicate giornalmente al programma da ciascun addetto devono essere rilevate in apposito registro di presenza, che è articolato secondo lo schema allegato 10c, del quale ciascun soggetto richiedente deve dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del programma.
A tal fine il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria deve rendere una specifica dichiarazione corredata dall'apposito registro di presenza, utilizzando lo schema di cui all'allegato 10a.
La rilevazione delle ore deve essere riscontrata e certificata, oltre che dal caporeparto e dal responsabile del programma, anche attraverso la contabilità industriale con l'apertura di apposita commessa di ricerca.
Il costo relativo è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:
-  per ogni persona impiegata nel progetto è preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
-  il "costo orario" è computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie;
-  ai fini della valorizzazione non si fa differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
-  le ore di straordinario addebitabili al progetto non possono eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non possono essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.
Qualora i registri sopra indicati (dei beni o del personale) siano composti da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa gli elenchi di cui sopra.
La mancata o incompleta tenuta di dette scritture pu= dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
3.8  -  Casi di decadenza e/o revoca del contributo
Le domande si possono intendere decadute e le eventuali agevolazioni concesse revocate qualora:
-  se previsto in fase di domanda di agevolazioni, non sia costituito formalmente il partenariato in A.T.S. o A.T.I. o consorzio entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
-  l'impresa non rispetti i termini per la realizzazione dell'intervento;
-  la comunicazione di ultimazione del programma e la domanda di erogazione a saldo del contributo con la relativa documentazione non siano trasmesse al gestore concessionario entro il termine di 2 mesi dalla data di ultimazione medesima;
-  nel caso di richiesta, da parte del gestore concessionario, di documentazione integrativa necessaria al proseguimento dell'istruttoria di ammissibilità iniziale o di consuntivo finale, l'impresa non ottemperi all'invio, a mezzo raccomandata postale, di tutto quanto richiesto entro 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta stessa;
-  l'impresa beneficiaria delle agevolazioni non consenta l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni;
-  gli accertamenti e i controlli dovessero evidenziare l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per i soggetti beneficiari e/o l'inosservanza degli impegni assunti e/o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese;
-  gli interventi realizzati si discostino significativamente per tipologia e destinazione da quelli indicati nel progetto;
-  l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili sia inferiore di oltre il 20% a quanto previsto nel progetto;
-  non vengano osservate nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi;
-  siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
-  siano variate sede, ubicazione o destinazione dello stabilimento interessato alla realizzazione del progetto, senza preventiva autorizzazione scritta del gestore concessionario;
-  le spese rendicontate con i relativi pagamenti effettuati non siano stati registrati nella contabilità ufficiale dell'impresa beneficiaria tenuta ai sensi della vigente normativa in materia.
Contestualmente alla revoca del contributo, così come in caso di rinuncia volontaria da parte dell'impresa beneficiaria o di riduzione successiva dell'agevolazione concessa, è disposto il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, calcolati a partire dalla data di erogazione.
Ai sensi dell'art. 191 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in caso di assenza di uno o più requisiti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, si procede alla revoca delle agevolazioni concesse e all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50% dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.
Per le restituzioni, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
L'Assessorato dell'industria procede alla revoca, parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del gestore concessionario, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa.
Il decreto di revoca dispone, altresì, in ordine al recupero delle somme erogate.
4  -  NORME DI SALVAGUARDIA
La richiesta di partecipazione ai benefici previsti dal presente bando presuppone l'accettazione, da parte del soggetto richiedente, di tutta la disciplina regolamentata dal presente bando.
Per le parti non espressamente regolamentate valgono le norme di carattere generale applicabili ed in particolare modo, si rinvia a:
-  legge regionale n. 32/2000;
-  orientamenti in materia di aiuti di Stati a finalità regionale, pubblicati nella Gazzetta Ufficialedella Comunità europea, serie C n. 74 del 10 marzo 1998;
-  regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella CE L161 del 26 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
-  regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CE L193 del 29 luglio 2000;
-  regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella CE L10 del 13 gennaio 2001;
-  regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento CE n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti di ricerca e sviluppo, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella CE L63/24 del 28 febbraio 2004;
-  regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
-  decreto legislativo n. 297/99 e decreto ministeriale n. 593/2000;
-  legge n. 46/82 e circolare MAP n. 1034240 dell'11 maggio 2001;
-  legge n. 488/92 e circolare MAP n. 900315 del 14 luglio 2000.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


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(2006.21.1679)101


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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