REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2006 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 12 maggio 2006.
Individuazione dei dati sensibili e giudiziari di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito chiamato Codice;
Considerato che:
-  gli articoli 20, comma 2, e l'articolo 21, comma 2, del Codice, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazione su questi eseguibili, il trattamento consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
-  il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare assicurando che i soggetti pubblici:
a)  trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali natura diversa;
b)  raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
c)  verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
d)  trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e)  conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che richiedono il loro utilizzo;
-  sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
-  il parere del Garante può essere fornito anche su "schemi tipo";
-  l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;
Preso atto che, con nota 30 novembre 2005 prot. n. 16363/317.05.11, l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana ha espresso il parere che all'adozione degli atti di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 196/03 possa provvedersi mediante decreti assessoriali;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adozione di un provvedimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ex articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2, del Codice, di cui è titolare questo Assessorato regionale;
Ritenuto opportuno adottare un unico provvedimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui è titolare questo dipartimento;
Vista l'autorizzazione del Garante n. 7 in materia di dati giudiziari nei contratti della Pubblica amministrazione, che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Codice;
Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti del presente decreto è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette operazioni per perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, alla indicazione scritta dei motivi;
Vista la nota prot. n. 530/Gab del 15 febbraio 2006, con la quale è stato richiesto al Garante per la protezione dei dati personali il parere previsto dal combinato disposto degli artt. 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. G, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che alla data odierna il predetto parere non risulta ancora pervenuto;
Ritenuto, pertanto, necessario, attesa la scadenza del 15 maggio 2005 indicata dall'art. 181, comma 1, lett. A, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, procedere all'adozione del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, è approvata l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari di cui agli artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/03 secondo le schede relative ai singoli trattamenti di competenza di questo Assessorato, parti integranti del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 maggio 2006.
  STANCANELLI 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF


(2006.21.1648)
Torna al Sommariohome


008

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 81 -  90 -  13 -  69 -  43 -  50 -