REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2006 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 2 maggio 2006, n. 1194.
Applicazione del regolamento CE n. 183/2005.

ALL'AREA DIPARTIMENTALE DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA - AZIENDE UU.SS.LL. DELLA SICILIA
e p.c.  AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA 

ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA
AI DIRETTORI GENERALI DELLE
AZIENDE UU.SS.LL. DELLA SICILIA
ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA E SEZIONI PROVINCIALI
AL COMANDO CARABINIERI NAS DI PALERMO-RAGUSA-CATANIA
ALLA FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA DELL'UNIVERSITA' DI MESSINA
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
ALL'ISTITUTO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
ALL'E.S.A.
ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
ALLA C.I.A.
ALLA COLDIRETTI
ALLA CONFAGRICOLTURA
La ricerca di un elevato livello di protezione della salute umana e della salute degli animali destinati alla produzione di alimenti è uno degli obiettivi fondamentali della recente legislazione alimentare, come stabilito nei regolamenti del "pacchetto igiene", tra i quali si fa rientrare il regolamento CE n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.
L'obiettivo principale delle nuove norme in materia di igiene dei mangimi contenute nel regolamento CE n. 183/2005 è quello di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto concerne la sicurezza degli alimenti lungo l'intera filiera alimentare, a partire dalla produzione primaria dei mangimi fino alla loro somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti.
Tutti gli operatori, la cui attività rientra direttamente o indirettamente nel settore dei mangimi, sono responsabili della sicurezza degli stessi attraverso l'applicazione di tutti o di parte dei seguenti punti:
-  l'attuazione di procedure basate sull'analisi dei rischi;
-  il controllo dei punti critici (HACCP);
-  il principio della rintracciabilità dei prodotti;
-  l'applicazione di buone pratiche igieniche;
-  l'utilizzo esclusivo di prodotti provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi del presente regolamento.
In considerazione della complessità e vastità dell'intera filiera, occorre quindi un approccio integrato, con il coinvolgimento di professionalità diverse, per garantire la sicurezza dei mangimi, a partire e compresa la produzione primaria degli stessi, fino e compresa l'immissione sul mercato e l'esportazione.
Nel regolamento CE n. 183/2005 si fa giustamente rientrare tutta la produzione dei mangimi, precedentemente regolamentata da diverse norme, comprendendo, tra l'altro, realtà produttive che non erano state prese in considerazione da specifiche norme sanitarie in ambito veterinario.
Il regolamento CE n. 183/2005 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L35 dell'8 febbraio 2005) si applica a decorrere dall'1 gennaio 2006; l'art. 33 prevede l'abrogazione della direttiva n. 95/65/CE, recepita con il decreto legislativo n. 123/99, e della direttiva n. 98/51/CE che è una delle tre direttive recepite con il D.P.R. n. 433/2001.
Si riportano, pertanto, le indicazioni del Ministero della salute e le modalità di applicazione del regolamento CE n. 183/2005 sul territorio della Regione siciliana in accordo a quanto stabilito nel corso delle riunioni tecniche svoltesi presso questo Assessorato.
Campo di applicazione
Per produzione primaria dei mangimi si deve intendere la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura subiscono soltanto un trattamento fisico semplice, quale pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale o insilamento.
Le attività di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e un altro stabilimento sono considerate come attività associate alla produzione primaria di mangimi e quindi soggette al rispetto dei requisiti dell'allegato I al regolamento.
Nel momento in cui tali prodotti vengono consegnati a un altro stabilimento per essere manipolati e lavorati non possono essere più considerati prodotti primari e pertanto devono rispettare i requisiti dell'allegato II al regolamento.
L'attività di miscelazione dei mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza utilizzare additivi o premiscele di additivi, ad eccezione degli additivi per insilati, rientra nel disposto dell'art. 5, comma 1, e quindi facente parte delle attività connesse alla produzione primaria; se però la miscelazione è effettuata con miscelatori mobili per conto terzi tale operazione non può essere associata alla produzione primaria e pertanto tali operatori devono rispettare i requisiti dell'allegato II al regolamento.
Tra gli operatori del settore rientrano anche gli agricoltori che coltivano prodotti destinabili all'alimentazione zootecnica:
-  gli stessi devono fare istanza di registrazione (modello 3) ed attenersi ai requisiti di cui all'allegato I al presente regolamento.
Tra gli operatori del settore rientrano inoltre gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali, sia che essi li producano o meno:
-  se l'attività è limitata alla somministrazione del mangime prodotto in ambito aziendale essi devono attenersi ai requisiti di cui all'allegato I e III al presente regolamento;
-  se comprano il mangime da somministrare agli animali e pertanto svolgono attività di deposito e stoccaggio, essi devono rispettare i requisiti di cui all'allegato III al regolamento.
Tra gli operatori del settore rientrano anche coloro che operano nel settore dei trasporti dei mangimi:
-  i trasportatori di mangimi, additivi e premiscele per "conto terzi" devono fare istanza di registrazione (modello 3) e rispettare i requisiti dell'allegato II al regolamento;
-  per le altre attività di trasporto (art. 5, comma 1) è prevista la registrazione (modello 3) e il rispetto dei requisiti dell'allegato I al regolamento.
L'art. 2, comma 2, elenca le produzioni e le attività alle quali non si applica il presente regolamento tra le quali, in particolare, la lettera d) recita "alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco".
Per fornitura di "piccole quantità" di prodotti primari il Ministero della salute ha chiarito che si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa; il "livello locale" deve essere identificato nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle province confinanti.
Pertanto tali attività sono escluse dall'obbligo di registrazione e/o riconoscimento.
Registrazione/riconoscimento degli operatori
Il regolamento prevede che gli operatori del settore dei mangimi siano registrati presso l'autorità competente in appositi elenchi, inoltre gli operatori che esplicano una delle attività previste dall'art. 10, devono essere riconosciuti con l'adozione di uno specifico provvedimento di riconoscimento, l'attribuzione di un numero di identificazione individuale e l'iscrizione in un registro regionale.
La registrazione è prevista dall'art. 9:
-  per gli operatori del settore dei mangimi che siano attivi in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi. Tali operatori sono quelli che effettuano le operazioni a livello di produzione primaria (art. 5, comma 1) devono ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato I al regolamento;
-  per coloro che effettuano operazioni diverse da quelle dell'art. 5, comma 1, ma utilizzano additivi diversi da quelli elencati nell'allegato IV del regolamento n. 183/2005 (art. 5, comma 2), gli stessi devono ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato II al regolamento;
-  per gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali sia che siano prodotti in ambito aziendale (allegato I e III), sia che li comprino (allegato III).
I predetti operatori del settore devono fare istanza di registrazione (modello 3 e modello 4) presso il servizio veterinario dell'azienda U.S.L. impegnandosi a trasmettere l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti entro il 31 dicembre 2007.
I servizi veterinari delle aziende U.S.L. detengono l'elenco, contenente almeno le informazioni di cui all'allegata scheda (modello 7), degli operatori registrati e ne trasmettono copia a questo Assessorato con le modalità e le procedure che saranno di seguito comunicate, per il successivo inoltro al Ministero della salute che, ai sensi dell'art. 19 del regolamento, renderà accessibile al pubblico gli elenchi degli stabilimenti registrati, ed invierà alla Commissione U.E., per gli stessi fini, gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti.
Si rappresenta che è stata acquisita la disponibilità delle associazioni di categoria ad effettuare l'azione di sensibilizzazione e di informazione delle imprese nonché a ricevere dalle stesse le richieste di registrazione per la successiva trasmissione alle aziende U.S.L. in formato cartaceo o informatizzato secondo le procedure che saranno formalizzate.
Si ritiene, inoltre, opportuno per le aziende agricole, già titolari di fascicolo, prevedere la possibilità che le stesse usufruiscano del supporto dei Centri di assistenza agricola (CAA) per gli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 183/2005, considerato che le predette associazioni sono già operative per gli adempimenti relativi ai premi PAC.   

Il riconoscimento è previsto dall'art. 10 per coloro che:
-  fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi cui si applica il regolamento CE n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva n. 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV al regolamento;
-  fabbricano e/o commercializzano premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV al regolamento;
-  fabbricano ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV al regolamento.
Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti, i servizi veterinari delle aziende U.S.L. provvederanno ad effettuare un accertamento ispettivo ai sensi dell'art. 13 del regolamento, utilizzando la scheda allegata (modello 6) per verificare il possesso dei requisiti pertinenti.
Sono esentati dalla verifica del possesso dei requisiti le imprese del settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediazione e non detengono i prodotti nei loro locali.
Il numero di riconoscimento sarà rilasciato con provvedimento definitivo di questo Assessorato con le procedure di seguito indicate:
-  l'istanza (modello 2), corredata della prescritta documentazione, dovrà essere inoltrata a questo Assessorato - servizio 3° IRV - per il tramite dell'azienda U.S.L., all'istanza sarà inoltre allegato:
1)  accertamento ispettivo con parere favorevole da parte del servizio veterinario dell'azienda U.S.L.;
2)  ricevuta del versamento di pagamento per le spese di istruttoria per il rilascio del riconoscimento;
3)  ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa regionale codice 0113.
Non si ritiene, allo stato, di dovere procedere al rilascio di riconoscimenti condizionati qualora lo stabilimento, pur soddisfacendo tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature, non soddisfa i rimanenti requisiti di cui all'allegato II.
Si precisa che deve essere inviata al Ministero della salute l'istanza di riconoscimento (modello 2 bis) ai sensi dell'art. 10, lettera a): fabbricazione di additivi cui si applica il regolamento CE n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva n. 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 183/2005.
Il modello 1 e il modello 1 bis saranno utilizzati, per gli operatori che alla data odierna non hanno ancora provveduto, ad effettuare la notifica all'autorità competente in cui dichiarano di volere continuare l'attività già in essere dopo l'1 gennaio 2006 e di possedere i requisiti di cui all'allegato II al regolamento CE n. 183/2005.
Si allegano infine i prescritti modelli, che sostituiscono tutti quelli precedentemente diramati, rimanendo a disposizione per ogni chiarimento.
Allegati:
-  n. 1 allegato composto da n. 2 pagine "modello 1 notifica";
-  n. 1 allegato composto da n. 2 pagine "modello 1 bis notifica";
-  n. 1 allegato composto da n. 2 pagine "modello 2 istanza di riconoscimento";
-  n. 1 allegato composto da n. 2 pagine "modello 2 bis istanza di riconoscimento";
-  n. 1 allegato composto da n. 3 pagine "modello 3 istanza di registrazione";
-  n. 1 allegato composto da n. 2 pagine "modello 4 autocertificazione impianti registrati";
-  n. 1 allegato composto da n. 2 pagine "modello 5 autocertificazione intermediari art. 17";
-  n. 1 allegato composto da n. 4 pagine "modello 6 verbale di ispezione";
-  n. 1 allegato composto da n. 1 pagina "modello 7 per le registrazioni".
L'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario: BAGNATO


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(2006.19.1513)118


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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