REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2006 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA


ARAN
Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Biennio economico 2004-2005.


Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1.  Il presente contratto collettivo regionale si applica al personale dipendente dalla Regione siciliana e dagli altri enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000, che adottano lo stesso contratto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fatte salve le esclusioni normativamente previste; esso si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti di cui ai successivi articoli.
2.  Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto in data 16 maggio 2005.

Art. 2
Incrementi contrattuali

1.  I valori delle posizioni iniziali e di sviluppo economico di cui alle tabelle G e K del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto in data 16 maggio 2005, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella allegato A, con le decorrenze ivi stabilite; gli stipendi tabellari di cui alla tabella G allegata allo stesso contratto collettivo regionale di lavoro sono rideterminati all'1 gennaio 2005 ed all'1 gennaio 2006 in conformità alla tabella allegato B; i valori annuali delle progressioni economiche di categoria di cui alla tabella K allegata allo stesso contratto collettivo regionale di lavoro sono determinati all'1 gennaio 2005 ed all'1 gennaio 2006 in conformità alla tabella allegato C.
2.  A decorrere dall'1 gennaio 2006 i redditi differenziali di anzianità negativi, risultanti dall'applicazione del comma 7 dell'articolo 80 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, vengono assorbiti nel trattamento tabellare iniziale di cui alla tabella allegato B. L'applicazione della disposizione di cui al presente comma resta subordinata alla verifica individuale della sussistenza dei presupposti da parte di una commissione paritetica Aran-Sindacati, che sarà all'uopo costituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1.  Le retribuzioni risultanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle contribuzioni assistenziali e previdenziali, sui contributi di riscatto e sulle ferie non godute e da monetizzare, nonché su ogni altro istituto economico contrattuale, in conformità alla normativa contrattuale vigente; resta esclusa l'erogazione di differenze retributive per gli anni 2004/2005 relativamente agli istituti del trattamento accessorio.
2.  I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti anche ai dipendenti cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004/2005, limitatamente agli scaglioni maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4
Personale distaccato presso uffici giudiziari

1. Il personale che presta servizio presso uffici giudiziari secondo le norme di cui all'art. 6 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 partecipa ad apposito piano di lavoro contrattato presso il dipartimento del personale che, sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni presso le quali i dipendenti prestano servizio, programma le attività lavorative oggetto del piano, i criteri e le modalità di verifica per l'erogazione dei relativi compensi secondo le norme contenute nel contratto collettivo regionale di lavoro vigente; nell'ambito di tale piano, al suddetto personale, ivi compreso quello che svolge mansioni di autista, si applicano tutti gli istituti previsti dal contratto collettivo 2002/2005.
2.  Al finanziamento dei compensi di cui al precedente comma si provvede con lo specifico stanziamento previsto nella rubrica del dipartimento del personale, nell'ambito dei fondi complessivamente determinati in applicazione dell'art. 87 del vigente contratto collettivo regionale di lavoro per il quadriennio giuridico 2002/2005.


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(2006.22.1730)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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