REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 MAGGIO 2006 - N. 26
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 27 aprile 2006.
Modifica dell'allegato 1 al decreto 26 luglio 2005, concernente criteri relativi alla presentazione delle istanze, valutazione dei titoli e requisiti per la designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto, in particolare, l'art. 29, comma 2, lett. b, della suddetta legge, che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;
Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97, che stabilisce le materie di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
Visto il decreto n. 99126 del 26 luglio 2005, con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i relativi criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti esperti;
Visto il ricorso presentato al T.A.R. Sicilia - sezione staccata diCatania - dal sig. Giuffrida Antonio, il quale, in qualità di aspirante componente delle commissioni provinciali di che trattasi, ha chiesto l'annullamento del decreto n. 99126 del 26 luglio 2005 sopra specificato, limitatamente alla parte in cui stabilisce la scelta di una sola materia e la possibilità di essere nominati in una sola commissione provinciale;
Vista l'ordinanza n. 1915/2005 del 15 dicembre 2005, con la quale il T.A.R. diCatania, in attesa di esprimersi nel merito, in via cautelativa ha accolto la domanda di sospensione di esecuzione del provvedimento impugnato contenuta nel ricorso;
Considerato che l'attesa del giudizio di merito da parte del T.A.R. potrebbe comportare la sospensione del procedimento amministrativo relativo al rinnovo delle predette commissioni per un periodo difficilmente quantificabile, ma sicuramente lungo;
Considerato che la sospensione emessa dalT.A.R. riguarda le disposizioni di cui all'allegato 1 del decreto n. 99126 del 26 luglio 2005, limitatamente alla parte in cui stabilisce la scelta di una sola materia da parte degli aspiranti;
Ritenuto, in via cautelativa, di dover rendere conformi i criteri di cui all'allegato 1 del decreto n. 99126 del 26 luglio 2005, limitatamente alla parte in cui stabilisce la scelta di una sola materia da parte degli aspiranti, secondo quanto espresso nell'ordinanza del T.A.R.;

Decreta:


Art. 1

Il comma 2 dell'allegato 1 del decreto n. 99126 del 26 luglio 2005, relativo ai criteri di presentazione delle istanze per la designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, viene così modificato:
"Ciascun aspirante può far richiesta di inserimento, in qualità di esperto delle materie sulle quali ha competenza dimostrabile attraverso il possesso di titoli specifici, ...(omissis)".

Art. 2

La suddetta modifica non altera i termini di presentazione delle istanze e, pertanto, ha esclusiva validità per gli aspiranti che hanno presentato regolare istanza entro il termine fissato dal comma 4 dell'allegato 1 al decreto n. 99126 del 26 luglio 2005.

Art. 3

Restano valide le disposizioni di cui all'allegato 2 del decreto n. 99126 del 26 luglio 2005, sui criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti preferenziali degli aspiranti componenti.

Art.4

Gli aspiranti alle nomine in qualità di esperti nelle commissioni di esami, sempre che ne abbiano i titoli ed i requisiti, hanno la possibilità di candidarsi anche in altre materie fra quelle previste dall'art. 28 della legge regionale n. 33/97, presentando apposita istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 aprile 2006.
  LEONTINI 

(2006.18.1478)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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