REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 MAGGIO 2006 - N. 26
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 26 aprile 2006.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visti i fogli prot. n. 158 del 10 febbraio 2005 e prot. n. 618 del 3 maggio 2005, con i quali il comune di Caltagirone ha trasmesso, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante allo strumento urbanistico relativa alla modifica degli artt. 85 e 13 delle norme d'attuazione;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 104 del 16 luglio 2004, avente come oggetto "Servizio di pianificazione urbanistica decreto A.R.T.A. n. 265/DRU del 12 marzo 2004, di approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio. Modifica all'art. 85 ed all'art. 13 delle norme di attuazione", con la quale il comune di Caltagirone ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante al P.R.G. vigente;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del 17 dicembre 2004 del dirigente del I settore affari generali del comune di Caltagirone, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione e attestante l'assenza di osservazioni/opposizioni presentate, avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 77 del 23 agosto 2005, con la quale l'U.O.5.2/DRU di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 10 del 23 agosto 2005, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
Le procedure attivate, ai sensi della legge regionale n. 71/78, dal comune di Caltagirone per l'acquisizione della variante in questione, risultano regolari;
Il comune di Caltagirone è in atto dotato di un piano regolatore generale approvato da quest'Assessorato con decreto n. 265 del 12 marzo 2004, adottato con delibera di consiglio comunale n. 55 del 3 maggio 2000 con alcuni emendamenti, tra i quali quelli relativi agli articoli 13 (parametri urbanistici ed edilizi) e 85 (Criteri d'intervento per le nuove costruzioni nel territorio aperto) delle norme di attuazione. I suddetti emendamenti sono stati pertanto oggetto di esame, contestualmente agli elaborati di piano, da parte del servizio 4/DRU (oggi servizio 5) e da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica che, con voto n. 263 del 30 ottobre 2003, non ha ritenuto meritevoli di approvazione le modifiche apportate dal consiglio comunale al testo originario delle suddette norme;
In adempimento alle procedure di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 71/78, con nota prot. n. 71214 dell'1 dicembre 2003, il dirigente generale dell'urbanistica ha invitato il comune di Caltagirone ad adottare le controdeduzioni alle determinazioni di cui al condiviso voto C.RU. n. 263/2003. In riscontro alla superiore nota, il comune di Caltagirone, con foglio n. 438 del 22 gennaio 2004, ha comunicato che il consiglio comunale, nella seduta del 19 gennaio 2004, con delibera n. 16, aveva determinato il rinvio degli adempimenti di competenza sulle determinazioni assessoriali e pertanto, decorsi i termini di legge, quest'Assessorato ha proceduto all'approvazione dello strumento urbanistico in assenza delle controdeduzioni comunali.
Successivamente, in adempimento agli obblighi derivanti dalle prescrizioni del decreto approvativo del piano, con delibera n. 143 del 15 novembre 2004, il consiglio comunale ha preso atto degli elaborati di piano modificati. In particolare, nella stesura definitiva delle norme di attuazione, sono stati eliminati gli articoli annullati dal decreto approvativo e riorganizzata conseguentemente la numerazione. In tal modo l'art. 85 "E1.2 Criteri d'intervento per le nuove costruzioni nel territorio aperto", è stato rinominato "Art. 78";
Da quanto si evince dagli atti ed, in particolare, dalla nota di trasmissione prot. n. 618/2005, nelle more che gli elaborati del P.R.G. venissero modificati dai progettisti in ottemperanza alle prescrizioni del citato decreto n. 265/2004, il consiglio comunale, con delibera n. 104 del 16 luglio 2004, ha adottato la variante relativa agli articoli nn. 13 e 85 delle norme di attuazione.
Dal testo della suddetta delibera si rileva che di fatto la variante proposta consiste, sulla scorta di alcune considerazioni, nella riproposizione degli emendamenti agli articoli 13 e 85 delle norme di attuazione approvati in sede di adozione dello strumento urbanistico generale.
Alla luce delle superiori premesse, con delibera n. 104 del 16 luglio 2004, di adozione della variante agli artt. 13 e 85 delle N.T.A. vigenti, il consiglio comunale di Caltagirone, ha, di fatto, espresso le proprie controdeduzioni alle determinazioni assessoriali assunte sulle suddette norme in conformità al voto C.R.U. n. 263/2003;
In ordine all'articolo 85 (oggi art. 78) relativo a "Criteri di intervento per le nuove costruzioni nel territorio aperto", il consiglio comunale, con la delibera sopra richiamata, rileva che il decreto di approvazione del P.R.G. n. 265/2004 "ha accolto il voto n. 263 del 30 ottobre 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta del parere reso dai progettisti del piano e ciò diversamente da come proposto dall'ufficio tecnico, dall'emendamento del consiglio comunale di cui alla delibera n. 60/99...". Inoltre il suddetto consesso ha rappresentato che "... già le norme di attuazione annesse al programma di fabbricazione approvato con decreto n. 126 del 30 settembre 1974 ed al piano regolatore generale approvato con decreto n. 126 del 30 settembre 1974 ed al piano regolatore approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984, fissavano per l'edificazione nella zona agricola un'altezza massima degli edifici in m. 8 con 2 piani fuori terra" e che la "norma in argomento grazie anche al basso indice di edificabilità, non ha modificato né si è posta in contrasto con i caratteri peculiari del paesaggio rurale".
In ordine all'art. 13 "Parametri urbanistici ed edilizi", il suddetto consesso, con riferimento al decreto di approvazione del P.R.G. che "ha accolto il voto n. 263 del 30 ottobre 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, in assenza di altre deduzioni" evidenzia che la norma che considera "utile al fine del calcolo il volume entro terra (piani seminterrati ed interrati) degli edifici, vanifica di fatto l'interesse alla loro realizzazione e destinazione ad uso commerciale". D'altra parte "già con precedente decreto n. 137 del 26 marzo 2000 era stata approvata la modifica degli articoli 33 e 34 del regolamento edilizio annesso al P.R.G. approvato con decreto n. 134/84 circa l'uso dei piani seminterrati ed interrati...".
Ritenuto che:
In linea generale sono condivisibili le motivazioni addotte dal comune di Caltagirone per l'ottenimento dell'approvazione della variante in argomento, in quanto la stessa costituisce, di fatto, la riproposizione di norme già condivise da quest'Assessorato ed approvate con decreti nn. 126/1974, 134/1984 e 137/2000.
Per quanto sopra, si è del parere he la variante agli articoli n. 13 e n. 78 (già 85) del vigente P.R.G. del comune di Caltagirone, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 104 del 16 luglio 2004, sia meritevole di approvazione.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 504 del 28 settembre 2005, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato
Che le modifiche dell'art. 13 (parametri urbanistici ed edilizi) e dell'art. 85 (Criteri d'intervento per le nuove costruzioni nel territorio aperto), oggi in discussione, erano già state oggetto di relativi emendamenti al P.R.G. formulati dal consiglio comunale al momento dell'esame ed adozione del P.R.G. stesso;
Che tuttavia, tali emendamenti non erano stati ritenuti meritevoli di approvazione da parte del CRU nel proprio voto n. 263 del 30 ottobre 2003 reso sul piano, successivamente così approvato da questo Assessorato con decreto n. 265 del 12 marzo 2004, emesso in assenza di controdeduzioni al voto suddetto da parte del comune che non vi aveva proceduto nei termini;
Che, nelle more dell'adeguamento degli elaborati di piano alle prescrizioni di cui al decreto sopra citato, con delibera n. 104 del 15 luglio 2004, il consiglio comunale ha adottato la variante relativa agli articoli 13 e 85, oggi in discussione, consistente di fatto nella riproposizione dei medesimi emendamenti ritenuti da parte del CRU non meritevoli di approvazione con il voto n. 263/2003, condiviso nello stesso decreto sopra detto;
Che con delibera n. 143 del 15 novembre 2004, nell'adempiere agli obblighi derivanti dalle prescrizioni dello stesso decreto approvativo del piano, il consiglio comunale ha riformulato le norme di attuazione, ricomprendendovi le modifiche agli artt. 13 e 85 (quest'ultimo rinominato 78) non approvate con il voto ed il decreto sopra detti;
Rilevato che:
per quanto attiene alla riformulazione dell'art. 13, punto 5, lett. A), con cui il consiglio comunale vorrebbe riferire il volume costruibile alla parte fuori terra degli edifici, nella documentazione prodotta a corredo della proposta di variante non vengono evidenziate ragioni né vengono forniti dal comune nuovi elementi validamente giustificativi della riproposizione delle modifiche precedentemente non approvate ed anzi tale riformulazione sembrerebbe essere contraddetta dalla successiva lettera b) dello stesso punto 5, laddove rimane invece stabilito che "il volume si calcola dal piano di spiccato" per cui verrebbero a comprendere anche le eventuali pari entro terra, quindi come prescritto nel voto CRU n. 263/2003;
Che, invece, sembra condivisibile il parere dell'ufficio a riguardo dell'incremento del numero dei piani (da 1 a 2) e dell'altezza (da ml. 4,50 a ml. 8,00) fuori terra delle "nuove costruzioni nel verde agricolo e nel territorio aperto destinate alla residenza".
Per quanto sopra, esprime parere che in parziale difformità dal parere dell'ufficio espresso nel rapporto n. 10 del 23 agosto 2005, le modifiche all'art. 13 delle norme di attuazione del P.R.G. approvato con decreto n. 265/2004 non siano meritevoli di approvazione, e che, invece le modifiche all'art. 85 (oggi 78) siano condivisibili secondo il parere dell'ufficio.".
Ritenuto di poter condividere il voto n. 504 del 28 settembre 2005, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 504 del 28 settembre 2005, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente, adottata dal comune di Caltagirone con delibera del consiglio comunale n. 104 del 16 luglio 2004, relativa alla modifica esclusivamente dell'articolo 85 (oggi 78) del regolamento edilizio.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 10 del 23 agosto 2005, reso dall'U.O.5.2/DRU;
2)  voto n. 504 del 28 settembre 2005, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del consiglio comunale n. 104 del 16 luglio 2004;
4)  norme tecniche di attuazione;
5)  visualizzazione emendamenti.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2006.
  LIBASSI 

(2006.19.1539)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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