REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 MAGGIO 2006 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 aprile 2006.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Valledolmo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000,
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visti i fogli prott. n. 15861 del 20 novembre 2003 e n. 1206 del 29 gennaio 2004, pervenuti a questo Assessorato, con i quali il comune di Valledolmo ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al progetto del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti la nota prot. n. 37541 del 9 giugno 2004, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Valledolmo l'integrazione degli atti ed elaborati relativi al piano in argomento, nonché i fogli prott. n. 9443 del 22 luglio 2004, n. 12347 del 30 settembre 2004 e n. 4139 del 29 marzo 2005 questi ultimi pervenuti rispettivamente l'1 ottobre 2004 ed il 30 marzo 2005 ed acquisiti al protocollo di questo Assessorato l'1 ottobre 2004 con il n. 63391 ed il 31 marzo 2005 con il n. 20582, con i quali il comune di Valledolmo ha riscontrato la superiore richiesta di questo Assessorato, trasmettendo quanto richiesto;
Vista la delibera n. 40 del 31 luglio 2003, avente per oggetto: "Delibera n. 34 del 31 luglio 2003 - integrazione e conferma", con la quale il consiglio comunale di Valledolmo ha adottato il progetto del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi al piano adottato con delibera n. 40 del 31 luglio 2003;
Vista la certificazione a firma dell'U.T.C. di Valledolmo, datata 29 marzo 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione di n. 4 osservazioni ed opposizioni entro i termini e n. 1 fuori termine di legge;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui alla suddetta certificazione nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dai progettisti;
Vista la delibera n. 56 del 3 novembre 2003, con la quale il consiglio comunale di Valledolmo ha adottato le deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 21408/97 dell'8 febbraio 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 31 del 17 giugno 2005, con la quale l'U.O. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta di parere n. 10 del 15 giugno 2005, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
A)  Atti amministrativi
-  Delibera di consiglio comunale n. 50 del 17 settembre 1993, avente per oggetto "Adozione delle direttive generali in relazione alla revisione del piano regolatore generale" ex art. 3, legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, resa legittima dalC.R.C. sezione provinciale nella seduta del 7 ottobre 1993 con decisione n. 282.
-  Delibera di consiglio comunale n. 82 del 15 luglio 1994, avente per oggetto "Approvazione schema di massima del piano regolatore generale rielaborato" (art. 2, legge regionale n. 71/78 e legge regionale n. 15/91)", resa legittima dal C.R.C. sezione provinciale nella seduta del 4 agosto 1994 con decisione n. 777.
-  Delibera di consiglio comunale n. 34 del 20 giugno 2003, avente per oggetto: "Esame ed approvazione progetto di revisione del piano regolatore generale".
-  Delibera di consiglio comunale n. 40 del 31 luglio 2003, avente per oggetto "Delibera n. 34 del 20 giugno 2003 - integrazione e conferma".
-  Delibera di consiglio comunale n. 56 del 3 novembre 2003, avente per oggetto "Deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale".
-  Copia conforme del parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo ex art. 13, legge n. 64/74, sul piano regolatore generale gruppo 6ª - prot. n. 21408/97 dell'8 febbraio 1999.
-  Verbale di consistenza delle aree destinate a servizi ex decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, redatto ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, dai progettisti e dal responsabile dell'U.T. comunale a seguito di sopralluogo effettuato in data 30 maggio 2003.
-  Relazione sulla programmazione urbanistica riferita al settore commerciale, di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000, con allegate n. 2 planimetrie, in scala 1:2.000, riguardanti le aree di riqualificazione urbana destinate allo sviluppo commerciale, le aree da destinare agli insediamenti commerciali e la rete commerciale attuale.
-  Attestazione del funzionario responsabile dell'U.T. comunale che il territorio comunale non é interessato da zone S.l.C. né da zone Z.P.S.
-  Attestazione del segretario comunale che gli atti ed elaborati allegati alla delibera di adozione del piano regolatore generale sono stati sottoscritti dal presidente del consiglio comunale F.F., dal consigliere anziano e dal segretario comunale.
-  Atti di pubblicazione:
a)  avviso sindacale del 21 agosto 2003 di deposito atti del piano presso la segreteria comunale dal 21 agosto 2003 al 9 settembre 2003;
b)  manifesto murale del 21 agosto 2003;
c)  avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte seconda del 5 settembre 2003, n. 36;
d)  avviso sul Giornale di Sicilia del 9 settembre 2003;
e)  attestazione sindacale di avvenuto deposito degli atti presso la segreteria comunale datata 30 settembre 2003;
f)  attestazione del funzionario responsabile comunale dell'avvenuta regolare pubblicazione degli atti del piano regolatore generale dal 21 agosto 2003 al 9 settembre 2003 e che entro i successivi dieci giorni e quindi sino al 19 settembre 2003, sono state presentate n. 4 osservazioni entro i termini ed una fuori termine;
-  n. 4 osservazioni/opposizioni:
n.  1 Belliotti Rosolino, Rosaria, Giuseppa e Maria Stefania;
n.  2 Granata Orazio e Conti Maria;
n.  3 Rossi Guido;
n.  4 Zammito Cosimo, Privitera Onofrio, Andolina Salvatore e Campo Luigi
-  n. 1 osservazione fuori termine
-  Piazza Ignazio
...Omissis...
C)  Inquadramento storico
Valledolmo sorge in una zona montuosa, posta a 760 metri sopra il livello del mare nella vallata che da Pizzo Sampieri (m. 1.081) e dal Monte Campanaro si spiega a ventaglio sino alla montagna di Cammarata (m. 1.576) ed i capoluoghi di provincia più vicini sono: Caltanissetta (83 Km.), Agrigento (88 Km.) e Palermo (127 Km.) e si raggiunge dalla strada statale 121 (Palermo-Catania) o dalla S.S. 285 che lo collega con Termini Imerese e con il bivio Manganaro o anche dalla strada statale 188 che unisce Lercara Friddi con Marsala (TP).
La storia di questo ameno paese dell'entroterra palermitano è iniziata 350 anni fa quando, nella valle allora detta dell'Ulmo, Giuseppe Cutelli Cicala, nobile di origini genovesi, fondò Castelnormanno, a cui si aggiunse poi "seu vallis Ulmi", da cui l'odierna denominazione. Al cav. Cicala si deve la costruzione di una chiesetta della quale ancora oggi rimane la campana di bronzo.
Fondatore ufficiale di Castel Normanno, in seguito Valle dell'Ulmo (per la presenza nella vallata di un gigantesco olmo) e dalla seconda metà del secolo scorso Valledolmo, fu il conte Giuseppe Mario Cutelli che ottenne la licentia populandi il 17 agosto 1650.
Il territorio di Castel Normanno seu di Valle dell'Ulmo seu di Valledolmo in origine era formato dal feudo di "Valli di l'ulmu, dagli ex feudi di Chifiliana, Mezzamandranuova e di Castelluzzi, appartenenti tutti, tranne l'ultimo, alla baronia di don Giuseppe Cutelli nel 1650.
Il centro urbano, che ancora ricalca la struttura originaria, è abbellito da linde stradine e suggestivi angoli; custodisce le vestigia del palazzo baronale e le semplici architetture delle chiese.
Circondato da un territorio ricco di incantevoli paesaggi e riposanti ambienti naturali, paese a vocazione agricola a pastorale, rinomato per i vini e i formaggi, Valledolmo guarda al futuro difendendo le tradizioni e valorizzando il proprio patrimonio culturale.
Bibliografia: Orazio Granata "Valledolmo dalle origini ai giorni nostri".
D)  Vincoli
I vincoli esistenti sul territorio comunale sono visualizzati in parte nella tavola 9.10 "Carta dei vincoli (1:25.000)" e tav. 9.16 "Tavola dei complessi boscati e delle relative zone di rispetto - Adeguamento legge regionale n. 16/96", dello studio agricolo forestale, in parte nelle tavv. 3 e 5 del piano regolatore generale a scala rispettivamente 1:10.000 e 1:2.000 e nello studio geologico e sono:
-  vincolo idrogeologico derivante dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche;
-  vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua derivante dalla legge n. 431 del 1985, art. 1, lett. c;
-  aree boscate e relativi limiti di arretramento legge regionale n. 78/76, art. 15, lett. e;
-  zona di notevole interesse pubblico (ex decreto beni culturali ed ambientali del 17 maggio 1989);
-  vincolo della fascia di rispetto cimitero (non segue costantemente l'andamento perimetrale del cimitero stesso);
-  faglia e faglia probabile;
-  aree instabili (per caratteri geomorfologici, pericolosità geologica, movimenti franosi);
-  fasce di rispetto delle strade (non visualizzate);
- vincolo della fascia di rispetto del depuratore (non visualizzato).
Non tutti i vincoli sopra citati vengono visualizzati nelle tavole di zonizzazione a scala 1:10.000 e 1:2.000, si prescrive pertanto che tutti i vincoli e le relative fasce di rispetto vengano chiaramente inseriti negli elaborati di zonizzazione.
...Omissis...
L'assetto idrogeologico
Decreto 4 luglio 2000. Piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
Estratto dalla allegata relazione - Capitolo 2 - I bacini idrografici
21d - Sottobacino del torrente Belici
Generalità
Versante: meridionale
Provincia: Agrigento, Caltanissetta, Palermo
Compartimento idrografico: Palermo
Bacino idrografico principale: F. Platani
Recapito del corso d'acqua: F. Salito
Superficie totale del bacino imbrifero (Kmq.): 287,4
Affluenti: V.ne Verbumeando, T. Mandra Nera, V.ne Vicarietto, T. Barbarigo, T. Celso.
Serbatoi ricadenti nel bacino:
altitudine minima (s.m.s.): 200
altitudine massima (m.s.m.): 1.081
altitudine media (m.s.m.): 563
Lunghezza dell'asta principale (Km.): 40
Utilizzazione prevalente del suolo: seminativo 87%
Comuni ricadenti nel bacino: Marianopoli, Valledolmo, Vallelunga Pratameno, Villalba.
Descrizione
Il bacino del T. Belici, appartenente al bacino idrografico del F. Platani, ricade nel versante meridionale della Sicilia e si estende per circa 287 Kmq.
Il bacino ricade nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo e presenta un'altitudine massima di 1.081 m.s.m. e media di 563 m.s.m. Nel bacino ricadono i centri abitati di Valledolmo, Vallelunga Pratameno, Villalba e Marianopoli.
Il T. Belici nasce presso il centro abitato di Valledolmo con il nome T. Celso e si sviluppa per circa 40 Km. fino alla confluenza con il F. Salito in contrada Cappello d'Acciaio, in territorio di Mussomeli a quota 200 m.s.m.
Lungo il suo percorso riceve le acque di diversi affluenti tra i quali il V.ne Verbumeando che nasce in prossimità di Pizzo Campanella, in territorio di Caltavuturo, e affluisce in sinistra presso contrada Buffa Corsa al confine tra il territorio di Vallelunga Pratameno e di Polizzi Generosa e il torrente Barbarigo che nasce presso Portella del Morto, in territorio di Petralia Sottana, con il nome di Vallone del Landro e confluisce in sinistra presso contrada Mercato della Signa, in territorio di Petralia Sottana.
Caratteristiche idrologiche
Sul T. Belici è in funzione dal 1972 la stazione di Bruciato. Tale stazione idrometrica, ubicata presso la stazione ferroviaria di Villalba a quota 363 m.s.m., sottende un bacino di circa 131 Kmq. avente un'altitudine media di circa 625 m.s.m. Durante il periodo di disponibilità dei dati (1972-1975) è risultato un deflusso medio annuo di 119 mm. (pari a 15.6 Mmc/anno su un afflusso di 655 mm.).
Dal 1978 è in funzione una seconda stazione idrometrica sul T. Belici denominata Marianopoli. Il bacino sotteso della stazione è di circa 226 Kmq.; non sono ancora disponibili dati di esercizio.
Il dissesto idrogeologico Valledolmo (PA).
Il comune invia n. 9 schede di censimento dei fenomeni franosi che ricadono intorno al centro abitato e che hanno provocato in alcuni casi danni alle strade ed alle linee elettriche e telefoniche, e uno studio geomorfologico sul territorio nel quale vengono cartografate le aree instabili. Inoltre trasmette copia della relazione geologica allegata al piano regolatore generale, ove risultano alcuni movimenti franosi lungo le pendici di Rocca de Corso, una frana alla periferia est del paese nei pressi del vecchio campo sportivo ed un'altra di una certa entità ad ovest del paese.
Lo studio geologico e geotecnico
Con delibera n. 470 del 31 dicembre 1996, l'amministrazione comunale di Valledolmo conferisce al geol. A. Barcellona di eseguire lo studio geologico del territorio comunale.
Con delibera n. 70 del 5 maggio 1998, l'amministrazione comunale conferiva allo stesso l'incarico di redigere per il centro urbano la carta della pericolosità geologica e della pericolosità sismica.
Lo studio geologico individua delle aree instabili e pertanto non idonee alla edificazione, di conseguenza si ritiene necessario che tutti i vincoli di natura geologica vengano riportati sulle tavole della zonizzazione del piano regolatore generale in scala 1:2.000 e 1:10.000, e ciò al fine dell'applicazione delle prescrizioni dettate dal Genio civile con parere n. 21408/97 dell'8 febbraio 1999 nonché delle indicazioni contenute nello studio geologico.
Inoltre, il presente studio geologico, propedeutico alla stesura del piano adottato nel 2003, non risulta adeguato al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, riguardante il piano straordinario dell'assetto idrogeologico; pertanto il suddetto studio dovrà essere adeguato al decreto sopra menzionato.
Per una più approfondita verifica dello stesso si rimanda alle specifiche professionalità presenti all'interno del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Lo studio agricolo forestale
In applicazione dell'art.3 della legge regionale n. 15/91 che interviene sulla gestione e conservazione del territorio, il comune di Valledolmo, nel procedere alla revisione del piano regolatore generale ha affidato nel '93 all'agronomo Ingaggiato Giuseppe, l'incarico di redigere lo studio agricolo - forestale del territorio comunale, giusta delibera n. 83 del 15 ottobre 1993 del consiglio comunale.
Il piano risulta tuttavia adeguato anche alla legge regionale n. 16/96, e non alla legge nazionale n. 13/99 ed al D.P.R.S. del 28 giugno 2000 che detta i "Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea.
Pertanto, si ritiene necessario che venga rivisto lo studio agricolo forestale ai sensi della legge regionale n. 13/99, nonché adeguato al D.P.R.S. del 28 giugno 2000 per tutto il territorio comunale, essendo lo stesso interessato da complessi boscati; il piano pertanto dovrà recepire il suddetto studio ed essere opportunamente adeguato.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che il piano regolatore possa essere ugualmente esaminato, in quanto le aree boscate, rappresentate negli elaborati dello studio agricolo forestale, risultano poste al margine del territorio comunale di vasta dimensione e non interessano il centro urbano, oggetto delle previsioni urbanistiche, fatto salvo il parere espresso dal C.R.U., dove sono presenti al suo interno specifiche professionalità che potranno ulteriormente valutare lo studio agricolo forestale.
Edilizia commerciale (legge regionale n. 28/99 D.P.R.S. 11 luglio 2000)
Relativamente all'edilizia commerciale il progetto piano censisce e visualizza sull'elaborato "allegato 12.4", la rete commerciale esistente, per la vendita alimentari e non, pubblici esercizi e medie strutture. Inoltre nell'elaborato "allegato 12.52" vengono evidenziate le "aree di riqualificazione urbana destinate allo sviluppo commerciale" e "aree da destinare agli insediamenti commerciali, medie e grande strutture".
Considerato che la suddetta previsione risulta in linea generale adeguata alla normativa di settore, questo ufficio ritiene la programmazione commerciale proposta condivisibile, fermo restando l'obbligo di adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99, e del successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000 relativo alle "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale".
Strumento urbanistico di riferimento
Il comune di Valledolmo è in atto dotato di un piano regolatore generale, approvato con decreto n. 506 del 20 dicembre 1984, i cui vincoli, ex legge regionale n. 38/73 sono rimasti in vigore fino al 20 dicembre 1994.
Nel decennio successivo al suddetto decreto sono state approvate alcune varianti a detto strumento urbanistico, con i seguenti decreti:
-  D.A. n. 256/D.R.U. del 4 giugno 1998 relativo alla realizzazione di un parco urbano;
-  D.Dir. n. 190 del 17 febbraio 2003, relativo alla realizzazione di un impianto eolico in contrada Miturro.
Stato di attuazione dello strumento urbanistico precedente e indirizzi progettuali
Con delibera n. 47/93, l'amministrazione comunale di Valledolmo conferisce al gruppo di tecnici dell'U.T.C. coordinati dall'arch. Luigi Gugino, l'incarico di revisione del piano regolatore generale.
Il progetto di revisione, per come risulta dalla relazione tecnica illustrativa, in coerenza con quanto espresso dal consiglio comunale in sede della formulazione delle direttive generali (delibera C.C. n. 50 del 17 settembre 1993) così come recepite dal progetto di massima (approvato con delibera C.C. n. 82 del 15 luglio 1994), riconferma in massima parte i criteri informatori del piano regolatore generale precedente e pertanto ne ripropone tutte le previsioni progettuali,apportando, solo in taluni casi, lievi modifiche.
Tale determinazione scaturisce principalmente dal fatto che le previsioni del piano precedente risultano attuate soltanto in parte.
Per ciò che concerne l'edilizia residenziale, si rappresenta che nel decennio scorso la stessa si è concretizzata in massima parte nelle zone B, mentre nei tre comparti (L2, L3 e L4) della zona C1 e un comparto (L1) della zona C2, dove il piano precedente localizzava le prescrizioni esecutive per il fabbisogno residenziale, risultano attuate solo in parte, rispettivamente in misura del 40% (L2), 75% (L3), 90% (L4) e del 40% (L1). Risultano quasi del tutto ancora inattuate i restanti comparti della zona C2 e le zone C3 situate a sud est del centro abitato.
Per quanto riguarda invece le aree (zona D) destinate alle attività produttive, commerciali o insediamenti artigianali non nocivi, alla data di redazione del piano regolatore generale in esame (1996), risultano che sono ancora in larga misura inutilizzate.
Anche per quanto riguarda la zona F2 "Villaggio agricolo" che il piano prevede la residenza e l'insediamento delle infrastrutture agricole è rimasta inattuata.
Le modifiche progettuali apportate nel nuovo piano consistono essenzialmente:
-  nella definizione della zona A e delle zone B del centro abitato, nonché in altre minime variazioni della zonizzazione che derivano da una razionalizzazione delle stesse alla luce delle reali esigenze;
-  nella rielaborazione dei piani particolareggiati delle zone C1 e C2 (zone residenziali) alla luce della eliminazione delle discordanze presenti in alcune tavole di piano regolatore generale (tra aerofotogrammetria, planimetrie catastali e dello stato di fatto), e in una più razionale disposizione dei lotti e degli spazi pubblici, uniformando, per le suddette zone, le altezze;
-  nel fissare il lotto minimo in mq. 1.200 nella zona C3 (zone residenziale), con la possibilità di edificare a mezzo di singole concessioni sempre nel rispetto dei parametri del precedente piano regolatore generale;
-  la zona D (zona artigianale) è stata suddivisa in comparti per favorire l'edificazione ed è sufficiente la preventiva approvazione del piano di lottizzazione del singolo comparto;
-  nel fissare il lotto minimo in mq. 4.000 nella zona E (verde agricolo);
-  nel reperimento di aree da destinarsi alla edilizia convenzionata (PEEP) all'interno delle zone C2;
-  nel reperimento di aree idonee per la realizzazione di impianti sportivi e per edifici pubblici, in particolare:
-  caserma dei carabinieri in zona Chiusa Madonna;
-  attrezzature scolastiche concentrate nella stessa zona: trasformazione dell'esistente edificio realizzato come "asilo nido", oggi adibito a "centro sociale"; la zona prevista nel piano regolatore generale come "scuola agraria" viene trasformata genericamente in "scuola secondaria";
-  edifici da destinare ad opere di interesse sociale religiosi culturali e ricreativi nell'ex Mulino S. Giuseppe ed annessa centrale elettrica (complesso edilizio di circa mq. 500);
-  eliporto in contrada Miturro su area di proprietà comunale, al posto del precedente che era previsto in contrada Crete;
-  area a servizio delle cooperative agricole;
-  mattatoio comunale;
-  serbatoi idrici;
-  comunità alloggio si conferma l'area prescelta in zona Chiusa Madonna in quanto opera già appaltata;
-  parco urbano già oggetto di variante al piano regolatore generale approvata dal CC.;
-  ampliamento cimitero e conseguentemente spostamento fascia di rispetto;
-  localizzazione dell'area per il deposito inerti in terreno di proprietà comunale in contrada Celso.
Il dimensionamento del piano
Trattandosi di una revisione dello strumento urbanistico vigente, il progetto di piano non fa un'analisi sul patrimonio esistente, ne tanto meno prevede un fabbisogno residenziale per il prossimo ventennio, difatti viene riconfermata la zonizzazione del piano precedente, anche in considerazione della disponibilità delle aree inattuate.
Dai dati Istat in possesso di questo Assessorato riferiti all'anno 2000 la popolazione risulta di 4.227 abitanti.
Per quanto riguarda le attrezzature pubbliche, non è stato possibile procedere alla verifica degli standard in quanto la relazione illustrativa del piano regolatore generale non contiene indicazioni specifiche sul loro dimensionamento in relazione alle prescrizioni dettate dal decreto ministeriale n. 1444/68, difatti il piano regolatore generale in esame riconferma le previsioni del piano precedente, apportando di volta in volta le necessarie modifiche per adeguarle alle reali situazioni territoriali.
Dal verbale di consistenza delle aree vincolate, redatto dall'U.T.C. in qualità di progettisti di revisione del piano e del responsabile dell'U.T.C. risulta che le aree destinate ad attrezzature e servizi sono corrispondenti per consistenza e destinazione a quelli previsti dagli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444/68.
Zonizzazione e norme di attuazione
Il piano regolatore generale è suddiviso nelle seguenti zone:
Zona A - Centro storico
Viene riconfermata quella del piano precedente con le modifiche apportate in sede di approvazione dello stesso strumento urbanistico (decreto n. 506/84).
La zona A viene disciplinata dall'art. 1 all'art. 6 delle norme tecniche di attuazione.
La zona A si ritiene condivisibile
Zona B
Viene riconfermata quella del piano precedente, riproponendo sia la perimetrazione che la normativa, riguarda la zona edificata limitrofe alla zona A, essa viene disciplinata dall'art. 7 all'art. 15 delle N.T.A. (per lotti > 120 la densità fondiaria è di 9 mc./mq.; per lotti < 200 mq. la densità fondiaria è 5 mc./mq., per lotti compresi tra 120 e 200 mq. la volumetria consentita è di 1.000 mc.).
Si condivide in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della legge regionale n. 19/72 modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73 ed integrato dall'art. 21 della legge regionale n. 71/78.
Zona C del piano particolareggiato
Vengono riconfermate le zone C1 e C2 facenti parte del piano particolareggiato del vigente piano regolatore generale, ancora oggi in parte non attuate; esse vengono disciplinate dall'art. 16 all'art. 20 delle N.T.A. (densità fondiaria 4,50 mc./mq. in C1 e 3,50 mc./mq. in C2).
Si condivide quanto previsto dalle norme sia relativamente alle destinazioni d'uso, che agli interventi ammessi, nonché ai parametri urbanistico - edilizi.
Zona C non facente parte del piano particolareggiato (C2)
Essa viene disciplinata dall'art. 21 delle N.T.A. (indice di edificabilità 3,50 mc./mq.) l'edificazione è consentita previa approvazione dei piani particolareggiati o di piani di lottizzazione (lotto minimo edificabile 300 mq.); non viene però specificata la superficie minima di intervento del piano esecutivo.
Pertanto la zona C non facente parte dei piani particolareggiati si ritiene condivisibile con la prescrizione di prevedere le dimensioni minime a cui assoggettare le relative aree, in quanto ciò non viene specificato nelle N. di A..
Resta inteso che, in assenza di tale indicazione, l'intervento attuativo a cui assoggettare la zona omogenea relativa, dovrà essere esteso all'intera area definita con il simbolo grafico corrispondente (C2).
Zona PEEP
Trattasi di aree delimitate all'interno della zona C2 del precedente piano, che vengono evidenziate nell'elaborato tav. 5 del piano regolatore generale ma di cui non si fa alcun cenno nelle norme tecniche di attuazione. Pertanto si condivide la scelta progettuale e si prescrive che l'edificazione dovrà realizzarsi con gli stessi parametri urbanistico - edilizi della zona C2.
Zona C3
Vengono confermate le stesse aree del piano precedente con indice di edificabilità 0,30 mc./mq..
E' la parte del territorio destinata alla residenza stagionale o turistico-ricettiva, l'attività edilizia è disciplinata dall'art. 22 all'art. 24 delle N.diA., l'edificazione può avvenire subordinatamente all'approvazione di singoli piani di lottizzazione o anche a mezzo di singole concessioni a condizione che il concessionario provveda alla realizzazione di determinate opere di cui all'art. 24 delle N.T.A., in ogni caso il lotto minimo non deve essere inferiore a mq. 1.200.
Si condividono le previsioni progettuali tranne per la parte che riguarda l'edificazione a mezzo di singole concessioni, occorre inoltre determinare la superficie minima di intervento in quanto non prevista nelle N.T.A. Resta inteso che, in assenza di tale indicazione, l'intervento attuativo a cui assoggettare la zona omogenea relativa, dovrà essere esteso all'intera area definita con il simbolo grafico corrispondente (C3).
Zona D
Anche in questo caso vengono riproposte le stesse aree del piano precedente, si tratta delle zone poste ai margini del centro urbano, destinate ad attività produttive, commerciali o insediamenti artigianali (densità fondiaria 2,31 mq.). L'edificazione è subordinata all'approvazione di piani di lottizzazione per singoli comparti edificatori.
La zona D si condivide sempre nel rispetto della normativa vigente
Zona E
Aree destinate ad usi agricoli, è prevista anche la residenza secondo la normativa vigente
La zona E si condivide con l'esclusione del penultimo comma dell'art. 28 delle N.T.A. che prevede "nel caso di residenze il lotto edificabile non deve essere superiore a mq. 120, nel rispetto della volumetria ammissibile".
Zone F
Parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale sono articolate in due sottozone:
F1 destinata all'insediamento delle stalle sociali (rapporto di copertura 1/10 dell'area).
F2 destinata all'insediamento del villaggio agricolo.
L'edificazione è subordinata all'approvazione di piano particolareggiato o piano di lottizzazione.
Il piano regolatore generale in esame riconferma gli stessi insediamenti del piano precedente, pur senza fornire alcuna motivazione, relativamente anche al fabbisogno effettivo di riconfermare le stesse attrezzature. Si rileva inoltre dalla lettura degli elaborati una non attuazione degli stessi, si ritengono pertanto non condivisibili le zone F1 ed F2.
Zona G
Parti del territorio destinate alle attrezzature di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 1444/68. Densità fondiaria 2,0 mc./mq..
Non si condivide la densità fondiaria max di 2,0 mc./mq. prevista indifferentemente per tutte le attrezzature di cui al decreto ministeriale n. 1444/68, pertanto si prescrive che i parametri urbanistici - edilizi siano quelli previsti dalla normativa di settore specificatamente per ogni tipo di attrezzatura.
Inoltre risulta una incongruenza con quanto visualizzato nell'elaborato tav. 5 di zonizzazione, in quanto con il simbolo "G" viene indicato solo il campo sportivo e non tutte le altre attrezzature (anche se le scuole hanno lo stesso retino del campo sportivo e sono contrassegnate da un numero progressivo) di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 1444/68 e pertanto va ridenominato opportunamente.
Area a servizio delle cooperative agricole
Parte del territorio destinata ad attività produttive a servizio delle cooperative agricole. L'attività è disciplinata dall'art. 31 delle N.T.A. (densità fondiaria 2,31 mc./mq., lotto minimo 500 mq., rapporto di copertura 1/3 del lotto).
Non si condivide la scelta progettuale in quanto la stessa attività potrà essere effettuata all'interno delle zone D, tutt'oggi non attuate, pertanto l'area viene disattesa e di conseguenza viene eliminato l'art. 31 delle N.T. A., tale area viene classificata "zona E".
Negli elaborati di piano precisamente le tavv. 3 e 5 di zonizzazione a scala rispettivamente a 1:10.000 e 1:2.000 risultano rappresentati in legenda dei simboli grafici che individuano a loro volta nei suddetti elaborati delle aree con perimetri ben definiti o anche di tipo indicativo (es. nella tav. 3 a scala 1:10.000 il simbolo "IC" individua un'area circolare puramente indicativa) aree che non vengono in alcun modo normate, precisamente:
PU - Parco urbano;
AC - Area per edifici ed attrezzature di interesse comunale;
M - Macello;
E - Eliporto;
I - Area destinata all'interramento dei rifiuti di origine animale;
IC - Area destinata ad attività di interesse comunale;
VP - Aree a verde pubblico;
VA - Verde attrezzato;
Aree per lo svago e il tempo libero;
D - Discarica esistente;
AD - Ampliamento discarica.
Si ritiene pertanto necessaria una rappresentazione grafica che consenta l'individuazione più puntuale dell'area da destinare ad attrezzature di interesse generale e una norma che definisca le caratteristiche e i parametri di intervento delle singole aree, in quanto queste aree dovranno essere ugualmente disciplinate in armonia con le restanti previsioni del piano e andranno supportate da apposita normativa di settore, secondo la vigente legislazione urbanistica.
Inoltre per quanto riguarda le aree indicate con il simbolo "E" ed "I" destinate rispettivamente "Eliporto" e "Area destinata all'interramento dei rifiuti di origine animale" (tav. 3 a scala 1:10.000) le stesse vengono disattese, in quanto insistono su ungià impegnata dalla realizzazione di un impianto eolico da 8 MW in "Cozzo Miturro", autorizzato in variante allo strumento urbanistico vigente con decreto n. 190 del 17 febbraio 2003.
Inoltre si ritiene che le aree contrassegnate dal simbolo "IC - Area destinata ad attività di interesse comunale" non siano condivisibili e pertanto da disattendere e da classificarsi "Zona E", in quanto le stesse non risultano adeguatamente accompagnate da una descrizione riguardo al loro utilizzo oltre a non essere supportate da un motivato fabbisogno, conseguentemente l'area individuata a "Portella Campanaro" risulta avere una perimetrazione circolare che è puramente indicativa e pertanto non consente di identificarne la sua superficie. Fermo restando che il comune può proporre successivamente all'approvazione del piano, dopo un'analisi sull'effettivo bisogno e ricognizione del territorio comunale, una variante urbanistica motivandola sull'effettiva esigenza.
Piani particolareggiati zone di espansione
Le zone individuate dall'ufficio tecnico comunale sono C1 (L2, L3 e L4) e in parte la C2 (L1, L5, L6, L7 e L8) destinate all'espansione con destinazione residenziale oltre la zona D (L9 e L10) destinata agli insediamenti artigianali e produttivi.
La zona C1 e C2 in parte risultano ad oggi già edificate ed in alcune aree sono già state realizzate le principali infrastrutture, quali la rete fognaria e idrica, precisamente:
il comparto L1 "Celsi - via Portella Lampo" risulta attuato del 40%,
il comparto L2 "Campo sportivo" risulta anch'esso attuato del 40%,
il comparto L3 "Crete nord" risulta attuato del 75%,
il comparto L4 "Crete sud" risulta attuato del 90%,
il comparto L5 "Barone" risulta attuato,
il comparto L6 "Belliotti" risulta del tutto non attuato.
Un'altra zona interessata riguarda i piani PEEP da destinare alla costruzione dei nuovi alloggi a carattere economico popolare, nonché alle relative opere e servizi complementari, urbani, sociali, ivi compreso il verde pubblico, in particolare:
il comparto L7 "Leone - Gullo" è da realizzare,
il comparto L8 "PEEP" risulta già realizzato.
Mentre nella zona D destinata agli insediamenti artigianali e produttivi, vengono individuati 2 comparti facenti parte dei piani particolareggiati, in particolare:
il comparto L9 "Artigiana Fantauzzo" è stato approvato dalla C.E.;
il comparto L10 "Artigiana Cristina" è stato approvato dal consiglio comunale e convenzionato.
Piano particolareggiato terreno comunale zona Chiusa Madonna
Il piano particolareggiato sito in zona Chiusa Madonna, su terreno comunale, concentra delle attrezzature di interesse comune, precisamente: l'ufficio postale (già realizzato), la caserma dei carabinieri (da attuare), la casa protetta (edificio incompleto), la palestra (già realizzata), la comunità alloggio (edificio incompleto), il campo da tennis (già realizzato), l'area a verde e l'area per le attrezzature sportive e ricreative (da realizzare).
Il piano particolareggiato si ritiene condivisibile.
Regolamento edilizio
Dall'esame del regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si sono rilevate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si ritiene che lo stesso debba essere complessivamente adeguato alla normativa vigente.
In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98, la dicitura "il sindaco" deve essere sostituita con "il capo settore responsabile" tranne che nel caso della commissione edilizia comunale la cui presidenza resta di competenza del sindaco o di suo delegato.
Osservazioni
A seguito delle pubblicazioni effettuate dal 21 agosto al 9 settembre 2003, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte n. 4 osservazioni e/o opposizioni entro i termini ed una fuori termine, per le quali i progettisti hanno prodotto le proprie deduzioni e visualizzazioni sulla tavola n. 5 del piano regolatore generale.
L'osservazione n. 1, presentata dai sig.ri Belliotti Rosolino, Rosaria, Giuseppa, Maria Stefana, Sciara Antonino, non accolta condividendo il parere dei progettisti.
L'osservazione n. 2, presentata dai sig.ri Granata Orazio e Conti Maria, non accolta condividendo il parere dei progettisti.
L'osservazione n. 3, presentata dal sig. Rossi Guido viene accolta dai progettisti.
Alla luce delle motivazioni espresse dal progettista, in sede di controdeduzioni, di accoglimento dell'osservazione medesima, si ritiene che codesto ufficio provveda ad una verifica amministrativa nonché a riportare sugli elaborati di piano l'effettiva perimetrazione dell'ampliamento del cimitero e della relativa fascia di rispetto adottata con delibera di C.C. nonché approvata da questo Assessorato, stante la palese differenza riscontrata tra l'ampliamento riportato sull'elaborato tav. 5 di piano e quello che, a seguito di sopralluogo, è risultato essere di fatto già realizzato.
L'osservazione n. 4, presentata dai sig.ri Zammito C., Privitera O., Andolina S. e Campo L., non accolta condividendo il parere dei progettisti.
L'osservazione F.T., presentata dai sig. Piazza Ignazio, non accolta, condividendo il parere dei progettisti e non presa in considerazione dal consiglio comunale in quanto pervenuta fuori termine.
Per quanto sopra esposto, il piano regolatore generale del comune di Valledolmo con annesso regolamento edilizio è da ritenere approvabile con le prescrizioni sopra riportate.";
Visto il voto n. 470 del 29 settembre 2005, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'U.O. 3.2/D.R.U. in allegato alla proposta sopra citata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta n. 10/05 con la quale l'ufficio ha espresso parere favorevole, fatte salve le prescrizioni formulate per assicurare l'osservanza alla normativa vigente in materia;
Valutata l'impostazione complessiva del piano regolatore generale in esame, il Consiglio ritiene di condividere il parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto con l'introduzione delle seguenti considerazioni:
-Il territorio di Valledolmo presenta una morfologia molto tormentata, come viene evidenziato nello studio geologico eseguito a corredo del piano regolatore generale; questo assetto determina diffuse limitazioni all'uso del territorio.
Le scelte progettuali sono in armonia con quanto contenuto nello studio geologico, fatta eccezione per due aree:
-  la prima si individua alla periferia meridionale del territorio comunale in località Cozzo Celso ove è stata indicata una zona "C1" laddove lo studio geologico classifica tale area come zona instabile a pericolosità geologica elevata. Di conseguenza la suddetta previsione non viene condivisa, e l'area interessata viene riclassificata zona "E";
-  la seconda area si individua all'interno della zona A ed è tra quelle inserite nel decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 riguardante il piano straordinario dell'assetto idrogeologico. Per tale area valgono i vincoli e le prescrizioni contenute nel decreto sopraindicato.
Si condividono le limitazioni all'uso del territorio contenute nello studio geologico "Aree instabili" e si prescrive che le stesse vengano riportate sulle tavole della zonizzazione 1:2.000 e 1:10.000.
Si intendano richiamate e condivise tutte le prescrizioni contenute nel parere n. 21408/97 dell'8 febbraio 1999 espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo.
-  Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano sono decise in conformità al parere dell'ufficio, che a sua volta si è uniformato alle deduzioni espresse con la deliberazione consiliare n. 56 del 3 novembre 2003.
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Valledolmo, con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottati con la deliberazione consiliare n. 40 del 31 luglio 2003, in conformità al parere dell'ufficio n. 10 del 15 giugno 2005, salvo quanto considerato nel presente voto.";
Vista la nota dirigenziale, prot. n. 71648 del 25 novembre 2005, con la quale il comune di Valledolmo è stato invitato a formulare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 470 del 29 settembre 2005;
Vista la nota prot. n. 17963 del 30 dicembre 2005, pervenuta il 2 gennaio 2006 ed acquisita al protocollo di questo Assessorato il 4 gennaio 2006 con il n. 726, con la quale il responsabile dell'U.T.C. di Valledolmo ha trasmesso la delibera del consiglio comunale n. 87 del 22 dicembre 2005 avente per oggetto: "Piano regolatore generale - Presa d'atto del voto del C.R.U. n. 470 del 29 settembre 2005";
Vista la nota prot. n. 5 del 23 gennaio 2006, che l'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito si trascrive:
"...Omissis...
Con provvedimento dirigenziale n. 71648 del 25 novembre 2005, questo dipartimento ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 71/78, al comune di Valledolmo, il voto C.R.U. n. 470 del 29 settembre 2005, con il quale detto consenso si è espresso sul piano regolatore generale del comune in oggetto.
Con nota prot. n. 17963/U.T.C. del 30 dicembre 2005, il responsabile dell'U.T.C. ha trasmesso la delibera consiliare n. 87 del 22 dicembre 2005, avente come oggetto "Piano regolatore generale - Presa d'atto del voto C.R.U. n. 470 del 29 settembre 2005".
Con la suddetta delibera il consiglio comunale non ha formulato le proprie controdeduzioni al voto C.R.U., bensì ha deliberato di "Prendere atto del voto C.R.U. n. 470/05 in conformità al parere n. 10 ser. 3 U.O. 3.2", così come manifestato nella proposta di deliberazione in quanto la stessa conclude "che a parere di questo Ufficio non sussistono motivi di opposizione al voto C.R.U.".
Nella suddetta delibera, oltre alla proposta dell'ufficio è stata allegata la nota prot. n. 17210 del 5 dicembre 2005 a firma del responsabile dell'U.T.C., nella quale viene rappresentato che la "pericolosità geologica elevata posta a causa della riclassificazione da zona C1 a E citata nel voto n. 470 del C.R.U., in realtà non trova riscontro nelle tavole dello studio geologico allegate al piano regolatore generale e a firma del geol. A. Barcellona"; la stessa non viene presa in considerazione dal consiglio comunale.
Considerato che la nota di cui sopra evidenzia un possibile errore nell'individuazione dell'area oggetto di prescrizione e considerando che la zona C1 non risulta ubicata nella parte di territorio "Cozzo Celso" descritta nel voto C.R.U., si rimette la pratica al fine di chiarire eventuali discrasie.
Tanto si rappresenta per una più approfondita verifica dello stesso e per le opportune valutazioni che codesto consesso voglia prendere in merito a quanto segnalato, e si trasmettono, per il seguito di competenza, gli atti ed elaborati, nonché la delibera consiliare n. 87 del 22 dicembre 2005 di "Presa d'atto del voto C.R.U. n. 470/2005" per consentire l'emissione del decreto dirigenziale di approvazione del piano regolatore generale in oggetto.";
Vista la nota prot. n. 7 del 2 febbraio 2006, con la quale l'U.O. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, ad integrazione della sopra citata nota prot. n. 5 del 23 gennaio 2006, ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la nota del comune di Valledolmo prot. n. 1298 del 25 gennaio 2006, assunta al protocollo di questo Assessorato il 31 gennaio 2006 con il n. 6590, con la quale si fa istanza di rettifica di una zona che per mero errore è stata menzionata nel voto C.R.U. n. 470/2005 come zona C1 anziché zona IC;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 508 dell'8 febbraio 2006, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Vista la nota prot. n. 5 del 23 gennaio 2006, con la quale l'unità operativa 3.2 del Servizio 3° del D.R.U. ha trasmesso la delibera del consiglio comunale di Valledolmo n. 87 del 22 dicembre 2005, avente come oggetto: "Piano regolatore generale - Presa ddel voto C.R.U. n. 470 del 29 settembre 2005". Con detta nota l'ufficio ha evidenziato che, nonostante il consiglio comunale di Valledolmo non abbia controdedotto alle prescrizioni assessoriali formulate sul piano regolatore generale, la delibera consiliare n. 87/2005 è stata ugualmente trasmessa perché il Consiglio possa ulteriormente verificare la prescrizione riguardante la zona C1, alla luce della nota del responsabile dell'U.T.C., allegata tra gli atti della stessa delibera. In detta nota si segnala che la pericolosità geologica elevata posta a causa della riclassificazione della zona C1 in E, non trova riscontro nelle tavole dello studio geologico redatto a supporto del piano regolatore generale;
Vista la nota prot. n. 7 del 2 febbraio 2006, con la quale l'unità operativa 3.2 del servizio 3° del D.R.U. ha trasmesso ad integrazione la nota del comune di Valledolmo del 25 gennaio 2006 prot. n. 1298, nella quale si evidenzia che, sulla base della descrizione del sito riportata nel voto n. 470/2005, nell'area interessata alla superiore prescrizione insiste la previsione di zona IC (area destinata ad attività di interesse comunale), e non quella di zona C1;
Visto il voto n. 470 reso da questo Consiglio nella seduta del 29 settembre 2005 sul piano regolatore generale in argomento;
Sentiti i relatori, il Consiglio prende atto di quanto segnalato dall'ufficio e dal comune di Valledolmo.
Pertanto, a rettifica di quanto citato nel voto n. 470/05, la riclassificazione in zona E va riferita alla zona IC e non alla zona C1 menzionata per mero errore di battitura;
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Valledolmo, con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottati con la deliberazione consiliare n. 40 del 31 luglio 2003, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo Consiglio n. 470 del 29 settembre 2005, rettificato alla luce delle superiori considerazioni.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 470 del 29 settembre 2005 e n. 508 dell'8 febbraio 2006;
Ritenuto, di dovere procedere, ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali, nel rispetto dei termini di legge;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 ed in conformità ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 470 del 29 settembre 2005 e n. 508 dell'8 febbraio 2006 nonché alle prescrizioni dettate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Palermo in premessa citata, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Valledolmo, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 31 luglio 2003.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 470 del 29 settembre 2005 e n. 508 dell'8 febbraio 2006.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 10 del 15 giugno 2005 resa dall'U.O. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 470 del 29 settembre 2005;
 3)  nota prot. n. 5 del 23 gennaio 2006 resa dall'U.O. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato;
 4)  nota prot. n. 7 del 2 febbraio 2006 resa dall'U.O. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato;
 5)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 508 dell'8 febbraio 2006;
 6)  delibera C.C. n. 40 del 31 luglio 2003;
 7)  delibera C.C. n. 56 del 3 novembre 2003;
 8)  delibera C.C. n. 87 del 22 dicembre 2005;
Elaborati piano regolatore generale:
 9)  relazione tecnica illustrativa;
10)  tav.  1 - tabella tipi edilizi, scala 1:2.000; 
11)  tav.  2 - fase analitica - stato di fatto, scala 1:10.000; 
12)  tav.  3 - fase progettuale, scala 1:10.000; 
13)  tav.  4 - fase analitica, stato di fatto, scala 1:2.000; 
14)  tav.  5 - fase progett. centro abitato - zone di espansione, scala 1:2.000; 
15)  tav.  6 - piano particolareggiato zone di espansione, 1:2.000; 
16)  tav.  7 - piano particolareggiato terreno comunale Chiusa Madonna, 1:500; 
17)  tav.  8 - sovrapposizione catastale, scala 1:2.000; 

Studio agricolo forestale
18)  all.  9.1 - relazione; 
19)  all.  9.2 - carta altimetrica, 1:25.000; 
20)  all.  9.3 - carta clivometrica, 1:25.000; 
21)  all.  9.4 - carta idrologica, 1:25.000; 
22)  all.  9.5 - carta pedologica, 1:25.000; 
23)  all.  9.6 - carta della vegetazione dominante, 1:25.000; 
24)  all.  9.7 - carta uso del suolo, 1:25.000; 
25)  all.  9.8 - carta delle unità di paesaggio, 1:25.000, 
26)  all.  9.9 - carta dei complessi boscati e aree irrigue, 1:25.000; 
27)  all.  9.10 - carta dei vincoli, 1:25.000; 
28)  all.  9.11 - carta delle aree di possibile espansione, 1:10.000; 
29)  all.  9.12.1 - carta morfologica delle aree di possibile espansione - altimetria, 1:10.000; 
30)  all.  9.12.1 - carta morfologica delle aree di possibile espansione - clivometria, 1:10.000; 
31)  all.  9.13 - carta della vegetazione e di uso del suolo delle aree di possibile espansione, 1:10.000; 
32)  all.  9.14 - carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura delle aree di possibile espansione, 1:10.000; 
33)  all.  9.15 - commento alla tav. di adeguamento legge regionale n. 16/96; 
34)  all.  9.16 - tavola dei complessi boscati - adeguamento legge regionale n. 16/96; 
35) all.  9.17 - tavola di adeguamento alla legge regionale n. 16/96, art. 4 

Studio geologico
36)  all.  10 - relazione geologica; 
37)  all.  10.1 - all. studio geologico; 
38)  all.  10.2 - P.R.P. - relazione generale; 
39)  all.  10.3 - P.R.P. - relazione centro urbano; 
40)  all  10.4 - P.R.P. - relazione periferia ovest; 
41)  all.  10.5 - P.R.P. - relazione periferia est; 
42)  all.  10.6 - P.R.P. - relazione zone di espansione C2 e C3; 
43)  all.  10.7 - P.R.P. - relazione zona artigianale; 
44)  all.  10.8 - carta geologica, scala 1:10.000; 
45)  all.  10.9 - carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
46) all.  10.10 - carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
47)  all.  10.11 - carta pericolosità geologica, scala 1:10.000; 
48)  all.  10.12 - carta geologica, scala 1:2.000; 
49)  all.  10.13 - carta geomorfologica, scala 1:2.000; 
50)  all.  10.14 - carta litotecnica, scala 1:2.000; 
51)  all.  10.15 - carta pericolosità geologica, scala 1:2.000; 
52)  all.  10.16 - carta pericolosità sismica, scala 1:2.000; 
53)  tav.  11 - tavola inquadramento regionale 1:800.000; 
54)  tav.  12 - relazione tecnica illustrativa; 
55)  tav.  12.3 - relazione piano commerciale (allegato alla relazione tecnica illustrativa); 
56)  tav.   12.4  - rete commerciale attuale, scala 1:2.000; 
57)  tav.  12.5 - direttive e indirizzi di programmazione commerciale, scala 1:2.000 

Elaborati della zona di espansione
58) all.  13.1 - profili regolatori - relazione tecnica descrittiva; 
59)  all.  13.3 - prof. regol. comparto L3 sezione A-A', scala 1:200; 
60)  all.  13.4 - prof. regol. comparto L3 sezione B-B', scala 1:200; 
61)  all.  13.5 - prof. regol. comparto L1 sezione C-C', scala 1:200; 
62)  all.  13.6 - prof. regol. comparto L1 sezione D-D', scala 1:200; 
63)  all.  13.7 - prof. regol. comparto L6-L8 sezione E-E', scala 1:200; 
64)  all.  13.8 - prof. regol. comparto L7 sezione F-F', scala 1:200; 
65)  all.  13.9 - prof. regol. comparto L10 sezione G-G', scala 1:200; 
66)  all.  13.10 - prof. regol. comparto L10 sezione H-H', scala 1:200; 
67)  tav.  14 - regolamento edilizio; 
68)  tav.  15 - norme di attuazione. 


Art. 4

Il comune di Valledolmo dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi e art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2006.
  LIBASSI 

(2006.15.1246)
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