REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 MAGGIO 2006 - N. 25
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


CIRCOLARE 10 maggio 2006.
Attuazione della misura 3.14 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - "Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione". Precisazioni, 2° bando.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 dell'8 aprile 2005, parte I, è stato pubblicato il secondo bando di attuazione della misura 3.14 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
Il punto 3.4 "Modalità di erogazione del contributo" del suddetto bando prevede che l'erogazione dell'agevolazione concessa avvenga in tre quote, di cui la prima, pari al 40% dell'intero contributo, anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Lo stesso punto prevede, inoltre, che "la detta anticipazione deve essere obbligatoriamente richiesta dall'impresa beneficiaria entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni" e poi ancora che "qualora l'impresa beneficiaria non richieda la suddetta anticipazione entro il predetto termine di 20 giorni dal ricevimento del decreto di concessione, si intende che sia venuto meno l'interesse dell'impresa stessa nei riguardi dell'agevolazione e quest'ultima, previa contestazione all'impresa medesima, è pertanto revocata".
Giungono in questi giorni a questo Assessorato ed a Banca Nuova, gestore concessionario della misura 3.14, numerosi quesiti in merito alla condizione posta dal suddetto punto 3.4, con i quali si chiede se sia possibile, per l'impresa beneficiaria, esibire, in sostituzione della richiesta di anticipazione accompagnata da fideiussione/polizza, una richiesta di erogazione per stato d'avanzamento.
La ratio nella norma richiamata è chiara ed è quella - considerati il limitato tempo a disposizione delle imprese per realizzare il programma previsto (a seconda dei casi, 12 o 18 mesi dal ricevimento del decreto di concessione), le esigenze di accelerazione della spesa comunitaria e di una tempestiva riprogrammazione delle eventuali economie - di accelerare l'avvio dell'investimento, ovvero di rientrare immediatamente nella piena disponibilità delle risorse che i beneficiari non intendono più utilizzare al fine di assegnarle, entro le scadenze comunitarie, ad altri soggetti.
Evidenziato quanto sopra, la risposta ai suddetti quesiti, naturalmente, non può che essere positiva, considerato che la realizzazione, entro il predetto termine di 20 giorni, di uno stato d'avanzamento risponde ancora di più alla richiamata finalità di accelerazione del processo d'investimento e di rassicurazione circa la volontà di impiegare le risorse impegnate.
Si ritiene, tuttavia, utile ricordare che il predetto 40% dovrà necessariamente essere costituito esclusivamente da spese ammissibili ed agevolabili, e cioè da quelle che il bando, in particolare al punto 2.3, annovera tra quelle a fronte delle quali può essere concesso il contributo. Tale richiamo appare importante ed opportuno in quanto, qualora la richiesta dell'impresa dovesse riferirsi a spese in parte non ammissibili, comportando la riduzione dello stato d'avanzamento al di sotto del detto 40%, la conseguenza non sarebbe quella di non ottenere l'erogazione della prima quota ma, bensì, quella della revoca dell'intero contributo concesso a causa del mancato rispetto della suddetta condizione posta dal richiamato punto 3.4 del bando.
A tale riguardo, inoltre, si ritiene di poter precisare che le spese esibite potranno essere costituite anche da fatture o altre documentazioni fiscalmente regolari emessi ma non necessariamente pagati. In questo caso, infatti, avendo l'impresa comunque concretamente dimostrato di aver avviato il programma d'investimenti per la percentuale richiesta dal più volte richiamato punto 3.4 del bando, si potrà ritenere soddisfatta la richiamata condizione e, pertanto, non si procederà alla revoca, ma non si potrà naturalmente neanche procedere all'erogazione della prima quota per stato d'avanzamento, se non dopo l'avvenuto integrale pagamento dei titoli stessi e l'esibizione di tutta la documentazione prevista per l'erogazione dallo stesso punto 3.4 del bando.
Il dirigente generale del dipartimento regionale industria: INCARDONA
(2006.19.1538)
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