REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 MAGGIO 2006 - N. 24
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE



Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
(Ricorso n. 53 depositato l'11 aprile 2006)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 25 marzo 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1107, 204, 229, 247, 398, 590, 1058, 1114, dal titolo "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 28 marzo.
Il provvedimento legislativo contiene una esaustiva disciplina per la tutela e l'implementazione del patrimonio boschivo della Regione, norme attinenti al riordino della carriera del personale appartenente al Corpo forestale nonché l'istituzione di un'agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Nell'ambito delle norme relative all'organico processo di riordino della legge regionale n. 16/96, concernenti la definizione dei contingenti di operai con garanzie occupazionali di diversa durata di cui si avvale l'Amministrazione regionale per l'esecuzione in economia di opere di manutenzione, rimboschimento e prevenzione incendi, due disposizioni in particolare danno adito a censure di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 97 e 81, comma 4, della Costituzione.
I commi 9 e 10 dell'art. 44 prevedono, rispettivamente, l'inserimento degli operai che hanno effettuato almeno centocinquantuno giornate lavorative annue, in ciascuno degli anni del triennio 2002/2004, nel contingente ad esaurimento istituito presso ogni singolo distretto ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 16/96 nonché l'inquadramento successivo degli stessi nel contingente di cui all'art. 46, comma 1, della medesima legge regionale n. 16, ovverossia quello relativo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
In proposito, la stessa Amministrazione regionale, nel fornire i richiesti chiarimenti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69, con lettera prot. n. 3519 del 30 marzo 2006 sottolinea testualmente "l'effetto abnorme derivante dal combinato disposto dei commi 9 e 10 dell'art. 44 come introdotti in sede di discussione d'aula con emendamenti. In buona sostanza - prosegue la lettera - i superiori emendamenti, isolatamente ed autonomamente considerati, avrebbero avuto un effetto assai limitato, avendo un numero di potenziali destinatari appena superiore al centinaio e conseguenti ridottissimi oneri. La contemporanea loro approvazione, combinandone gli effetti, comporta come conseguenza che tutti gli operai attualmente ricompresi nelle fasce di garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative annue, sia ordinarie che ad esaurimento, possono conseguire il passaggio al contingente superiore di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), e cioè a tempo indeterminato. Il conseguente onere aggiuntivo, quantificabile in oltre E 22.000.000, non può trovare, allo stato, nessun riscontro nella copertura finanziaria indicata dall'art. 61".
Questo Commissario dello Stato ritiene di non potersi esimere dal tenere debito conto delle suesposte preoccupazioni dell'Amministrazione regionale e dal farle proprie.
L'art. 47, 2° comma, inoltre, si ritiene lesivo del principio di buon andamento della pubblica amministrazione in quanto prevede che indiscriminatamente tutti i lavoratori che abbiano comunque effettuato almeno un turno di lavoro di cinquantuno giornate lavorative in qualunque periodo, anche remoto, alle dipendenze dell'amministrazione forestale, siano inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter.
La previsione appare in contraddizione con la ratio dell'intera legge, che intende ridurre l'ambito del precariato favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro già esistenti ed impedire l'introduzione di meccanismi che ne favoriscono la formazione e, pertanto, si pone in contrasto con l'art. 97 della Costituzione.
Il capo II del titolo IV del provvedimento legislativo è riservato al riordino del Corpo forestale della Regione.
Le norme in esso contenute, ad eccezione degli artt. 57 e 58, costituiscono sostanziale riproduzione delle disposizioni contenute nei disegni di legge n. 1084, art. 19, comma 15 e n. 1095, stralcio XII, sui quali in atto pende il contenzioso dinanzi a codesta corte a seguito dei ricorsi presentati rispettivamente il 14 dicembre 2005 e il 27 gennaio 2006, per violazione degli artt. 3, 39, 51 e 97 della Costituzione.
Alle motivazioni addotte con le cennate impugnative si aggiungono le seguenti considerazioni.
Gli artt. 52, 53, 54, 55, 56, che stabiliscono una revisione delle qualifiche e delle articolazioni della carriera del Corpo forestale regionale, si pongono in contrasto con il rispetto del principio della contrattazione collettiva e della rappresentatività sindacale per la materia di cui trattasi, le cui procedure escludono l'intervento autonomo del legislatore regionale. A nulla vale il richiamo all'art. 76 della legge regionale n. 16/96, laddove si fa riferimento all'art. 2 della legge n. 421/92 per escludere dalla "privatizzazione" i rapporti di lavoro degli appartenenti al Corpo forestale della Regione.
Infatti la successiva legge n. 10 del 2000, che ha recepito nell'ordinamento regionale i principi della cennata legge n. 421/92 e del decreto legislativo n. 29/93, ha incluso nel proprio ambito di applicazione indistintamente tutti i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.
La riserva di provvedere con successiva legge al riordino della carriera del personale del Corpo forestale della Regione e del personale amministrativo ad esso collegato presente nell'art. 5, comma 3, della medesima legge n. 10/2000 non esclude la necessità del ricorso alle procedure di concertazione e/o consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria.
L'art. 110 del C.C.R.L., relativo al quadriennio giuridico 2002/2005, infatti, all'art. 110 espressamente include gli appartenenti al Corpo forestale tra i destinatari della contrattazione medesima e demanda ad un apposito comitato di cui faranno parte i rappresentanti sindacali "il compito di approfondire gli aspetti di carattere giuridico riguardanti il Corpo forestale della Regione siciliana e proporre, entro 90 giorni dall'istituzione, i conseguenti provvedimenti da adottare".
Orbene, l'Amministrazione, interpellata in proposito ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69, non ha fornito alcun elemento chiarificatore circa l'esistenza di un accordo formale raggiunto con le organizzazioni sindacali di categoria e sulla compatibilità economica dello stesso da verificarsi nelle opportune sedi.
Le norme in questione, sovvertendo il principio richiamato, procedono prima agli inquadramenti ai livelli superiori, demandando ad una successiva fase l'adeguamento delle misure organizzative e della definizione dell'organico, che dovrà tenere conto, pertanto, più che delle esigenze dell'amministrazione, delle unità di personale inquadrato nelle varie qualifiche.
L'art. 53, inoltre, indipendentemente dalla necessaria preventiva definizione delle dotazioni organiche per le qualifiche dirigenziali, dispone l'inquadramento nel ruolo dei dirigenti del Corpo forestale di tutti coloro che prestano servizio presso gli uffici centrali e periferici del dipartimento delle foreste nonché di quelli temporaneamente assegnati all'Azienda delle foreste, ed attribuisce loro la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
Al riguardo, codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 313 del 2003 ha avuto modo di chiarire l'esclusività in capo allo Stato della competenza ad attribuire le predette qualifiche, in virtù di quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lett. h) ed l), della Costituzione.
Alla luce delle suddette disposizioni costituzionali, soltanto il legislatore statale è competente in materia di giurisdizione penale e di polizia di sicurezza, rimanendo preclusa al legislatore regionale qualsiasi potestà d'intervento.
Anche l'art. 56 appare ispirato dall'intento di concedere un beneficio al personale interessato, in quanto, anziché disporre gli opportuni preventivi interventi volti alla definizione delle dotazioni organiche dei vari uffici in relazione ai fabbisogni dell'Amministrazione, viene rimesso alla volontà dei dipendenti la richiesta dell'attribuzione di mansioni e/o l'inquadramento nei ruoli del Corpo forestale anche in soprannumero.
In ultimo, l'art. 60, comma 9, 2° periodo, laddove prevede la possibilità di prorogare sine die la permanenza in carica dei revisori dei conti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in attesa della nomina del nuovo collegio, si pone in palese contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La peculiarità della situazione del collegio dei revisori dei conti dell'istituenda Agenzia non è tale da consentire di derogare alla normativa generale, che impone il divieto tassativo di "prorogatio" per gli organi collegiali sancito dalla legge n. 444/94 e dalla legge regionale n. 22/95, in aderenza con quanto chiarito da codesta Corte con la sentenza n. 208 del 1992.
Infatti, rimettere sostanzialmente alla volontà del Presidente della Regione, preposto alla nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti, la durata della permanenza in carica del precedente collegio, viola il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa nonché quello dell'imparzialità e del buon andamento.
Per i motivi suesposti

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
Impugna

i sottoelencati artt. del DDL. nn. 1107, 204, 229, 247, 398, 590, 1058, 1114, dal titolo "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.", approvato dall'ARS il 25 marzo 2006:
-  art. 44, commi 9 e 10 per violazione degli artt. 3, 97, 81, comma 4, della Costituzione;
-  art. 47, comma 2, per violazione dell'art. 97 della Costituzione;
-  artt. 52, 53, 54, 55 e 56 per violazione degli artt. 3, 39, 51 e 97 della Costituzione, nonché limitatamente all'art. 53, comma 4, per violazione anche dell'art. 117, comma 2, lett. h) ed l), della Costituzione;
-  art. 60, comma 9, 2° periodo, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Palermo, 31 marzo 2006.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: DI PACE
(2006.17.1406)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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