REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 MAGGIO 2006 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


   

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006, recante: "Istituzione del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
(Ricorso n. 52 depositato l'11 aprile 2006)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 25 marzo 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1037 dal titolo "Istituzione del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 28 marzo.
Il provvedimento legislativo, oltre a prevedere l'istituzione di un nuovo dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea e a disciplinarne gli ambiti di competenza, contiene varie disposizioni attinenti al settore dei beni culturali, nonché misure organizzative dell'Assessorato regionale preposto al ramo.
In particolare, la norma contenuta nell'art. 5, che testualmente si riporta, dà adito a censure per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione:
"Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1.  Alla fine del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: "Nella terza fascia della dirigenza sono inquadrati altresì i vincitori dei concorsi pubblici per dirigenti, di cui all'art. 5, comma 3, a far data dalla effettiva immissione in servizio. Il rinvio al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contenuto all'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si interpreta nel senso che trova applicazione il comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo medesimo rimanendo salvi gli effetti prodotti fino alla data della sua abrogazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 600 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa valutata in 600 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P B. 4.2.1.5.2 accantonamento 1001."".
Preliminarmente, va rilevato che la disposizione censurata riproduce sostanzialmente l'art. 19, comma 8, del DDL n. 1084 e l'art. 10, comma 2, del DDL n. 1095 - stralcio XIII - entrambi oggetto di impugnativa, rispettivamente in data 14 dicembre 2005 e 27 gennaio 2006, per violazione dei medesimi parametri costituzionali prima citati e le cui motivazioni si intendono integralmente richiamare.
Beneficiari della norma appaiono i vincitori dei concorsi per titoli, banditi nel 2000 dall'Assessorato dei beni culturali secondo la normativa previgente alla legge regionale n. 10 del 2000 per dirigenti tecnico biblioteconomo, bibliotecario, archivista, archeologo, antropologo, chimico, etnolinguista, fisico, storico dell'arte, paleografo, naturalista, ecc.
I vincitori dei suddetti concorsi per titoli a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione, conclusesi nel 2003, e quindi dopo l'entrata in vigore della cennata legge regionale n. 10/2000, sono stati inquadrati nella categoria D corrispondente all'VIII livello retributivo, espressamente richiamato nei bandi di concorso.
Adesso il legislatore, con la disposizione che si ritiene di dovere impugnare, intende procedere al reinquadramento dei cennati dipendenti nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, comma 1, legge regionale n. 10/2000, facendo ricorso, attraverso l'interpretazione autentica del suddetto 1° comma, all'art. 25, 2° comma, del decreto legislativo n. 29/93 ora abrogato, al fine di conferire efficacia retroattiva ai benefici previsti.
Giova ricordare in proposito che in detta fascia dirigenziale ad esaurimento è stato inquadrato, nella fase di prima applicazione della legge di riforma della dirigenza e dei rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione, il personale con qualifica di dirigente amministrativo e tecnico, ai sensi della normativa previgente, che era già in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, cioè nel maggio del 2000.
La previsione in questione era motivata dalla volontà di valorizzare la professionalità dei dipendenti, acquisita nel concreto svolgimento delle attività lavorative in una prospettiva di avanzamento e di riqualificazione del personale direttivo già in servizio da tempo, da concretizzarsi con l'ammissione a concorsi per l'accesso alla seconda fascia dirigenziale.
Orbene, gli attuali destinatari della norma, si ripete inquadrati nella categoria D, in quanto la declaratoria delle funzioni del dirigente tecnico e/o amministrativo nell'ordinamento anteriore alla più volte citata legge regionale n. 10/2000 è stata ricondotta generalmente a quella tipica dei funzionari direttivi trovando ampio riscontro anche nel contratto collettivo di lavoro, dopo l'immissione in servizio, reclamando il diritto all'inquadramento nella 3ª fascia dirigenziale, hanno instaurato con l'Amministrazione regionale un contenzioso il cui esito in atto non ha prodotto pronunce univoche dell'autorità giudiziaria.
Il legislatore, superando la determinazione assunta dai competenti uffici regionali in piena applicazione della legge regionale n. 10/2000, con la norma in questione intende ora produrre, per una ben individuata categoria di soggetti, uno slittamento verso la qualifica dirigenziale non sorretto da puntuali specifiche esigenze dell'Amministrazione, atteso che, fra l'altro, dai lavori parlamentari non è emersa a tutt'oggi la necessità di implementare la dotazione organica dei dirigenti, che attualmente è pari a circa 2.600 unità su circa 16.000 dipendenti.
E' di tutta evidenza, infatti, che i soggetti interessati dalla norma in esame, non essendo in servizio alla data di entrata in vigore della più volte citata legge regionale n. 10/2000, non possono legittimamente aspirare all'inserimento nella attuale 3ª fascia dirigenziale, in quanto non solo non hanno maturato il requisito minimo di anzianità nella qualifica per accedere ai concorsi per la dirigenza ma neppure hanno partecipato ad una procedura di selezione specifica per l'accesso a tale carriera, essendo richiesto nella quasi totalità dei bandi di concorso il possesso del solo diploma di laurea, contrariamente a quanto previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 29/93 ove si chiedeva, oltre al possesso del titolo di studio accademico, il requisito della provenienza dalla carriera direttiva.
La norma appare quindi configurare un reinquadramento "ope legis" alla qualifica superiore di una ristretta categoria di personale, in evidente contrasto non solo con il principio costituzionale del pubblico concorso e con la consolidata giurisprudenza di codesta Corte in materia (ex plurimis, sentenze n. 159 e n. 465 del 2005) ma anche con quello del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto implementerebbe la dotazione organica dei dirigenti in assenza di una puntuale ricognizione del proprio fabbisogno in relazione anche all'organizzazione delle strutture interne dell'Amministrazione.
Essa per di più, attraverso il ricorso all'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 10/2000, potrebbe dare adito ad ulteriore contenzioso per gli effetti derivanti dal retroattivo inquadramento giuridico-economico pure in presenza di prestazioni sinora rese dal personale interessato nella qualifica inferiore.
Per i motivi suesposti

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
Impugna

l'art. 5 del DDL n. 1037 dal titolo "Istituzione del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie" approvato dall'ARS il 25 marzo 2006, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Palermo, 31 marzo 2006.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: DI PACE
(2006.17.1407)
Torna al Sommariohome


046

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 23 -  34 -  4 -  76 -  21 -  17 -