REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 MAGGIO 2006 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


   

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006, recante: "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
(Ricorso n. 51, depositato l'11 aprile 2006).
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 25 marzo 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1098 - 704 - 809, dal titolo "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 28 marzo.
Il disegno di legge approvato costituisce la risposta del legislatore alla grave situazione di precarietà occupazionale in cui versano decine di migliaia di lavoratori in servizio presso le amministrazioni pubbliche dell'Isola, consentendone la progressiva fuoriuscita dal bacino del precariato mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
Durante l'iter parlamentare che ne ha preceduto l'approvazione, nel corpo originario del provvedimento sono stati inseriti emendamenti riguardanti disposizioni varie, tra le quali una dà adito a censure di incostituzionalità per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
L'articolo 20 infatti prevede che: "Le procedure di rendicontazione amministrativa e dei relativi controlli afferenti le gestioni di spesa delegata anteriori all'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si intendono espletate, fatte salve quelle derivanti dalle osservazioni già mosse in sede di controllo che devono concludersi entro il 31 dicembre 2006".
Nella sostanza, la norma costituisce una sorta di rinuncia da parte dell'Amministrazione a verificare non solo la regolarità della gestione di spesa dei funzionari delegati ma soprattutto se gli stessi abbiano o meno presentato il rendiconto.
I chiarimenti forniti dai competenti uffici regionali, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 488/69, non risolvono le gravi perplessità derivanti dalla lettera della norma, poiché non dimostrano che sia stato possibile verificare che l'obbligo di rendicontazione sia stato correttamente assolto da tutti i funzionari tenuti a provvedervi.
Il problema, invero, più che dalla sussistenza o meno dell'obbligo del controllo sulla rendicontazione, che potrebbe ritenersi attinente al profilo del controllo in senso tecnico della spesa e sul quale il legislatore regionale può, sulla base di particolari problematiche organizzative, disporre difformemente alle disposizioni di contabilità generale, sorge sul conseguente sostanziale esonero dall'obbligo di esibizione della documentazione giustificativa delle spese effettuate da parte di tutti i funzionari delegati.
Il controllo sull'attività di chi abbia maneggio di pubblico denaro è uno strumento di garanzia e correttezza delle pubbliche gestioni a tutela dell'interesse oggettivo della regolarità di gestioni finanziarie e patrimoniali, con palesi caratteri di necessarietà ed inderogabilità.
Incombe infatti su chiunque abbia la materiale disponibilità di fondi pubblici, erogabili per la spesa di sua competenza, dare la dimostrazione dell'utilizzazione delle somme prelevate e della loro effettiva destinazione e finalità istituzionale.
La norma, inoltre, potrebbe configurare un eventuale danno all'erario regionale connesso alla mancata presentazione di documentazione giustificativa, comprovante l'effettiva utilizzazione dei fondi assegnati per finalità istituzionali, risolvendosi ipoteticamente nell'uso di risorse pubbliche per spese arbitrariamente disposte per fini diversi, esonerando altresì il funzionario delegato dall'obbligo di ripianare il danno prodotto.
Per i motivi suesposti

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto, dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
Impugna

l'art. 20 del disegno di legge n. 1098 - 704 - 809 dal titolo "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006, per violazione dell'articolo 97 della Costituzione.
Palermo, 31 marzo 2006.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: DI PACE
(2006.17.1405)
Torna al Sommariohome


046

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 23 -  34 -  4 -  76 -  21 -  17 -