REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 MAGGIO 2006 - N. 24
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 aprile 2006.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Sciacca.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreto interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 38818 del 22 novembre 2005, con il quale il comune di Sciacca ha trasmesso, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante allo strumento urbanistico relativa alla modifica degli artt. 3, 4 e 5 del regolamento edilizio;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 20 del 7 febbraio 2005, con la quale il comune di Sciacca ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante al piano regolatore generale relativa alla "Modifica composizione e funzioni della commissione edilizia comunale - Sostituzione artt. 3, 4 e 5, titolo II, del regolamento edilizio comunale";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione dell'8 novembre 2005 del segretario generale del comune di Sciacca, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione e attestante l'assenza di osservazioni presentate avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 78 del 10 gennaio 2006, con la quale l'U.O.3.4/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 6 del 27 dicembre 2005, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Sotto il profilo della partecipazione dei cittadini di Sciacca al procedimento in questione, si rileva che non risultano presentate né osservazioni né opposizioni alla modifica in esame.
Sotto il profilo dell'apprezzamento delle modifiche apportate, si rileva che la nuova forma adottata per gli articoli in questione risulta molto più estesa, complessa e circostanziata di quella precedente: in particolare, l'art. 3 disciplina molto più precisamente i casi d'intervento della C.e.C., salvo quanto si dirà più appresso sul detto articolo; l'art. 4, tra l'altro, tiene conto dell'avvenuta separazione dei poteri tra i vertici amministrativi ed i vertici politici sancita dalle numerose leggi di riforma che partono dalla legge Bassanini e dal decreto legislativo n. 29/93 con le numerose modifiche operate dalla legislazione successiva; l'art. 5 regola dettagliatamente il funzionamento della commissione.
Tuttavia sia in ossequio alla logica che vuole che finché vi sia una commissione edilizia e urbanistica appaia irragionevole che questa non dia un parere, oltretutto superabile sia pure con motivazioni dagli uffici dell'amministrazione stessa, sia in ossequio alla circolare di questo Assessorato n. 3/79 finora mai revocata, sia perché l'argomento trascende l'interesse del singolo comune di Sciacca ed investe un argomento di portata generale che diventa quindi un problema normativo, si ritiene opportuno soprassedere alla modifica delle competenze nel senso che a tutt'oggi va riconosciuta alla commissione urbanistica comunale la prerogativa, rectius il diritto-dovere, di esprimere un parere non vincolante sui nuovi strumenti urbanistici generali ed attuativi prima della loro adozione.
Tra l'altro nella forma proposta appare illogico sottoporre al parere C.E.U.C. i piani di lottizzazione e non i piani particolareggiati, trattandosi di strumenti attuativi simili.
D'altronde gli strumenti urbanistici sono il frutto di un lavoro tecnico-progettuale compiuto appunto dal progettista, e su di essi il parere di una commissione, in questo caso sia edilizia che urbanistica insieme, può risultare utile se non altro perché una valutazione negativa può fare riflettere su aspetti e punti di vista diversi da quelli del progettista, una valutazione positiva corrobora la filosofia progettuale ed il punto di vista del progettista stesso: in ognuno dei due casi, ciò risulta comunque apporto collaborativi nei confronti del consiglio comunale, cui in definitiva, rappresentando esso la cittadinanza nel suo complesso, spettano le scelte sulla sistemazione della città.
Va anche specificato che può bene essere rilevata d'ufficio (anzi, è doveroso che lo sia) dalla commissione medesima una irregolarità, o una manchevolezza, o la necessità comunque di un aggiustamento della procedura nel procedimento amministrativo, che in linea del tutto generale può rivelarsi necessaria, magari per una differente interpretazione di norme: ed infatti non per nulla viene chiamato a far parte della C.E.U.C anche un avvocato dell'ufficio legale del comune: questo tuttavia senza alterare, come sotto si vedrà, la caratteristica di parere non vincolante rilasciato dalla commissione stessa.
Alla luce delle superiori considerazioni, secondo lo scrivente ufficio, gli articoli della deliberazione consiliare n. 20/2005 del comune di Sciacca vanno cosi modificati:
-  al nuovo art. 3 adottato, va cassato il comma 1, che crea confusione con il comma 4 che tratta più in dettaglio delle medesime competenze;
-  al comma 2 dell'art. 3, per chiarezza, va sostituita la parola "l'amministrazione" con le parole "gli uffici comunali" e , conseguentemente, la parola "sua" con la parola "loro";
-  in fondo al comma 3 del medesimo articolo, che nel testo (in delibera) trasmesso risulta privo di punteggiatura finale, vanno aggiunte le parole: "...; la commissione tuttavia ha la prerogativa di formulare rilievi, ai progetti che le vengono trasmessi, anche sotto il profilo della regolarità amministrativa: in presenza di tale tipologia di rilievi, il capo dell'U.T.C. formula le proprie controdeduzioni, restando ad esso comunque attribuita la responsabilità finale degli eventuali provvedimenti relativi, ivi compresa la ritrasmissione del progetto, ovvero il mantenimento della trasmissione alla C.E.U.C. perché fornisca comunque il richiesto parere obbligatorio e non vincolante sul progetto medesimo.";
-  alla lett. "a" del comma 4, sempre dell'art. 3, le parole "con esclusione dei" vanno sostituite dalla parola "inclusi i".
-  Il comma 5 del medesimo art. 3 va così modificato "sono incluse nelle competenze di parere della C.E.U.C. tutte le opere soggette a concessione edilizia, ma non quelle soggette ad autorizzazione", e conseguentemente va cassato il comma 6 che diventa superfluo (peraltro, nei casi dei vincoli contemplati dal detto comma 6 provvede per legge la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, mentre d'altro canto occorre tener presente l'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 37/85).
Per quanto riguarda poi il nuovo articolo 4, che tratta della composizione della C.E.U.C, al comma 1 va inserito il "comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato" in ossequio alla legge.
Sempre all'art. 4, il comma 3 va così sostituito: "I componenti durano in carica 5 anni".
Questo perché l'art. 7 della legge regionale n. 71/78 non risulta modificato in detta parte dall'art. 51 della legge n. 142/90, recepito nell'ordinamento della Regione siciliana con l'art. 72 della legge regionale n. 7/92, e quindi tale durata permane ai sensi e per gli effetti di detto articolo di legge.
Conclusioni
Si ritiene pertanto meritevole di approvazione la richiesta di modifica adottata dal comune di Sciacca con la deliberazione consiliare n. 20 del 7 febbraio 2005 degli artt. 3, 4, 5 del regolamento edilizio del comune di Sciacca secondo il testo adottato con la medesima deliberazione, ma con le modifiche sopra precisate da questo Ufficio.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 519 del 9 marzo 2006, che di seguito si trascrive:
"Il Consiglio
Vista la nota n. 78 del 10 gennaio 2006, con la quale l'U.O. 3.4 del servizio 3° del D.R.U. ha trasmesso il parere n. 6 del 27 dicembre 2005 per l'avviso consultivo ai sensi dell'art. 58, lett. b, della legge regionale n. 71/78, sulle modifiche al titolo II del vigente regolamento edilizio, deliberate dal consiglio comunale di Sciacca con l'atto n. 20 del 7 febbraio 2005;
Udito il relatore che ha illustrato la proposta di parere favorevole con modifiche dell'ufficio;
valutata a pratica in oggetto alla luce della documentazione prodotta, il Consiglio concorda con quanto espresso dall'ufficio nel parere n. 6/2005, che si intende integralmente riportato.
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere che sulle modifiche al titolo II al vigente regolamento edilizio del comune di Sciacca, apportate dal consiglio comunale con la deliberazione n. 20 del 7 febbraio 2005, sia condivisibile il parere dell'ufficio n. 6 del 27 dicembre 2005 citato in premessa.";
Ritenuto di poter condividere il voto n. 519 del 9 marzo 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 519 del 9 marzo 2006, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente, adottata dal comune di Sciacca con delibera del consiglio comunale n. 20 del 7 febbraio 2005, relativa alla modifica degli artt. 3, 4, 5 del regolamento edilizio.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 6 del 27 dicembre 2005, reso dall'U.O.3.4/D.R.U.;
2)  voto n. 519 del 9 marzo 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del consiglio comunale n. 20 del 7 febbraio 2005 con allegati la modifica agli artt. 3, 4 e 5 del regolamento edilizio.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Sciacca resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2006.
  LIBASSI 

(2006.15.1247)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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