REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 MAGGIO 2006 - N. 24
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 4 aprile 2006.
Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Campofranco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il foglio n. 1331 del 16 febbraio 2006, con cui il comune di Campofranco ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alla variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di cui alla delibera n. 56 del 30 novembre 2005;
Vista la deliberazione consiliare n. 56 del 30 novembre 2005, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale è stata adottata la variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del comune di Campofranco relativamente alla variazione alla zona E dell'art. 7 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale approvato con decreto n. 236/78;
Visti gli atti relativi alla variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale trasmessi;
Visto il parere n. 3 del 16 marzo 2006, reso dall'unità operativa 4.2/CL del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di Campofranco è dotato di uno strumento urbanistico approvato con decreto n. 236/78.
Esso risulta inferiore ai 10.000 abitanti, pertanto non occorre il parere del C.R.U.
Con delibera consiliare n. 56 del 30 novembre 2005, resa esecutiva, sono state approvate le integrazioni e modifiche alle "Norme di attuazione" allegate al vigente piano regolatore generale.
La variante alle norme di attuazione, così come riportato dal responsabile dell'area tecnica ambientale del comune nella succitata nota prot. n. 1331/06, "si è resa necessaria per meglio specificare le risorse naturali locali di cui al primo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni" e consiste nella variazione alla zona E dell'art. 7 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale approvato con decreto n. 236/78.
La variante alle N.T.A. riguarda le prescrizioni contenute nella zona E di cui all'art. 7 delle vigenti norme di attuazione, che sono interamente sostituite ed integrate secondo quanto stabilito nello schema di massima del piano regolatore generale, approvato con delibera consiliare n. 34 del 10 luglio 2003.
In particolare, l'art. 7 della zona E, il cui testo è allegato alla succitata delibera n. 56 del 30 novembre 2005 per formarne parte integrante, contiene oltre alle generalità e alla definizione della stessa zona, anche le prescrizioni per i fabbricati destinati ad abitazione, case rifugio e deposito attrezzi, interventi produttivi, agriturismo, demolizione e ricostruzione di fabbricati agricoli, interventi a servizio dell'agricoltura, impianti sportivi in zona agricola.
Considerato che:
Alla luce della documentazione esaminata, nulla si ha da rilevare sotto il profilo procedurale in quanto:
-  La variante in esame è stata regolarmente pubblicizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  Nei termini di legge, giusta certificazione del segretario comunale, nessuna opposizione o osservazione è stata prodotta;
-  La variante, così come riportato nella nota del comune prot. n. 1331 del 16 febbraio 2006, si è resa necessaria per meglio specificare le risorse naturali locali di cui al primo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
-  L'ultimo e il penultimo comma del primo punto relativo ai "Fabbricati destinati ad abitazione," sono da disattendere, in quanto la corretta disciplina sulla modifica di destinazione d'uso risulta inserita tra le norme modificative dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 a cui si riferiscono gli interventi produttivi.
-  Per il secondo punto relativo alle "Case rifugio e deposito attrezzi," la realizzazione di case rifugio non è ammessa perché non motivata con riferimento alla esplicitazione di tale tipologia edilizia, ed inoltre perché la loro volumetria va ad aggiungersi a quella residenziale. Pertanto è da eliminare al primo comma la locuzione "case rifugio".
-  Per quanto riguarda il terzo punto relativo agli "Interventi produttivi," bisogna inserire al primo comma dopo le parole "modificato dall'art. 6 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34," le parole: "e integrato dall'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 e dall'art. 139, comma 65, della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003".
-  Per il quinto punto "Demolizione e ricostruzione dei fabbricati agricoli" il secondo comma deve essere sostituito nel seguente modo: I fabbricati così ricostruiti dovranno mantenere la destinazione d'uso originaria ovvero la loro destinazione dovrà essere compatibile con gli usi agricoli cui sono destinati. Per i fabbricati presenti nelle fasce di rispetto di cui al 1° comma dell'art. 1, lettere d) ed e), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, per quanto riguarda la lettera e), devono osservarsi le prescrizioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche, non è ammessa la loro demolizione e ricostruzione. Inoltre l'ultimo comma relativo ai "fabbricati esistenti alla data dell'entrata in vigore della legge n. 765/67 non concorrono al computo delle volumetrie", si ritiene che lo stesso comma sia da disattendere, in quanto non motivato con riferimento sia a fattispecie concrete, sia ad orientamenti giurisdizionali sull'argomento.
-  Per quanto riguarda l'ultimo punto relativo alla possibile realizzazione di "Impianti sportivi in zona agricola E di cui all'art. 7 della variante alle N.T.A., gli stessi non sono compatibili con gli usi agricoli in quanto rientrano tra le zone per servizi di cui alla lettera F del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pertanto si prescrive che tale comma sia da disattendere.
Per tutto quanto sopra precede, questa U.O. 4.2/CL è del parere che la variante alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale, adottata con delibera n. 56 del 30 novembre 2005 relativa a variazione alla zona E dell'art. 7 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, sia meritevole di approvazione così come riportata nel testo allegato alla proposta di delibera n. 44 del 24 novembre 2005 costituente parte integrante della delibera di adozione, con le prescrizione di cui ai sopra considerata";
Ritenuto di condividere il parere dell'unità operativa 4.2/CL n. 3 del 16 marzo 2006;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 3 del 16 marzo 2006, reso dall'unità operativa 4.2/CL del servizio 4/DRU, è approvata la variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Campofranco, adottata con delibera del C.C. n. 56 del 30 novembre 2005, così come riportata nel testo allegato alla proposta di delibera n. 44 del 24 novembre 2005 costituente parte integrante della delibera di adozione, con la prescrizione di cui al citato parere n. 3/2006.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 3 del 16 marzo 2006, reso dall'unità operativa 4.2/CL del servizio 4/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 56 del 30 novembre 2005 con proposta di deliberazione dell'A.T.A. prot. n. 44 del 24 novembre 2005, costituente parte integrante della delibera stessa, con allegata la proposta variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà trasmesso al comune di Campofranco, il quale dovrà curarne il deposito a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 4

Il comune di Campofranco resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2006.
  LIBASSI 

(2006.15.1244)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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