REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 MAGGIO 2006 - N. 23
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 21 aprile 2006.
Piano di protezione delle risorse acquatiche 2006 - interruzione temporanea della pesca.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 2369/02 del Consiglio del 20 dicembre 2002, di modifica del regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio del 17 febbraio 1999, che definisce le modalità per le azioni strutturali nel settore pesca e che, in particolare, all'articolo 12, paragrafo 6, prevede che gli Stati membri possano varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori al fine di promuovere l'interruzione temporanea dell'attività nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche;
Visto il regolamento CE n. 2369/02 del Consiglio del 20 dicembre 2002, di modifica del regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio del 17 febbraio 1999, che definisce le modalità per le azioni strutturali nel settore pesca e che, in particolare, all'articolo 16, prevede l'adozione di un piano di gestione delle risorse acquatiche;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 ed, in particolare, l'articolo 170, comma 2;
Vista la legge regionale del 7 agosto 1990, n. 25, che al comma 1 dell'art. 9 vieta la pesca a strascico nei Golfi di Catania, Castellammare e Patti;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed, in particolare, l'articolo 114;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, che prevede l'istituzione di zone di tutela biologica;
Visto il decreto ministeriale 9 marzo 2006, concernente l'istituzione di un comitato unico per la gestione delle zone di tutela biologica, e l'abrogazione dei decreti ministeriali 30 luglio 2004 dal n. 200425516/1 al n. 200425516/11, riguardanti l'istituzione per ciascuna ZTB dei comitati di gestione;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, con il quale, a livello nazionale, sono state adottate le modalità per l'attuazione dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per l'anno 2004, nell'ambito di un piano triennale 2004-2006, finalizzate alla protezione delle risorse acquatiche, e rivolte a migliorare la sostenibilità della pesca marittima con valutazione scientifica dell'efficacia in termini di tutela delle risorse;
Visti i decreti nn. 54 e 61, rispettivamente del 28 luglio 2004 e del 30 luglio 2004, con i quali a livello regionale sono state adottate le modalità per l'attuazione dell'interruzione tecnica per l'anno 2004, in adesione al piano di protezione nazionale e sono state introdotte misure gestionali, quali il divieto di pesca per i giorni di sabato, domenica e festivi e la previsione di istituire le zone di tutela biologica;
Visto il decreto n. 125 del 5 agosto 2005, con il quale, in adesione al piano di protezione nazionale per l'anno 2005, è stato adottato il piano di protezione regionale delle risorse per l'anno 2005;
Visto il verbale del Consiglio regionale della pesca relativo alle sedute del 10 e del 16 febbraio 2006;
Considerata la necessità di riformulare per il 2006 le misure già introdotte con i precedenti decreti, sulla base delle relazioni scientifiche prodotte dall'IAMC-CNR, dall'ICRAM e dal CONISMA nell'ambito della stesura del programma triennale della pesca e dell'acquacoltura della Regione siciliana, tenendo conto, altresì, delle osservazione mosse dalla Commissione europea alle misure di arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuate negli anni 2004 e 2005;
Considerato che le risorse ittiche mediterranee sono un bene comune e che l'integrazione tra le misure di protezione nazionali e quelle regionali favoriscono una migliore tutela di tali risorse;
Considerato che ad oggi la mancata copertura finanziaria sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale, esercizio finanziario 2006, non consente l'immediata efficacia dei disposti del presente decreto da cui consegue assunzione di spesa;
Ritenuto tuttavia di dovere garantire le finalità del piano di protezione attraverso una programmazione unitaria e coordinata;
Ritenuto di potere adottare il presente atto con la clausola prevista all'art. 11 del presente disposto;

Decreta:
Art.  1
Piano di protezione delle risorse acquatiche 2006

1)  Le misure disposte nel presente decreto sono riferite all'anno 2006, ed hanno lo scopo di consentire lo sviluppo sostenibile dell'attività di pesca della flotta siciliana, nell'ambito del piano triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui alla premessa, e nel quadro degli orientamenti della politica comune della pesca, attraverso la protezione delle risorse acquatiche.
2)  Tali misure sviluppano quanto già disposto nei decreti del 2004 e 2005, sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche fornite dagli istituti di ricerca coinvolti, nei programmi di valutazione dello stato delle risorse da pesca attorno ai mari siciliani ed alle indicazioni provenienti dagli studi propedeutici alla realizzazione del programma regionale della pesca, di cui all'art. 144 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000. Tali misure contemplano ulteriori interventi tecnici rivolti a garantire una migliore modalità di sfruttamento delle risorse nell'ambito di applicazione del criterio di sostenibilità ed in applicazione del codice di condotta per una pesca responsabile (FAO 1995).
3)  Le misure sono articolate per i principali sistemi di pesca utilizzati e per le aree operative dei vari segmenti di flotta. Le misure tengono inoltre conto delle specie bersaglio della pesca siciliana e della loro biologia ed ecologia.
4)  Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutte le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca ed iscritte nei compartimenti marittimi siciliani, con l'esclusione delle unità da pesca oceanica.
Art.  2
Sui periodi di interruzione temporanea della pesca per l'anno 2006

1)  Considerato che il piano di protezione è articolato per mestieri, segmenti di flotta ed abilitazioni alla navigazione, le unità da pesca che sono in possesso di licenze che prevedono l'uso di diversi attrezzi, secondo l'attività prevalente, devono comunicare, 8 giorni prima dell'inizio del periodo di arresto temporaneo, alla competente autorità marittima, a quale intendono aderire, seguendo le modalità attuative di cui ai successivi commi.
2)  Per le unità da pesca di cui all'articolo 1, comma 4, con licenza a strascico od autorizzate alla pesca con rete da traino volante, abilitate alla pesca costiera locale o alla pesca costiera ravvicinata, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 45 giorni consecutivi, a partire dal 15 settembre 2006, con l'obiettivo di ridurre la mortalità da pesca sugli aggregati di giovanili delle principali specie demersali.
3)  Per le unità da pesca di cui all'articolo 1, comma 4, con in licenza attrezzi da posta, lenze, arpioni e palangresi messi in pesca in prossimità del fondo ed abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di 45 giorni a partire dall'1 aprile 2006, con l'obiettivo di ridurre la mortalità da pesca sugli aggregati di riproduttori delle principali specie demersali.
4)  Per le unità da pesca di cui all'articolo 1, comma 4, con in licenza ferrettare, lenze, arpioni e palangresi messi in pesca in superficie ed abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di 45 giorni a partire dal 15 ottobre 2006, allo scopo di proteggere i giovanili di pesce spada anche in accordo alle raccomandazioni ICCAT.
5)  Le imbarcazioni con in licenza lenze, arpioni e palangresi, devono optare per la prevalenza tra l'uso di fondo o di superficie ed effettuare di conseguenza il fermo di pesca nel periodo stabilito ai precedenti commi 3 e 4. Nel caso l'imbarcazione opti per l'uso di lenze, arpioni e palangresi al fondo, arrestandosi in base al comma 3, non deve comunque pescare in superficie nel periodo previsto dal comma 4. Se invece opta per l'uso di lenze, arpioni e palangresi in superficie, arrestandosi in base al comma 4, non deve comunque pescare al fondo, nel periodo previsto al comma 3.
6)  Nei periodi di cui ai commi 3 e 4 è interdetta la pesca sportiva ad esclusione di quella effettuata dalla terraferma o da natante con lenza a mano o bolentino.
7)  Per le unità da pesca di cui all'articolo 1, comma 4, con in licenza circuizione, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 45 giorni, a partire dal 15 ottobre 2006, allo scopo di ritardare il reclutamento alla pesca dei giovanili di acciuga.
Art.  3
Sulle modalità di interruzione

1)  In relazione alle diverse tipologie di pesca entro i primi 3 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del fermo, a cura dell'armatore devono essere consegnati all'autorità marittima i documenti di bordo dell'unità.
2)  Durante i periodi di interruzione obbligatoria della pesca di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca a tutte le unità da pesca provenienti dai compartimenti non siciliani, entro le acque territoriali di competenza della Regione siciliana (entro 12 miglia dalla linea di base). Le predette violazioni saranno punite in base alla normativa nazionale vigente.
3)  Le unità da pesca che operano in area diversa dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tale area, previa comunicazione scritta dell'armatore all'ufficio d'iscrizione dell'unità, entro il giorno precedente l'inizio dell'interruzione ivi prevista. In tal caso, i documenti di bordo saranno consegnati all'autorità marittima dell'area in cui opera l'unità da pesca.
Art.  4
Ulteriori misure tecniche per la pesca a strascico e/o volante

1)  Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante anche per le imbarcazioni che svolgono attività di pesca turismo nei giorni di sabato, domenica e festivi, in tutti i compartimenti marittimi della Sicilia.
2)  Limitatamente alle imbarcazioni a strascico e/o volante abilitate alla pesca costiera locale è consentito, nei giorni di sabato e domenica, il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse, purché l'inattività sia dimostrata presso la competente autorità marittima.
Art.  5
Zone di tutela biologica

1)  Nelle acque dello Stretto di Sicilia sono istituite due zone di tutela biologica nelle GSA 15 e 16, ai sensi dell'art. 145, comma 1, lettera c), interdette alla pesca a strascico per tre anni e finalizzate alla protezione di giovanili di merluzzo (Merluccius merluccius), i cui limiti geografici saranno indicati con provvedimento del Ministero per le politiche agricole e forestali.
2)  Con il presente decreto sono omologate alle zone di tutela biologica le aree di ripopolamento chiuse alla pesca a strascico con la legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, site nel Golfo di Castellammare, nel Golfo di Patti e nel Golfo di Catania e ricadenti nelle acque territoriali siciliane.
3)  Ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, per ciascuna delle suddette ZTB si istituiranno, con successivo provvedimento, i comitati di gestione cui spetta la regolamentazione dell'attività di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo.
4)  I comitati di gestione, di cui al comma 3, saranno composti da un rappresentante dell'Amministrazione, un rappresentante delle capitanerie di porto competenti, un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria e sindacali, un ricercatore per ciascuno degli organi di ricerca che partecipano al Consiglio regionale della pesca, un rappresentante del consorzio di ripopolamento ittico competente ed altri esperti eventualmente nominati dall'Assessorato.
5)  In base alle disponibilità di bilancio, l'Amministrazione darà incarico agli enti di ricerca di proporre nuove aree di tutela biologica e monitorare gli effetti delle misure di limitazione delle attività di pesca in tali aree.
Art.  6
Piano di gestione per le unità di pesca a strascico abilitate alla pesca mediterranea

1)  Per le unità da pesca a strascico abilitate alla pesca mediterranea iscritte nei compartimenti siciliani è prevista l'adozione di un piano di gestione ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE n. 2371/2002.
2)  Con successivo provvedimento verrà istituito un comitato per la redazione del piano di gestione, che includerà le associazioni di categoria e sindacali cui afferiscono le imbarcazioni del segmento di flotta interessate dal piano, l'Amministrazione, gli organi di ricerca afferenti al Consiglio regionale della pesca, le capitanerie di porto competenti.
3)  Il piano di gestione elaborato dal comitato individuato al precedente comma 2 verrà fatto proprio dall'Amministrazione e sottoposto alle procedure per l'adozione del Consiglio europeo, ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE n. 2371/2002.
4)  Al fine di non vanificare l'azione benefica dell'arresto temporaneo previsto al comma 1 del precedente art. 4, è fatto divieto alle imbarcazioni abilitate alla pesca mediterranea di esercitare la pesca a strascico nelle acque territoriali siciliane (entro 12 miglia dalla linea di base) per 45 giorni consecutivi a partire dal 15 settembre 2006.
5)  Su richiesta delle associazioni di categoria, l'Amministrazione può individuare altre attività di pesca e segmenti di flotta, che necessitano l'adozione di uno specifico piano di ricostituzione o di gestione, ai sensi degli artt. 5 e 6 del regolamento CE n. 2371/2002, sentito il parere degli istituti di ricerca afferenti al Consiglio regionale della pesca.
Art.  7
Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee

1)  In relazione alle interruzioni temporanee di cui al precedente articolo 2 compatibilmente alle norme comunitarie di cui alle premesse, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento consistenti in:
a) indennità sociale pari a quanto previsto dall'art. 114 della legge regionale n. 6/2001 a ciascun marittimo che risulti dai documenti di bordo imbarcato per tutto il periodo d'interruzione temporanea;
b) rimborso all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti, in relazione al periodo di interruzione temporanea, per i marittimi di cui alla precedente lettera a).
2) Le misure sociali di cui al presente articolo hanno come
destinatari soltanto i marittimi che abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione entro l'anno solare, su unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia. Nel computo dei 181 giorni sono inclusi anche i giorni di interruzione temporanea di cui al precedente articolo 2.
Art.  8
Riduzione capacità

1)  Nell'ambito dell'arresto definitivo delle imbarcazioni con licenza a strascico appartenenti al segmento lft < 12 m, previsto dal piano di protezione nazionale 2004-2006, sarà incentivata la misura di cui all'art. 170, legge regionale n. 32/2000, comma b.
2)  La suddetta misura verrà inoltre prevista, per l'arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca appartenenti a flottiglie regolate dai piani di gestione o di ricostituzione.
Art.  9
Misure di controllo

1)  Per evitare che i benefici delle misure adottate possano essere compromessi da attività non consentite, saranno intensificati, di concerto con gli organismi competenti, la vigilanza in mare ed i controlli a terra sia per quanto riguarda il rispetto delle misure previste agli artt. 2, 4, 5 e 6 del presente decreto e sia per verificare l'adozione delle misure minime di maglia delle reti vigenti.
2)  La distribuzione spaziale e le modalità di pesca delle imbarcazioni del segmento di flotta con lft>24 m sarà valutata, in aggiunta all'attività ispettiva degli organi competenti, mediante i sistemi di monitoraggio remoto attualmente in vigore.
Art.  10
Pesche speciali

1)  Le pesche speciali saranno regolamentate a livello regionale, in relazione ai dettati del regolamento comunitario n. 1626/94 e n. 1627/94 e successive modificazioni, con eventuali ulteriori restrizioni in base ai piani di gestione che saranno adottati.
Art.  11
Disposizione transitoria

I commi 3 e 4 dell'art. 1, l'art. 2, l'art. 3 e l'art. 7 del presente decreto spiegheranno i propri effetti dalla data dello stanziamento delle risorse finanziarie sul relativo cap. 348105 - rubrica pesca - esercizio finanziario 2006.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione.
Palermo, 21 aprile 2006.
  LO MONTE 

(2006.17.1402)
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100*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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