REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 MAGGIO 2006 - N. 23
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


   

Ordinanza del 6 dicembre 2005 emessa dalla Corte di appello di Milano nel procedimento civile vertente tra De Gregorio Massimo c/Barclays Bank PLC.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)
N. 110 reg. ordinanze 2006
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione 1ª civile

composta dai seguenti magistrati:
-  dott. Giuseppe Patrone, presidente relatore
-  dott. Roberto Bichi, dott. Irene Formaggia, consiglieri
riunita in camera di consiglio nella causa promossa da De Gregorio Massimo con avvocati Eduardo e Roberto De Sanna nei confronti di Barclays Bank PLC con avvocati Susanna Buonvino e Fulvio Di Domenico.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
sentito il relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato che l'argomentazione centrale che il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione ed a tenore della quale la disposizione di cui all'art. 1 della legge regionale della Regione Sicilia 23 dicembre 2000, n. 38, non troverebbe applicazione nel caso di specie appare suscettibile di differente valutazione alla luce delle contrapposte argomentazioni sviluppate dalle parti nel presente e nel pregresso giudizio;
Rilevato che di conseguenza assume tutta la sua rilevanza la dibattuta questione della conformità della citata norma regionale ai principi sanciti dall'ordinamento statale (il c.d. limite del diritto privato) ed, in particolare, ai principi comuni e fondamentali del diritto civile in tema di completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni, oltre che del contrasto della citata norma con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione;
Considerato che non appaiono, sotto tale profilo, manifestamente infondati i profili di illegittimità costituzionale della citata norma;
Ritenuto, quindi, che la questione - certamente rilevante ai fini della decisione - deve essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale con conseguente sospensione del presente procedimento in grado di appello pendente avanti a questa Corte
P.Q.M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1 della legge regionale della Regione Sicilia 23 dicembre 2000, n. 38;
Rimette gli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio;
Sospende il presente procedimento fino alla decisione della citata questione;
Si comunichi alle parti, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Milano, 3 novembre 2005.
  Il presidente relatore: PATRONE 

(2006.17.1403)
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