REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 28 APRILE 2006 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Milo


Lo statuto del Comune di Milo è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 66 del 23 dicembre 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 27 febbraio 2006.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Il Comune di Milo

Questo Comune, ente autonomo locale di rilevanza costituzionale, ai sensi degli artt. 114, 117, 118 e 119 della Carta costituzionale nonché circoscrizione di decentramento statale e regionale, esercita le funzioni proprie e quelle trasferite o delegate con leggi statali o regionali secondo i principi costituzionali, le leggi comunitarie, statali e regionali, le norme del presente statuto e dei regolamenti comunali, in forza del principio di sussidiarietà.
Il territorio del Comune è posto a 750 m.s.l.m., ha una estensione di kmq 18,24 e confina ad est con i Comuni di Giarre e S. Venerina, a sud con i Comuni di Zafferana Etnea e S. Venerina, a nord con il Comune di Sant'Alfio e a ovest con i Comuni di Zafferana Etnea e Sant'Alfio.
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Milo".
La modifica del nome e del sigillo può essere disposta dal consiglio comunale previo referendum popolare, ai sensi dell'art. 8, legge regionale n. 30/2000.
La casa comunale è ubicata nel centro urbano, in essa si svolgono le adunanze degli organi elettivi. In casi eccezionali o per particolari esigenze l'organo può riunirsi in luoghi diversi, previo avviso al pubblico.
Nella sede comunale un apposito spazio, idoneo a garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il messo comunale, su disposizione del segretario comunale, cura ed è responsabile dell'affissione degli atti e degli avvisi, che saranno trascritti in apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati. Sono, comunque, fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario comunale previste dalle vigenti norme.
Il gonfalone, lo stemma o altri segni distintivi del Comune potranno essere utilizzati secondo quanto previsto dalla legge e da apposito regolamento.
Lo stemma del Comune rappresenta uno scudo con i colori degli Aragona giallo oro e rosso bordeaux in strisce verticali alternate e un triangolo su sfondo blu con la rappresentazione dell'Etna, dell'antico abbeveratoio di Milo e della croce di Sant'Andrea con un ramo di ginestra.
Sulla sommità di detto scudo la scritta " Comune di Milo" e alla base il motto "In nemore milensi salus".
Art. 2
Finalità

Il Comune rappresenta e cura, in via principale, tenuto conto che gli enti territoriali sovraordinati hanno, in questa materia, una funzione sussidiaria, gli interessi della propria comunità, costituita dai cittadini residenti e da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi, promuovendone il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
Il Comune in particolare opera per:
-  rimuovere ostacoli allo sviluppo della persona umana e garantire la parità giuridica, economica, sociale e le pari opportunità;
-  promuovere e sostenere le attività culturali, sportive, ricreative dei giovani valorizzandone la funzione sociale e adoperandosi perché queste attività diventino pratica diffusa tra tutti gli strati e fasce della popolazione;
-  valorizzare la capacità culturale e professionale dei lavoratori;
-  garantire la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;
-  organizzare un organico assetto del territorio per favorire lo sviluppo di tutta la comunità, per fornire, anche nelle frazioni, i servizi necessari per ridurre il divario e gli svantaggi che possono derivare dalla diversificazione del territorio e per il recupero culturale;
-  garantire un efficace servizio di assistenza sociale e il diritto alla salute di ogni cittadino;
-  tutelare le risorse naturali e ambientali al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
-  difendere e valorizzare il proprio patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale al fine di conservare la memoria storica del passato;
-  promuovere ed assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità, ispirando la propria azione amministrativa ai principi della trasparenza, della razionalità e della semplificazione delle procedure.
Per la realizzazione delle proprie finalità il Comune adotterà il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrerà alle determinazioni degli obiettivi dei propri piani e programmi e di quelli dello Stato e della Regione consultando sindacati, formazioni sociali ed economiche o culturali operanti sul suo territorio.
Art. 3
Servizi sociali

Il Comune concorre, di concerto con altri enti, ad assicurare tutti i servizi sociali fondamentali al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini. In particolare eroga servizi socio-assistenziali in favore di anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti e dei cittadini residenti in stato di bisogno.
Per quanto non espressamente riservato ad altri enti e organizzazioni, il Comune individua interventi per l'inserimento sociale degli anziani, promuovendo il loro ruolo attivo nella comunità e per l'inserimento sociale di tutte le persone disagiate.
Art. 4
Biblioteca comunale

Il Comune riconosce alla biblioteca pubblica la funzione fondamentale di struttura autonoma atta a soddisfare i bisogni culturali della collettività e a promuovere iniziative e dibattiti finalizzati alla crescita della partecipazione democratica alla vita civile e politica della comunità.
La biblioteca pubblica costituisce inoltre la struttura idonea a conservare la memoria storica della comunità, per la realizzazione di tale fine il Comune favorisce la creazione e il potenziamento di un archivio storico che sia non solo custode delle testimonianze del passato, ma anche strumento e occasione di stimolo per una loro maggiore e più diffusa conoscenza.
Art.  5
Sviluppo economico e gestione del territorio

Il Comune riconosce come propria la funzione di indirizzare e coordinare lo sviluppo economico della comunità locale, favorendo in particolare il mantenimento e lo sviluppo delle tradizioni attività agricole e delle attività legate al turismo.
A tal fine il Comune vigila affinché l'assetto del territorio favorisca la salvaguardia dei beni naturali e ambientali, coniugando esigenze di tutela ed esigenze di sviluppo produttivo ed attivando tutti i suoi poteri di vigilanza per un corretto sviluppo del territorio idoneo a garantire un uso del suolo e del sottosuolo in armonia con l'interesse collettivo.
Art.  6
Attività normativa

Le disposizioni dello statuto, fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla legge stabiliscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e in particolare determinano le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, le norme che assicurino condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti e delle aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre, i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statutarie.
Il consiglio comunale esercita, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenza del Comune in cui manchi la disciplina legislativa, per l'organizzazione del Comune e dei suoi organi.
Le modifiche statutarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale; l'iniziativa di modifica è riconosciuta a qualsiasi consigliere, alla giunta e ad almeno al 20% dei cittadini elettori. Ogni modifica statutaria segue la procedura dell'art. 4 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, così come modificato dall'art. 1, commi terzo, quarto e quinto, legge regionale n. 30/2000.
I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data della loro ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo l'approvazione della relativa delibera di adozione.
Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sulla organizzazione, sulla interpretazione di norme comunali o che riguardino la generalità dei cittadini, oltre che pubblicati all'albo pretorio per almeno 30 giorni e pubblicizzati in modo da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.
Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e di quelle regolamentari dallo stesso consiglio approvate, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
Titolo II
PARTECIPAZIONE
Art.  7
Titolarità dei diritti

Sono titolari dei diritti di partecipazione, fatta eccezione per l'esercizio del voto nel referendum, oltre ai cittadini residenti, i cittadini che esercitano nel Comune attività di lavoro, studio, o vi soggiornano per motivi turistici, gli stranieri che svolgono nel Comune la propria attività, gli emigrati del Comune.
Art.  8
Forme associative

Il Comune favorisce le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti e i gruppi informali senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale ed operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, dell'occupazione, del tempo libero, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme, può intervenire a favore o può stipulare con i predetti apposite convenzioni per una migliore gestione di specifiche attività che rientrino nelle sue finalità; contributi, convenzioni e ogni altro rapporto tra il Comune e i gruppi o associazioni saranno oggetto di specifico regolamento.
Art. 9
Consultazione

Gli organi comunali, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'apposito regolamento, possono, nell'ambito delle proprie competenze e per materia di esclusiva competenza locale, effettuare consultazioni, anche per particolari settori di popolazione o territoriali, mediante questionari, indagini, assemblee, udienze.
Art. 10
Istanze e petizioni

I cittadini, le associazioni e gli organismi di cui agli artt. 7 e 8 possono, come previsto dall'apposito regolamento, rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:
-  istanze su questioni di carattere specifico;
-  petizioni su questioni di carattere generale.
Le risposte dovranno essere fornite entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi nel termine di ulteriori 30 giorni, qualora non abbia rigettato la richiesta con risposta motivata.
Il regolamento stabilirà le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di istanza e di petizione da esercitare nei confronti degli organi collegiali.
Art.  11
Iniziativa popolare

Possono essere presentate ai competenti organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale, redatte sotto forme di schema di deliberazione o di provvedimento e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste.
La proposta, presentata dal comitato promotore e con l'indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta, secondo le modalità e le procedure previste dall'apposito regolamento, da un numero di cittadini non inferiore al 10% della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Fermo restando il quorum previsto, la proposta può essere sottoscritta anche dai cittadini che abbiano raggiunto i 14 anni di età, senza che questi ultimi concorrano al raggiungimento del quorum.
Dalla data di presentazione, l'organo competente non può non tenere conto della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.
La proposta, verificata da parte del segretario comunale la conformità a quanto previsto dal citato regolamento, viene istruita e corredata dai prescritti pareri e dall'eventuale attestazione finanziaria, per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in merito entro 60 giorni dalla sua presentazione.
Delle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e copia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.
Art.  12
Diritto di udienza

I cittadini e gli organismi di cui ai predetti artt. 7 e 8, hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal sindaco e dagli assessori competenti in giorni prefissati e pubblicizzati all'albo e nell'ufficio interessato oppure su appuntamento per illustrare i problemi di interesse generale.
Il regolamento potrà disciplinare i modi e i tempi in cui i rappresentanti degli organismi di cui al precedente art. 4 possono, in udienza pubblica, essere ascoltati dagli organi collegiali; inoltre, potrà prevedere i rimedi contro eventuali omissioni o arbitrii.
Il regolamento previsto dal 3° comma del precedente art. 10 disciplinerà l'audizione degli interessati al procedimento.
Art. 13
Istruttoria pubblica

L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in materia rilevante sulla economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica.
Alla ricognizione di tali atti si perviene con deliberazione del consiglio comunale, mentre, su iniziativa dell'assessore competente, l'ufficio procedente indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa, previo avviso pubblico.
Tutti coloro che abbiano interesse possono far pervenire proposte e osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal sindaco o da un suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.
Art.  14
Referendum

Il referendum consultivo è ammesso su materie di esclusiva competenza comunale e deve tendere a realizzare un valido rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali; pertanto, il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme nonché per l'indizione, per la relativa propaganda, per lo svolgimento delle operazioni di voto e l'eventuale nomina di una commissione di garanzia.
Il referendum potrà essere indetto quando:
a)  lo richieda non meno del 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della presentazione della richiesta;
b)  lo deliberi il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di partecipare al referendum che non può coincidere con altre consultazioni elettorali a carattere provinciale o comunale, dalle quali deve intervallarsi di almeno 30 giorni.
La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito e contenere non più di due quesiti alternativi.
La proposta referendaria sarà valutata da apposita commissione composta da: difensore civico se istituito, segretario comunale e da un esperto in materie giuridiche eletto dal consiglio comunale.
Le determinazioni definitive sull'ammissibilità del referendum sono adottate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti. Il consiglio comunale delibererà inoltre, con la stessa maggioranza, la copertura finanziaria delle operazioni referendarie.
Quando il referendum sia indetto il consiglio comunale sospende ogni attività deliberativa sul medesimo oggetto.
Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'argomento oggetto del referendum.
Il consiglio deciderà in merito motivando adeguatamente l'eventuale decisione non conforme all'esito della consultazione.
Art.  15
Limiti ed esclusioni

Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa e dal referendum le seguenti materie:
a)  imposte, tasse, tributi e bilancio;
b)  espropriazioni per pubblica utilità;
c)  designazione e nomine o questioni concernenti persone;
d)  annullamento, revoca o abrogazione di atti amministrativi;
e)  stato giuridico del personale;
f)  attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
g)  materie oggetto di referendum nell'ultimo biennio;
h)  lo statuto e i regolamenti comunali.
Art.  16
Diritto di accesso e partecipazione al procedimento

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o di enti o imprese.
Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune, di ottenere copia, previo pagamento dei soli costi, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato ai sensi della legge regionale n. 10/91.
La partecipazione al procedimento è disciplinata da apposito regolamento in cui saranno stabilite procedure, modi e tempi, così come previsto dalla legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991.
Il citato regolamento disciplinerà l'intervento di coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e delle associazioni o degli organismi di cui all'art. 4, portatori di interessi diffusi e, inoltre, regolerà il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e dei documenti relativi, di presentare memorie e documenti pertinenti al procedimento stesso.
Art.  17
Controlli interni

Il regolamento degli uffici e dei servizi individua strumenti e metodologie adeguati a:
a)  garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
b)  verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c)  valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
d)  valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli artt. 3, comma 1, lett. b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 197 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 18
Organi del Comune

Sono organi del Comune: il consiglio, il presidente del consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e di nomina, durata in carica e sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.
Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed esercita funzioni ispettive.
Il presidente del consiglio convoca, presiede il consiglio e ne dirige il dibattito secondo le attribuzioni riconosciutegli dall'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
La Giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione.
Il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo. Al sindaco appartengono tutti i poteri che la legge o il presente statuto non attribuiscono espressamente al consiglio o alla giunta.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Gli amministratori hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.
Art.  19
I consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni dalla presentazione al segretario comunale, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.
Le mozioni, presentate da almeno 3 consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nelle quali il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.
Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno 1/10 con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Le funzioni della conferenza dei capogruppo sono stabilite dal regolamento.
I consiglieri, qualora non intervengano senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica all'interessato nel rispetto del procedimento di cui all'art. 14, legge regionale n. 31/86 ed è approvata, mediante scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate personalmente al presidente del consiglio o in seduta oppure mediante consegna al segretario comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art.  20
Il consiglio comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
Il consiglio è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa. Con apposito regolamento approvato dallo stesso consiglio verranno fissate le modalità per assicurare al consiglio i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie per il suo funzionamento.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche.
Delibera, altresì, con voto limitato, come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbano essere scelti fra nominativi segnalati da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.
Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Adotta gli atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.
Determina le scelte politico-amministrative: mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione del revisore dei conti; l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento; l'istituzione di commissioni d'indagine, come previsto dall'articolo successivo; segnalando all'Assessorato degli enti locali, per applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e sulla relazione semestrale di cui all'art.17 della legge regionale n. 7/92; approvando la mozione di sfiducia di cui all'art. 10, legge regionale n. 35/97.
L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
Art.  21
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
La commissione nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
La commissione è presieduta da un consigliere appartenente alla minoranza, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del comune incaricato dal presidente.
I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Art. 22
Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice presidente a maggioranza semplice.
Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga, e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 7/92.
Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.
Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 174 dell'Ordinamento degli enti locali, alla surroga dei consiglieri mancanti.
Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio, il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.
Il consiglio può tenere sedute aperte per audizioni di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questioni di interesse collettivo.
Art.  23
Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente tre volte l'anno: entro il mese di marzo in occasione della programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione; entro giugno anche per l'approvazione del conto consuntivo; entro ottobre in concomitanza dell'approvazione del bilancio.
Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno:
a)  per determinazione del presidente;
b)  per richiesta del sindaco;
c)  per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.
Nei casi previsti dalle lett. b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dell'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".
L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune secondo quanto prescritto dall'art. 48 OREL, almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria, almeno 3 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza sessione straordinaria, almeno 24 ore prima per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.
Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.
L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alla proposta del sindaco, mentre per altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte previste dall'art. 179 dell'O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.
Art.  24
Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dallregolamento.
Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, integrata da quelle del regolamento che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio.
Nella seduta di seconda convocazione deve esservi presente almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.
Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti a ballottaggi.
Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.EE.LL., integrato dall'art. 2 della legge regionale n. 48/91. I consiglieri presenti in aula al momento della votazione, ma che si sono astenuti dal votare, devono essere computati ai fini della formazione del quorum costitutivo ma non anche ai fini del quorum deliberativo.
Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni, nelle adunanze consiliari egli è assistito da 3 scrutatori scelti dal consiglio fra i propri componenti.
I verbali delle sedute e quelle delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.
Art.  25
La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da numero 4 assessori.
E' nominata dal sindaco, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, che ne sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco.
Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92.
Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92.
Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.
Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
Art.  26
Funzionamento

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria.
La modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.
La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed adotta gli atti a maggioranza dei presenti.
Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente.
Art. 27
Attribuzioni

La giunta compie tutti gli atti di amministrazione alla stessa riservati per legge, dai regolamenti comunali o in forza del presente statuto.
Collabora con il sindaco nell'esercizio delle funzioni di Governo, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, e raccordo con gli organi di partecipazione.
La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
In particolare, la giunta:
a)  adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti;
b)  ha competenza in materia di azioni e di resistenze in giudizio;
c)  conferisce gli incarichi di collaborazione professionale esterna;
d)  adotta gli atti di indirizzo in materia di acquisti alienazioni, permute immobiliari non preceduti da atti di programmazione generale;
e)  ha competenza in materia di contributi indennità compensi rimborsi ed esenzioni ad amministratori dipendenti e terzi;
f)  approva i progetti di opere pubbliche;
g)  adotta atti e regolamenti in tema di ordinamento degli uffici e dei servizi e di dotazioni organiche;
h)  ha competenza in materia di assunzione di personale.
I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, dall'assessore anziano e dal segretario comunale.
Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della giunta municipale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, nonché in copia integrale per le materie specificate dall'art. 4, comma 3, legge regionale n. 23/97.
Art.  28
Il sindaco

Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/90, le funzioni di ufficiale di Governo.
Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali ed ogni altro potere dalla legge non espressamente riservato al consiglio o alla giunta.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali.
La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione della carica.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art.  29
Elezione del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.
Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 7/92.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
In caso di cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97.
Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da almeno i 4/5 dei consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
In caso di approvazione, ne consegue l'immediata cessazione degli organi del Comune.
Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato della famiglia, adotterà i provvedimenti conseguenziali, ai sensi dell'art. 11, legge regionale 11 settembre 1995, n. 37.
Art.  30
Competenze

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dagli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 7/92, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti.
In particolare:
1)  rappresenta l'amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli atti di rappresentanza politica;
2)  rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi; conferisce nomine e incarichi di consulenza; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide avvisi e bandi;
3)  vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e dirige il servizio di polizia municipale;
4)  convoca i comizi per i referendum consultivi;
5)  adotta le ordinanze allo stesso espressamente riservate dalla legge e dai regolamenti;
6)  con provvedimento motivato, può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico;
7)  emette i provvedimenti di occupazione di urgenza o di espropriazione di competenza del Comune;
8)  promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
9)  rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
10)  adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono al segretario o alla giunta;
11)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
12)  attribuisce le funzioni di messo comunale;
13)  convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i dirigenti, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.
Art.  31
Attribuzioni

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:
A)  dirige e coordina l'attività di indirizzo politico del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;
B)  impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di Governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
C)  acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di indirizzo;
D)  promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
E)  vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
F)  promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
G)  ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
H)  può conferire incarichi a tempo determinato a esperto, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92.
Art.  32
Vice sindaco e delegati

Il vice sindaco, nominato dal sindaco è l'assessore che, nei casi di assenza e impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.
Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.
Art.  33
Sindaco e giunta: assunzione e cessazione della carica

Il sindaco entra in carica subito dopo la proclamazione dei risultati elettorali; la giunta dopo la nomina da parte del sindaco.
Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
In caso di cessazione della carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Art.  34
Il segretario comunale

Il segretario comunale, in qualità di capo del personale, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
Il segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme del presente statuto e nel rispetto dei regolamenti, con potestà d'iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge nonché dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
In caso di assenza, vacanza o impedimento del segretario, il sindaco con propria determinazione può nominare un vice segretario scegliendolo tra il personale in servizio in posizione apicale, con almeno 5 anni di anzianità e munito di idoneo titolo di studio, secondo quanto disposto dall'art 217, legge regionale n. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.  35
Competenze gestionali e di direzione

Il segretario adotta gli atti di gestione, anche a rilevanza esterna, che dal regolamento degli uffici e dei servizi non siano espressamente attribuiti alla competenza dei dipendenti in posizione apicale.
Nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 142/90, così come recepite dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:
1)  esplica funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e servizi e del personale ad essi preposto per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi, anche mediante periodiche conferenze dei responsabili dei servizi, nei limiti delle competenze allo stesso attribuitegli dal regolamento;
2)  sovrintende alla predisposizione da parte dei vari uffici di programmi di attuazione, bilanci, programmi e relazioni revisionali, programmi e progettazioni di carattere organizzativo, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi elettivi;
3)  autorizza le missioni e richiede le prestazioni straordinarie;
4)  autorizza i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e di quanto previsto dal regolamento;
5)  dispone gli accertamenti sanitari, secondo le norme vigenti e obbligatoriamente per le malattie superiori a 5 giorni;
6)  adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dalle disposizioni e dagli accordi sindacali in materia;
7)  esercita il potere di sostituzione e di avocazione nei casi di accertata inefficienza dei preposti al servizio;
8)  contesta gli addebiti proponendo provvedimenti disciplinari e richiamando il personale ai doveri d'ufficio e infligge la censura come previsto dal regolamento.
Art.  36
Attribuzioni consultive e di garanzia

Il segretario comunale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza del procedimento amministrativo:
1)  partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle sedute e di quelli delle deliberazioni;
2)  formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnico-giuridico agli organi collegiali e al sindaco;
3)  collabora con le commissioni di studio e di lavoro;
4)  coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;
5)  verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e dei servizi e del personale ad essi preposto;
6)  riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 10, della legge regionale n. 7/92;
7)  riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta;
8)  cura la trasmissione delle deliberazioni all'eventuale organo di controllo attestandone l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;
9)  verbalizza il giuramento degli assessori;
10)  comunica all'Assessore degli enti locali l'omissione degli atti previsti dall'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92;
11)  compie tutti gli altri atti previsti dalla legge, seppur non espressamente indicati nel presente statuto.
Titolo  IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art.  37
Principi strutturali e organizzativi

Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di separazione tra attività di indirizzo ed attività di gestione, di legalità, imparzialità, semplificazione delle procedure e responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza che, ai sensi della legge regionale n. 10/91, si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli ed associati, così come previsto nell'apposito regolamento.
L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
-  organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
-  individuazione delle responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
-  superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione ai carichi di lavoro.
L'attività amministrativa si articola in aree omogenee, dirette dal dipendente in posizione apicale; le aree, a loro volta, si articolano in uffici che, di regola, costituiscono l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e il cui capo è responsabile del procedimento, con i compiti e le responsabilità attribuiti dalla legge regionale n. 10/91 e dall'apposito regolamento.
L'organizzazione delle attività amministrative è disciplinata dal regolamento che individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.
Art.  38
Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi; tende, altresì, al perseguimento di una maggiore responsabilizzazione del personale.
Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego, delle cause di cessazione dallo stesso e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata al regolamento la disciplina del conferimento della titolarità degli uffici e la determinazione e consistenza dei ruoli organici.
Il regolamento organico disciplinerà inoltre:
a)  l'organizzazione degli uffici e servizi;
b)  le procedure per la cessazione dal servizio del personale;
c)  i diritti, i doveri, le sanzioni, le responsabilità e le relative procedure, i limiti, le condizioni, le modalità, le incompatibilità relative a prestazioni d'opera, che non comportano conflitti di interessi, in favore di altri enti e le eventuali incentivazioni per particolari prestazioni professionali rese al Comune;
d)  le modalità organizzative per il funzionamento della commissione di disciplina;
e)  le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;
f)  le modalità di sviluppo della professionalità dei singoli dipendenti, i criteri di individuazione dei dipendenti;
g)  la distinzione tra atti di indirizzo, la cui adozione rimane riservata agli organi politici, ed atti di gestione, riservati invece ai dipendenti o, in alternativa, agli assessori con funzioni dirigenziali.
Con determinazione motivata del sindaco possono essere attribuite ai responsabili delle aree omogenee le suindicate funzioni dirigenziali.
Con deliberazione di giunta è possibile ricoprire il posto di responsabile di un'area omogenea mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Il regolamento degli uffici e dei servizi deve stabilire i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato.
Art.  39
Responsabilità

Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge.
Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.
Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma, qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.
Art.  40
Proposte e pareri

I pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000, sono resi dal dipendente che è preposto al servizio o da chi formalmente lo sostituisce, anche se non rivestano la qualifica di funzionari, fermo restando, in questo caso, la loro rilevanza interna al procedimento.
Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo.
Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto.
Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno rilevanza deliberativa, per interrogazioni, mozioni e ordine del giorno mentre quelli relativi ad elezioni, convalida, e per gli altri di natura politica o procedimentale che non comportino o modifichino impegni di spesa od oneri anche indiretti, sarà sufficiente solo il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, che potrà essere espresso anche nel corso della seduta consiliare.
Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari e dei modi per raggiungere i fini, dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta; per gli atti di mera gestione e per quelli di esecuzione di altri atti deliberativi, dagli organi burocratici; per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo, promozione ed iniziativa, dagli organi politici.
I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta, per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri.
Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si proponga non sia di competenza dell'organo adito, il relativo presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma darne su conforme parere del segretario, immediata comunicazione al richiedente.
Art.  41
Servizi pubblici comunali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte di servizi.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 42 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, così come combinato con gli artt. 113 e 113-bis del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a, della legge n. 326/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto del rinvio dinamico.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste dalla legge ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.
Art. 42
Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi privi di rilevanza economica che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui all'art. 43, comma 6.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
Art. 43
Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi privi di rilevanza economica, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale, art. 23, legge regionale n. 48/91.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art.  44
Servizi sociali - Istituzioni

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza economica, il Comune può costituire una o più istituzioni.
L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti nella stessa delibera il consiglio:
a)  approva lo statuto;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  nomina il direttore;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.
L'ente locale esercita la vigilanza, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione, e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
Il regolamento di cui al precedente 2° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
Art.  45
Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n.48/91, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere e i candidati alle cariche nell'ambito del consiglio di amministrazione.
Il documento, proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
Il presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Art.  46
La società di capitale

Per la gestione di servizi pubblici, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitale interamente pubblico o di società di capitale misto pubblico-privato.
Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.
Art.  47
I consorzi

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 26 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91 e di cui all'art. 48 del presente statuto, in quanto compatibili.
I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata le forme di consultazione fra Comuni consorziati i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco e da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea del consorzio elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreti dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.
Art.  48
Le convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art.  49
Unione dei Comuni (solo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)

Per la erogazione e/o la gestione di servizi a rilevanza economica e per lo svolgimento di compiti istituzionali può prevedersi una forma di collaborazione più consistente attraverso una unione del Comune con due o più Comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia regionale.
Tale unione è prodromica alla fusione ed è regolata secondo gli schemi civilistici dell'atto costitutivo che stabilisce i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzione dell'unione e del regolamento.
Art.  50
Accordi di programma

Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per sé non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberative ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.
Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.
Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni, Comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare competente, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro 30 giorni a pena di decadenza.
La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di 90 giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art.3 della legge regionale 20 aprile 1991, n. 15.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Art.  51
Gestione finanziaria

Le risorse del Comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'art. 54 della legge n. 142/90; l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.
Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta.
Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali.
La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato da una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolati per programmi e servizi, predisposto dalla giunta in base alle direttive e agli indirizzi elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.
I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta, come previsto dal primo comma dell'articolo successivo, valuti l'efficacia della gestione in relazione alle risorse.
Al conto consuntivo sono allegati i bilanci ed i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società e altri organismi cui partecipa finanziariamente, in modo diretto o indiretto, il Comune.
Art.  52
Controllo di gestione

La verifica dei risultati prefissati nella relazione revisionale e programmatica deve tener conto dei mezzi impiegati e della quantità e della qualità dei servizi e delle attività rese alla comunità, inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni.
La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre alla accennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e della organizzazione dei servizi.
L'organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni e i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'accordo 2399 del c.c., i motivi e le procedure per la revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi su provvedimenti che impegnino più di tre bilanci e sull'istituzione di servizi pubblici, e svolge le funzioni previste dal D.M. 4 ottobre 1991 emanato dal Ministro dell'interno e relativo al trattamento economico.
Art.  53
Determinazione a contrattare e relative procedure

La stipulazione dei contratti deve essere proceduta da un'apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, nella quale vanno indicate con precisione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola in generale per la scelta del contraente.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.  54
Efficacia

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia giuridica.
L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano espressamente principi di diritto costituenti limite inderogabile all'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale provvede ad adeguare lo statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore di dette leggi.
Art.  55
Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
La norma statutaria viene interpretata secondo i comuni canoni ermeneutici.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n.142/90 e alla legge regionale n. 48/91, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali.
Art.  56
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
(2006.11.918)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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