REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 APRILE 2006 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 marzo 2006.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Vicari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 15/91;
Vista la circolare ARTA n. 3/2000;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95,
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 594/DRU del 29 maggio 1989, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vicari;
Visto il foglio prot. n. 1451 dell'8 marzo 2005, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 15826 del 10 marzo 2005, con il quale il comune di Vicari ha trasmesso, per gli adempimenti ex art. 4, la variante al piano regolatore generale per il centro storico;
Visto il foglio prot. n. 6978/4368 dell'11 ottobre 2005, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 61995 del 13 ottobre 2005, con il quale il comune di Vicari ha trasmesso la documentazione richiesta con nota assessoriale n. 39778 del 23 giugno 2005;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 49 del 25 ottobre 2004, con la quale il comune di Vicari ha adottato, ai sensi della legge regionale n. 71/78, la variante al piano regolatore generale vigente relativa al centro storico;
Visto il foglio datato 7 ottobre 2005, con cui è stata trasmessa la certificazione a firma del responsabile del settore urbanistica in ordine alla regolarità degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'O.R.E.L.;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla variante adottata con delibera del consiglio comunale n. 49 del 25 ottobre 2004;
Vista la certificazione, datata 8 marzo 2005, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano adottato con delibera consiliare n. 49 del 25 ottobre 2004, nonché attestante l'acquisizione di n. 1 osservazione, avverso lo strumento urbanistico adottato;
Vista la deliberazione n. 2 dell'1 febbraio 2005, con la quale il consiglio comunale di Vicari ed il progettista hanno controdedotto all'osservazione avanzata dalla ditta Girgenti C., assunta al protocollo del comune di Vicari al n. 8546 del 31 dicembre 2004;
Visto il parere, favorevole con prescrizioni, n. 5420 del 12 ottobre 2004, reso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, dall'ufficio del Genio civile di Palermo;
Visto il parere n. 1 del 13 gennaio 2006 espresso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'U.O. 3.2 di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Da quanto si evince dalle direttive impartite con la delibera consiliare n. 39 del 9 agosto 2002, il comune di Vicari ha espresso l'intendimento di voler sottoporre allo studio del progettista di Piano l'opportunità di "enucleare all'interno del centro storico comparti da sottoporre a pianificazione esecutiva ed altri da normare direttamente all'interno del piano regolatore generale, nei quali potrà operarsi per singola concessione anche nella attuazione di interventi di trasformazione conservativa del patrimonio edilizio esistente".
Nella successiva deliberazione n. 27/2003 il consiglio a modifica e precisazione ha espresso ulteriormente la seguente direttiva: "Il Piano dovrà contemplare in zona A anche la possibilità di procedere alla edificazione di lotti liberi, nonché ad operazioni di demolizione e ricostruzione e di sopraelevazione di edifici esistenti, nel rispetto del limite di densità fondiario di 5 mc./mq. e rimandando alla pianificazione esecutiva solo in riferimento a tali interventi ed ai comparti, anche di estensione limitata, ove questi verranno realizzati". Il progettista ha pertanto elaborato la variante di che trattasi tenendo conto delle suddette direttive e per quanto si deduce dalla relazione e dagli elaborati a corredo degli atti amministrativi prodotti si può riassumere che:
-  le principali modifiche apportate dalla variante allo strumento urbanistico vigente riguardano sostanzialmente la riperimetrazione del centro storico che enuclea alcune frange marginali che non possiedono le caratteristiche di zona A, benché risultavano ricomprese dalle modifiche apportate al P. di F. (approvato con decreto n. 1160/88), dalle prescrizioni contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 1160/88 e riportate altresì nel piano regolatore generale vigente;
-  per pervenire alla nuova perimetrazione della zona A ed alla decisione di enucleare alcune aree riclassificandole come zona B il progettista ha tenuto conto della datazione dei singoli immobili, questi risultano essere prevalentemente realizzati successivamente al 1954, inoltre si è preferito attribuire una classificazione di "verde a vincolo idrogeologico" ad alcune aree libere site attorno alla rocca sottoponendole a questo modo a vincolo di inedificabilità assoluta piuttosto che mantenerle all'interno di una zona che, attraverso appositi piani particolareggiati, poteva far sussistere la possibilità di essere ricompresa tra quelle ulteriormente edificabili (oppure oggetto di ristrutturazione urbanistica);
-  al fine di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e gli spazi urbani all'interno del centro storico, al fine altresì di incentivare l'avvio di processi di recupero edilizio e di nuovo sviluppo economico, la variante ha apportato anche sostanziali modifiche al quadro normativo innalzando gli standard abitativi e prevedendo la possibilità di avvalersi di successive iniziative, pubbliche e private, attraverso le quali provvedere alla stesura di piani particolareggiati di comparto all'interno del centro storico;
-  in particolare sono state individuate alcune aree che potranno essere oggetto di tali successive iniziative finalizzate alla ristrutturazione urbanistica e riportate alle tavv. 15A e 15B;
-  il progetto dunque prevede sostanzialmente interventi riassumibili in tre categorie: a) di carattere conservativo, b) di trasformazione conservativa e c) di ristrutturazione urbanistica.
-  Le prime due tipologie sono pressoché quelle previste dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 (differenziandole tra ristrutturazione edilizia semplice e complessa); per quanto attiene alle ristrutturazioni complesse tali si definiscono quelle in cui è previsto di consentire la possibilità di sopraelevare alcuni edifici privi di pregio storico ed ambientale ad una elevazione f.t. e riutilizzare vecchi depositi agricoli, pagliere, stalle che altrimenti non troverebbero oggi alcuna possibile fruizione. Per questi casi di sopraelevazione il progettista rifacendosi a precedenti determinazioni del Consiglio regionale urbanistico su casi analoghi ha stabilito di assoggettare le "nuove costruzioni" (così sono da considerarsi gli interventi di sopraelevazione) al limite di 5 mc./mq. a norma di quanto dettato dal decreto interministeriale n. 1444/68.
Per quanto riguarda la terza tipologia, la ristrutturazione urbanistica, questa interessa pochi comparti della zona A, e rappresenta un intervento di ricucitura del tessuto urbano in prossimità di talune zone poste lungo il tracciato del perimetro di zona di cui al piano vigente. Questi interventi sono quelli di cui alla lett. e) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 e potranno essere realizzati previa approvazione di specifici piani esecutivi di comparto, secondo le disposizioni contenute all'interno delle norme tecniche d'attuazione della variante in argomento (tav. 16) all'art. 21.
Le norme tecniche di attuazione di cui alla tav. 16 riportano in 51 articoli le varie categorie d'intervento specificandone in dettaglio l'applicazione.
Dopo l'adozione la variante è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
E' stata presentata entro i termini una sola osservazione a firma della ditta Girgenti C., controdedotta dal progettista e dal consiglio comunale con propria deliberazione n. 2 dell'1 febbraio 2005.
La ditta richiedeva di escludere il proprio fabbricato dalla perimetrazione del centro storico e l'osservazione è stata accolta in quanto l'edificio, pur trovandosi nella parte terminale di una antica trazzera, si trova in una zona marginale del tutto decontestualizzata limitrofa ad altro edificio moderno (destinato a palestra). Al riguardo la scelta del progettista appare condivisibile.
Secondo quanto contenuto nella circolare ARTA n. 3/2000 si riscontra che non tutti gli elaborati che costituivano "requisito minimo" di corredo alla variante generale della zona A sono stati prodotti e a riguardo il progettista ha dato esito alla richiesta di integrazione formulata da questo dipartimento con propria nota datata 27 settembre 2005.
In sintesi si evidenzia quanto segue:
-  al contrario di quanto previsto dalla circolare al punto 3.7 (d) il progettista per la redazione della variante ha utilizzato come base cartografica un rilievo aerofotogrammetrico dell'area urbana a scala 1:2.000 ridigitalizzato, ottenuto attraverso una georefereziazione ed al raddrizzamento di fogli di mappa catastali con verifiche operate attraverso rilievo diretto (vedi elaborato tav. 6);
-  non è stato redatto lo stralcio del piano regolatore generale a scala 1:10.000 in quanto le piccole dimensioni del territorio interessato dalla variante a tale scala sarebbero risultate poco intellegibili;
-  non è stata effettuata una ricognizione delle reti infrastrutturali sullo stato degli impianti urbani in quanto non si disponeva di mappature aggiornate degli stessi e la si è ritenuta un impegno assolutamente sproporzionato rispetto alla natura ed alle caratteristiche del progetto di variante;
-  non è stato redatto un regolamento edilizio in quanto non si intende apportare alcuna variazione a quello vigente per le parti relative al centro storico che il progettista ha ritenuto compatibili con il nuovo quadro normativo definito attraverso le norme tecniche di attuazione della variante;
-  è stato pure precisato che una delle aree individuate con il simbolo IC2*, distinta in catasto al mappale urbano con part. 273 adiacente la via Geremia non deve considerarsi area destinata ad "attrezzature culturali" di nuova previsione in quanto così classificata per mero errore grafico, bensì con destinazione "residenza".
Verifica degli standards urbanistici
Per quanto riguarda la verifica degli standards, il progettista ha stimato una popolazione residente nel centro storico pari a 1.500 unità a fronte di circa 3.000 stanze attualmente disponibili in considerazione della saltuarietà dell'occupazione degli alloggi per almeno il 40-50% di tutta la popolazione effettivamente insediabile.
Sulla base di questo numero di abitanti il computo delle aree da destinare a servizi ed attrezzature (come rilevabile dalle tabelle n. 3 e n. 4 all'interno della relazione generale) ha evidenziato che le aree utili sono notevolmente inferiori a quelle prescritte dalla normativa vigente (decreto interministeriale n. 1444/68) per la segnalata impossibilità di reperire all'interno del centro storico gli spazi necessari a realizzare soprattutto parcheggi, verde pubblico e verde attrezzato e a soddisfare la dotazione di tutti i servizi.
Il progettista ha di fatto rimandato il reperimento delle aree all'esterno del centro storico in una fase successiva e cioè nel momento in cui si dovrà procedere al riguardo al dimensionamento degli standard nella variante generale del piano regolatore, oggi in fase di redazione.
All'interno del centro storico non risultano pertanto essere stati soddisfatti gli standards previsti per i parcheggi (fabb. min. 750 mq. contro nessun'area destinata a parcheggio, neppure in un raggio di influenza limitrofo al centro storico).
Le aree destinate a servizi S3 (scuola elementare) sono quelle che erano già dapprima esistenti e sono mq. 567 (pari a 0,38 mq./ab. < 2 mq./ab. di standard).
Le aree destinate ad attrezzature comuni IC1, IC3, IC4, rispettivamente: attrezzature religiose, socio-assistenziali e attrezzature amministrative, sono pure di fatto quelle già preesistenti pari a mq. 2.790+150+182=mq. 3.122, mentre quelle IC2: attrezzature culturali sono per mq. 358 già esistenti e per mq. 716 di nuova previsione (denominate IC2* ed individuate unicamente nella tav. 14, aree tutte di proprietà comunale non soggette ad esproprio) per un totale di mq. 1.074 (complessivamente 3.122+1.074=4.196 pari a 2,80 mq./ab.> 1 mq./ab. di fabbisogno).
Infine, per quanto riguarda le aree destinate a verde ed attrezzature di interesse generale, si distinguono la zona V (verde pubblico ed attrezzato) pari a mq. 536 già esistenti (0,36 mq./ab. < 2,5 mq./ab. di fabbisogno) e le zone F2 (attrezzature militari) e F3 (attrezzature generiche) pari complessivamente a 6.201 mq.
CONSIDERAZIONI
Per quanto sopra richiamato ed evidenziato si ha da rilevare, in ordine agli interventi di ristrutturazione urbanistica da attuarsi a mezzo di piani esecutivi di comparto, che gli stessi, così come perimetrati ed individuati all'interno della zona A (elaborato tav. 15) e con i parametri urbanistici-edilizi previsti dall'art. 21 delle N.T.A., possono ritenersi condivisibili.
Fermo restando che per la ristrutturazione urbanistica, di cui alla lett. e) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, l'approvazione dei piani esecutivi di comparto, che potranno essere presentati anche da soggetti privati, resta di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'art. 55 della stessa legge.
In ogni modo, per ulteriori interventi di ristrutturazione urbanistica ad opera dei privati, gli stessi dovranno essere preceduti da individuazione da parte del C.C. ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/78.
Le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che si rendano libere dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche, a norma dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78.
Tutte le concessioni relative a costruzioni non comprese in zone o piani esecutivi di recupero non sottoposte alle prescrizioni del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, dovranno essere rilasciate previo nulla-osta della competente Soprintendenza, che dovrà valutarne l'ammissibilità in relazione alle esigenze di tutela naturale, ambientale, paesaggistica e dei beni culturali.
Per quanto riguarda il dimensionamento degli standard urbanistici, il progettista si è avvalso del conteggio ammesso dall'art. 4 del decreto interministeriale n. 1444/68 relativo alle zona A, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dall'art. 3 del suddetto decreto, considerando in misura doppia gli standard previsti per detta zona omogenea.
Non risultano comunque soddisfatti gli standard di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale, ma ciò "trova piena giustificazione nella materiale impossibilità di ricavare all'interno della città storica gli spazi che sarebbero necessari in base a tale parametro. Di tali carenze si terrà conto naturalmente in sede di dimensionamento degli standard nella variante generale di piano regolatore generale", così come evidenziato nella relazione dallo stesso progettista.
Pertanto, si condivide in linea generale il dimensionamento degli standard urbanistici, anche se le aree all'uopo individuate nel progetto di variante non appaiono sufficienti a soddisfare lo standard di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, con la prescrizione che tale insufficienza di aree dovrà essere reperita all'esterno del centro storico in sede di dimensionamento degli standard nella variante generale di piano regolatore generale
Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa 3.2 del D.R.U. è del parere che la variante al piano regolatore generale per il centro storico di Vicari, adottata con delibera del consiglio comunale n. 49 del 9 agosto 2002, sia meritevole di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le prescrizioni espresse nelle superiori considerazioni e secondo le direttive impartite dall'ufficio del Genio civile;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 1 del 13 gennaio 2006, reso dall'U.O. 3.2 di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall'U.O. 3.2 n. 1 del 13 gennaio 2006 ed alle condizioni e prescrizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile in premessa citato, è approvata la variante al piano regolatore generale relativa al centro storico del comune di Vicari, adottata con la delibera consiliare n. 49 del 25 ottobre 2004.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere dell'U.O.32 n. 1 del 13 gennaio 2006;
 2)  delibera consiliare n. 49 del 25 ottobre 2004;
 3)  delibera consiliare n. 2 dell'1 febbraio 2005;
 4)  relazione;
 5)  previsioni del piano regolatore generale vigente (scala 1:2.000);
 6)  proposta di variante al piano regolatore generale (scala 1:2.000);
 7)  datazione del patrimonio edilizio (scala 1:2.000);
 8)  attrezzature pubbliche e immobili di proprietà demaniale (scala 1:2.000);
 9)  planimetria stato di fatto catastale (scala 1:1.000);
10) destinazioni d'uso dei piani terreni (scala 1:1.000);
11)  emergenze architettoniche (scala 1:1.000);
12)  consistenza del patrimonio edilizio (scala 1:1.000);
13)  trasformazioni edilizie (scala 1:1.000);
14)  tipologie edilizie (scala 1:1.000);
15)  Abaco delle tipologie edilizie (scala 1:200);
16)  dati socioeconomici per sezioni censuarie;
17)  planimetria di progetto: destinazioni d'uso (scala 1:1.000);
18)  planimetria di progetto: modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente e comparti di ristrutturazione (scala 1:1.000);
19)  A, planimetria di progetto: modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente e comparti di ristrutturazione (scala 1:500);
20)  B, planimetria di progetto: modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente e comparti di ristrutturazione (scala 1:500);
21) norme tecniche di attuazione;
22) tav. 1i della rielaborazione parziale del piano regolatore generale di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 1430 del 14 dicembre 1988 relativa alle ZZ.TT.OO. (scala 1:10.000);
23)  planimetria con allegata legenda relativa all'indicazione delle opere ricomprese all'interno del programma triennale delle opere pubbliche (scala 1:10.000).
24)  relazione geologica;
25)  carta geologica (scala 1:2.000);
26)  carta geomorfologica (scala 1:2.000);
27)  carta idrogeologica (scala 1:2.000);
28)  carta pericolosità geologica (scala 1:2.000);
29)  relazione sullo studio integrativo delle aree ad alta pericolosità geologica.

Art. 3

Il comune di Vicari dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione della variante al piano regolatore generale relativa al centro storico e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 4

La variante al piano regolatore generale relativa al centro storico approvata dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42 il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 marzo 2006.
  LIBASSI 

(2006.13.1098)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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