REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 21 APRILE 2006 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 14 aprile 2006, n. 16.
Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO
Art.  1.
Stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili

1.  La Regione promuove e sostiene con misure concorrenti straordinarie l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati nelle predette attività alla data di entrata in vigore della presente legge, così di seguito distinti:
a)  soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  gli altri lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera a), comma 1, quali beneficiari di dote finanziaria per la stipula di contratti di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel limite delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
3.  La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2007, approva un programma regionale di stabilizzazione dei soggetti di cui alla lettera b), comma 1 e dei soggetti utilizzati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
Art. 2.
Elenco speciale dei destinatari dei benefici previsti in favore dei lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili

1.  Al fine di erogare i benefici e gli incentivi previsti dalla vigente normativa in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è istituito, su base provinciale, l'elenco speciale dei soggetti destinatari di detti benefici in cui confluiscono:
a)  i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in costanza di utilizzazione nelle predette attività;
b)  i lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in costanza di rapporto di lavoro;
c)  i lavoratori di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Art. 3.
Disposizioni in materia di assunzioni

1.  Al fine di garantire specifiche esigenze istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, continuano a trovare applicazione per l'anno 2006, in conformità al piano triennale per le assunzioni, nel rispetto del patto di stabilità nazionale e regionale e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2.  Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli enti locali calcolano il complesso delle spese di personale al netto di quelle previste al comma 199 del suddetto articolo 1 ed al netto delle spese per i lavoratori socialmente utili stabilizzati dopo il 1° gennaio 2004.
Art. 4.
Contratti di diritto privato

1.  Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:
"6.  Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.".
2.  I benefici di cui al comma 1 si applicano alle società partecipate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza aventi finalità di stabilizzazione di soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. I singoli regimi di aiuto possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.
3.  Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari:
a)  al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
b)  all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
c)  al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio.
4.  Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, le parole "già dichiarati dissestati" sono sostituite dalle parole "dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio".
5.  Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:
"8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.".
6.  Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è abrogato.
7.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, emana direttive inerenti le modalità di individuazione dei lavoratori che all'interno dell'ente beneficiano dell'estensione temporale del contratto di lavoro, dando priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
8.  Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l'organizzazione del servizio di protezione civile nella Regione e nei limiti dell'autorizzazione finanziaria disposta dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile è autorizzato a stipulare contratti di diritto privato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1quinquies del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che abbia prestato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima.
Art. 5.
Proroga di termini. Concorsi pubblici e assunzioni

1.  I termini previsti per le riserve, le priorità, le precedenze e preferenze in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili per i concorsi pubblici e per le assunzioni sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
2.  Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in favore dei soggetti individuati nell'articolo 2.
3.  Ferme restando le disposizioni generali in materia di concorsi e di assunzioni ed in particolare quelle afferenti ai limiti delle riserve dei posti per l'accesso ai pubblici impieghi, limitatamente alle sole quote riservate ai soggetti di cui al comma 1, tutti gli enti tenuti ad applicare le suddette riserve, per la copertura dei posti della propria dotazione organica, provvedono a redigere, ogniqualvolta dovessero rendersi vacanti, una graduatoria per titoli, in relazione ai requisiti professionali posseduti alla data della selezione medesima.
4.  La graduatoria di cui al comma 3 è redatta in base alle direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, su conforme deliberazione della Commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle seguenti priorità:
a)  utilizzazione in attività socialmente utili, sussistenza di un rapporto di lavoro a termine presso l'ente nonché sussistenza di un rapporto di lavoro presso l'ente ai sensi del comma 2;
b)  ordine cronologico della prima assegnazione ai lavori socialmente utili attestata dal competente centro per l'impiego;
c)  carico familiare;
d)  maggiore età.
5.  Ciascun lavoratore è inserito, previa domanda, nelle graduatorie di più enti secondo le modalità stabilite nelle direttive di cui al comma 4.
6.  L'Amministrazione regionale e gli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione impartiscono direttive alle società a prevalente capitale pubblico, ivi comprese quelle che gestiscono gli ambiti territoriali ottimali dei servizi idrico e rifiuti, partecipate dai predetti enti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1. Nell'ambito di tali direttive sono individuati eventuali incentivi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 6.
Disposizioni ed incentivi in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse dell'ente utilizzatore

1.  Gli enti promotori di attività e misure non ricadenti nelle previsioni del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, possono istituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di erogare i benefici e gli incentivi previsti dalla vigente normativa in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, senza oneri a carico del predetto fondo, l'elenco speciale dei soggetti destinatari di detti benefici in cui confluiscono:
a)  i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di utilizzazione nelle predette attività;
b)  i lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di rapporto di lavoro;
c)  i lavoratori di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4.
2.  Qualora alla data di approvazione della presente legge, siano in atto piani di stabilizzazione in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non ancora conclusi con atti definitivi da parte dei competenti organi istituzionali dei vari enti, è riconosciuta ai medesimi soggetti facoltà di scelta delle modalità di stabilizzazione che ritengano di maggiore tutela delle loro posizioni.
3.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, emana le conseguenti direttive applicative.
4.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per le finalità di cui al comma 1, può concedere prioritariamente agli enti locali con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e agli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione incentivi e contributi avvalendosi delle risorse comunitarie e statali destinate a politiche attive del lavoro.
5.  La Regione adotta ulteriori misure di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori a carico del Fondo nazionale per l'occupazione e rientranti nel regime transitorio dei lavori socialmente utili.
Art. 7.
Modifiche di norme

1.  Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole "per il quale si è proceduto ad adottare" sono sostituite con le parole "destinatario di".
2.  Al comma 15 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "pari all'1 per cento" sono sostituite con le parole "pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti".
Art. 8.
Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti

1.  Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le Aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonché presso gli Enti Parco rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione.
2.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione eroga direttamente agli Enti Parco le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 1, nonché le risorse necessarie alla stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni.
3.  Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dei processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti impegnati presso l'Amministrazione regionale destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione regionale.
Art. 9.
Inquadramenti contrattuali

1.  Gli enti che hanno attuato le modifiche della natura dei contratti, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, possono procedere alla trasformazione, in caso di assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con inquadramenti in profili appartenenti alla fascia "B" del contratto collettivo di lavoro degli enti locali, in conformità al piano triennale per le assunzioni e nel rispetto del patto di stabilità nazionale e regionale e dei limiti previsti dalla vigente normativa statale.
Art. 10.
Stabilizzazione del personale dei consorzi di bonifica, ASI e camere di commercio

1.  I consorzi di bonifica, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione destinano prioritariamente le risorse finanziarie regionali, finalizzate all'impiego di personale anche temporaneo, alla stabilizzazione di lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili impegnato nelle predette attività presso lo stesso ente, anche con contratti annuali di diritto privato.
Art. 11.
Adeguamento contrattuale per l'anno 2006

1.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, per l'anno 2006, nel limite delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il contributo di cui all'articolo 4 per consentire l'elevazione a ventiquattro ore dei contratti di diritto privato ai soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 1, agli enti che ne facciano richiesta sulla scorta di esigenze istituzionali e previo assenso del contrattista.
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si possono altresì applicare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, prioritariamente ai soggetti di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, ancorché stabilizzati attraverso contratti a termine. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana, sentita la Commissione regionale per l'impiego, direttive applicative del presente comma conferendo priorità:
a)  ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili alla data di entrata in vigore della presente legge;
b)  ai soggetti titolari di contratto di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni;
c)  ai lavoratori stabilizzati attraverso contratti a termine ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
3.  I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da sei mesi a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.
Art. 12.
Norma finanziaria

1.  La spesa derivante dall'attuazione del Titolo I, da attivare nella misura compatibile con le risorse finanziarie disponibili nel triennio di riferimento, con esclusione dell'articolo 6 per il quale sono utilizzate risorse extra-regionali, è posta a carico del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che per il triennio 2006-2008 è incrementato di 21.150 migliaia di euro, cui si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 16.150 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, e quanto a 5.000 migliaia di euro mediante riduzione della spesa autorizzata dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 11, U.P.B. 3.2.1.3.1, capitolo 183766. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
2.  Le disposizioni di cui al Titolo I si applicano esclusivamente ai soggetti destinatari, al 31 dicembre 2005, del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  L'Agenzia regionale per l'impiego autorizza gli interventi previsti dal Titolo I previo assenso della Ragioneria generale della Regione sulla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, nel triennio di riferimento.
Titolo II
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 13.
Oneri per il personale regionale

1.  Gli oneri quantificati con l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, sono incrementati, per il triennio 2006-2008, di 5.287 migliaia di euro annui, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 5.109 migliaia di euro con parte dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215722) e per l'importo di 178 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008 nell'U.P.B. 4.2.1.5.3 per l'esercizio finanziario 2007 e nell'U.P.B. 4.2.2.8.1 per l'esercizio finanziario 2008.
Art. 14.
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare

1.  Al comma 10 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole "comitato nazionale per la sicurezza alimentare CNSA, istituito con l'intesa Stato, Regioni, Province autonome del 17 giugno 2004" sono sostituite con le parole "comitato di cui al decreto presidenziale n. 353 del 28 dicembre 2004" e le parole "di conseguire le finalità previste dall'intesa Stato, Regioni, Province autonome del 17 giugno 2004." sono sostituite con le parole "di conseguire le finalità previste dal decreto presidenziale n. 353 del 28 dicembre 2004 e per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.".
Art. 15.
Impianti di dissalazione

1.  All'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, dopo le parole "approvvigionamento idrico" sono aggiunte le parole "compresi gli impianti di dissalazione"; dopo il periodo "suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente" sono aggiunte le parole "uno o"; dopo le parole "la gestione può essere assegnata" aggiungere la parola "direttamente"; dopo il periodo "ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10" aggiungere "e del Decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002 di attuazione della stessa legge, o a società da esse interamente controllate".
2.  I soggetti gestori degli impianti di dissalazione delle acque marine di Gela, Porto Empedocle, Lampedusa, Linosa e Pantelleria, di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, a corrispondere ai componenti pro-tempore delle commissioni regionali per il controllo tecnico-economico dell'attività di gestione dei dissalatori, istituite in forza di convenzioni stipulate con la Regione, i compensi per l'attività svolta, già fissati con i decreti assessoriali di nomina. I relativi oneri trovano copertura nei costi fissi di gestione dei bilanci dei dissalatori medesimi.
Art. 16.
Interventi per la continuità territoriale

1.  Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardante la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale per Trapani, Pantelleria e Lampedusa, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare, limitatamente all'importo di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni relativi al triennio 2006/2008, quota parte delle economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 36, comma 1, alla lettera c), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, relativa al cofinanziamento regionale degli interventi previsti dall'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 17.
Garanzia sussidiaria Ente fiera di Palermo

1.  Al comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "alla data del 30 giugno 2004" sono sostituite con le parole "ed alla definizione di transazioni" e dopo le parole "migliaia di euro." sono aggiunte le parole "L'ammontare delle somme risparmiate è utilizzato per la gestione ordinaria dell'Ente.".
Art. 18.
Personale Ente fiera di Palermo

1.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2006, un contributo straordinario di 300 migliaia di euro all'Ente autonomo fiera del Mediterraneo di Palermo per il pagamento dei salari, stipendi, oneri riflessi e per eventuali arretrati del personale, anche per le società controllate.
2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, con corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 11 (U.P.B. 3.2.1.3.1, capitolo 183766).
Art. 19.
Finanziamento della spesa sanitaria

1.  Le assegnazioni dello Stato a titolo di concorso alla copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere relative ad anni pregressi nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non assegnate alle aziende stesse negli esercizi di competenza, sono acquisite all'erario regionale fino a concorrenza dell'importo dei disavanzi coperti con oneri a carico del bilancio regionale per i medesimi anni e sono prioritariamente destinate al finanziamento della spesa sanitaria a carico della Regione all'eventuale integrazione regionale di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nonché alla realizzazione di interventi previsti nell'Accordo di programma quadro "Società dell'informazione nella Regione siciliana".

Art. 20.

1.  (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 21.
Abrogazioni e modifiche di norme

1.  Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, aggiungere le parole "nonché degli IACP".
2.  Il comma 19 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è abrogato.
3.  Alla tabella degli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in corrispondenza dell'articolo 18, comma 1, dopo le parole "Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca" sono aggiunte le parole "in misura corrispondente al 50 per cento per settore".
4.  Alla fine del comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono aggiunte le parole "nonché le somme dovute ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle per la compensazione della mobilità sanitaria relativa ad anni pregressi".
5.  Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:
"3bis.  Per far fronte a esigenze connesse al funzionamento del dipartimento regionale della Protezione civile, da accertarsi con provvedimento del dirigente generale, si applicano le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, previo interpello e con priorità per il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando presso il dipartimento di Protezione civile alla data di pubblicazione della presente legge.".
6.  Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo le parole "non prima del 31 dicembre 2005" sono inserite le parole "e non oltre il 30 giugno 2006".

Art. 22.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 14 aprile 2006.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  LO MONTE 
Assessore regionale per i lavori pubblici  PARLAVECCHIO 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  SCOMA 
Assessore regionale per la sanità  PISTORIO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  GRANATA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:
-  L'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante: "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:
"Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di lavori socialmente utili. - 1. Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e nell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2.  Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico dei propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro.
3.  Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione stabile nel tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che derogano alle procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti ricadenti nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, così come disciplinato dal comma 1, trovano applicazione anche ai lavoratori impegnati in progetti del piano straordinario di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e nei piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, purché già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000, data di approvazione della presente legge.
4.  Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare un contributo una tantum, pari al 20 per cento dell'importo dei mutui accesi dagli enti locali e, comunque, non superiore a 1.000 milioni, in forza delle disposizioni statali vigenti, legati ai costi di esternalizzazione di attività.
5.  Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000 milioni. L'onere relativo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili prioritariamente a quei soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili.".
-  La legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, reca: "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 22 dicembre 1995, n. 66.
Note all'art. 1, comma 2:
-  Per l'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 vedi la successiva nota all'art. 4, comma 6.
-  L'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Fondo unico per il precariato. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale.
2.  I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.
3.  Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.".
Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", così dispone:
"Disposizioni in materia di attività socialmente utili. - 1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:
a)  esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306;
b)  contratti quinquennali di diritto privato;
c)  contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;
d)  assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;
e)  assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.
2.  La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
3.  Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.
4.  Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
5.  Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
6.  Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).".
Nota all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c):
Per l'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, vedi nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 2, comma 1, lett. c):
I commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante: "Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.", così, rispettivamente, dispongono:
"4. I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
5. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma è attivata apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.".
Note all'art. 3, comma 1:
Il comma 1 dell'art. 77 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"1. Per l'anno 2005, al fine di garantire specifiche esigenze istituzionali, le disposizioni limitative alle assunzioni negli enti locali e negli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione non trovano applicazione per le assunzioni dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, nei limiti delle dotazioni organiche e fermo restando il rispetto del patto di stabilità regionale e nazionale.".
I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, rispettivamente, recano:
-  "Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per gli enti locali, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 marzo 2006, n. 52.
-  "Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2006, n. 51.
-  "Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2006", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 marzo 2006, n. 55.
I commi 93 e 98 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).", così, rispettivamente, dispongono:
"93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 98.".
"98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.".
Nota all'art. 3, comma 2:
I commi 198 e 199 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).", così, rispettivamente, dispongono:
"198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.".
"199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto:
a)  per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b)  per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.".
Nota all'art. 4, commi 1, 3, 4 e 5:
L'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante: "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione. - 1. Possono proporre la realizzazione di progetti di utilità collettiva afferenti alle aree di intervento di cui all'articolo 11: l'Amministrazione regionale le università siciliane; gli enti e le aziende sottoposti a controllo, tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o da essa dipendenti; le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione corrisponda un contributo annuo; gli enti locali territoriali ed istituzionali comunque soggetti a controllo e vigilanza; le camere di commercio, industria ed artigianato; le aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali.
2.  Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro sessanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti.
3.  Possono procedere altresì alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2:
a)  le società già costituite o da costituirsi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
b)  le società a partecipazione pubblica che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, saranno costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
c)  le società di cui all'articolo 6 che provvedano ad assumere ed a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione-lavoro o con contratti a tempo parziale stipulati per un periodo non inferiore alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti dalle graduatorie di cui al precedente comma 2.
4.  Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, nonché i criteri da seguire per la determinazione dell'onere finanziario.
5.  Il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2 non può, comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale part-time dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente.
6.  Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.
7.  Nel caso di comuni dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio il contributo della Regione di cui al comma 6 è elevato rispettivamente al 50 per cento e al 100 per cento.
8.  I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.
9.  L'Agenzia regionale per l'impiego svolge compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della redazione dei progetti di utilità collettiva.
10.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare con priorità progetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 416, e successive aggiunte e modificazioni che prevedono l'impegno di soggetti che risultino utilizzati nei progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e proroghe che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge.
11.  Ai fini di cui al comma 10 l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione può predisporre, anche d'intesa con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente utili.
12.  I progetti di cui ai commi 10 e 11 devono essere presentati alla Commissione regionale per l'impiego entro il 31 dicembre 1995.".
Nota all'art. 4, comma 2:
I paragrafi 2 e 3 dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea così, rispettivamente, dispongono:
"2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".
Nota all'art. 4, comma 6:
L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, recante: "Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 6 dell'art. 4 risulta il seguente:
"Contratti di diritto privato. - 1. I contratti di diritto privato di cui all'articolo 12 comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ed in possesso dei requisiti di legge. Le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari della misura predetta costituiscono dote finanziaria personale del lavoratore individuato.
2.  Per l'attivazione dei contratti di cui al comma 1 non è necessaria la predisposizione di nuovi progetti di utilità collettiva.
3.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede alla ripartizione territoriale, su base provinciale, delle risorse finanziarie destinate ai contratti di cui al presente articolo, proporzionalmente al numero dei soggetti inseriti nelle diverse graduatorie provinciali articolate in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione individuano, in base alle graduatorie provinciali di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, i beneficiari della dote finanziaria di cui al comma 1.
4.  Al fine della stipula dei contratti di cui al presente articolo gli enti interessati pubblicano, secondo le direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, l'elenco dei contratti che intendono stipulare in base alle proprie esigenze istituzionali, specificando il numero e le professionalità relative. I soggetti beneficiari devono effettuare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco, richiesta di stipula del contratto. La selezione è effettuata dall'ente utilizzatore avendo riguardo alle seguenti priorità:
a)  requisiti professionali richiesti;
b)  utilizzazione in attività socialmente utili presso il medesimo ente;
c)  posizione nella graduatoria provinciale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale provvede, sentita la Commissione regionale per l'impiego, a favorire ldei soggetti individuati che espongono difficoltà di accesso alla misura.
5.  (Abrogato).
6.  Le procedure di mobilità tra enti si applicano ai contratti in base alle direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego.
7.  In sede di prima applicazione si intendono beneficiari della misura:
a)  prioritariamente i soggetti già assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, in possesso dei requisiti di legge;
b)  i soggetti, in possesso dei requisiti di legge, che hanno rinunziato all'assegnazione ai predetti progetti di utilità collettiva poiché il luogo di assunzione era distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore stesso o per le altre cause giustificative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
8.  Le disposizioni previste ai commi 1 e 6 si applicano anche ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, ancorché abbiano stipulato i contratti di diritto privato.
9.  Ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 presso l'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni previste dal comma 4 del presente articolo.".
Note all'art. 4, comma 8:
-  L'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.", così dispone:
"Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali. - 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a)  sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1)  alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2)  all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3)  agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4)  all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5)  allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
6)  [....];
7)  agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
b)  sono attribuite alle province le funzioni relative:
1)  all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2)  alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3)  alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c)  sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1)  all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2)  all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3)  alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4)  all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5)  alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6)  all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.".
-  L'art. 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, recante: "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.", così dispone:
"Autorizzazione di spesa e finalità. - 1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, nonché per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, e comunque per fare fronte ad ogni calamità verificatasi nell'intero territorio regionale, è assegnato alla Regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo è destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.
1-bis. La Regione siciliana provvede ad accertare le disponibilità residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalità di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.
2.  L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi:
a)  riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale;
b)  riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale;
c)  recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto;
d)  ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati;
e)  ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici;
f)  riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente;
g)  realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonché di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema;
h)  potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
i)  potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta;
i-bis)  interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonché per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorché non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina;
i-ter)  realizzazione o acquisto di immobili da parte dei comuni con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers.
3.  I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico.
4.  Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere g) e h) del comma 2, nonché per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni."
-  Il comma 1-quinquies dell'art. 7 del decreto legge 12 ottobre 2000 n. 279, recante: "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali." convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante: interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.", così dispone:
"1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili già formati dal Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.".
Nota all'art. 6, comma 1:
Per l'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, vedi nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 6, comma 1, lett. c):
I commi 4, 5 e 6 dell'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante: "Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.", così, rispettivamente, dispongono:
"4. I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, segnalati dagli uffici provinciali del lavoro. Il trattamento economico dei lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, viene regolarmente corrisposto, e, in caso di mancata prestazione delle ore, le stesse possono essere recuperate nei mesi successivi, fermo restando il limite orario di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
5. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, i benefici previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Per l'applicazione del presente comma è attivata apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.
6. L'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 9-octies del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.".
Nota all'art. 7, comma 1:
L'art. 10 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Patto di stabilità nazionale. - 1. In armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento.
2.  Ai fini dell'applicazione del comma 1, le spese del personale sono considerate al netto degli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi regionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.
3.  La Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in alternativa alle misure di cui ai commi 1 e 2 concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso interventi diretti alla riduzione delle spese correnti concordate, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4.  In considerazione della particolare situazione socio-economica della Regione, non rientra nel conteggio previsto dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il personale destinatario di misure di stabilizzazione, ferma restando, in sede di definizione dell'intesa prevista dall'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'individuazione delle misure di contenimento delle relative spese.".
Nota all'art. 7, comma 2:
L'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali. - 1. Gli operatori economici che nell'ambito dei Patti territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con decisione 29 dicembre 1998 (Piano operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con decreto ministeriale 20 gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l'altro, l'attuale destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  Dopo il comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 21, e integrato e modificato dall'articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione.".
4.  Il numero 1) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:
"1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.".
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell'espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.
7.  All'articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, dopo le parole "al Presidente e agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti locali" sono aggiunte le parole "al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT" e alla fine della lettera dopo le parole "Consorzio fra enti locali" sono aggiunte le seguenti parole "e dei Comuni in convenzione".
8.  Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:
a)  favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;
b)  promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;
c)  realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.
Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).
9.  Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni".
Sono abrogati i commi 4 e 5-bis dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
10.  Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, sostituire le parole "30 novembre" con le parole "30 luglio" e, al comma 5, sostituire le parole "31 ottobre" con le parole "30 giugno".
11.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
14.  Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.
Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
"3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:
a)  bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b)  modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c)  alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;
d)  modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.".
15.  Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma.
16.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17.  E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.
18.  All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo la parola "rimane" aggiungere le parole "ogni anno" e sostituire le parole "si avvalgono" con le parole "devono avvalersi".
19.  Le quote di trasferimento di fondi dalla Regione agli enti locali individuate dalla vigente normativa sono subordinate all'attivazione, a cura degli stessi enti beneficiari, del monitoraggio e della classificazione della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate secondo lo standard APA 2005 SIAE 0504789 del 21 ottobre 2005. I trasferimenti regionali di cui al presente comma sono graduati anche in funzione delle risultanze del predetto monitoraggio di sistema dell'ente locale.
20.  Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 - capitolo 109301).
21.  Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321704). Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
22.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
23.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
24.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
25.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
26.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
27.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
29.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
30.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
32.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
33.  Al comma 2-bis dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, come integrato dall'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "civili" sono aggiunge le parole "e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra".
34.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). "
Note all'art. 8, commi 1 e 3:
-  Per l'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 vedi nota all'art. 1, comma 3.
-  L'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante: "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro.", così dispone:
"Progetti di utilità collettiva: aree di intervento. - 1. Si possono proporre progetti di utilità collettiva nelle seguenti aree operative:
a)  beni culturali e biblioteche pubbliche, con particolare riferimento a musei, gallerie regionali, soprintendenze, biblioteche regionali, comunali, private di interesse pubblico, sistemi bibliotecari territoriali e archivi storici comunali;
b)  biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi di assistenza alla popolazione e all'alta formazione universitaria e diplomi universitari;
c)  tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve naturali, aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile, tutela del territorio (suolo, montagne, coste);
d)  terziario verde: sicurezza ambientale e tutela dei parchi e giardini cittadini;
e)  organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del lavoro, uffici centrali e periferici della Amministrazione regionale del lavoro);
f)  servizi alle imprese (accesso a bandi e risorse messe a disposizione dall'Unione europea e dalla legislazione nazionale di incentivo alla promozione occupazionale e alla creazione di nuove imprese), eurosportelli, sportelli-giovani;
g)  servizi tecnici e ausiliari alle aziende ospedaliere, alle Aziende unità sanitarie locali e ai servizi di prevenzione sul territorio;
h)  prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
i)  assistenza sociale, animazione socio-culturale;
l)  interventi a favore degli immigrati;
m)  servizi degli enti locali, con priorità per quelli tecnici, ambientali ed informatici per i quali non siano previste apposite figure nelle piante organiche o le stesse risultino insufficienti;
n)  custodia, manutenzione e gestione di beni ed attività derivanti dalle confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia;
o)  servizi di integrazione, assistenza e prevenzione della dispersione scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del diritto allo studio;
p)  servizi turistici.".
-  Per l'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, vedi nota all'art. 4, commi 1, 3, 4 e 5.
-  Per l'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, vedi nota all'art. 6, comma 1.
Nota all'art. 9, comma 1:
-Per l'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 vedi nota all'art. 1, comma 3.
-  L'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante: "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196.", così dispone:
"Disciplina transitoria. - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2.  Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
3.  L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
4.  Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5.  Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:
a)  nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata;
b)  l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-septies del citato decreto legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
c)  la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.
6.  [....].
7.  Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999.
8.  Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5.".
-  Il comma 6 dell'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).", così dispone:
"6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.".
Nota all'art. 11, commi 1 e 2:
Per l'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, vedi nota all'art. 6, comma 1.
Note all'art. 11, comma 2, lett. b):
Per gli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, vedi nota all'art. 4, commi 1, 3, 4 e 5 e note all'art. 8, comma 3.
Nota all'art. 11, comma 1, lett. c):
Per l'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, vedi nota all'art. 1, comma 3.
Nota all'art. 12, commi 1 e 3:
Per l'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, vedi nota all'art. 6, comma 1.
Nota all'art. 12, comma 2:
Per l'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, vedi nota all'art. 1, comma 1.
Note all'art. 13, comma 1:
-  Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, recante: "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.", così dispone:
"2. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2004-2005, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione siciliana con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, sono quantificati per il triennio 2006-2008 in 31.384 migliaia di euro annui.".
-  Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.", così dispone:
"1. Agli oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il biennio economico 2002-2003 relativi al personale degli enti regionali ed al personale a tempo determinato in servizio presso l'Amministrazione regionale, valutati in 8.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1004 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Le relative somme sono iscritte nei pertinenti capitoli con provvedimenti del ragioniere generale della Regione, su richiesta delle competenti amministrazioni.".
Nota all'art. 14, comma 1:
L'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio. - 1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunta la seguente lettera:
"p) al Consorzio lapidei siciliani, con sede in Palermo.".
2.  Nell'ambito delle disponibilità dell'UPB 8.1.2.3.2, capitolo 342525, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, in riferimento a quanto indicato dall'intesa del 30 maggio 2002 stipulata tra il Ministero delle attività produttive e la Regione siciliana, relativa all'istituzione dello Sportello regionale per l'internalizzazione del sistema delle imprese (denominato e di seguito indicato SPRINT Sicilia) ed al relativo "Protocollo operativo per la costituzione dello Sportello regionale per l'internalizzazione del sistema delle imprese" stipulato tra i soggetti promotori ossia, Ministero delle attività produttive, Regione siciliana, Istituto per il commercio con l'estero (ICE), Società italiana per le imprese all'estero (Simest S.p.A.), Istituto per i servizi assicurativi del Commercio con l'estero (SACE) e l'Unione regionale delle camere di commercio della Sicilia (UNIONCAMERE Sicilia), è autorizzato a finanziare le spese relative al "Piano di attività dello Sprint Sicilia", comprensive delle spese di funzionamento dello Sportello, delle spese relative alla dotazione di beni strumentali necessari allo sviluppo delle attività e delle spese relative al personale assegnato inclusi i relativi costi di missione. Il Piano di attività dello SPRINT Sicilia, di cui al comma 1, viene approvato dal Comitato di coordinamento istituito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su proposta del Responsabile dello SPRINT Sicilia.
3.  Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli ai sensi degli articoli 47 e seguenti del titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il controllo sulle delibere dei consigli di amministrazione dell'ESA, dell'IRVV, dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia viene così disciplinato: il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni al bilancio, il programma annuale e triennale sull'attività dell'ente, adozione ed eventuali modifiche dello Statuto, del regolamento di organizzazione, del regolamento di contabilità e del regolamento organico dell'ente nonché tutte le ulteriori delibere inerenti l'organico, lo stato giuridico ed economico del personale, l'amministrazione contabile dell'ente, l'acquisto od alienazione di immobili; sono trasmesse, entro dieci giorni dall'adozione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, titolare del controllo e della vigilanza sugli enti, il quale entro trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo il termine di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisizione, ove richiesto del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, deve disporne l'approvazione o l'annullamento, con provvedimento motivato, o, nei casi previsti per legge, la trasmissione, con le proprie osservazioni, alla Giunta regionale per il conclusivo esame.
Le delibere di cui alla presente disposizione diventano esecutive se, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, salvo eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo non si conclude con l'approvazione o con motivato provvedimento di annullamento da parte dell'Assessorato; il suddetto termine non opera nell'ipotesi di trasmissione alla Giunta regionale. Il predetto termine di trenta giorni, rimane sospeso se, prima della scadenza, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ritenga di chiederne il riesame, debba richiederne il parere all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o intenda acquisire un parere da organi consultivi, il quale deve essere reso entro trenta giorni. Una volta che la delibera sia riproposta dagli enti o sia pervenuto il parere, l'atto diviene esecutivo trascorsi venti giorni senza che ne sia stato disposto l'annullamento o l'approvazione.
Tutte le deliberazioni devono essere sottoposte, prima della loro adozione, al visto di legittimità da parte del direttore generale dei rispettivi enti il quale può negare il proprio visto motivando in merito. Eventuali deliberazioni adottate senza il predetto visto, devono essere trasmesse entro dieci giorni, con allegata la relazione del direttore generale, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rispettando i termini di cui alle disposizioni precedenti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 e seguenti del titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le composizioni dei collegi dei revisori dei conti dell'Istituto regionale della vite e del vino e dell'Ente di sviluppo agricolo, dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e dei consorzi di bonifica, sono così modificate: un componente effettivo, presidente, designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in rappresentanza dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; due componenti effettivi, designati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di cui uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; due componenti supplenti designati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. I componenti dei collegi attualmente già costituiti decadono automaticamente con la nomina dei nuovi componenti nominati ai sensi del presente comma e comunque cessano dalle funzioni dal 15 gennaio 2006.
4.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311) in favore delle province regionali, quale concorso per le spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria, nella misura del 70 per cento della somma totale prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle singole province. A partire dall'anno 2006 le province regionali che hanno attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista, ai fini dell'impegno delle risorse finanziarie da trasferirsi dalla Regione a titolo di contributo, devono presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il programma di gestione del servizio per un periodo non eccedente la validità del bilancio pluriennale della Regione. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede con proprio decreto ad impegnare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le somme dovute alle province regionali a titolo di contributo. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste eroga alle province regionali le somme loro assegnate a cadenza trimestrale e dietro presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute.
5.  Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 9, dopo le parole "la lavorazione" aggiungere le seguenti "o alla laurea in scienze erboristiche o denominazioni affini, rilasciata ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e del D.M. 4 agosto 2000 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della coltivazione, lavorazione e commercializzazione".
6.  La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è così sostituita:
"b) un dirigente dell'Amministrazione regionale anche in quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione.".
7.  Al comma 5, lettera a), dell'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la parola "due" è sostituita con la parola "quattro".
8.  In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione scaturenti dal proprio conto consuntivo esercizio finanziario 2001, 2002, 2003, decurtate dell'importo utilizzato ex articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, per i seguenti fini istituzionali:
a)  ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili e relativi impianti (capitolo 252);
b)  spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali (capitolo 260);
c)  spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, delle sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261);
d)  spese per la manutenzione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257);
e)  spese di manutenzione straordinaria di strade (capitolo 267);
f)  spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507).
9.  Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, è aggiunto il seguente comma:
"7-bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito, esclusivamente, tramite ufficio postale o banche.".
10.  Il comitato di cui al decreto presidenziale n. 353 del 28 dicembre 2004, costituisce l'interfaccia regionale dell'autorità europea per la sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del 20 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo la parola "sviluppo" aggiungere le parole "e di conseguire le finalità previste dal decreto presidenziale n. 353 del 28 dicembre 2004 e per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 .".
11.  La durata minima delle operazioni di credito agrario attivate da imprese agricole singole e/o associate, è pari a mesi diciotto. Al fine di agevolare la ripresa delle aziende agricole siciliane singole e/o associate, colpite dalla grave crisi di mercato nel corso del 2004 e del 2005, gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005, nonché per le aziende agrumicole, ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza al 31 maggio 2006, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento della scadenza della passività.
12.  I prodotti freschi, i prodotti alimentari da essi derivati ed i succhi provenienti dallo loro spremitura, aventi succo e polpa pigmentata di colore rosso derivante dalla naturale presenza di coloranti appartenenti alla famiglia chimica degli antociani e delle antocianine, ottenuti conformemente alle vigenti disposizioni di legge, ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, assumono le denominazioni commerciali sotto indicate:
a)  per il prodotto agrumicolo fresco - "vulcanina o vulcanico";
b)  per il succo - "sanguinello".
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di cui al presente comma anche in sede comunitaria ed internazionale ed a dettare direttive per le modalità di applicazione della presente disposizione.
13.  All'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, la parola "equina" è sostituita dalla parola "equida" e dopo la parola "suina" sono aggiunte le parole "avicola e cunicola".
14.  Alla fine dell'articolo 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, dopo le parole "legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.", aggiungere il seguente periodo: "Per i macchinari e le attrezzature il vincolo di destinazione all'impiego previsto per il quale è stato concesso l'aiuto è di almeno cinque anni dalla data di collaudo.".
15.  Le agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed all'articolo 99 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, si applicano per tutti gli atti traslativi da chiunque posti in essere a partire dal 1° gennaio 2002 fino alla data del 31 dicembre 2006, alla sola condizione che abbiano ad oggetto terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla data di stipula dell'atto e loro pertinenze; il riferimento al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, vale solo ai fini dell'individuazione delle tipologie di atti agevolati. La presente disposizione costituisce interpretazione autentica dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
16.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
18.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
19.  Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, si applicano in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia.
20.  Dopo l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è inserito il seguente:
"Art. 8-bis - 1. Il comune deve rilasciare entro novanta giorni le autorizzazioni per attività commerciali di esercizi di vicinato e di medie strutture nei centri polifunzionali. Per centri polifunzionali si intendono quelli in cui le superfici destinate ad attività diverse da quelle commerciali siano non inferiori al 20 per cento di quelle commerciali.".
21.  Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in recepimento della direttiva 2002/91/CE si applicano in Sicilia. Gli enti competenti devono effettuare annualmente ispezioni su almeno il 20 per cento degli impianti presenti sul territorio. Per gli impianti che sono dotati di generatori calore di età superiore a quindici anni le autorità competenti effettuano, con le stesse cadenze di cui al presente comma, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati. Le operazioni di ispezione degli impianti devono essere condotte da organismi i cui operatori abbiano i requisiti minimi previsti dall'allegato I del D.P.R. 23 agosto 1993, n. 412, come modificato e integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. L'Ente competente ha l'obbligo di riscossione diretta delle tariffe di ispezione. L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni competenti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto, a promuovere l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio e alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale. Per gli enti competenti che entro il 30 giugno 2006 non attuino le procedure di cui alla presente legge, verrà nominato un commissario ad acta per l'applicazione del presente comma.
22.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
23.  Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è sostituito dal seguente:
"2. L'Assessorato regionale dell'industria provvede a trasferire alla Provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle azioni strategiche da realizzare, inserite nel "Piano utilizzo" approvato dalla Giunta regionale.".
24.  Per gli interventi previsti dall'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 1.000 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147309). Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 17 aprile 1999, n. 10. Rientrano, altresì, nella previsione dell'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, gli invasi "Gibbesi" e "Villarosa" trasferiti dal disciolto EMS ai consorzi di bonifica.
25.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad elevare la propria partecipazione azionaria di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, anche mediante l'integrale trasferimento delle quote degli altri soci, per una spesa massima di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione, UPB 8.2.2.6.5. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca predispone un piano di razionalizzazione dell'attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni siciliane, anche mediante il riordino e la trasformazione degli enti di cui all'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così come modificato dal comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, partecipati dalla Regione stessa e dei quali si avvale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
26.  Il dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, ad erogare ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario la somma di 200 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.2, capitolo 148102), quale contributo per le spese di funzionamento. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
27.  E' soppresso il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
28.  Il dipartimento regionale dell'industria è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, a trasferire alle autorità portuali, la somma complessiva di 200 migliaia di euro (UPB 5.2.2.6.1, capitolo 642845) per l'erogazione di contributi in favore delle imprese portuali finalizzati al rinnovamento delle strutture produttive e dei beni strumentali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
29.  Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2005-2006 e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente di sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2006. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403).
30.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
32.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
33.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
34.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36.  All'articolo 51, secondo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, le parole "del tasso ufficiale di sconto" sono sostituite dalle parole "dell'euribor a sei mesi," e dopo le parole "determinato alla data" sostituire le parole "di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo medesimo" con le seguenti "dell'effettiva riscossione da parte del destinatario dell'anticipazione". Dopo il terzo comma dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:
"3-bis. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli stati di avanzamento di cui al comma 9 dell'articolo 49. Dall'ultima quota è trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse che sarà erogato alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte del destinatario ed all'effettuazione del collaudo finale.".
37.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
38. La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, freschi o trasformati incluso il settore vitivinicolo che siano ottenuti in Sicilia e nel rispetto delle regole di qualità e sicurezza alimentare.
39.  L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad approvare i disciplinari di produzione, i sistemi di qualità in conformità al Regolamento (CE) n. 1783/2003 che introduce l'articolo 24 nel Regolamento (CE) n. 1257/1999, e ad adottare il relativo marchio certificativo.
40.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
41.  Nelle more della definizione delle esposizioni debitorie e dei servizi erogati, i consorzi di bonifica messi in liquidazione ai sensi della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati a sospendere i ruoli emessi, riferiti ai servizi resi negli anni antecedenti all'entrata in vigore della legge istitutiva dei nuovi enti di bonifica del 1995 ed a procedere al ritiro delle azioni giudiziarie, sino al 31 dicembre 2006.
42.  Sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli enti di cui alla tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nelle more dell'approvazione dei piani di classifica, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad emettere ruoli provvisori di contribuenza relativi alle spese di funzionamento non coperte dal contributo regionale, mediante ripartizione calcolata secondo indice pari alla unità, per tutti i consorziati. Approvati i piani di classifica, i consorzi di bonifica sono obbligati ad effettuare l'emissione di ruoli di contribuenza a conguaglio, relativamente agli anni interessati, facendo le dovute compensazioni in dare e avere.
43.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
44. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
45.  A valere sul contributo a favore dell'Istituto di incremento ippico una quota pari a 50 migliaia di euro è destinata all'istituzione dell'anagrafe regionale degli equidi.
46.  Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, è sostituito dai seguenti:
"2. E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino al 1° gennaio 2006 relative a:
a)  finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito della Sicilia S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
b)  crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
2-bis. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono.
2-ter. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente.
2-quater. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse.
2-quinquies. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB 5.2.2.7.1, capitolo 645608). Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB 8.2.2.7.1, capitolo 745611).".
47.  Al comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "Nelle more della definizione" sono sostituite con le parole "Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa".
48.  Ai commi 5-bis dell'articolo 14 e 4-bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, così come rispettivamente modificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "Nelle more della definizione" sono sostituite con le parole "Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa"".
Nota all'art. 15, comma 1:
L'art. 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, recante: "Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Opere di approvvigionamento idrico e di adduzione. - 1. Al fine di garantire la costante erogazione di acqua anche agli alloggi popolari, le opere di approvvigionamento idrico compresi gli impianti di dissalazione e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, sono suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, uno o più ambiti territoriali ottimali o più utenti ad usi multipli, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento, sono di competenza della Regione e la gestione può essere assegnata direttamente a società costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e del decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002 di attuazione della stessa legge, o a società da esse interamente controllate.".
Note all'art. 15, comma 2:
-  La legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, reca: "Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 20 novembre 1982, n. 51.
-  La legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, reca: "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 13 maggio 1993, n. 24.
Note all'art. 16, comma 1:
-  Il comma 269 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).", così dispone:
"269. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.".
-  L'art. 36 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:
"Cofinanziamenti regionali. - 1. Il cofinanziamento regionale degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, è determinato come segue:
a)  per l'articolo 133 nella misura del 50 per cento del contributo statale pari a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 25.000 milioni a decorrere dall'anno 2002;
b)  per l'articolo 134 nella misura del 40 per cento del contributo statale pari a lire 40.000 milioni per l'anno 2001;
c)  per l'articolo 135 nella misura del 50 per cento del contributo statale pari a lire 25.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 2002.
2.  Il cofinanziamento regionale dei programmi a favore dei Centri assistenza tecnica (CAT) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è determinato, per l'anno 2001, in lire 6.602 milioni.
3.  Il cofinanziamento regionale degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, è determinato, per l'anno 2001, in lire 11.000 milioni.
4.  Il cofinanziamento regionale degli interventi previsti dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è determinato, per l'esercizio finanziario 2001, in lire 5.661 milioni.
5.  Il cofinanziamento regionale del fondo nazionale per gli interventi nel settore del commercio, previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è determinato in lire 6.602 milioni, di cui lire 6.500 milioni già iscritti nel bilancio dell'esercizio finanziario 2000 e lire 102 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001.
6.  Al fine di incentivare nella Regione la produzione di energia alternativa, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a:
a)  cofinanziare per l'anno 2001 il programma "Tetti fotovoltaici" di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000, con l'importo di lire 1.500 milioni;
b)  partecipare alla costituzione, come azionista di minoranza con un apporto di lire 250 milioni ed una quota non superiore al 25 per cento del capitale sociale, di una società con l'ENEA ed altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di impianti di produzione energetica mediante lo sfruttamento dell'energia solare termoelettrica, nell'ambito delle previsioni dell'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7.  La Presidenza della Regione è autorizzata a partecipare, a titolo di cofinanziamento, a progetti e studi di partenariato transnazionale finanziati dall'Unione europea o da organismi associativi internazionali della quale la Regione fa parte. A tal fine è stanziata, per l'anno 2001, la somma di lire 300 milioni."
-  L'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).", così dispone:
"Continuità territoriale per la Sicilia. - 1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
a)  l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
b)  qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.
2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi.
3.  La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
a)  alle tipologie e ai livelli tariffari;
b)  ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c)  al numero dei voli;
d)  agli orari dei voli;
e)  alle tipologie degli aeromobili;
f)  alla capacità dell'offerta;
g)  all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.
4.  Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
5.  Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.
6.  Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
7.  L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.".
Nota all'art. 17, comma 1:
L'art. 82 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Garanzia sussidiaria Ente Fiera di Palermo. - 1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a prestare garanzia sussidiaria in favore degli istituti di credito che erogano mutui in favore dell'Ente autonomo Fiera di Palermo finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti ed alla definizione di transazioni e comunque per un importo complessivo massimo pari a 10.000 migliaia di euro. L'ammontare delle somme risparmiate è utilizzato per la gestione ordinaria dell'Ente.
2.  Per le finalità del comma 1, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze approva il piano di risanamento aziendale ed il piano di ammortamento del mutuo, verificando ogni dodici mesi che gli stessi piani siano rispettati attraverso la nomina di un commissario straordinario, da parte dello stesso Assessorato, per il risanamento dell'ente, da affiancare al consiglio di amministrazione dello stesso ente o al commissario.
3.  Nelle more di un organico riordino del settore e delle attività fieristiche, gli Enti fiera regionali si trasformano in soggetti giuridici privati che subentrano agli Enti cessati nei rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti al momento della trasformazione.
4.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, cui compete la tutela e la vigilanza degli Enti fieristici, dà attuazione alla disposizione di cui al comma 3 mediante nomina di commissari ad acta. Le procedure di privatizzazione, da completarsi entro il 30 giugno 2006 si informano alle previsioni normative del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.".
Note all'art. 19, comma 1:
I commi 34 e 34-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.", così, rispettivamente, dispongono:
"34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.".
"34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.".
-  Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"5. Per la copertura del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno 2005, nonché per gli oneri discendenti dall'applicazione del comma 1, del comma 2 e del comma 4, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di euro, 2.000 migliaia di euro e 1.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva di 645.276.179,77 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340). Per gli esercizi finanziari successivi, all'integrazione del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.".
Nota all'art. 21, comma 1:
L'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati. - 1. La Regione promuove, conformemente alla normativa vigente direttamente e/o mediante il ricorso a strumenti di finanza strutturata, la costituzione di un apposito soggetto giuridico di scopo da costituire autonomamente o con partner privato, dotato di specifica e dimostrata competenza ed esperienza, scelto con le procedure ad evidenza pubblica, per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati nonché degli IACP.
2.  Per l'avvio del percorso di cui al comma 1, la Regione si avvale della consulenza di un advisor in possesso dei requisiti di provata affidabilità e capacità, incaricato in conformità alla normativa vigente in materia di servizi.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore competente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i termini per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.
4.  Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5.  Con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione, i comuni, le aziende sanitarie ed ospedaliere o gli altri enti interessati stabiliscono gli eventuali cambi di destinazione d'uso e/o varianti degli strumenti urbanistici, funzionali all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare proveniente dagli enti di cui al comma 1 o dallo Stato.
6.  La destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili è stabilita da appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati.
7.  Le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono destinate alla compensazione, fino alla concorrenza dell'intero importo trasferito, delle perdite e dei disavanzi ripianati dalla Regione negli esercizi precedenti; a decorrere dall'esercizio finanziario 2006 una quota pari al 50 per cento delle risorse medesime è destinata all'ammodernamento del patrimonio edilizio sanitario.
8.  In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dalla dismissione dei beni del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere, per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
9.  E' abrogato l'articolo 31 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.".
Nota all'art. 21, comma 2:
L'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." Per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali. - 1. Gli operatori economici che nell'ambito dei Patti territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati dalla Commissione europea con decisione 29 dicembre 1998 (Piano operativo multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica con D.M. 20 gennaio 1999, hanno realizzato le opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro valore di mercato determinato considerando, tra l'altro, l'attuale destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta subordinata al decorso di almeno cinque anni dall'inizio, documentato, delle attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione.
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  Dopo il comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 21, e integrato e modificato dall'articolo 127, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione.".
4.  Il numero 1) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato:
"1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.".
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  Gli oratori di ogni confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e dell'espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente comma.
7.  All'articolo 19, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, dopo le parole "al Presidente e agli Assessori delle Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti locali" sono aggiunte le parole "al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT" e alla fine della lettera dopo le parole "Consorzio fra enti locali" sono aggiunte le seguenti parole "e dei Comuni in convenzione".
8.  Al fine di favorire e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi annualmente per le seguenti finalità:
a)  favorire l'incontro di documentate esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari;
b)  promuovere la cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra amministrazioni;
c)  realizzare una costante e continua attività formativa e di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro assegnato dal principio della separazione dei poteri.
Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5 della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303).
9.  Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono essere definiti entro trenta giorni".
Sono abrogati i commi 4 e 5-bis dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
10.  Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214, sostituire le parole "30 novembre" con le parole "30 luglio" e, al comma 5, sostituire le parole "31 ottobre" con le parole "30 giugno".
11.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
14.  Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.
Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
"3. Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate:
a)  bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo;
b)  modifica di pianta organica e relativo regolamento;
c)  alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni;
d)  modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.".
15.  Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari all'1 per cento delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma.
16.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17.  E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.
18.  All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo la parola "rimane" aggiungere le parole "ogni anno" e sostituire le parole "si avvalgono" con le parole "devono avvalersi".
19.  (Abrogato).
20.  Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB 1.4.1.5.3 - capitolo 109301).
21.  Per far fronte agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321704). Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
22.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
23.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
24.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
25.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
26.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
27.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
29.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
30.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
31.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
32.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
33.  Al comma 2-bis dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, come integrato dall'articolo 139, comma 3, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "civili" sono aggiunge le parole "e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra".
34.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
36.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).".
Nota all'art. 21, comma 3:
L'art. 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante: "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Norma finanziaria. - 1. Gli oneri finanziari, come di seguito specificati, previsti per le finalità degli articoli 3, 4, 6, 16, 17, 18 e 21 sono valutati, per l'esercizio finanziario 2006, in complessivi 17.000 migliaia di euro.

  Art. Comma Oggetto Es. fin. 2006 
  3 1 Integrazione fondi rischi 5.500 
  3 2 Integrazione una tantum "bonus" 1.900 
  4 1     7.500 
  16 1     500 
  17 1     500 
  18 1     600 
  21 1 Contributo straordinario 500 
          Totale oneri 17.000 

2.  Gli oneri di cui al comma 1, valutati in 17.000 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l'esercizio finanziario 2006 U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.
3.  Una quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004, relative ai fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle risorse provenienti dal P.O.R. della Sicilia 2000-2006 possono essere destinate ad integrazione dei finanziamenti previsti al comma 1.".
Nota all'art. 21, comma 4:
L'art. 12 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Abrogazioni e modifiche di norme. - 1. All'articolo 54 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  la rubrica è sostituita dalla seguente "Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali";
b)  al comma 1, le parole "e professionalità" sono sostituite con le parole ", professionalità e indipendenza";
c)  alla lettera c) del comma 1, le parole "esperienza e onorabilità" sono sostituite con le parole "onorabilità, professionalità e indipendenza".
2.  Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite con le parole "del ragioniere generale della Regione".
3.  Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite con le parole "Il ragioniere generale della Regione".
4.  Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "della Regione" sono aggiunte le parole "nonché quelle relative all'applicazione dei contratti collettivi regionali di lavoro".
5.  Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
6.  Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "relativamente" sono aggiunte le parole "all'ufficio di segreteria di Giunta".
7.  Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "la segreteria della Giunta regionale".
8.  All'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 2, prima delle parole "La segreteria generale", sono inserite le parole "L'ufficio di segreteria di Giunta,";
b)  al comma 3, dopo la parola "proposta", sono aggiunte le parole "del dirigente generale dell'ufficio di segreteria di Giunta";
c)  al comma 4, dopo la parola "funzionamento" sono aggiunte le parole "dell'ufficio di segreteria di Giunta".
9.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, le parole "dell'Assessore per il bilancio e le finanze" sono sostituite con le parole "del ragioniere generale della Regione".
10.  Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "a destinazione vincolata" sono aggiunte le parole "nonché le somme dovute allo Stato, derivanti dal differente importo complessivo dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF effettivamente introitato rispetto a quello stimato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446." nonché le somme dovute ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle per la compensazione della mobilità sanitaria relativa ad anni pregressi.
11.  Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole "nonché le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana.".
12.  Il comma 62 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è abrogato.
13.  Al numero 2 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "di rinnovo" sono sostituite con la parola "annuale".
14.  Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, le cifre "2004-2005" sono sostituite con le cifre "2006-2007".
15.  All'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "promosse da enti ed organizzazioni siciliani" sono soppresse ed è aggiunto il seguente comma:
-  "1-bis. I contributi di cui al primo comma sono ripartiti a livello territoriale con attribuzione proporzionale sulla base del numero degli abitanti di ciascuna delle province regionali e sono destinati, per il 70 per cento, a teatri con sede sociale in Sicilia che dispongono in esclusiva di struttura teatrale ubicata nel territorio regionale idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli e che effettuano una stabile programmazione stagionale di attività di ospitalità e produzione teatrale, rimanendo esclusi dall'applicazione i teatri destinatari di contributi determinati per legge, e per il restante 30 per cento ad enti ed organizzazioni siciliani.".
16.  Al comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "dell'articolo 164, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490", sono sostituite con le parole "dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e le parole "all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47" con le parole "all'articolo 33, comma 3, e all'articolo 37, comma 2, del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
17.  Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
-  "2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni possono richiedere il finanziamento presentando istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente per un importo non superiore a 150.000 euro per ogni comune, cui si provvede con parte delle economie realizzate al 31 dicembre 2005 sulle assegnazioni previste dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.".
18.  Il comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
19.  All'articolo 4, comma 1-bis, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo le parole "legge regionale 12 marzo 1986, n. 10" sono aggiunte le parole "e successive modifiche ed integrazioni.";
b)  le parole "al titolo di studio posseduto" sono sostituite con le parole "a quella in atto posseduta".
20.  Il comma 12 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è abrogato.".
Nota all'art. 21, comma 5:
L'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante: "Norme in materia di protezione civile.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Ufficio regionale di protezione civile. - 1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 7, è istituito l'Ufficio regionale di protezione civile, posto, sino alla riforma dell'Amministrazione regionale, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dell'Assessore delegato alla protezione civile.
2.  L'Ufficio curerà il collegamento fra Stato, Regione ed enti locali per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché l'orientamento e l'organizzazione delle attività degli uffici regionali e degli enti locali che svolgono attività di protezione civile per tal fine può essere comandato, presso il predetto ufficio personale degli enti locali.
2-bis. Il Presidente della Regione, o in caso di attribuzione di delega l'Assessore delegato alla protezione civile, dispone direttamente il trasferimento di personale regionale per le necessità derivanti dall'esercizio delle attribuzioni dell'ufficio regionale di protezione civile.
3.  Nell'imminenza al verificarsi di una situazione di emergenza di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'Ufficio regionale di protezione civile attiverà la propria struttura per la gestione della crisi con personale, reperibile 24 ore su 24, composto anche da disaster managers provenienti, se necessario, anche da amministrazioni diverse da quella regionale. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3-bis. Per far fronte a esigenze connesse al funzionamento del dipartimento regionale della Protezione civile, da accertarsi con provvedimento del dirigente generale, si applicano le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, previo interpello e con priorità per il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando presso il dipartimento di Protezione civile alla data di pubblicazione della presente legge.".
Nota all'art. 21, comma 6:
L'art. 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante: "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risulta il seguente:
"Soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico. - 1. Alla data dell'insediamento del Consiglio regionale del turismo e comunque non prima del 31 dicembre 2005 e non oltre il 30 giugno 2006 sono soppresse le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (AAPIT) istituite con l'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e regolamentate dal D.P.Reg. 19 settembre 1986. I beni e le attività delle predette aziende sono trasferiti alle province regionali competenti per territorio. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  Sono, altresì, assegnate alle province regionali le competenze già proprie delle AAPIT nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio.
3.  Presso ogni provincia regionale è istituita, con funzioni consultive, la Conferenza provinciale del turismo. La Conferenza, nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è composta da:
a)  il presidente della provincia regionale o suo delegato, che la presiede;
b)  il sindaco del comune capoluogo;
c)  due sindaci dei comuni della provincia;
d)  il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o suo delegato;
e)  tre rappresentanti delle confederazioni degli imprenditori di settore maggiormente rappresentative;
f)  due esperti del settore turistico nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
g)  tre rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali;
h)  tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste.
4.  La Conferenza esprime indicazioni utili alla redazione del programma di sviluppo e promozione turistica della provincia regionale ed è convocata almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta il presidente della provincia regionale ne ravvisi la necessità.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1098
"Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili (LSU)".
Iniziativa parlamentare: Giannopolo, Villari, Speziale, Capodicasa, Crisafulli, Cracolici, De Benedictis, Oddo, Panarello, Zago, Miccichè. Presentato il 29 dicembre 2005.
D.D.L. n. 704
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei soggetti avviati con contratto di diritto privato stipulato ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, nonché per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino delle attività socialmente utili".
Iniziativa parlamentare: Ioppolo, Sammartino, Virzì. Presentato il 23 ottobre 2003.
D.D.L. n. 809
"Misure indirizzate a lavoratori atipici provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili".
Iniziativa parlamentare: Villari, Speziale, Giannopolo. Presentato il 4 marzo 2004.
Trasmessi alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) rispettivamente il 12 gennaio 2006, il 28 ottobre 2003 e il 12 marzo 2004.
Esaminati, abbinati e deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) del testo coordinato nella seduta n. 146 del 7 febbraio 2006.
Riesaminato testo coordinato dalla Commissione nelle sedute n. 148 del 15 febbraio e n. 149 dell'1 marzo 2006.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 149 dell'1 marzo 2006.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 267 del 16 marzo 2006.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 150 del 16 marzo 2006.
Relatore: Antonio Antinoro.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 365 del 21 marzo, n. 367 del 23 marzo e n. 368 del 24 marzo 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 368 del 24-25 marzo 2006.
(2006.13.1105)091


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