REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 21 APRILE 2006 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 14 aprile 2006, n. 15.
Istituzione del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea

1.  E' istituito il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea che ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.
2.  Alla Tabella "A", allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente" sono aggiunte le parole "Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea".
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
4.  Il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea provvede alla:
a)  promozione della qualità del progetto e del-l'opera architettonica e urbanistica, d'intesa con le amministrazioni interessate e con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, per la realizzazione di opere pubbliche o private di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività sociali e culturali, ovvero che interagiscono, integrandosi, con il contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
b)  dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c)  salvaguardia delle opere dell'architettura contemporanea dichiarate di importante carattere artistico anche mediante l'ammissione ai contributi economici delle stesse opere e degli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica;
d)  promozione della formazione, in collaborazione con le università e gli enti locali, d'intesa con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e urbanistica contemporanee;
e)  vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici agli effetti della legge 29 luglio 1949, n. 717;
f)  promozione della conoscenza dell'arte contemporanea all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
g)  diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti operanti in Sicilia;
h)  ricerca in campo architettonico, urbanistico e paesistico e formazione post-lauream nei settori della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, d'intesa con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.
5.  Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 200 migliaia di euro da iscrivere nell'U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 212019, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. l, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377301. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata in 400 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.7, codice 04.01.04.
6.  Per l'attuazione del presente articolo il ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2006.
Art. 2.
Promozione della qualità del progetto

1. Il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea favorisce il ricorso a concorsi di idee o di progettazione per le nuove edificazioni architettoniche di rivelante interesse sociale e culturale e per il recupero di quelle esistenti.
2.  Il Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea favorisce la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei relativi bandi di rimborsi spese per i concorrenti non risultanti vincitori.
3.  Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa complessiva di 100 migliaia di euro, di cui 80 migliaia di euro per il comma 1 e 20 migliaia di euro per il comma 2, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377712. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 120 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 1 e 30 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.2, codice 05.03.02.
4.  Possono usufruire del finanziamento di cui al comma 3 gli enti pubblici operanti in Sicilia che ricorrono a concorsi di idee per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche di particolare interesse sociale e culturale.
Art. 3.
Opere dell'architettura contemporanea di importante carattere artistico

1.  Su richiesta degli autori o dei committenti pubblici o privati, il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea dichiara l'importante interesse artistico delle opere di architettura contemporanea ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, e dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.
2.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può istituire una commissione composta da architetti, designer di fama o esperti dell'arte e dell'architettura contemporanea e dai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali, per valutare i progetti di cui al comma 1, ai fini della dichiarazione di importante interesse artistico degli interventi di architettura contemporanea.
3.  La realizzazione di opere dichiarate di rilevante interesse architettonico o artistico, ai sensi del comma 1, è soggetta ad autorizzazione del dirigente generale del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, previo eventuale parere della commissione di cui al comma 2.
4.  Se le opere da realizzare ricadono in area sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero di altra norma statale o regionale sulla protezione del patrimonio archeologico o culturale, l'autorizzazione di cui al comma 3 è espressa congiuntamente al parere, autorizzazione o nulla osta della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente. Per l'approvazione congiunta dei progetti, il dirigente generale del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea può indire conferenze di servizi.
5.  Le eventuali varianti urbanistiche relative alle tipologie di opere di cui al presente articolo si intendono approvate dalle conferenze di servizi indette ai sensi del comma 4, sempre che tutte le amministrazioni preposte alla espressione del relativo parere vi abbiano preso parte o siano state regolarmente convocate.
6.  Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 5 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 9.3.1.1.2, capitolo 376504. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata in 20 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 9.3.1.1.2, codice 02.02.08.
Art.  4.
Contributi per la realizzazione di opere di architettura contemporanea

1.  Il dirigente generale del dipartimento per l'architettura e l'arte contemporanea è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione ed il recupero di opere di architettura contemporanea promosse da soggetti pubblici, delle quali sia stato riconosciuto l'importante carattere artistico ai sensi dell'articolo 3.
2.  Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 100 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377751. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa valutata in 200 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.7, codice 05.03.02.

Art. 5.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 6.
Servizi aggiuntivi

1.  Al fine di elevare lo standard qualitativo dei livelli di valorizzazione economica dei siti culturali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere alle singole imprese delle associazioni temporanee già concessionarie dei servizi ai sensi dei decreti assessoriali 1 marzo 2001 e 3 aprile 2001, la gestione di ulteriori servizi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché dei servizi di pulizia di cui al comma 3 dell'articolo 117 del medesimo decreto legislativo, per i siti culturali regionali ubicati all'interno della provincia in cui sono affidatari, previa presentazione di idonea documentazione afferente la capacità tecnica ed economica dei medesimi soggetti.
Art. 7.
Abrogazioni e modifiche di norme

1.  Gli articoli 7, 15, 16 e 17 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e l'articolo 37 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono abrogati.
2.  I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, sono abrogati.
3.  Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, dopo la parola "istruzione" è aggiunta la parola "sentito" e sono soppresse le parole "di concerto con".
Art. 8.
Destinazione dei proventi dei biglietti di accesso a siti culturali

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: "Le convenzioni possono, altresì, prevedere che, in occasione di aperture dei siti regionali per manifestazioni che coinvolgono più enti, una parte dei proventi è destinata al pagamento delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale".
Art. 9.
Pubblicazione su quotidiani e periodici

1.  Le pubblicazioni previste dall'articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 possono essere effettuate anche su quotidiani e periodici diffusi solo per abbonamento, purché iscritti al registro degli operatori della comunicazione (ROC), presso il dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 10.
Comitato regionale per le comunicazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 124 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "31 dicembre 2005" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2006.".
Art. 11.
Garante per la tutela dei diritti dei detenuti

1.  L'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, non si applica alla nomina di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.
Art. 12.
Opere interne

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo la parola "collegamento" sono aggiunte le seguenti "oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50".
Art. 13.
Produzione e distribuzione cinematografica e televisiva

1.  Per la promozione e la valorizzazione dell'attività cinematografica e dello spettacolo dal vivo in Sicilia, ivi compresa la partecipazione alla produzione di audiovisivi destinati alla distribuzione cinematografica e televisiva, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a costituire una società di capitali a socio unico ovvero con uno o più soci pubblici.
2.  La società ha sede in Sicilia ed i diritti del socio sono esercitati dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.
Art. 14.
Film Commission

1.  Per la realizzazione degli interventi previsti nel-l'Accordo di Programma Quadro "Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del sud d'Italia - II atto integrativo lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno", il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, tramite apposita struttura intermedia denominata "Film Commission Regione siciliana", provvede al rilascio delle autorizzazioni in ambito regionale anche in deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi della cultura siciliana, per l'uso strumentale, precario e per la riproduzione dei beni culturali siciliani, ai sensi degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sentite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.
Art. 15.
Variazioni di spesa per l'anno 2006

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 è apportata la seguente modifica in migliaia di euro:
UPB 9.3.1.3.3  capitolo 377338 + 200 

2. Alla Tabella H di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
UPB 9.3.1.3.7  capitolo 377727 - 200 
UPB 3.2.1.3.1  capitolo 183729 + 150 
UPB 9.2.1.3.3  capitolo 373711 - 115 
UPB 9.3.1.3.7  capitolo 377702 - 35 (SIOI) 
UPB 9.2.1.3.3  capitolo 373703 - 140 

e sono eliminate le parole "di cui 90 migliaia di euro all'Istituto Annibale di Francia di Palermo".
UPB 9.2.1.3.3  capitolo 373705 + 140 

da destinare all'Istituto Annibale di Francia di Palermo.

Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 14 aprile 2006.
  CUFFARO 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione-  PAGANO 
Assessore regionale per i lavori pubblici  PARLAVECCHIO 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  CASCIO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 2:
La tabella A, allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta essere la seguente:
"Tabella A
DIPARTIMENTI REGIONALI UFFICI EQUIPARATI
Presidenza della Regione siciliana
-  Segreteria generale
-  Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
-  Dipartimento regionale della programmazione
-  Dipartimento regionale della protezione civile
-  Ufficio legislativo e legale
-  Ufficio della Segreteria di Giunta
-  Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali
-  Ufficio di Bruxelles
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
-  Dipartimento regionale interventi strutturali
-  Dipartimento regionale interventi infrastrutturali
-  Dipartimento regionale foreste
-  Azienda regionale foreste demaniali
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
-  Dipartimento regionale pubblica istruzione
-  Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente
-  Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
-  Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
-  Dipartimento regionale finanze e credito
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
-  Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
-  Dipartimento regionale della pesca
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
-  Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
Assessorato regionale dell'industria
-  Dipartimento regionale industria
-  Corpo regionale delle miniere
Assessorato regionale del lavoro
-  Dipartimento regionale lavoro
-  Dipartimento regionale formazione professionale
-  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Assessorato regionale dei lavori pubblici
-  Dipartimento regionale lavori pubblici
-  Ispettorato tecnico
-  Ispettorato tecnico regionale
Assessorato regionale della sanità
-  Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario
-  Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario
-  Ispettorato veterinario
-  Ispettorato sanitario
-  Osservatorio epidemiologico
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
-  Dipartimento regionale territorio e ambiente
-  Dipartimento regionale urbanistica
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
-  Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo
-  Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni."
Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", così dispone:
"Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale. - 1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.
2. L'individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
3. L'accesso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.
4. L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.
6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.
7. Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al 20 per cento.
8. I rinnovi contrattuali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.".
Note all'art. 1, comma 4, lett. b):
L'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n, 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.", così dispone:
"Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.".
Note all'art. 1, comma 4, lett. e):
La legge 29 luglio 1949, n. 717, reca: "Norme per l'arte negli edifici pubblici.".
Nota all'art. 1, comma 5:
L'art. 13 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.", così dispone:
"Fondi globali e tabelle. - 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2006, nella allegata tabella C.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella allegata tabella D sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nella tabella medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella allegata tabella E sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, nella tabella medesima.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella F sono abrogate.
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella allegata tabella G.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati nonché le altre spese continuative annue sono determinati nella allegata tabella H.
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella allegata tabella I.
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nella allegata tabella L.".
Nota all'art. 2, comma 3:
Per l'art. 13 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 vedi Nota all'art. 1, comma 5.
Note all'art. 3, comma 1:
-  L'art. 20 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante: "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.", così dispone:
"Interventi in favore dell'arte moderna e contemporanea. - 1. Al fine di diffondere e valorizzare le espressioni dell'arte moderna e contemporanea in Sicilia, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a realizzare interventi di valorizzazione, tutela e promozione della conoscenza dell'arte moderna e contemporanea anche attraverso dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea espressa in base all'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, in termini di competenza e di cassa, la spesa di 200 migliaia di euro.
3. All'onere di cui al comma 2 si provvede sia in termini di competenza che di cassa a valere sulle disponibilità della U.P.B. 9.3.1.1.2 (capitolo 376545).".
-  L'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n, 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.", così dispone:
"Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.".
Note all'art. 3, comma 4:
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.".
Nota all'art. 4, comma 2:
Per l'art. 13 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 vedi Nota all'art. 1, comma 5.
Note all'art. 6, comma 1:
-  Il decreto assessoriale 1 marzo 2001, reca: "Programma per la gestione in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, di biglietteria e di pulizia.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 13 aprile 2001, n. 17.
-  Il decreto assessoriale 3 aprile 2001, reca: "Rettifica del decreto 1° marzo 2001, concernente programma per la gestione in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, di biglietteria e di pulizia.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 8 giugno 2001, n. 29.
-  L'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.", così dispone:
"Servizi aggiuntivi. - 1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.".
Nota all'art. 7, comma 2:
  L'art. 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, recante: "Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: 

"Istituzione del Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea. - 1. E' istituito in Palermo il Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva moderna e contemporanea, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni ed attività connesse.
2. Il Museo collabora con i dipartimenti ed istituti universitari, nonché con le istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale, mediante la stipula di apposite convenzioni.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire una sezione del Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea intitolata a "Francesco Messina" nel comune di Linguaglossa.".
Nota all'art. 7, comma 3:
L'art. 9 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante: "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Nomina ed attribuzioni del presidente. - 1. Il presidente, scelto tra soggetti di comprovata esperienza, qualificazione e capacità gestionale, è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il rettore dell'università di riferimento.
2. Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'ente;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sull'andamento dell'ente;
d) in caso di urgenza adotta con decreto, sentito il direttore, i provvedimenti necessari per garantire l'erogazione dei servizi e il funzionamento dell'ente, sottoponendo lo stesso a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.
3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente che viene eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, nella sua prima seduta.
4. Il presidente resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.".
Nota all'art. 8, comma 1:
L'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso. - 1. Sino al 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Le convenzioni possono, altresì, prevedere che, in occasione di aperture dei siti regionali per manifestazioni che coinvolgono più enti, una parte dei proventi è destinata al pagamento delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale.".
Nota all'art. 9, comma 1:
L'art. 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", così dispone:
"Pubblicità. - 1. L'articolo 29 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 29. Pubblicità - 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico II".
4. Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.
5. Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6. Qualunque sia l'importo dei lavori, i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
8. La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare, i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità, lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale.
9. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.
11. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.".
Nota all'art. 10, comma 1:
L'art. 124 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Comitato regionale per le comunicazioni. - 1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.
2. I componenti del comitato regionale per le comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 permangono nell'esercizio delle proprie funzioni sino al rinnovo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2006.".
Note all'art. 11, comma 1:
-  L'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, recante: "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.", così dispone:
"Incompatibilità e limiti agli incarichi. - L'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:
"1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire incarichi di cui alla presente legge:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana;
b) i componenti degli organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;
d) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
f) i dipendenti dello Stato, della Regione o di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione.
2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente interessato alla nomina.
3. La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilità non sia cessata con le dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa.
4. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
5. Nel caso di cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.
6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge.
7. Nessuno può ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per gli incarichi ricoperti da soggetti che non siano dipendenti pubblici e che siano nominati sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali".".
-  L'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.", così dispone:
"Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. - 1. Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Garante che è scelto fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti. Il Garante resta in carica sette anni e può essere riconfermato per non più di una volta.
3. Il Garante:
a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;
b) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;
c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;
d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione:
e) esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.
4. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta relazioni sull'attività all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione almeno una volta all'anno. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea, alle Commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di loro competenza.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del Garante è destinato personale regionale da individuarsi con decreto del Presidente della Regione, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del Garante. Il trattamento giuridico ed economico del Garante è stabilito, con proprio decreto, dal Presidente della Regione e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta del Garante, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'Ufficio. Se è nominato Garante un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi é collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 60 migliaia di euro, di cui 20 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e 40 migliaia di euro quale compenso per l'attività del Garante. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla Tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702.
7. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 50 migliaia di euro per il funzionamento dell'Ufficio e 100 migliaia di euro quale compenso per l'attività del Garante, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.".
Nota all'art. 12, comma 1:
L'art. 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Opere interne. - 1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.
6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.
7. I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri.
8. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica dell'immobile.".
Nota all'art. 14, comma 1:
Gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.", così, rispettivamente, dispongono:
"Articolo 107 - Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali. - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.".
"Articolo 108 - Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione. - 1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.".
Nota all'art. 15:
La tabella H di cui all'art. 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.", determina i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati nonché le altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1037
"Disposizioni in materia di tutela ed uso dei beni paesaggistici e di promozione della qualità architettonica ed urbanistica".
Iniziativa governativa: Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, (Pagano).
Presentato l'1 agosto 2005.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 9 agosto 2005.
Assegnato per il parere alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 9 agosto 2005.
Esaminato dalla Commissione (V) e deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 140 del 9 novembre 2005.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 247 del 20 gennaio 2006.
Esaminato ed esitato per l'Aula nella seduta n. 146 del 7 febbraio 2006.
Relatore Antonio Antinoro.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 357 del 22 febbraio, n. 358 del 23 febbraio, n. 359 del 1° marzo, n. 360 del 7 marzo, n. 361 dell'8 marzo 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 368 del 24/25 marzo 2006.
(2006.13.1104)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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