REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 APRILE 2006 - N. 21
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 10 febbraio 2006.
Istituzione presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca dell'Elenco dei revisori di società cooperative non aderenti alle associazioni di categoria del movimento cooperativistico.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.C.P.S. n. 1577/47 e la legge regionale n. 45/50 di recepimento;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 6 dicembre 2004, che istituisce, presso il Ministero delle attività produttive, l'Elenco dei revisori di società cooperative;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Ritenuto che, alla stessa stregua di quanto disposto in sede ministeriale e al fine di consentire una più completa attività di revisione a carico delle cooperative non aderenti alle associazioni di categoria del movimento cooperativistico, occorre provvedere all'istituzione di un "Elenco di revisori di società cooperative";

Decreta:
Art. 1
Elenco dei revisori

E' istituito presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca l'Elenco dei revisori di società cooperative non aderenti alle associazioni di categoria del movimento cooperativistico, di seguito denominato "Elenco".
Previa istanza possono essere iscritti nell'Elenco:
a)  i soggetti che conseguono l'abilitazione attraverso corsi organizzati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 220/2002, presso il Ministero delle attività produttive, o presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, o presso altri enti o istituti di formazione autorizzati con le modalità di cui al successivo art. 2;
b)  coloro che alla data del presente decreto risultano già abilitati o forniti di attestato di partecipazione a corsi per revisore all'uopo organizzati dagli enti di cui al precedente comma e regolarmente autorizzati;
c)  coloro che hanno svolto, negli ultimi 3 anni e per conto dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, attività di revisione ordinaria e/o di ispezione straordinaria di società cooperative, senza avere mai rinunciato all'incarico se non per motivi di incompatibilità;
d)  dirigenti e funzionari direttivi che, alla data del presente decreto, abbiano prestato attività lavorativa presso il servizio vigilanza cooperative dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca da almeno 3 anni e che, anche senza frequentare i corsi prima indicati, conseguano, previo esame, l'attestato di revisore presso gli enti di cui al comma a) del presente articolo;
e)  coloro i quali abbiano già ottenuto l'iscrizione all'Elenco dei revisori di cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 6 dicembre 2004.
All'atto dell'iscrizione nell'Elenco verrà attribuito agli aventi diritto un numero di posizione nell'Elenco dei revisori; successivamente verrà loro rilasciato un tesserino di identificazione nel quale deve essere obbligatoriamente riportato il numero di posizione nell'Elenco.
Dalla data del presente decreto, verranno incaricati delle revisioni ordinarie alle cooperative non aderenti alle associazioni di categoria del movimento cooperativistico solo i soggetti iscritti nell'Elenco.
Qualora si alteri il rapporto fiduciario nei confronti del revisore stesso, si potrà procedere alla sua sospensione dall'Elenco, alla contestuale revoca dell'incarico e alla restituzione del suo tesserino di identificazione.
Il revisore sospeso potrà ottenere la reiscrizione nell'Elenco trascorsi 2 anni dalla comunicazione dell'avvenuta sospensione.
Il revisore che effettua l'attività di vigilanza in situazioni di incompatibilità come previsto dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 220/2002, viene radiato dall'Elenco senza possibilità di reiscrizione e ha l'obbligo di restituire il tesserino di identificazione.
L'iscrizione nell'Elenco dura 2 anni e non è tacitamente rinnovabile.
Art. 2
Corsi di abilitazione all'attività di vigilanza

I corsi di cui all'art. 1, la cui durata non può essere inferiore alle 90 ore, si concludono con un esame di idoneità e con il rilascio di un attestato di abilitazione all'attività di revisore; possono essere ammessi ai corsi i soggetti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
I corsi promossi da altre strutture formative di cui al precedente art. 1, devono essere preventivamente autorizzati da questo Assessorato. Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificati le date ed il luogo dell'attività formativa, il programma didattico, le generalità ed il titolo di studio dei partecipanti, le generalità ed i requisiti dei docenti.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica dell'idoneità del corso a fornire le specifiche conoscenze per lo svolgimento dell'attività inerente la vigilanza cooperativa.
Gli enti promotori dei corsi, di cui al precedente art. 1, alla conclusione dell'esame di abilitazione, trasmettono all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca l'elenco degli idonei per la loro iscrizione nell'Elenco dei revisori.
La commissione esaminatrice viene nominata dall'ente promotore del corso e deve essere composta da 5 esperti in materia di cooperazione e vigilanza cooperativa, di cui 2 almeno indicati dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
Art. 3
Ispezioni straordinarie

Gli iscritti nell'Elenco che prestano servizio presso l'Amministrazione regionale possono essere incaricati di svolgere l'attività di ispezione straordinaria prevista dagli artt. 8 e seguenti del decreto legislativo n. 220/2002.
Valgono le disposizioni di cui ai commi 4 e seguenti dell'art. 1.
Art. 4
Durata dell'attività di vigilanza

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza cooperativa e di procedimenti amministrativi, l'attività di vigilanza di cui agli artt. 1 e 3, devono concludersi entro 90 giorni dall'inizio della stessa; l'eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida.
Resta l'obbligo da parte dei revisori incaricati di verificare l'avvenuto pagamento effettuato dall'ente revisionato, del contributo dovuto ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 36 del 1991 e successive modifiche e determinato con decreto assessoriale.
Art. 5
Modalità di svolgimento delle revisioni

La modalità di svolgimento delle revisioni ordinarie, effettuate dai revisori incaricati dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico e dai revisori iscritti nell'elenco di cui al presente decreto, sono regolate dalle disposizioni degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15 del decreto del Ministero delle attività produttive del 6 dicembre 2004.
Le risultanze dell'attività di revisione devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale, conforme a quello adottato in sede ministeriale, approvato nella seduta della commissione regionale della cooperazione del 3 agosto 2005.
Sono abrogate le disposizioni precedentemente impartite in materia di ispezioni ordinarie e straordinarie alle società cooperative e loro consorzi in contrasto con il presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo, 10 febbraio 2006.
  LO MONTE 

(2006.12.993)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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