REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 APRILE 2006 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 22 marzo 2006, n. 8.
Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2005 degli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza e/o alla tutela della Regione.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI DI ENTI, ISTITUTI ED AZIENDE REGIONALI
e, p.c.   AL PRESIDENTE DELLA REGIONE UFFICIO DI GABINETTO 

AGLI ASSESSORI REGIONALI UFFICI DI GABINETTO
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO
Premessa
La presente circolare si applica agli istituti, aziende ed enti sottoposti alla tutela e/o alla vigilanza della Regione che adottano il sistema di contabilità finanziaria.
A chiusura dell'esercizio la formazione del conto consuntivo annuale rappresenta un momento importante della gestione in quanto con tale documento l'organo di amministrazione dell'ente relaziona sull'attività svolta, sull'utilizzo delle risorse ad esso assegnate, sulle modalità e sul livello del perseguimento dei fini istituzionali.
Il conto consuntivo riveste particolare importanza in quanto contiene la dimostrazione dei risultati conseguiti, mettendo a confronto gli accertamenti e gli impegni con le previsioni definitive del bilancio di previsione in termini di competenza, nonché le riscossioni ed i pagamenti effettuati rispetto alle previsioni in termini di cassa, relativamente all'esercizio concluso.
Propedeutica al conto consuntivo per l'anno 2005 è la formale approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante, e quindi l'esecutività ed immodificabilità, dei conti consuntivi degli esercizi precedenti, secondo le norme generali ovvero secondo le specifiche norme di settore: ciò in quanto le risultanze di ciascun conto consuntivo, per la continuità della gestione contabile, hanno refluenze sul documento consuntivo dell'esercizio successivo.
Inoltre è necessario che siano stati approvati e quindi resi esecutivi, entro l'esercizio finanziario in questione, sia il bilancio previsione per l'anno 2005 sia tutte le relative delibere di variazioni a questo: infatti solo con l'approvazione di dette delibere le autorizzazioni di spesa contenute nel bilancio di previsione diventano esecutive e quindi legittimano tutte le fasi di gestione della spesa.
Il conto consuntivo per l'anno 2005 deve essere deliberato dall'ente entro il mese di aprile dell'anno 2006, salvo che normative specifiche non impongano ad alcuni enti termini diversi.
In linea generale la delibera di adozione del conto consuntivo è trasmessa entro 10 giorni all'Amministrazione vigilante, unitamente alla relazione dell'organo interno di controllo.
Per quanto riguarda le procedure di controllo sulle delibere degli enti relative all'adozione del conto consuntivo per l'anno 2005, si rimanda a quanto indicato nella circolare n. 8 del 10 maggio 2005 della scrivente ragioneria generale della Regione, nella quale sono state trattate le innovazioni introdotte dall'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (legge finanziaria 2005).
Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico. E' necessario che gli enti predispongano, a corredo del conto consuntivo, anche tutti gli allegati richiesti dalle normative, generali e specifiche, i cui principi vengono richiamati e trattati nel proseguo della presente circolare.
Qualora il dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa richieda il parere della scrivente, ai sensi del già citato art. 53 della legge regionale n. 17/2004, trasmettendo gli atti, esso dovrà preventivamente effettuare un puntuale controllo sulla completezza di tutta la documentazione, oltre che una prima verifica sulla corretta impostazione e compilazione dei documenti, secondo le disposizioni diramate nella sopra richiamata circolare n. 8/2005.
Si ricorda anche che la richiesta di parere deve indicare la norma in virtù della quale viene attivato l'Assessorato del bilancio e delle finanze (lett. a, b o c del comma 13 dell'art. 53): nel caso della lett. b) (richiesta del collegio dei revisori dei conti), la relazione/parere di questi deve indicare le ragioni della richiesta di intervento; nel caso della lett. c) (facoltà dell'organo tutorio), la richiesta deve anche illustrarne le specifiche ragioni.
Gli enti devono uniformare il documento contabile ai principi contabili generali che sono stati ampiamente esposti nella circolare n. 1 del 20 gennaio 2006 della scrivente ragioneria generale della Regione.
1. Delibere di bilancio e di variazioni 2005
La legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004 con l'art. 53 ha modificato l'iter del controllo sui documenti contabili degli enti, rendendo il parere tecnico espresso dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze eventuale e non più obbligatorio.
La prima attuazione delle nuove disposizioni ha previsto per tutto l'anno 2005 il regime transitorio, per il quale la scrivente non è in possesso di tutti i provvedimenti degli enti vigilati afferenti i documenti contabili previsionali e le relative variazioni occorse durante l'esercizio 2005.
Pertanto, nei casi in cui venga richiesto il parere di cui all'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni, questa Amministrazione non è in condizione di verificare la correttezza delle previsioni iniziali, delle variazioni intervenute durante l'anno e quindi delle previsioni definitive: detti controlli rimangono quindi di esclusiva competenza dell'organo di controllo interno e dell'Assessorato che esercita la vigilanza.
Al fine dell'esame della scrivente, l'ente deve predisporre, quale allegato al conto consuntivo 2005, l'elenco delle delibere di adozione del bilancio di previsione per l'anno 2005 e di variazioni e storno allo stesso, con gli estremi dei corrispondenti provvedimenti di approvazione definitiva da parte dell'organo tutorio. Detto allegato deve essere verificato e asseverato dall'Amministrazione vigilante prima della trasmissione degli atti per il parere della scrivente.
2. Il rendiconto finanziario
2.a Compilazione del rendiconto finanziario: entrate (parte prima) ed uscite (parte seconda)
Nelle prime tre colonne vanno indicati rispettivamente l'eventuale codice informatico, il numero e la denominazione del capitolo. Si ricorda che le prime due voci da indicare fra le entrate sono "avanzo di amministrazione" e "fondo iniziale di cassa"; alternativamente tra le uscite va inserita la voce "disavanzo di amministrazione".
GESTIONE DI COMPETENZA
Colonna "previsioni iniziali": vanno trascritti gli stessi valori indicati nella colonna "Somme risultanti" del bilancio di previsione 2005 approvato; in questa colonna va incluso l'eventuale avanzo presunto 2004 applicato al bilancio di previsione 2005. Alternativamente, in presenza di disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2004, tale importo deve risultare tra le uscite.
Colonne "variazioni in più" e "variazioni in meno": devono essere riportate rispettivamente le variazioni ad incremento e in diminuzione, esclusivamente deliberate dall'ente ed approvate dall'organo tutorio entro l'esercizio 2005, rispetto alle originarie previsioni di cui alla colonna "previsioni iniziali". Si coglie l'occasione per ribadire che tutte le delibere di variazioni devono essere trasmesse all'Assessorato che esercita la vigilanza. In particolare, le delibere di storno, immediatamente esecutive ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni, devono comunque essere inviate all'organo tutorio per conoscenza, unitamente al parere del collegio dei revisori.
Colonna "previsioni definitive": vanno indicate le previsioni definitive per l'anno 2005, frutto della somma algebrica dei dati iscritti nelle colonne "previsioni iniziali", "variazioni in più" e "variazioni in meno". Nella colonna in questione va incluso l'eventuale avanzo di amministrazione definitivo determinato con il conto consuntivo 2004, a seguito del quale viene operato l'assestamento del bilancio di previsione nell'anno 2005. Allo stesso modo tra le uscite deve essere indicato l'eventuale disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2004.
Colonne "riscossioni/pagamenti", "rimaste da riscuotere/da pagare" e "accertamenti/impegni": in queste colonne devono essere trascritte rispettivamente le entrate riscosse e le spese pagate sulla gestione della competenza, le somme rimaste da riscuotere o da pagare sulla medesima gestione ed infine il totale degli accertamenti di entrata ed impegni di spesa registrati sulla competenza 2005. In particolare, si precisa che le somme giacenti al 31 dicembre 2005 nei sottoconti di tesoreria regionale ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 6/97 per trasferimenti regionali, devono essere indicate nella colonna "rimaste da riscuotere", atteso che per esse non sono state emesse le relative reversali d'incasso; tuttavia, nella considerazione che le medesime somme sono da considerare "residui attivi impropri", della loro quantificazione dovrà farsi menzione nella "Relazione di accompagnamento", in quanto costituiscono una disponibilità finanziaria immediata, sia pur vincolata alla concreta necessità dell'ente.
Colonne "differenze in più" e "differenze in meno": qui nelle entrate devono essere iscritti rispettivamente i maggiori o minori accertamenti d'entrata realizzatisi rispetto alle previsioni definitive; si coglie l'occasione per ricordare che nella colonna differenze in meno deve sempre essere iscritto il valore relativo all'avanzo/disavanzo di amministrazione già indicato nella colonna previsioni definitive, atteso che tale valore non può essere oggetto di accertamento/impegno. Va evidenziato inoltre che nelle uscite non possono essere presenti differenze in più poiché rappresenterebbero assunzione di impegni di spesa in eccedenza allo stanziamento (sfondamenti di capitolo).
GESTIONE DEI RESIDUI
Colonne "residui attivi/passivi all'inizio dell'esercizio": in esse devono trovare allocazione le "riprese" dei residui, cioè i valori desumibili dall'ultima colonna della "Parte prima - entrata" e della "Parte seconda - uscita" del rendiconto finanziario del 2004; invece non devono essere trascritti i "residui presunti" desumibili dal bilancio di previsione 2005.
Colonne "riscosso/pagato", "rimasto da riscuotere/pagare" e "totale residui": in esse deve essere indicato, in relazione all'importo della colonna residui all'inizio dell'esercizio, rispettivamente quanto è stato riscosso/pagato, quanto rimane da riscuotere/pagare ed infine il totale di questi due valori; il valore della colonna "totale residui" coinciderà con quello della colonna "residui all'inizio dell'esercizio"; solo se nel corso dell'esercizio 2005 non sono state operate variazioni sui residui quali riaccertamenti ad incremento o cancellazioni.
Colonne "variazioni in più" e "variazioni in meno": qui affluiscono le modifiche apportate sulla gestione dei residui attivi a seguito del loro riaccertamento; a tale proposito si ribadisce in questa sede che un residuo attivo può essere ridotto o cancellato esclusivamente dopo che siano state poste in essere tutte le procedure, anche coattive, per il recupero del credito con eccezione dei casi in cui la riscossione è antieconomica per la gravosità degli oneri che ne possono derivare. Si ribadisce, altresì, che i residui passivi possono essere oggetto soltanto di riduzione o cancellazione.
GESTIONE DI CASSA
Colonna "previsioni": in questa sede trovano allocazione le previsioni definitive, in termini di cassa, formulate nel bilancio di previsione 2005 ed assestate nel corso dell'esercizio; tra le entrate, va incluso il fondo iniziale di cassa definitivo.
Colonna "riscossioni/pagamenti": qui vanno trascritte le riscossioni/pagamenti, senza distinzione tra conto competenza e conto residui. Tali importi risultano dalla somma dei valori iscritti nelle colonne "riscosse/pagate" in c/competenza e "riscosse/pagate" in c/residui.
Colonne "differenze rispetto alle previsioni (in + e in -)": sono destinate ad accogliere rispettivamente le differenze in più e in meno tra le riscossioni/pagamenti e le previsioni.
TOTALE RESIDUI
Colonna "totale residui attivi/passivi al 31 dicembre 2005": qui deve essere indicato l'ammontare dei residui attivi/passivi in vita al 31 dicembre 2005, compresi quelli di nuova formazione; pertanto il valore da riportare è pari alla somma della colonna da riscuotere/pagare" della competenza e della colonna "rimaste da riscuotere/pagare" dei residui.
2.b Indirizzi per la redazione del conto consuntivo
La predisposizione del conto consuntivo per l'esercizio 2005 deve rispettare gli indirizzi di seguito indicati.
Le previsioni iniziali del conto consuntivo devono coincidere con le somme risultanti contenute nel bilancio di previsione per l'anno 2005.
Per quanto riguarda le entrate relative a trasferimenti della Regione, occorre verificare che le somme accertate dall'ente siano compatibili con le assegnazioni/impegni effettuati nell'anno 2005 dalla Regione.
Si ricorda che il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ha imposto che le entrate autonome degli enti nell'esercizio 2005 risultino non inferiori alle medesime entrate accertate nell'esercizio 2001, aumentate del 15%: tale verifica è fondamentale anche per stabilire l'entità del contributo regionale in favore di ciascun ente per l'anno finanziario 2006.
Analogamente deve essere rispettato il disposto del comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, il quale ha imposto che le spese per acquisto di beni e servizi degli enti nell'esercizio 2005 risultino non superiori alle medesime spese impegnate nell'esercizio 2001, ridotte del 15%: anche detta verifica è fondamentale per stabilire l'entità del contributo regionale in favore di ciascun ente per l'anno finanziario 2006.
Riguardo alle spese per stipendi ed altri assegni fissi al personale, con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre 2005, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, si deve verificare la corretta imputazione anche con riferimento agli allegati al conto consuntivo di cui si dirà nell'apposita sezione.
Quanto sopra, ferma restando l'applicazione dell'art. 31 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento al limite massimo di oneri per il personale degli enti che può gravare sul bilancio regionale.
Per quanto riguarda le spese relative al conferimento di incarichi e consulenze, si richiama e si ribadisce integralmente il contenuto della circolare n. 14 dell'8 novembre 2005 della scrivente ragioneria generale ed il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Con l'allegato "A" alla presente circolare si fornisce una lista dei principali vincoli finanziari e compatibilità che devono essere soddisfatti dal conto consuntivo 2005 redatto secondo le regole sopra ricordate, quale supporto minimo a tutti i soggetti interessati all'approvazione del documento contabile.
3. Il conto del patrimonio e il conto economico
Come già esposto, i presenti documenti compongono il conto consuntivo insieme al rendiconto finanziario. Per la redazione del conto del patrimonio e del conto economico è doveroso richiamare i principi contabili illustrati nella più volte citata circolare della scrivente n. 1/2006, ed in particolar modo la veridicità, la specializzazione, l'annualità, la pubblicità, l'universalità, l'integrità, l'unità ed il pareggio.
Tali documenti devono essere redatti con cura in quanto idonei a completare l'informativa di bilancio contenuta nel rendiconto finanziario, rispetto al quale risultano complementari assumendo ottiche differenti. Particolare attenzione bisogna dedicare a quelle voci del conto del patrimonio e del conto economico che trovano rispondenza o sono comunque collegate a poste del rendiconto finanziario.
Per tutti gli enti che non hanno una specifica disciplina contabile, in virtù del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, per la predisposizione di detti documenti bisogna fare riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 696/79.
Allo stesso modo gli enti che non possiedono schemi tipo approvati con atti specificamente ad essi destinati, dovranno adottare schemi analoghi a quelli allegati "G" e "H" al citato D.P.R. n. 696/79.
Il conto del patrimonio mette in evidenza la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla fine dell'esercizio di riferimento, con le variazioni avvenute nell'esercizio, ed il risultato differenziale positivo (patrimonio netto) o negativo (deficit patrimoniale).
Il conto economico dà dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario: esso mette in evidenza sia gli accadimenti che si manifestano finanziariamente sia quelli che non danno luogo a variazioni finanziare nell'esercizio considerato.
Si deve ricordare che sono vietate le compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico e tra partite dell'attivo e del passivo del conto del patrimonio.
Come sopra accennato, alcune voci dei documenti in esame trovano rispondenza o sono riferibili a poste del rendiconto finanziario o ad altre scritture contabili fondamentali o obbligatorie: di seguito si indicano alcune corrispondenze che devono essere verificate nella redazione del conto consuntivo tra i documenti in questione, il rendiconto finanziario e altre scritture contabili.
In particolare le attività mobili ed immobili devono essere esposte secondo le rispettive risultanze inventariali. I crediti devono trovare corrispondenza nei residui attivi esposti nel rendiconto finanziario. Le giacenze di liquidità devono trovare corrispondenza con i documenti e le scritture di cassa ed i relativi estratti conto (bancari, postali, etc.).
Dal lato delle passività, i debiti devono trovare corrispondenza con i residui: se trattasi di debiti finanziari il riferimento è ai residui passivi esposti nel rendiconto finanziario; mentre il conto del patrimonio deve esporre anche i residui passivi eliminati per perenzione amministrativa e soggetti quindi a possibile reiscrizione in bilancio nei successivi esercizi.
4. Allegati
Di seguito si richiamano, senza pretesa di esaustività, gli allegati che minimalmente è necessario che gli enti predispongano a corredo del conto consuntivo.
-  Situazione amministrativa al 31 dicembre 2005 (all. B alla presente);
-  prospetto della dimostrazione del risultato di amministrazione (all. C alla presente);
-  prospetto della destinazione dell'avanzo di amministrazione, ove esistente (vedi allegato alla circolare della ragioneria generale della Regione n. 1/2006);
-  relazione tecnica di accompagnamento predisposta dall'amministratore (all. D alla presente);
-  relazione illustrativa ex articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni (vedi circolare della ragioneria generale della Regione n. 8/2003); con tale relazione gli organi dell'ente dovranno descrivere l'andamento della gestione nel corso dell'esercizio finanziario, precisando in quale misura sono state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica ed i motivi degli eventuali scostamenti dei fini raggiunti rispetto a quelli programmati;
-  prospetto relativo alla pianta organica del personale distinto per comparto di appartenenza, fascia e posizione economica in godimento e con indicazione del tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato, PUC ed ASU, etc...);
-  prospetto relativo alle spese per il personale (stipendi, retribuzioni accessorie, oneri riflessi, indennità di fine rapporto, etc...);
-  prospetto relativo alle somme destinate all'accantonamento per l'indennità di fine rapporto o di buonuscita maturata al 31 dicembre 2005 in favore del personale dipendente, sia al lordo sia al netto delle anticipazioni già effettuate, con la contabilizzazione delle somme secondo quanto previsto nella circolare 1/2006, e con l'indicazione dei capitoli di bilancio e/o delle risorse accantonate che consentono la copertura finanziaria del fondo;
-  elenchi analitici dei residui attivi e passivi, distinti per formazione nell'anno 2005 e negli anni precedenti; al riguardo è necessaria, almeno in sede di adozione del documento in questione e non oltre, una attenta verifica dei residui, considerato che il conto consuntivo serve a dare certezza anche ai residui che rappresentano l'aspetto contabile delle posizioni giuridiche creditorie e debitorie dell'ente;
-  relazione del collegio dei revisori.
Gli enti dovranno predisporre, anche, tutti quei documenti previsti obbligatoriamente dalle norme di settore o specificamente richiesti dagli Assessorati che esercitano la vigilanza amministrativa, nonché quegli altri ritenuti dagli enti stessi supporti utili a chiarire i dati contenuti nel documento contabile.
Si ricorda che il risultato di amministrazione viene determinato e dimostrato secondo il procedimento descritto nell'allegato C) e viene verificato attraverso il calcolo di cui all'allegato B): i risultati dei due prospetti devono necessariamente coincidere.
La relazione tecnica di accompagnamento redatta dagli amministratori deve anche illustrare, chiaramente ed in termini quantitativi riscontrabili nei dati del rendiconto finanziario, i movimenti finanziari più rilevanti che hanno caratterizzato la gestione ed hanno concorso ai risultati finanziari dell'anno 2005. Particolare rilevanza dovrà essere data, altresì, ai fatti gestionali verificatisi che costituiscono elementi condizionanti della gestione successiva.
Nell'allegato D) viene sviluppato uno schema minimo dei contenuti della relazione in questione.
5. Relazione del collegio dei revisori dei conti
A seguito delle sopra richiamate modifiche al sistema dei controlli sui fondamentali atti di natura contabile, introdotte con la legge regionale n. 17/2004, la relazione/parere dei revisori dei conti ha assunto una maggiore valenza ai fini dell'approvazione del conto consuntivo. Si appalesa, così, la necessità di una relazione chiara ed esplicativa dei fatti gestionali più importanti nella considerazione che i revisori hanno un controllo più immediato ed incisivo sui documenti amministrativi e contabili. Anche a questo riguardo pare opportuno richiamare il pertinente contenuto della circolare n. 8/2005 della scrivente.
Occorre inoltre richiamare la posizione più volte ribadita dall'Ufficio legislativo e legale della Regione, con il parere protocollo n. 15640/113.2003.11 del 18 settembre 2003, in ordine alla illegittimità degli atti adottati senza aver acquisito conoscenza del contenuto della relazione del collegio dei revisori.
Appare quindi utile ricordare alcuni aspetti fondamentali dell'attività di riscontro ed alcuni elementi che la relazione dei revisori deve contenere, ai quali gli organi di controllo dovranno attenersi al fine di dare adeguata visibilità ai fenomeni gestionali dai quali discende il conto consuntivo.
1) Innanzi tutto essi dovranno esprimersi su tutti i punti trattati nella presente circolare, verificandone la corrispondenza con i dati contabili; in particolare dovranno verificare quanto evidenziato nei paragrafi 2 e 3 in merito agli impegni, pagamenti, risultato d'amministrazione ecc.
2)  Dovrà essere verificata, con adeguata attestazione, la corrispondenza tra le risultanze contabili dell'ente e i dati esposti nel conto consuntivo in esame.
3)  Dovrà essere verificata la completezza degli allegati di cui alla presente circolare e la loro eventuale corrispondenza con gli importi iscritti nei documenti costitutivi il conto consuntivo.
4)  Dovrà essere verificata la regolarità della gestione contabile con le norme vigenti.
5)  Dovrà essere espresso il giudizio professionale conclusivo in modo chiaro e senza che lo stesso possa essere oggetto di diverse interpretazioni. Detto parere deve essere formulato con la dizione "favorevole acché il conto consuntivo venga approvato dall'organo competente", oppure "non favorevole acché il conto consuntivo venga approvato dall'organo competente" oppure in casi eccezionali "favorevole a condizione che....".
6)  Attestare che la situazione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e di quelli formatisi nell'esercizio 2005 concordi con le risultanze contabili, che sussista il provvedimento amministrativo assunto dall'organo competente di mantenimento dei residui in bilancio, che è stata svolta una verifica campionaria delle effettive posizioni giuridiche attive o passive sottostanti.
7)  Dovrà essere verificato che il tesoriere abbia incassato tutte le entrate che si sono verificate nel corso dell'esercizio sulla base di appositi ruoli e di reversali d'incasso.
8)  Dovrà essere verificato che l'importo del fondo finale di cassa iscritto nel conto finanziario sia concordante con l'importo riportato dalla comunicazione fatta dall'istituto cassiere evidenziando i motivi di una eventuale discordanza.
Appendice
Si elencano di seguito le precedenti circolari della scrivente ragioneria generale della Regione richiamate nella presente:
-  circolare n. 8 del 17 marzo 2003 - "Relazione illustrativa del conto consuntivo o del bilancio d'esercizio", prevista dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 8/200";
-  circolare n. 8 del 10 maggio 2005 - "Articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: Controllo sugli atti degli enti vigilati";
-  circolare n. 14 dell'8 novembre 2005 - "Articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria): Affidamento all'esterno di incarichi di studio, ricerca e consulenza";
-  circolare n. 1 del 20 gennaio 2006 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 degli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza e/o alla tutela della Regione".
I dipartimenti regionali, oltre a trasmettere la presente agli enti sottoposti alla propria vigilanza, vorranno impartire agli stessi le disposizioni che riterranno opportune per l'osservanza degli indirizzi sopra delineati, da comunicare per opportuna conoscenza anche a questo dipartimento.
I signori revisori vorranno attivarsi affinché gli enti seguano le indicazioni sopra esplicitate, avvertendo sin d'ora che questa Amministrazione, qualora richiesto, non esprimerà positivamente il proprio parere sui documenti contabili redatti in maniera difforme dagli indirizzi qui formulati.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/bilancio e potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: EMANUELE
  Allegato A 

COMPATIBILITA' FINANZIARIE DEL CONTO CONSUNTIVO
-  Il totale delle previsioni iniziali delle entrate sommato al presunto avanzo è di importo pari alle previsioni iniziali delle uscite; ovvero il totale delle previsioni iniziali delle entrate è di importo pari alle previsioni iniziali delle uscite sommato al presunto disavanzo;
-  La somma algebrica delle variazioni delle previsioni delle entrate è di importo uguale a quella delle variazioni delle uscite;
-  Il totale delle previsioni definitive delle entrate sommato all'avanzo è di importo pari alle previsioni definitive delle uscite; ovvero il totale delle previsioni definitive delle entrate è di importo pari alle previsioni definitive delle uscite sommato al disavanzo;
-  Il totale delle previsioni definitive di entrata diminuito del totale degli accertamenti è di importo uguale al saldo delle colonne differenze in più e in meno rispetto alle previsioni;
-  La somma delle previsioni di cassa delle entrate più il fondo iniziale di cassa è di importo uguale alle previsioni di cassa delle uscite;
-  Il totale delle riscossioni in conto competenza più le riscossioni in conto residui è di importo uguale alle riscossioni della gestione di cassa;
-  Il totale del rimasto da riscuotere in conto competenza più il totale del rimasto da riscuotere in conto residui è di importo uguale al totale dei residui attivi al 31 dicembre 2005;
-  Il totale delle previsioni definitive delle uscite diminuito del totale degli impegni è di importo uguale al saldo delle colonne differenze in più e in meno rispetto alle previsioni;
-  Il totale dei pagamenti in conto competenza più i pagamenti in conto residui è di importo uguale ai pagamenti della gestione di cassa;
-  Il totale del rimasto da pagare in conto competenza più il rimasto da pagare in conto residui è di importo uguale al totale dei residui passivi al 31 dicembre 2005;
-  La giacenza iniziale di cassa più il totale delle riscossioni diminuito dal totale dei pagamenti è di importo uguale alla giacenza finale di cassa;
-  Il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente aumentato dal totale degli accertamenti e diminuito dal totale degli impegni, sommato algebricamente al saldo delle variazioni nella gestione dei residui, è di importo uguale al risultato di amministrazione dell'esercizio;
-  La giacenza finale di cassa sommata al totale dei residui attivi e diminuita dal totale dei residui passivi coincide con il risultato di amministrazione;
-  Nelle uscite sono assenti le variazioni in più nelle "differenze rispetto alle previsioni";
-  Nei capitoli degli stipendi, pensioni ed altri assegni congeneri sono assenti i residui passivi;
-  Nei capitoli delle entrate relativi alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali sono assenti i residui attivi;
-  Nei titoli di entrata e di uscita relativi alle "Partite di giro" gli accertamenti coincidono con gli impegni;
-  I residui attivi e passivi all'1 gennaio sono di importo uguale ai residui attivi e passivi al 31 dicembre 2004;
-  Il risultato di amministrazione indicato in bilancio è di importo uguale a quello conseguito al 31 dicembre 2004;
-  Sono stati rispettati i limiti previsti dal comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 42/2003 "Riduzione del 15% delle spese per acquisto di beni di consumo e servizi" rispetto alle medesime spese impegnate nell'esercizio finanziario 2001;
-  Sono stati rispettati gli incrementi previsti dal comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 4/2003 "Incremento delle entrate autonome del 15% rispetto alle medesime entrate accertate nell'esercizio finanziario 2001;
-  Risulta rispettata la previsione di spesa del capitolo destinato all'informazione e comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 127 della legge regionale n. 2/2002 e successive modificazioni e nell'importo è inferiore al 2% delle risorse generali;
-  Sono stati esaminati, formalmente e sostanzialmente, le eliminazioni dei residui attivi e passivi;
-  E' stata elaborata la tabella dimostrativa dell'avanzo/disavanzo;
-  E' stata illustrata la destinazione dell'avanzo di amministrazione conseguito al 31 dicembre 2005 predisponendo la tabella di destinazione (allegata alla circolare di questo dipartimento n. 1/2006).
A tutti i superiori quesiti deve necessariamente essere data risposta affermativa.
Allegato B



Allegato C



Allegato D
RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO

La relazione di accompagnamento predisposta dall'amministratore deve contenere una dettagliata descrizione su:
-  Conto del bilancio  
1)  Il risultato finanziario di amministrazione  
2)  Il rispetto dei commi 3 e 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 4/2003 
3)  Condizioni strutturali del bilancio 
-  Gestione della competenza 2005  
-    Parte entrate 
1)  Entrate correnti  
2)  Entrate per investimenti 
Parte spese  
1)  Spese di parte corrente  
2)  Beni, servizi, trasferimenti, ecc. 
3)  Spese per il personale  
4)  Oneri per la gestione dell'indebitamento e per operazioni finanziarie 
5)  Altre spese  
6)  Spese per investimenti  
7)  Appalti di opere e servizi  
-  Gestione residui 2004 e retro  
1)  Situazione della gestione residui di parte corrente e per investimenti 
-  Situazione di cassa  
1)  Evoluzione della gestione finanziaria di parte corrente e per investimenti 
-  Conto del patrimonio, conto economico  

(2006.13.1121)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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