REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 APRILE 2006 - N. 21
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 14 marzo 2006, n. 7.
Direttive per la contabilizzazione dei provvedimenti delle amministrazioni regionali.

ALL'UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AGLI UFFICI DI GABINETTO DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI C/O GLI ASSESSORATI REGIONALI
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIA 


A seguito di osservazioni formalmente mosse dalle ragionerie centrali su provvedimenti di spesa emanati da alcune amministrazioni regionali e portati a conoscenza di questa ragioneria generale, nonché per specifiche problematiche poste all'attenzione della scrivente dalle medesime ragionerie, appare opportuno richiamare alcune regole contabili fondamentali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, la cui mancata osservanza è stata, peraltro, in alcuni casi evidenziata anche dalla Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l'anno 2004.
Con riferimento all'assunzione degli impegni di spesa, si ricorda preliminarmente che, in attuazione dell'art. 64 della legge regionale n. 10/99, che ha sostituito la precedente formulazione dell'art. 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, è stata diramata la circolare n. 16/99, che qui si intende integralmente richiamata e ribadita.
Assunzione di impegni di spesa
Secondo la richiamata disciplina, tra l'altro, in nessun caso è consentito impegnare le somme in difformità al contenuto del comma 2 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 47/77, salvo i casi espressamente previsti dai commi successivi del medesimo art. 11; pertanto, come già ribadito in precedenti circolari, prima dell'assunzione di obbligazioni giuridico-contabili da parte delle amministrazioni, è necessario verificare l'esistenza della copertura finanziaria nel bilancio di competenza.
Inoltre, non è consentito assumere impegni di spesa parziali a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate, né impegnare la spesa per interventi per i quali sono ancora in corso di definizione le relative procedure, senza che l'obbligazione si sia perfezionata.
Si ribadisce, inoltre, l'obbligo di effettuare le necessarie denunce alla competente Procura regionale della Corte dei conti per gli eventuali danni erariali che emergano dall'impegno delle somme per spese di giudizio, interessi legali e rivalutazione conseguenti a giudicati sfavorevoli all'Amministrazione regionale.
Riguardo alla contabilizzazione di impegni sulla competenza di un esercizio già trascorso, si fa presente che l'ultimo comma dell'art. 20 della legge n. 468/78 recita: "Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato ... si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data"; detta regola è confermata in ambito regionale dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni: "Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto alla competenza dell'esercizio in corso".
Di fatto dette disposizioni impongono alle ragionerie di accettare gli elenchi di trasmissione con i relativi decreti di impegno fino all'ultimo giorno dell'anno.
E' purtroppo inveterata consuetudine delle amministrazioni centrali di concentrare negli ultimi giorni dell'anno l'assunzione di provvedimenti di impegno che, data la mole, non possono, in alcuni casi, essere controllati e registrati in un solo giorno.
Necessita ricordare che, con l'art. 62 della legge regionale n. 10/99, come esplicitato con la circolare applicativa n. 23/1999, sono concessi 15 giorni di tempo alle ragionerie centrali per procedere all'esame e alla conseguente registrazione dei provvedimenti di impegno.
Quanto sopra viene ribadito anche per il fatto che in passato la Corte dei conti ha stigmatizzato i casi eccezionali in cui alcuni provvedimenti trasmessi dalle amministrazioni in data 31 dicembre sono stati registrati dalle ragionerie nel nuovo esercizio sulla competenza dell'esercizio scaduto.
Si raccomanda, pertanto, alle amministrazioni di programmare nell'arco dell'anno l'attività di ordinazione della spesa. In tal modo, all'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario, verranno inviate alle ragionerie solamente quegli atti di impegno conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi esitati nell'ultimo periodo dell'esercizio finanziario. Al riguardo si ritiene applicabile anche alle amministrazioni regionali l'eccezione contenuta alla fine dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge n. 468/78 e successive modifiche ed integrazioni: "fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre".
Spese per missioni
Riguardo alle spese per missioni, l'assunzione di impegni con la contestuale emissione dei titoli di spesa trova il supporto giuridico nel comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le spese correnti a pagamento non differito. Unica deroga alla suddetta regola è rappresentata dall'ipotesi in cui la parcella per la liquidazione delle spese e rimborsi di missione venga presentata al responsabile della spesa in prossimità della fine dell'esercizio, quando i termini di ricezione da parte degli uffici di cassa regionale dei titoli di spesa sono scaduti.
In questo caso l'impegno va assunto prima della scadenza dell'esercizio nel rispetto del principio della competenza finanziaria, mentre il titolo di spesa verrà emesso sui residui, nell'esercizio successivo.
Si ritiene opportuno e proficuo richiamare la circolare di questa ragioneria generale n. 2 del 14 gennaio 2005 concernente "Controllo sugli atti di liquidazione delle spese per indennità di missione" e, in particolare, che, al fine di utilizzare correttamente le risorse disponibili negli stanziamenti di bilancio afferenti i capitoli di spesa per missioni e per verificare la copertura finanziaria nell'anno di competenza, deve essere trasmessa per conoscenza alla competente ragioneria centrale "l'autorizzazione alla missione", atto propedeutico di spesa, in quanto da essa deriva in via mediata un obbligo di pagare.
L'autorizzazione alla missione deve recare una quantificazione della spesa presunta.
Inoltre, si ricorda che, su richiesta dell'amministrazione attiva, la trasmissione dell'autorizzazione alla missione alla competente ragioneria centrale può configurare i presupposti per la prenotazione d'impegno, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.
Si ritiene opportuno ribadire, altresì, che la parcella per la liquidazione dell'indennità di missione deve essere presentata dall'interessato entro e non oltre 15 giorni dal suo rientro in sede, al fine di consentire che la relativa spesa sia imputata al bilancio dell'esercizio in corso.
Riguardo ai controlli da effettuare da parte delle ragionerie centrali, si ricorda che la deroga alle disposizioni dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, contenuta nell'art. 92 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, prevede che le ragionerie centrali esercitino i propri controlli sugli atti di liquidazione delle spese per indennità di missione e di quelle ad esse correlate sulla scorta della sola nota di liquidazione, sottoscritta dal dirigente responsabile della spesa, il quale dichiara che tutta la necessaria documentazione giustificativa è stata prodotta, è regolare ed è in suo possesso.
A seguito di specifici rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004, si ritiene necessario raccomandare ulteriormente ai responsabili della spesa di seguire puntualmente le direttive diramate da questa ragioneria generale con la citata circolare n. 2 del 14 gennaio 2005, con particolare riferimento all'esistenza, regolarità e completezza di tutta la documentazione di supporto; medesima attenzione si richiede alle ragionerie centrali per i provvedimenti sottoposti al controllo di tipo campionario ex art. 92 della legge regionale n. 4/2003.
Per il trattamento di missione di collaboratori coordinati e continuativi, si precisa che non è possibile applicare per analogia la delibera della Giunta regionale n. 289 del 21 novembre 2002, che prevede per i soli consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali residenti al di fuori della provincia il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno nella città di Palermo.
Pertanto, le ragionerie centrali competenti prestino la necessaria attenzione nel controllo degli impegni della specie in esame; le Amministrazioni in indirizzo si adeguino, per il futuro negando le autorizzazioni e per il passato recuperando le somme indebitamente erogate; il mancato rimborso di tali somme configurerebbe danno all'erario.
Retribuzioni accessorie al personale
Per quanto riguarda i decreti di impegno relativi a compensi per la parte variabile della retribuzione di posizione del personale con qualifica dirigenziale, va precisato che ai provvedimenti trasmessi alle ragionerie centrali per la registrazione devono essere allegati appositi prospetti con l'indicazione dei beneficiari e dei rispettivi importi a ciascuno spettanti.
Si invitano, pertanto, le ragionerie centrali a verificare che le amministrazioni attive adempiano a tale disposizione al fine di evidenziare, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/77, le obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Si precisa che la retribuzione di posizione, sia di parte fissa sia di parte variabile, rappresenta sotto il profilo contabile assegno fisso al personale disciplinato dal comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/77; pertanto l'assunzione dell'impegno deve avvenire contestualmente all'emissione del titolo di spesa.
Riguardo alle spese per il trattamento accessorio di risultato del personale con qualifica dirigenziale, poiché l'obbligazione trova il proprio titolo giuridico nella stipula del contratto individuale che fissa anche l'importo della retribuzione di risultato, l'impegno di spesa per detta retribuzione deve essere assunto nell'anno in cui viene espletata l'attività dirigenziale. Detto impegno garantisce la corretta imputazione di competenza di una obbligazione giuridica verso un beneficiario certo, essendo stabilito il quantum massimo ad esso spettante nel caso di pieno raggiungimento degli obiettivi assegnatigli.
In sede di emissione del titolo di spesa deve essere data la dimostrazione dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dall'art. 34 del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza recepito con il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10: nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi contrattualmente assegnati, le amministrazioni devono procedere alla cancellazione dei residui nella misura in cui le indennità risultino non dovute.
Analoghe procedure devono essere seguite per la contabilizzazione e registrazione da parte delle ragionerie centrali dei provvedimenti amministrativi concernenti la retribuzione accessoria del comparto non dirigenziale afferente la realizzazione del piano di lavoro disciplinato dall'art. 94 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003: le amministrazioni dovranno corredare i provvedimenti trasmessi alle ragionerie centrali di tutta la documentazione che dimostri il livello di raggiungimento degli obiettivi del piano di lavoro secondo le disposizioni del C.C.R.L.
Appendice
Per tutto quanto non indicato nella presente direttiva, si rimanda alle precedenti circolari in materia e, a tale scopo, si elencano di seguito quelle principali:
-  circolare n. 16 del 1 agosto 1999 dell'Assessore per il bilancio e le finanze - impegni di spesa; art. 64 della legge regionale n. 10/99;
-circolare n. 23 del 31 dicembre 1999 dell'Assessore per il bilancio e le finanze - i controlli delle ragionerie centrali, alla luce delle disposizioni normative contenute nell'art. 62 della legge regionale n. 10/99;
-  circolare n. 4 dell'11 aprile 2000 dell'Assessore per il bilancio e le finanze - chiarimenti alla circolare n. 23/99 relativa ai controlli delle ragionerie centrali;
-  circolare n. 2 del 14 gennaio 2005 dell'Assessore per il bilancio e le finanze - articolo 92 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 - controllo sugli atti di liquidazione delle spese per indennità di missione;
-  circolare n. 3 del 26 gennaio 2005 dell'Assessore per il bilancio e le finanze - controlli da parte delle ragionerie centrali.
Nel rappresentare la particolare importanza rivestita dagli argomenti trattati, si invitano le amministrazioni in indirizzo ad assicurare la più ampia diffusione delle direttive contenute nella presente circolare, confidando nella scrupolosa osservanza delle stesse; si invitano in particolare le ragionerie centrali a tenere le presenti direttive nella debita considerazione nell'espletamento della propria attività di controllo degli atti.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo http://www.regione.sicilia.it/bilancio.
Potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati "FONS".
Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: EMANUELE
(2006.12.983)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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