REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 APRILE 2006 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE



Bando relativo all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, interventi per la qualificazione del settore vitivinicolo.


Art. 1
Premessa e riferimenti normativi

La legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie" all'art. 4, comma 1, lettera a), ha previsto, al fine di qualificare il settore vitivinicolo, un intervento di 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura F Agroambiente, azione F1a del Piano di sviluppo rurale della Regione siciliana (P.S.R. 2000-2006), applicata all'intero territorio regionale.
La misura F del P.S.R., approvato con decisione n. C (2001) 135 del 23 gennaio 2001, in attuazione del regolamento CE n. 1257/1999, ha come obiettivo generale la diffusione dei metodi di produzione agricola e di gestione dei terreni compatibili con la tutela dell'ambiente e del suolo, salvaguardando nel contempo la redditività dell'impresa.

Art. 2
Finalità del bando

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con il presente bando, definisce le modalità di presentazione per l'anno 2006 delle domande di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 relativo alle aziende di vite da vino dell'intero territorio regionale nei limiti di cui al successivo art. 3. Per quel che concerne i livelli di aiuto, i soggetti beneficiari, la natura degli impegni applicabili e le condizioni generali di accesso, si rimanda al testo del P.S.R. pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001 con le modifiche inserite nel nuovo testo integrale pubblicato sul sito http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/psr.htm. Le procedure applicative della misura F1a sono contenute nella circolare assessoriale n. 291 del 24 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001), modificata con circolari n. 304 del 26 settembre 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 5 ottobre 2001) e n. 329 del 10 giugno 2003 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 dell'11 luglio 2003). Per quanto non previsto dal presente bando, dovrà farsi riferimento alle suddette circolari e ai regolamenti CE n. 1257/1999 e n. 817/2004.

Art. 3
Area di applicazione e ammissibilità

Al presente bando potranno accedere tutte le aziende viticole da uva da vino della regione Sicilia, la cui superficie aziendale ricade per almeno il 50% al di fuori dell'area di applicazione della misura F, azione F1a, del P.S.R. Sicilia 2000-2006.
Sono, inoltre, escluse le aziende che al momento della data di inizio dell'impegno di cui al presente bando hanno in corso un altro impegno relativo alla misura F del P.S.R. Sicilia.
I requisiti di ammissibilità, nonché gli elementi di valutazione di cui al successivo art. 4 per la formazione della graduatoria, dovranno essere posseduti dai richiedenti entro e non oltre i termini di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto.

Art. 4
Presentazione delle istanze e decorrenza dell'impegno

La domanda dovrà essere presentata in duplice copia, entro 45 giorni consecutivi da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Il termine di presentazione è a carattere perentorio. Nell'ipotesi in cui la data di scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Per la compilazione delle domande i richiedenti potranno utilizzare gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale disponibili presso il sito dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. La data d'inizio impegno decorrerà dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'avviso della decisione comunitaria di autorizzazione del presente regime di aiuto, e comunque non oltre i 30 giorni successivi.
Nei casi di aziende composte da più corpi fondiari siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'I.P.A. nella cui zona di operatività è ubicato il centro aziendale. In mancanza di quest'ultimo, si dovrà fare riferimento all'area di localizzazione della superficie oggetto d'impegno di estensione maggiore. Tale criterio dovrà essere adottato anche in caso di variazioni di superficie in corso d'impegno.
La data di presentazione delle domande o di qualsiasi altro documento agli uffici competenti sarà, nel caso d'invio tramite posta, quella risultante dal timbro a data dell'ufficio postale accettante; nel caso di presentazione diretta delle istanze, verrà considerata quella risultante dal timbro a data dell'ufficio accettante posto su copia della domanda del richiedente. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali. Le domande dovranno essere sottoscritte con firma autenticata secondo le normative vigenti.
Possono partecipare al presente bando gli imprenditori agricoli singoli ed associati, così come individuati nel Piano di sviluppo rurale e nella circolare applicativa.

Art. 5
Adempimenti del beneficiario

Nei successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, i titolari delle istanze inserite nella graduatoria e rientranti nella copertura finanziaria dovranno presentare la seguente documentazione:
1)  documentazione attestante la disponibilità (proprietà, affitto o comodato) delle particelle interessate all'azione F1a, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti per tutta la durata dell'impegno assunto. La durata minima residua dei contratti al momento della presentazione della domanda dovrà essere di almeno cinque anni e, nei casi di comodato, dovrà essere prevista una clausola che, in deroga all'art. 1809, comma 2, del codice civile, preveda la irrevocabilità del contratto stesso per il predetto periodo.
2)  dichiarazione di superficie vitata (mod. B1 AGEA);
3)  certificato di iscrizione alla camera di commercio nel registro delle imprese secondo la normativa vigente e dal quale risulti che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
4)  certificato catastale delle particelle interessate all'azione o, in sostituzione, visura catastale delle stesse;
5) estratto di mappa catastale relativo alle particelle sottoposte al regime di aiuto (nei casi di autentica effettuata dal tecnico ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86, dovrà riportarsi la dizione "copia conforme all'originale catastale");
6) corografia in scala 1:25.000 firmata da un tecnico agricolo abilitato, con l'ubicazione dell'azienda, in cui si evidenzi, nei casi necessari, la localizzazione della stessa all'interno delle aree di ammissibilità al bando, e corredata da un'apposita dichiarazione del medesimo tecnico che comprovi la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
Ai fini della presentazione della suddetta documentazione, potrà essere attuata la semplificazione delle procedure disposta dall'art. 49 della legge regionale n. 13/86, nonché dalle norme vigenti in materia di semplificazione delle procedure amministrative per i documenti di cui ai punti 1 e 4. Le eventuali autocertificazioni relative alla concessione di terreni, dovranno essere rese sia dal proprietario che dall'affittuario o comodatario, indicando le date d'inizio e termine del contratto, gli estremi della registrazione, nonché le specifiche condizioni sopra riportate per il comodato.
Inoltre, i soggetti in forma associata, oltre alla documentazione sopra precisata, dovranno produrre:
7)  copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
8)  delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere e a riscuotere gli aiuti e a sottoscrivere gli impegni previsti dal bando.
9)  copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
10)  limitatamente per le cooperative, certificato della camera di commercio, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'avviso della decisione comunitaria di autorizzazione del presente regime di aiuto, i titolari delle istanze inserite nella graduatoria e rientranti nella copertura finanziaria dovranno presentare all'IPA competente la seguente documentazione:
11) piano aziendale riguardante l'intera azienda vistato, per conformità, da un'unità operativa dei servizi allo sviluppo o SOPAT dell'ESA competente per territorio. Una terza copia del piano aziendale dovrà essere trattenuta, debitamente protocollata, dall'ufficio che ha apposto il visto. La redazione del piano aziendale dovrà essere conforme a quanto previsto, in merito, nel PSR. Nel suddetto piano dovrà essere indicata anche la superficie che sarà destinata a vigneto, derivante da diritti di reimpianto in portafoglio disponibili in azienda.
Inoltre, nello stesso piano, in caso di presenza di seminativi, dovrà essere evidenziato il programma di rotazione agraria da adottare nel quinquennio, al fine di garantire il mantenimento dell'impegno nella superficie assoggettata. Si precisa che i piani aziendali dovranno essere presentati alla competente sezione di assistenza tecnica, per l'apposizione del visto, almeno dieci giorni prima della scadenza dei termini di presentazione degli stessi all'I.P.A. competente, in modo da consentire una corretta analisi dei piani medesimi. Oltre tale termine, l'Amministrazione potrebbe non essere in grado di garantire l'apposizione del visto per la presentazione del piano aziendale;
12) piano di concimazione riguardante l'intera azienda ad integrazione del piano aziendale, vistato per conformità da un'unità operativa dei servizi allo sviluppo o SOPAT dell'ESA competente per territorio, redatto secondo le linee guida dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;
13) documentazione contenente i risultati dell'analisi di terreno obbligatoria a cui dovrà essere allegata una scheda, nella quale il tecnico attesta che il prelievo del terreno è stato effettuato secondo le indicazioni fornite dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;
14)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la data di inizio e fine impegno.
15)  modello di domanda compilata secondo le procedure informatiche vigenti.
Gli uffici istruttori potranno richiedere agli interessati ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la definizione del procedimento.
Inoltre sarà cura del richiedente presentare la documentazione necessaria per l'attribuzione del punteggio.
Le relazioni tecniche e i piani aziendali dovranno essere redatte e sottoscritte, pena l'esclusione, da figure professionali previste dalla normativa vigente e dovranno riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato:
"Il sottoscritto ...................................................................................................................... nato a .............................................................................. il .........................., nella qualità di consulente tecnico della ditta ....................................................................................., dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86, che i dati relativi all'azienda, riportati nella presente relazione e nelle allegate planimetrie, sono veri e reali e che corrispondono, per quanto riguarda le superfici complessive, a quelli risultanti all'ufficio tecnico erariale.
Inoltre dichiara che il campione di terreno è stato prelevato secondo le indicazioni fornite dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste sulle modalità di prelievo dei campioni di terreno
Data ....................................................
Firma ...................................................................................

Art. 6
Livelli di aiuto

I livelli di aiuto sono quelli previsti dal Piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 aprile 2001) e sono pari a 420 euro/ha limitatamente alla superficie vitata in produzione; per le superfici vitate non in produzione l'aiuto è pari a 80 euro/ha. Il limite massimo di superficie vitata ammissibile per ciascuna azienda è pari a 70 ettari.

Art. 7
Motivi di rigetto delle istanze

Le domande presentate oltre i termini previsti dal precedente art. 4, o in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando saranno respinte. Con le stesse modalità verranno respinte le domande compilate non utilizzando i moduli previsti.
Si procederà al rigetto anche nei seguenti casi:
-  domande non contenenti tutte le dichiarazioni e gli elementi obbligatori riportati nel modello;
-  assenza o mancata compilazione dell'allegato particellare del modulo di domanda;
-  istanze prive della firma del richiedente;
-  domande presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dal bando.
Si precisa che non comporteranno il rigetto delle domande le carenze derivanti da palesi errori materiali.
Entro 30 giorni consecutivi da quello successivo al termine ultimo di presentazione delle istanze, inoltre, potrà essere formulata la richiesta di correzione di eventuali errori materiali commessi nella compilazione delle istanze.

Art. 8
Criteri di selezione e formazione della graduatoria

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del presente bando, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno a redigere e pubblicare all'albo provinciale le graduatorie provvisorie, nonché l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili, riportante la motivazione della non ammissibilità.
A tale scopo non sarà assegnato alcun punteggio agli elementi di valutazione privi della corrispondente documentazione.    

Tutti gli interessati, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione all'albo provinciale, potranno chiedere il riesame delle condizioni di ammissibilità della domanda o la revisione del punteggio attribuito, trasmettendo specifica memoria scritta all'ispettorato provinciale per l'agricoltura di competenza.
A seguito dell'esame degli eventuali ricorsi, che dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, gli IPA provvederanno ad inviare le graduatorie eventualmente rimodulate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, che provvederà a redigere la graduatoria regionale definitiva che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet di questo Assessorato. Per quanto concerne gli elenchi delle istanze non ammesse, tale procedura assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria.
Le domande ammesse all'aiuto saranno finanziate nell'ordine progressivo della graduatoria, fino alla completa utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, pari a di E 25.000.000,00, e di eventuali altre risorse che si dovessero rendere disponibili per effetto di compensazioni tra i vari interventi previsti all'art. 4, comma 1, della legge 22 dicembre 2005, n. 19.

Art. 9
Elementi di valutazione e punteggi

1) Caratteristiche dell'azienda      max 40  
-  certificazione riguardante sistemi di gestione di qualità e ambientale non obbligatori ivi compreso il sistema di qualità Sicilia Agricoltura (allegare copia della domanda di adesione al sistema di qualità)      10 
-  azienda di superficie viticola inferiore a 10 Ha      20 
-  azienda che realizza produzioni D.O.C, I.G.T. (allegare autodichiarazione, la produzione IGT deve essere mantenuta almeno per tre anni dal momento della domanda del presente bando).       10 
2) Caratteristiche del richiedente      max 40 
-  imprenditore giovane insediato ai sensi del reg. n. 1257/1999      20 
-  imprenditore con reddito agricolo non inferiore al 50% del reddito complessivo (da documentare)      20 
3) Integrazione tra le fasi di filiera      max 20 
-  azienda che, individualmente o in associazione con altre (consorzi, cantine sociali associazioni), realizza produzione, trasformazione e/o confezionamento e/o commercializzazione      20 

A parità di punteggio sarà data priorità in ordine decrescente alle istanze avanzate da:
-  aziende agricole provenienti da beni confiscati a soggetti mafiosi;
-  imprenditrici agricole;
-  imprenditori di età più giovane.

Art. 10
Procedure di istruttoria

Gli ispettorati agrari provvederanno ad effettuare i controlli amministrativi e l'istruttoria tecnica su tutte le domande collocatesi utilmente in graduatoria, secondo le procedure previste dal Piano di sviluppo rurale, dalle circolari applicative e dal manuale delle procedure vigenti.
Qualora, a seguito di accertamenti tecnico-amministrativi eseguiti dagli uffici istruttori, un soggetto utilmente inserito in graduatoria venga escluso a causa della mancanza di requisiti, gli IPA provvederanno ad esaminare la domanda in testa all'elenco delle ditte ammissibili ma non finanziabili, e così di seguito, con scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste.

Art. 11
Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione

Il richiedente escluso dalla graduatoria definitiva ha facoltà, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della stessa, di presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, memorie scritte al fine di proporre il riesame della domanda. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista, l'esito dell'istruttoria assume carattere definitivo.
I richiedenti inseriti in graduatoria le cui istanze, in base all'esame della documentazione prevista, sono successivamente giudicate non ammissibili e conseguentemente escluse dai benefici, a seguito degli accertamenti tecnico-amministrativi svolti dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, di cui all'art. 10, potranno avvalersi delle procedure previste dall'ordinamento ricorrendo in via amministrativa o giurisdizionale.
Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà in conformità a quanto disposto dall'art. 63 del regolamento CE n. 817/2004, che così recita:
"1. Qualora venga constatata una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del regolamento CE n. 1257/1999.
2. Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, egli è escluso anche per l'anno successivo.
Le sanzioni previste al paragrafo 1 si applicano fatte salve sanzioni supplementari di diritto nazionale".

Art. 12
Obblighi e procedure dei beneficiari

I beneficiari dovranno adempiere a tutti gli obblighi previsti dal Piano di sviluppo rurale per la misura F1a, dalla circolare applicativa n. 291 del 24 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001) e circolari successive su tutta l'azienda e per tutte le colture e per un periodo di 5 anni, fermo restando che l'aiuto sarà erogato solo per le superfici vitate. Inoltre, dovranno mantenere i requisiti di ammissibilità e le condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di cui al precedente art. 9, per tutto il periodo d'impegno, pena la decadenza totale dagli aiuti e conseguente restituzione dei premi percepiti maggiorati degli interessi, fatte salve le cause di forza maggiore, così come disposto dall'art. 39 del regolamento CE n. 817/2004 (vedi allegato F).
12.1.  Recesso e cambio beneficiario
Durante il periodo d'impegno non è consentito il recesso, escluso che per comprovate cause di forza maggiore (allegato F), pena la restituzione degli aiuti percepiti maggiorati degli interessi.
Le richieste all'Amministrazione per il riconoscimento della causa di forza maggiore devono essere formulate dagli interessati nel più breve tempo possibile.
Qualora il recesso anticipato dall'impegno non riguardi l'intera superficie vitata assoggettata, dovranno essere applicate le procedure di seguito descritte:
-  restituzione parziale dei premi percepiti negli anni d'impegno, per la superficie oggetto di recesso, comprensivi degli interessi.
-  decadenza totale dagli aiuti se il recesso è riferibile ad una superficie superiore al 20% di quella assoggettata;
-  decadenza totale se il recesso parziale comporta la perdita di uno dei requisiti di ammissibilità agli aiuti.
Nei casi in cui la conduzione dell'azienda sia trasferita in tutto o in parte a un altro imprenditore, il beneficiario dell'aiuto deve restituire gli aiuti percepiti, salvo che il nuovo conduttore non succeda nell'impegno per il periodo rimanente, secondo il disposto dell'art. 36 del reg. CE n. 817/2004. Il subentrante dovrà presentare apposita comunicazione di cambio beneficiario, utilizzando il modulo di domanda appositamente predisposto. In tal caso, gli uffici istruttori provvederanno a richiedere al nuovo conduttore, fissando adeguato termine perentorio, la documentazione necessaria per l'accoglimento dell'istanza di assunzione dell'impegno.
Si precisa che le modifiche concernenti la conduzione o la proprietà dell'azienda dovranno essere comunicate all'I.P.A. competente entro 60 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione degli atti relativi all'avvenuta variazione. Qualora la modifica concernente la conduzione o la proprietà interessi solo parte dell'azienda, il beneficiario iniziale dovrà presentare all'I.P.A. il modulo di aggiornamento appositamente predisposto. In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi all'erede che, nel subentrare, si deve impegnare in tal senso.
12.2.  Prescrizioni e procedure
Per le operazioni di difesa fitosanitaria dovranno essere rispettate le disposizioni previste dal più recente "Aggiornamento delle norme tecniche per l'azione F1a del reg. CE n. 1257/1999", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Si precisa che il visto apposto sui piani aziendali dalle unità operative dei servizi allo sviluppo o SOPAT dell'ESA è da considerare come atto preliminare, per il successivo procedimento istruttorio di competenza degli I.P.A.
Il suddetto visto si rende necessario affinché le unità operative dei servizi allo sviluppo o SOPAT dell'ESA possano attivare un'adeguata assistenza tecnica alle aziende, in materia di concimazione, irrigazione e difesa fitosanitaria integrata. Accanto al visto dovranno essere riportati la data e il protocollo di acquisizione del piano da parte dell'ufficio.
Per facilitare la redazione dei piani aziendali, gli uffici suddetti dovranno fornire l'opportuna assistenza e consulenza ai tecnici e agli agricoltori interessati. Il registro aziendale obbligatorio deve essere redatto secondo l'allegato L utilizzato per l'adesione al P.S.R.
Entro 60 giorni dalla data d'inizio impegno, gli interessati dovranno recarsi presso il competente ufficio periferico dei servizi allo sviluppo che provvederà alla numerazione e alla timbratura, con bollo "Regione siciliana", delle singole pagine del registro, nonché all'apposizione di un timbro a data. Tale vidimazione può essere apposta solo sui registri conformi alla modulistica prescritta.
I suddetti uffici avranno cura di redigere apposito elenco, ove risultino la data di vidimazione dei registri e il nominativo delle ditte.
Successivamente, il registro regolarmente vidimato dovrà essere esibito ai medesimi uffici dagli interessati, che provvederanno ad apporre la propria firma, non autenticata, al di sotto dell'ultima registrazione effettuata nelle sezioni B), C), D) ed E), nelle relative schede di magazzino e nella scheda di rilevamento catture fitofagi.
In tale occasione, l'ufficio periferico dei servizi allo sviluppo provvederà ad assicurare i seguenti adempimenti:
-  apposizione del timbro dell'ufficio, che ha valore di chiusura annuale del registro, al di sotto della firma del beneficiario (per le sezioni e le schede sopra specificate), riportando, inoltre, la seguente dicitura: "La chiusura annuale del presente registro, relativa alla campagna 20......../........, è effettuata in data ......../......../......... L'ultima registrazione è stata trascritta in data ......../......../.........";
-  eventuale prescrizione di aggiornamento del piano di concimazione, da tenere allegata al registro, sulla base dei risultati delle analisi di campioni effettuate.
Dopo il 30 novembre, i suddetti uffici dovranno comunicare agli I.P.A. l'eventuale chiusura di registri effettuata oltre il termine stabilito, al fine dell'applicazione della riduzione dell'aiuto annuale.
Gli uffici dei servizi allo sviluppo sono tenuti a fornire agli interessati la necessaria consulenza in merito alla corretta modalità di compilazione dei registri in questione, a partire dall'inizio dell'impegno.
A riguardo si precisa quanto segue:
-  la compilazione va effettuata a partire dalla data d'inizio impegno;
-  i dati riportati devono riguardare tutte le colture presenti nell'azienda, comprese quelle non soggette ad impegno;
-  dovrà essere indicato il sito del magazzino dei prodotti fitosanitari e dei concimi.
La sottoscrizione del registro deve essere operata dal beneficiario degli aiuti, che se ne assume la responsabilità, fermo restando la facoltà di utilizzare specifiche consulenze tecniche.
In caso di smarrimento del registro aziendale, il beneficiario dovrà comunicarlo per iscritto nel più breve tempo possibile all'ispettorato, allegando alla predetta comunicazione:
-  copia della denuncia presentata alle autorità competenti;
-  autocertificazione (in conformità alla normativa vigente) contenente sia i dati relativi alle operazioni colturali (trattamenti antiparassitari, concimazioni, etc.) eseguite che le giacenze dei prodotti nel periodo precedente allo smarrimento;
-  certificato rilasciato dalla sezione di assistenza tecnica competente per territorio, con l'indicazione della data relativa all'ultima chiusura annuale del registro.
Inoltre, il beneficiario è tenuto tempestivamente a munirsi di un nuovo registro, regolarmente vidimato dall'ufficio competente.
Nel caso di controlli, la ditta dovrà informare i funzionari incaricati riguardo a eventuali trattamenti fitosanitari e le concimazioni effettuati e non registrati. Ulteriori comunicazioni in merito potranno essere trasmesse formalmente entro e non oltre 48 ore dal controllo, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'osservatorio malattie delle piante competente per territorio.
Se nel registro dei trattamenti non risulta indicato alcun intervento fitosanitario o di concimazione e/o nessuna giacenza di magazzino, dovrà essere allegata al registro specifica dichiarazione, attestante i motivi dell'assenza di registrazioni.
Qualora, nel corso dell'impegno, si esauriscano le pagine vidimate del registro, gli interessati sono tenuti a dotarsi, entro quindici giorni, delle ulteriori pagine necessarie o di un nuovo registro regolarmente numerato e timbrato dall'unità operativa dei servizi allo sviluppo.
Il registro deve essere esibito, in caso di sopralluogo aziendale, a richiesta dei funzionari che eseguono il controllo; esso va custodito presso il centro aziendale o, in alternativa, presso il domicilio dell'imprenditore.
La documentazione prevista dalle norme vigenti in materia di acquisto e uso di prodotti fitosanitari, potrà essere richiesta dai funzionari addetti in sede di controllo.
Gli uffici periferici dei servizi allo sviluppo sono tenuti ad effettuare, nei territori di competenza, il monitoraggio dei parassiti per il rilevamento delle soglie d'intervento, nonché a fornire gli elementi utili alle aziende, al fine di consentire l'attuazione della difesa integrata secondo le modalità previste dal disciplinare.
Gli uffici periferici dei servizi allo sviluppo, sulla base di adeguato monitoraggio condotto su aree omogenee, forniranno le indicazioni ai produttori per l'effettuazione degli interventi di difesa fitosanitaria, utilizzando i mezzi divulgativi ritenuti opportuni (es. affissione di bollettini presso i comuni, cooperative, etc.).
Qualora vengano riscontrate o ipotizzate irregolarità nei trattamenti operati dagli agricoltori beneficiari degli aiuti, gli uffici dei servizi allo sviluppo effettueranno apposita segnalazione agli I.P.A. e agli osservatori, che provvederanno ad attivare i controlli secondo le procedure previste dal piano.
Si precisa che eventuali trattamenti non previsti dalle norme tecniche, compresa la deroga al collocamento delle trappole, dovranno essere autorizzati dagli osservatori regionali per le malattie delle piante competenti per territorio. L'autorizzazione verrà comunicata agli agricoltori, in forma scritta, dal competente ufficio dei servizi allo sviluppo, che dovrà precisare i seguenti elementi: superficie (comune, particella e foglio) e coltura interessata, fitopatia, principio attivo e modalità di trattamento prescritti e/o tipo di trappole di cui si deroga il posizionamento.
Nell'eventualità di particolare diffusione della fitopatia, la suddetta autorizzazione potrà essere richiesta dagli uffici dei servizi allo sviluppo all'Osservatorio, con riferimento ad aree omogenee delimitate. In tali casi, l'autorizzazione agli agricoltori interessati potrà essere data in maniera diffusa tramite adeguata pubblicizzazione, precisando le modalità degli interventi di difesa.
Si ricorda, inoltre, che anche alcuni trattamenti ammessi dalle norme tecniche devono essere autorizzati, a livello aziendale o comprensoriale, dal competente ufficio di assistenza tecnica sulla base delle soglie d'intervento riscontrate.
La relativa autorizzazione dovrà essere riportata, a cura delle unità operative o SOPAT dei servizi allo sviluppo, nella pagina riservata alle sezioni del registro dei trattamenti.

Art. 13
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni previste nel Piano di sviluppo rurale Sicilia 2000-2006, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Gli aiuti previsti nel presente bando potranno essere erogati solo dopo l'approvazione da parte della Commissione europea delle misure di cui all'art. 4, comma 1 a), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, ai sensi degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE.
I dirigenti dei servizi IV, V e IX del dipartimento regionale interventi strutturali: GENNA, OLIVERI, CARTABELLOTTA


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF


(2006.15.1271)
Torna al Sommariohome


003


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 64 -  76 -  70 -  36 -  87 -  75 -