REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 APRILE 2006 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 marzo 2006.
Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Giarratana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visti i fogli prot. n. 4401 del 16 maggio 2005 e prot. n. 8598 del 13 settembre 2005, assunti rispettivamente al protocollo di questo Assessorato al n. 30921 del 19 maggio 2005 e al n. 55968 del 14 settembre 2005, con i quali il comune di Giarratana ha trasmesso gli atti riguardanti la variante alle norme tecniche di attuazione e precisamente: all'art. 17 "Tutela dei torrenti", adottata con delibera consiliare n. 7 del 23 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 23 gennaio 2004, con la quale il comune di Giarratana ha adottato la variante alle norme tecniche di attuazione - art. 17 "Tutela dei torrenti";
Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale, datata 24 febbraio 2005, in ordine alla regolarità alle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 22 marzo 2005, avente per oggetto: "Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni o opposizioni avverso la delibera del consiglio comunale n. 7 del 23 gennaio 2004";
Visto il parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa con nota n. 1365 del 4 aprile 2002, in merito alla variante all'art. 17 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;
Visto il parere favorevole reso dall'ufficio del Genio civile di Ragusa con nota n. 740 del 15 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, inerente la variante all'art. 17 norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;
Visto il parere n. 10 del 4 ottobre 2005, reso dalla unità operativa 5.4 del servizio 5/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato:
Con decreto n. 619/D.R.U. del 26 luglio 1995, è stato approvato il piano regolatore generale di Giarratana con annessi regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione e successivamente, con decreto n. 591/D.R.U. del 22 ottobre 1997, è stata approvata, unitamente alle prescrizioni esecutive la revisione parziale di detto piano regolatore generale.
Dalla delibera consiliare n. 7/2004 di adozione della variante in argomento, si rileva che la costruzione dei manufatti lungo gli argini dei torrenti è disciplinata dall'art. 17 delle norme tecniche di attuazione "Tutela dei torrenti", richiamandosi alla delibera di Giunta n. 108 del 26 marzo 1966, relativa all'edificazione in riva al torrente Tiracavalli, affluente del fiume Irminio, che attraversa il centro abitato di Giarratana da nord a sud.
Detto art. 17 era stato già oggetto di variante ordinaria, ex articolo legge regionale n. 71/78, approvata con decreto n. 254/D.R.U. dell'8 maggio 2001, in adeguamento alle prescrizioni dell'art. 96, comma f, del regio decreto n. 523/1904.
Di seguito si riporta il testo del succitato art. 17:
1)  Nelle zone esterne al perimetro dei centri edificati qualsiasi costruzione è vietata lungo il corso dei torrenti per una profondità di ml. 10,00 dal confine esterno dell'area solenale o alluvionale e lungo il corso dei canali artificiali per una profondità di ml. 10,00 dal confine esterno degli argini, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, comma f).
Entro tale perimetro sono invece prescritti i rispetti di cui alle vigenti leggi nazionali e regionali.
In entrambe le zone (esterne ed interne) sono comunque consentiti, oltre a lavori di piantumazione e vegetazione, passaggi pedonali, ponti e viabilità relativa.
L'Amministrazione, nella considerazione che il citato art. 96, comma f), del regio decreto n. 523/1904 fissa, in mancanza di discipline locali vigenti, la distanza non inferiore a metri 10 per le fabbriche e per gli scavi, ha ritenuto necessario integrare detto art. 17 normando puntualmente la distanza minima dall'argine dei torrenti dei fabbricati ricadenti all'interno delle zone residenziali B e C al fine anche di confermare lo stato di fatto di alcuni edifici a distanza minore di quella ad oggi normata o a ridosso del piede dell'argine del torrente Tiracavalli.
Stante che con l'approvazione del piano regolatore generale, giusti decreti n. 619/95 e n. 598/97, non erano stati mossi rilievi in ordine a detto stato di fatto, la variante proposta, da quanto riportato nell'atto consiliare n. 7/2004, concordata con l'ufficio del Genio civile di Ragusa, scaturisce dalla necessità comunale di superare l'ordinanza di demolizione, emessa da quello stesso ufficio, del mattatoio comunale oggi adibito a centro giovanile.
Antecedentemente all'attivazione della variante, il comune aveva predisposto un progetto di sistemazione idraulica di un tratto di ml. 70 a monte del tratto già coperto in corrispondenza del richiamato mattatoio comunale, facente parte del sopra citato ambito edilizio a distanza inferiore dei prescritti ml. 10, così come rilevato in sede di sopralluogo del 5 settembre 2005. Su detto progetto risulta acquisita favorevolmente l'autorizzazione dell'ufficio del Genio civile di Ragusa, giusto prot. n. 23191/2002.
A supporto della modifica dell'art. 17 in argomento, cosi come richiesto dall'ufficio del Genio civile, con nota prot. n. 17858/2003, preventivamente al rilascio del parere di competenza, ex art. 13 legge n. 64/74, è stato redatto lo studio geologico-geomorfologico inerente il dimensionamento idraulico del tratto interessato nonché la valutazione morfologica idrogeologica del sito in relazione ai fabbricati esistenti.
Pertanto, l'amministrazione comunale, acquisiti i pareri favorevoli dell'ufficio del Genio civile, della Soprintendenza, essendo il torrente Tiracavalli sottoposto al vincolo ex art. 146, comma 3, testo unico n. 490/99, e della CEC ha proposto la variante all'esame, ad integrazione dell'art. 17 vigente, che di seguito si riporta:
1)  Nelle zone esterne al perimetro dei centri edificati, qualsiasi costruzione è vietata lungo il corso dei torrenti per una profondità di ml. 10,00 dal confine esterno dell'area solenale o alluvionale e lungo il corso dei canali artificiali per una profondità di ml. 10,00 dal confine esterno degli argini, ai sensi e per gli effetti del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, comma I.
Entro tale perimetro sono invece prescritti i rispetti di cui alle vigenti leggi nazionali e regionali.
2)  All'interno del centro urbano e specificatamente nelle zone residenziali B1, B2, C1 e C2, qualsiasi nuova costruzione è vietata lungo il corso del torrente Tiracavalli per una profondità di ml. 4,00 dal piede degli argini.
3)  Derogare alla distanza minima di ml. 4,00 dal piede degli argini del torrente Tiracavalli, limitatamente ai tratti ricadenti all'interno del centro urbano come sopra specificato, non intubati, per i fabbricati esistenti regolarmente autorizzati che si trovano ad una distanza inferiore a ml. 4,00 dall'argine del torrente, nella attuale consistenza.
In entrambe le zone (esterne ed interne) sono comunque consentiti, oltre a lavori di piantumazione e vegetazione, passaggi pedonali, ponti e viabilità relativa.
Considerato che:
1) Nulla ha da rilevarsi sulla volontà comunale di confermare l'assetto pianificato ovvero un consolidato stato di fatto limitatamente ai soli fabbricati regolarmente autorizzati posti a distanza inferiore da quella prescritta dalla norma vigente.
2) Non risulta condivisibile sotto l'aspetto strettamente urbanistico la proposta dell'amministrazione comunale di normare in maniera generalizzata la distanza dall'argine del torrente Tiracavalli dei fabbricati ricadenti nelle zone B e C del piano regolatore generale vigente, in quanto non sufficientemente motivata né tanto meno supportata da elaborati tecnici tali da quantificare gli ambiti ancora da edificare.
Per tutto quanto sopra, lo scrivente servizio 5 è del parere che la variante ordinaria al piano regolatore generale vigente del comune di Giarratana, relativa all'art. 17 "Tutela dei torrenti" delle norme tecniche di attuazione, adottata con delibera consiliare n 7 del 23 gennaio 2004, sia meritevole di approvazione secondo quanto sopra considerato.
Il nuovo testo del citato art. 17 delle norme tecniche di attuazione sarà, pertanto, il seguente:
"1)  Nelle zone esterne al perimetro dei centri edificati qualsiasi costruzione è vietata lungo il corso dei torrenti per una profondità di ml. 10,00 dal confine esterno dell'area solenale o alluvionale e lungo il corso dei canali artificiali per una profondità di ml. 10,00 dal confine esterno degli argini, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 art. 96 comma f).
Entro tale perimetro sono invece prescritti i rispetti di cui alle vigenti leggi nazionali e regionali, fatto salvo l'assetto pianificato ovvero il consolidato stato di fatto limitatamente ai soli fabbricati regolarmente autorizzati posti a distanza inferiore da quella prescritta dalla norma vigente.
In entrambe le zone (esterne ed interne) sono comunque consentiti, oltre a lavori di piantumazione e vegetazione, passaggi pedonali, ponti e viabilità relativa.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 61463 del 12 ottobre 2005, con la quale si chiede al comune di Giarratana di adottare le controdeduzioni alle determinazioni di cui al sopra citato parere;
Visti i fogli prot. n. 12022 del 22 novembre 2005 e prot. n. 13310 del 16 dicembre 2005 con i quali il comune di Giarratana comunica in anticipazione che il civico consesso, in data 15 dicembre 2005, si è riunito per fornire con apposito atto le relative controdeduzioni;
Visto il foglio prot. n. 13517 del 21 dicembre 2005, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 5773 del 26 gennaio 2006, con il quale il comune di Giarratana ha trasmesso la delibera consiliare n. 66 del 15 dicembre 2005 di controdeduzioni al parere n. 10 del 4 ottobre 2005 reso dal servizio 5 di questo Assessorato;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 66 del 15 dicembre 2005, resa dal comune di Giarratana, avente per oggetto: Parere n. 10 del 4 ottobre 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulla variante alle norme tecniche di attuazione, art. 17 - "tutela dei torrenti" - Controdeduzioni;
Visto il parere n. 3 del 15 febbraio 2006, reso dall'unità operativa 5.4 del servizio 5/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 20/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dalla documentazione pervenuta, a chiarimento delle motivazioni che hanno indotto l'adozione della variante, si rileva che:
all'interno del centro abitato in conformità alla delibera di giunta municipale n. 108 del 26 marzo 1966 erano stati regolarmente realizzati edifici ad una distanza non inferiore a 4 ml. dal piede dell'argine del torrente Tiracavalli, nella previsione dell'intubazione dello stesso;
successivamente, con l'adeguamento all'art. 96, lettera f), del citato regio decreto n. 523/1904, detta distanza era stata stabilita in ml. 10, giusto decreto n. 254/D.R.U. dell'8 maggio 2001 sopra richiamato;
all'interno della zona B1 il torrente Tiracavalli risulta del tutto intubato e all'interno della zona B2 in parte detto torrente risulta intubato e, pertanto, l'eventuale possibilità edificatoria interessa pochi lotti residui da allineare ai preesistenti fabbricati con il rispetto della distanza di 4 ml.;
all'interno della zona C1, oggetto di piano particolareggiato, che risulta non ancora attuata, originariamente si prevedeva l'intubazione del torrente sono interessati pochi lotti dalla modifica della distanza dal piede dell'argine;
la zona C2, oggetto anch'essa di piano particolareggiato e che risulta non attuata, è interessata marginalmente dalla fascia di rispetto dei 10,00 ml. dal piede dell'argine del torrente.
Considerato che:
-  La compatibilità geomorfologica nonché la verifica idraulica è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa.
-  La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa si è espressa favorevolmente.
-  Sotto l'aspetto prettamente urbanistico, si ritiene che, limitatamente alle zone B1 e B2, trattandosi di pochi lotti residui, la modifica dell'arretramento da ml. 10,00 a ml. 4,00 dal piede dell'argine del torrente Tiracavalli possa essere assentita al fine dell'uniformità di allineamento con l'edificato preesistente, mentre, riguardo le zone C1 e C2, non si condivide detta modifica in quanto attiene ad aree ancora libere da lottizzare e, pertanto, suscettibili di opportune scelte progettuali relative all'assetto urbanistico ancora da configurare.
Per tutto quanto sopra, la scrivente unità operativa 5.4 del servizio 5/D.R.U. è del parere che la variante straordinaria al piano regolatore vigente del comune di Giarratana, relativa all'art. 17 "Tutela dei torrenti" delle norme tecniche di attuazione, adottata con delibera consiliare n. 7 del 23 gennaio 2004, sia meritevole di approvazione secondo quanto sopra considerato.
Il nuovo testo del citato art. 17 delle norme di attuazione, pertanto, sarà il seguente:
"1)  Nelle zone esterne al perimetro dei centri edificati nonché nelle zone residenziali C1 e C2 all'interno del centro urbano, qualsiasi costruzione è vietata lungo il corso dei torrenti per una profondità di ml. 10,00 dal confine esterno dell'area solenale o alluvionale e lungo il corso dei canali artificiali per una profondità di ml. 10,00 dal confine esterno degli argini, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, comma f).
2)  Entro ll perimetro del centro edificato e, specificatamente, nelle zone residenziali B1 e B2, qualsiasi nuova costruzione è vietata lungo il corso del torrente Tiracavalli per una profondità di ml. 4,00 dal piede degli argini, fatto salvo l'assetto pianificato ovvero il consolidato stato di fatto limitatamente ai soli fabbricati regolarmente autorizzati posti a distanza inferiore dei prescritti ml. 4,00.
In entrambe le zone (esterne ed interne) sono comunque consentiti, oltre a lavori di piantumazione e vegetazione, passaggi pedonali, ponti e viabilità relativa".";
Ritenuto di condividere il parere n. 3 del 15 febbraio 2006 reso dall'unità operativa 5.4 del servizio 5/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 40/95;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 3 del 15 febbraio 2006 reso dall'unità operativa 5.4 del servizio 5/D.R.U., è approvata la variante all'art. 17 "Tutela dei torrenti" delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di Giarratana, adottata con delibera consiliare n. 7 del 23 gennaio 2004.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 3 del 15 febbraio 2006 reso dall'unità operativa 5.4 del servizio 5/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 7 del 23 gennaio 2004, resa dal comune di Giarratana, con allegati: relazione tecnica dell'ufficio tecnico comunale - stralcio del piano regolatore generale vigente in scala 1:10.000, vistata dalla C.E., dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali e dall'ufficio del Genio civile di Ragusa;
3) delibera consiliare n. 66 del 15 dicembre 2005, resa dal comune di Giarratana, con allegati: relazione tecnica integrativa - delibera di giunta municipale n. 108 - stralci del piano regolatore generale vigente in scala 1:2.000 e dei piani particolareggiati C1 e C2 in scala 1:1.000;
4) studio geologico-geomorfologico, riportante il riferimento al parere n. 740/2004 dell'ufficio del Genio civile di Ragusa;
5) studio geologico-geomorfologico, con allegati: carta del bacino idrografico, carta del reticolo idrografico, carta geologica-geomorfologica, profili geologici, carta litotecnica, carta delle pericolosità geologiche, carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale, carta planimetrica del progetto di canalizzazione del torrente Tiracavalli.

Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  4

Il comune di Giarratana resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 marzo 2006.
  LIBASSI 

(2006.10.812)
Torna al Sommariohome


114


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 64 -  76 -  70 -  36 -  87 -  75 -