REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 APRILE 2006 - N. 21
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 marzo 2006.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Ficarazzi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Vista l'istanza prot. n. 2210 del 14 febbraio 2006, con la quale il comune di Ficarazzi ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, l'approvazione della variante al piano regolatore generale relativa alla realizzazione di una fermata metropolitana al km. 9+270 della linea Palermo-Fiumetorto;
Vista la delibera consiliare n. 84 del 15 dicembre 2005, avente per oggetto: "Variante al piano regolatore generale per l'ampliamento dell'area destinata ad attrezzatura ferroviaria - Lavori di realizzazione di una fermata metropolitana al km. 9+270 della linea Palermo-Fiumetorto nel territorio di Ficarazzi";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione datata 14 febbraio 2006, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso la variante adottata;
Visti il parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo reso, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota n. 19793 del 24 ottobre 2005;
Visto il parere igienico sanitario favorevole reso dalla Azienda unità sanitaria locale n. 6, unità operativa n. 4 di Bagheria, con nota prot. n. 349/2005 del 20 ottobre 2005;
Visto il parere n. 20 del 22 febbraio 2006, espresso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Come risulta dalla documentazione trasmessa, il progetto in argomento trae origine dalla volontà manifestata dall'amministrazione di Ficarazzi di realizzare una fermata metropolitana al km. 9+270 nella tratta ferroviaria Palermo-Fiumetorto.
Tale iniziativa si è concretizzata con la stipula di una convenzione tra il comune di Ficarazzi e la RFI.
In sede di redazione del progetto, l'RFI ha rilevato che l'area destinata ad attrezzatura ferroviaria prevista nel piano regolatore generale vigente, era insufficiente per l'allocazione delle opere funzionali alla fermata metropolitana e dei servizi connessi, manifestando l'esigenza che il comune di Ficarazzi predisponesse la variante urbanistica per l'ampliamento dell'area da impegnare. La variante alle previsioni del piano regolatore generale approvato con decreto n. 158 del 10 aprile 2002, consiste nello spostamento della fermata ferroviaria della metropolitana di mt. 20 in direzione ovest. L'area d'ingombro della fermata è stata altresì ampliata impegnando aree di modeste dimensioni poste a valle ed a monte della linea ferrata.
Dalla documentazione prodotta ed in particolare dalla proposta di delibera, risulta che nei riguardi dei soggetti interessati all'espropriazione delle aree utili alla realizzazione dell'opera in argomento, il comune ha provveduto ad attivare le procedure previste dal D.P.R. n. 327/2001, modificato dal decreto legge n. 302/2002.
A seguito dell'avvio del procedimento, la ditta interessata ha manifestato la volontà e la disponibilità a definire la cessione bonaria delle aree da espropriare. Conseguentemente, in data 23 novembre 2005, tra la ditta esproprianda ed il comune è stato sottoscritto un preliminare di cessione volontaria delle aree. Tale atto è stato approvato dalla giunta municipale con deliberazione n. 137 del 24 novembre 2005.
Alla luce di quanto sopra, questa unità operativa 3.1/S3°, considerata la regolarità della procedura adottata dal comune, considerato che sotto il profilo urbanistico la variante in argomento per quanto si è avuto modo di valutare dalla documentazione trasmessa, non incide significativamente sulle previsioni del vigente piano regolatore generale, esprime parere che la variante in oggetto, adottata dal consiglio comunale di Ficarazzi con la deliberazione n. 84/2005, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sia condivisibile.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, in conformità al parere n. 20 del 22 febbraio 2006 reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato, nonché alle condizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Ficarazzi, riguardante la realizzazione di una fermata metropolitana al km. 9+270 della linea Palermo-Fiumetorto, approvata con la delibera consiliare n. 84 del 15 dicembre 2005.

Art.  2

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante semplificata al vigente piano regolatore generale di detto comune.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 20 del 22 febbraio 2006 dell'unità operativa 3.1/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 84 del 15 dicembre 2005;
3)  relazione geologico-tecnica;
4)  piano particellare in scala 1:1.000;
5)  aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
6)  stralcio piano regolatore generale in scala 1:2.000;
7)  stato di fatto - planimetria generale (rilievo) in scala 1:500;
8)  planimetria generale di progetto in scala 1:500;
9)  planimetria di progetto sovrapposta all'ortofoto in scala 1:1.000.

Art.  4

Il comune di Ficarazzi dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art.  5

Il comune di Ficarazzi resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 marzo 2006.
  LIBASSI 

(2006.10.813)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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