REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 APRILE 2006 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 marzo 2006.
Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Floridia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Viste le delibere nn. 29, 30 e 31 del 19 marzo 1996, con le quali il consiglio comunale di Floridia ha adottato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alle delibere di cui sopra;
Vista la certificazione del 22 ottobre 1997, a firma del segretario generale del comune di Floridia, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, nonché attestante la presentazione di n. 10 osservazioni/opposizioni presentate entro i termini di legge avverso il piano in argomento e n. 1 presentata fuori termine;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui alla suddetta delibera, nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dal progettista incaricato;
Vista la delibera n. 15 del 29 gennaio 1997 del consiglio comunale di Floridia, con la quale sono state formulate le dovute deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 89 del 25 febbraio 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Vista la nota prot. n. 409/97 del 3 novembre 1997, con la quale il gruppo XXVII della D.R.U. ha trasmesso per il parere gli atti ed elaborati relativi allo strumento urbanistico in oggetto;
Viste le successive note prot. n. 430/97 dell'8 novembre 1997, di integrazione atti, e prot. n. 262/98 del 23 settembre 1998, di trasmissione esposto a firma Zappulla Carmela;
Visti i sottoelencati atti:
...Omissis...
Premesso
Il progetto di piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, è stato adottato dal comune di Floridia rispettivamente con atti del consiglio comunale nn. 29, 30 e 31 del 19 marzo 1996.
Il comune di Floridia è situato in provincia di Siracusa, il suo territorio è esteso per circa 2.622 ettari, e confina a nord con Siracusa e Solarino, a sud con Siracusa e Palazzolo Acreide, ad est e ad ovest con Solarino e Palazzolo. Dista 2 km. da Siracusa e questa città è collegata dalla S.S. 124.
Il territorio è solcato da un cospicuo numero di incisioni vallive, con corsi d'acqua che hanno carattere tipicamente torrentizio.
Il comune è sismico di 2ª categoria.
La popolazione, al censimento del 1994, anno di redazione del piano, era di 20.416 abitanti.
Il territorio interessato da zone di vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 431/85, da siti di interesse archeologico (Cava Spampinato), di vincoli idrogeologici, ai sensi del R.D. n. 3267, e da numerose masserie di interesse architettonico.
Cenno storico
Floridia, già frazione di Siracusa, fu fondata nel 1628 nel feudo omonimo da donna Flavia Bonaiuto e dal marito Lucio Bonanno Colonna. Divenne comune autonomo intorno al 1815.
La struttura urbana è caratterizzata da un impianto ortogonale con lunghi isolati composti da piccoli lotti serviti all'interno da giardini di pertinenza. Si contraddistinguono numerosi manufatti di interesse architettonico lungo i principali assi: Palazzo Casaccio che ospita la biblioteca comunale, Palazzo Messina-Pantano, Palazzo Ferla, Mazzarella, Agati, Lecche, Casa Cabaluccio, la chiesa di S. Antonio, la chiesa Madre, la chiesa di S. Anna, la chiesa del Carmine, la chiesa della Madonna delle Grazie.
Nel territorio, di particolare interesse la Cava Spampinato o Culatello, profondamente incisa dai torrenti del tavolato calcareo degli Iblei, sulle cui pareti si aprono numerose grotte.
Obiettivi del piano
Razionalizzare le trasformazioni in atto, per effetto del precedente piano.
Adeguamento degli standard in relazione alle previsioni del piano.
Ridisegno unitario del centro.
Qualificazione delle aree esterne al perimetro del centro urbano.
Riqualificazione delle aree interne al centro urbano.
Zonizzazione
Il piano prevede le seguenti zone territoriali omogenee, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:
Zona B - Aree totalmente o parzialmente edificate
Vengono definite zone B tutte le parti del territorio comunale appartenenti al nucleo urbano parzialmente o totalmente edificate oltre quelle denominate contrada Marchesa, zona Vignalonga e zona Vasche, oggetto di piano di recupero, approvati con delibera consiliare n. 349 del 5 dicembre 1991.
Si applicano gli indici di fabbricabilità fondiaria previsti dalla legge regionale n. 19/72.
Zona C1 - Aree di nuova edificazione - Edilizia residenziale pubblica esistente
Sono le parti del territorio comunale limitatamente edificate e disponibili ad un completamento della urbanizzazione. La zona comprende tutta l'area destinata ad interventi di edilizia economica e popolare che in parte sono già stati realizzati. Per le aree libere di questa zona valgono i parametri e gli indici individuati dalle norme tecniche di attuazione del progetto di piano particolareggiato P.E.E.P. in base alla legge n. 67/62. La normativa di detto piano costituisce parte integrante di quella del piano regolatore generale. Tutti gli interventi da realizzare debbono rispettarne gli indici ed i parametri. In ogni caso il numero di vani e di abitanti e la volumetria complessiva non potranno essere diversi e superare quanto previsto dalla tabella relativa al dimensionamento dell'attività edilizia residenziale riportata nella relazione del piano di zona e considerata parte integrante di queste norme di attuazione.
Zona C2 - Aree di nuova edificazione - Da rinviare a piano particolareggiato esecutivo
Le parti del territorio, limitatamente edificate o considerate libere e disponibili per nuova urbanizzazione, costituiscono, a meno di quelle attribuite a destinazioni d'uso diverse, il complesso del territorio comunale, suscettibile di operazioni di intervento per nuovi insediamenti urbani con destinazione ad interventi di edilizia residenziale pubblica C2.1, privata C2.2 e di completamento C2.3. In tali aree gli interventi dovranno essere subordinati alla redazione di un piano particolareggiato esecutivo. Detto piano dovrà inquadrare gli interventi edilizi realizzati e le residue aree libere in uno studio esteso a tutta l'area e redatto secondo la vigente normativa dei piani particolareggiati. Ai fini delle norme particolari che dovranno essere prese a base per la redazione del piano particolareggiato tutta l'area è sottoposta alla seguente normativa:
-  l'indice di fabbricabilità territoriale non potrà essere superiore a 3,2 mc./mq.;
-  l'indice di fabbricabilità fondiaria non potrà essere superiore a 4,5 mc./mq.; il rapporto di copertura non potrà essere superiore al 40%;
-  l'altezza potrà variare da un minimo di 8 mt. (piano rialzato più due piani) ad un massimo di 16 mt. (piano rialzato più quattro piani);
-  una quota pari al 15% delle aree edificabili dovrà essere riservata alla realizzazione di tipologie unifamiliari, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 71/78;
-  dovrà essere prevista una superficie destinata ad attività commerciali che non potrà essere superiore al 2% della superficie totale degli alloggi.
Tutti gli altri valori e parametri verranno individuati più specificatamente dalla normativa del piano particolareggiato.
Per le parti destinate ad interventi di edilizia residenziale privata C2.2 valgono i seguenti indici e parametri di carattere generale:
-  l'indice di fabbricabilità fondiaria non potrà essere superiore a 3,50 mc./mq.;
-  l'altezza massima non potrà essere superiore a 10 mt. ed a 16 mt. nel caso di edifici condominiali; la distanza dalla strada non potrà essere inferiore a 5 mt.;
-  la distanza fra gli edifici dovrà essere non inferiore a 10 mt.; è consentita l'edificazione in aderenza. Sia per l'edilizia pubblica che privata potranno essere previsti parcheggi seminterrati senza che questo venga computato nella volumetria residenziale totale purché la parte fuori terra non sia superiore ad 1,30 mt. Le aree costituenti lotti privati e ricadenti all'interno degli ex PP3 e PP4 e ricadenti quindi all'interno dei piani di lottizzazione convenzionati continuano a seguire la normativa propria dei piani di lottizzazione convenzionati cui appartengono. Pertanto, detti lotti saranno edificati in conformità ai valori di superficie coperta, volumetria, altezze ed allineamenti previsti dal piano di lottizzazione convenzionato di appartenenza cui si rimanda. Per gli edifici esistenti che rivestono un particolare valore storico-ambientale sono consentiti interventi di restauro e risanamento conservativo nel rispetto delle volumetrie e delle caratteristiche strutturali, costruttive e formali. Per le parti di aree di completamento relative alle quote inedificate o parzialmente edificate di tutti i piani di lottizzazione approvati dal C.C. e destinate ad edilizia residenziale privata e/o mista C2.3, valgono le seguenti prescrizioni, indici e parametri di carattere generale:
-  le aree costituenti lotti privati ricadenti all'interno dei piani di lottizzazione approvati dal consiglio comunale mantengono la capacità edificatoria prevista dai piani di lottizzazione di appartenenza per cui le stesse potranno essere edificate e/o completate mantenendo gli allineamenti, altezze, superfici coperte e volumetrie loro assegnate dalle norme tecniche di attuazione proprie dei piani di lottizzazione di appartenenza;
-  per dette aree prevale e restano pienamente valide le tipologie, condizioni, prescrizioni e norme generali, particolari e speciali o previste dai singoli piani di lottizzazione di appartenenza, così come approvati e/o modificati dal consiglio comunale in sede di loro adozione;
-  i dati sopra indicati sono visualizzati nei grafici di progetto;
-  in caso di non corrispondenza tra quanto indicato nelle tavole di progetto del piano regolatore generale e del P.P.A. e quanto indicato e prescritto nella normativa propria del piano di lottizzazione originario di appartenenza del lotto, prevale quest'ultima.
Zona D1 - Aree per attività commerciali e direzionali
Fanno parte di questa zona le aree destinate a nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale. Per questa zona valgono le norme della corrispondente zona D del vigente strumento urbanistico come sotto riportate:
-  nei nuovi insediamenti la superficie da destinare a spazi pubblici, ad attività collettive, a verde pubblico, a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore all'80% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno il 50% riservata a posteggi;
-  sui lati dei singoli lotti non confinanti con spazi pubblici è obbligatorio il distacco di almeno 5 metri;
-  sono consentiti un piano scantinato da computare come superficie lorda di pavimento per gli spazi di cui al superiore primo comma non inferiore al 40%;
-  il minimo del 30% della superficie utile del piano terra degli edifici deve essere lasciata libera e completamente disponibile per il traffico pedonale pubblico;
-  la volumetria prevista potrà essere utilizzata fino ad un massimo del 40% per fini residenziali al fine di garantire la custodia e la vigilanza dei locali;
-  i comparti, come individuati e previsti in detto piano particolareggiato, hanno carattere indicativo ed i proprietari dei terreni interessati potranno, ricorrendone il caso, attuare direttamente le previsioni di piano particolareggiato intervenendo, anche parzialmente, rispetto all'intero comparto così come visualizzato, lasciando però immutate tutte le previsioni relative a servizi, viabilità, ecc. In caso di intervento parziale rispetto alla consistenza del comparto, così come individuato cartograficamente, si dovrà redigere uno studio preliminare nonché il progetto esecutivo delle urbanizzazioni previste ed estese all'intero comparto.
Su richiesta dell'Amministrazione ed ove ne ricorra la necessità, tale studio e progettazione potrà essere esteso ai comparti vicini.
Zona D2 - Aree per attività produttive a carattere prevalentemente industriale, artigianale e commerciale, di progetto
Fatto salvo quanto precisato dalla cartografia e dalla normativa, in queste aree non sono consentite destinazioni d'uso diverse da:
a) fabbricati e spazi aperti per l'industria manifatturiera ed assimilabile quali per esempio: meccanica leggera, del legno, della carta, delle pelli e del cuoio, tessili, di abbigliamento, arredamento, della plastica e simili, trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, officine meccaniche per la riparazione e la manutenzione di autovetture in genere e quanto altro rientra nella sfera delle attività industriali e artigianali, purché riscontrate o rese non inquinanti secondo le vigenti norme di igiene ambientale;
b) fabbricati e spazi aperti destinati ad uffici amministrativi e tecnici, servizi o depositi di pertinenza, come accessori alle sedi di lavoro;
c) fabbricati o spazi aperti per il deposito o la manipolazione di merci sfuse, in collo o confezionate. Non sono escluse le attività commerciali relative all'attività industriale e la vendita al minuto oltre alla possibilità di realizzare strutture ricettive o di servizio a queste. Gli interventi in tale zona potranno essere consentiti subordinatamente alla redazione di un piano particolareggiato e particellare di massima che potrà prevedere anche la definizione di sub-comparti funzionalmente unitari e ulteriori norme integrative e/o modificative di quelle, aventi carattere generale, sopra riportate. Tali piani propedeutici a qualsiasi tipo di intervento dovranno essere approvati dal consiglio comunale. Subordinatamente alle prescrizioni che verranno definite con il predetto piano particolareggiato nelle aree libere, potranno essere realizzati impianti produttivi, industriali ed artigianali, in ogni caso non inquinanti, nel rispetto degli indici, dei parametri e degli standard previsti per il piano particolareggiato della zona artigianale esistente e che è stata riportata integralmente nella nuova stesura del piano regolatore generale.
Non vengono specificati, in questa sede, indici o parametri particolari per la redazione del piano particolareggiata. Nell'elaborazione di questo si dovrà tener conto, così come già detto, di quanto previsto nelle aree della adiacente zona D3.
Zona D3 - Aree per attività produttiva a carattere prevalentemente artigianale - esistente
Fanno parte di questa zona le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate, già destinate ad attività produttive (industriali, artigianali e commerciali).
In questa zona l'edificazione è consentita in base alle norme del piano particolareggiato della zona artigianale, approvato con delibera del consiglio comunale n. 9 del 16 febbraio 1981, norme che si intendono integralmente riportate in questa normativa così come modificate dalla suddetta delibera.
Per gli immobili realizzati in zona agricola del territorio comunale e destinati ad attività industriali o artigianali, in base a regolare concessione edilizia rilasciata a norma dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 o comunque realizzati secondo le previsioni del piano regolatore generale e che non possono più essere utilmente destinati alle finalità economiche originarie, è possibile consentire il cambio di destinazione d'uso con riferimento ad altra attività, ancorché diversa da quella originaria, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici od ambientali. E' in ogni caso esclusa l'autorizzazione per il cambio di destinazione in uso abitativo, alberghiero o ricettivo in genere. La variazione della destinazione d'uso di cui sopra può essere autorizzata solo se sono trascorsi almeno 3 anni dalla data di rilascio della concessione edilizia. L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 10 della legge regionale n. 37/85 comma 3 e 4. Si applicano altresì le norme di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/94.
Zona E1 - Area agricola
Tutto il territorio comunale che non ha destinazioni d'uso diverse individuate nelle presenti norme ricade interamente in questa zona. In essa è consentita la edificazione per uso residenziale:
-  l'indice di fabbricabilità fondiaria non potrà essere superiore a 0,03 mc./mq.;
-  l'altezza massima non potrà essere superiore a 7 mt.;
-  la distanza dalle strade non dovrà essere inferiore a quanto fissato dal decreto interministeriale n. 1404/68;
-  la distanza fra gli edifici dovrà essere, al minimo, uguale a 10 mt.; se la costruzione non è a confine dovrà essere rispettato l'arretramento di almeno 5 mt. dallo stesso.
E' ammessa la costruzione di edifici ad esclusivo carattere agricolo, come stalle, fienili, silos, ricoveri ed impianti per la conservazione dei prodotti agricoli, in relazione ai fabbisogni delle singole aziende. E' ammessa inoltre la realizzazione di impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento di risorse naturali, secondo le prescrizioni dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94. Sono altresì consentiti interventi relativi alla realizzazione di impianti sportivi, anche di proprietà privata; il mantenimento e la possibilità di ampliamento, in misura non superiore al 30%, delle attività artigianali ed industriali esistenti, nonché nuove attrezzature industriali purché non rechino danno e molestia alle zone residenziali ed all'agricoltura e secondo criteri di edificazione che verranno di volta in volta concordati con l'Amministrazione, su conforme parere della commissione edilizia (IV comma del vigente art. 13). E' inoltre consentita la realizzazione di impianti per il rifornimento, soccorso e ristoro del movimento veicolare nonché l'allargamento, ammodernamento e rettifica, anche fuori sagoma, di tracciato della viabilità esistente oltre alla realizzazione di nuova viabilità di carattere interpoderale, comunale e sovracomunale. Sono altresì consentiti tutti i tipi di intervento normati dalle leggi regionali e nazionali vigenti e loro future modifiche ed emanazioni.
Zona E2 - Fascia di rispetto
Valgono le norme relative al parco urbano e/o emanate da leggi speciali nazionali e regionali.
Zona F1 - Aree per standard urbanistici
Esistenti F1.1, in programma F1.2 e di progetto F1.3.
L'esecuzione delle attrezzature pubbliche dovrà rispettare le prescrizioni e i modi indicati nelle norme presenti e negli elaborati grafici di piano regolatore generale per ciascuna zona in cui esse ricadono.
Servizi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive.
I tipi di servizi, previsti negli spazi ad essi destinati o riservati, sono indicati nelle schede allegate alla normativa e nella cartografia di piano regolatore generale. Precisamente essi sono:
-  spazi per l'istruzione;
-  spazi per attrezzature di interesse comune;
-  spazi pubblici per il verde a parco, gioco e sport;
-  spazi pubblici per il parcheggio;
-  spazi per le infrastrutture di livello territoriale e urbano e per i servizi tecnologici.
I progetti edilizi devono rispettare le seguenti norme:
-  la volumetria dei fabbricati deriva, per ogni servizio, dalle esigenze proprie in rapporto alle tipologie specificate dal piano regolatore generale per ciascuna zona;
-  l'altezza massima dei fabbricati viene assimilata a quella prescritta nella zona residenziale in cui deve essere realizzato l'edificio da destinare a servizi; ovvero, in caso di situazione di confine con più zone, all'altezza massima prescritta; la distanza tra i fabbricati viene assimilata a quella prescritta nelle zone in cui il servizio deve essere realizzato.
Ai fabbricati eventualmente presenti all'interno delle zone destinate a servizi, con uso attuale a residenza, sono consentiti, in via transitoria, interventi di manutenzione e migliorie igieniche e tecniche. Tale facoltà può essere applicata fino alla data del primo atto amministrativo direttamente inteso alla realizzazione del servizio previsto nell'area considerata.
Zona F2 - Aree per attività pubbliche di interesse generale
Questa zona, per attività pubbliche di interesse generale, è destinata alla realizzazione di mercati rionali, sia coperti che scoperti, ed aree idonee ad alloggiare spettacoli viaggianti. Possono essere, altresì, allocati insediamenti alberghieri nonché attrezzature socio-sanitarie o di interesse collettivo in genere anche di iniziativa privata. Tutta l'area dovrà essere oggetto di un piano particolareggiato di esecuzione che individui le diverse destinazioni d'uso e le attrezzature necessarie.
E' prevista la edificazione di un mercato coperto e delle attrezzature a servizio di un'area scoperta per eventuali fiere o mercati settimanali. Per l'area da destinare alla sosta temporanea di spettacoli viaggianti, si dovrà prevedere un adeguato sistema di reti infrastrutturali in grado di assicurare condizioni igienico-sanitarie accettabili. Debbono essere previste zone a parcheggio in una misura almeno pari al 50% delle aree destinate alle strutture individuate.
Zona F2.1 - Aree per il parco urbano
Questa zona ricade per intero nella zona definita E2 - Fascia di rispetto. Occupa, infatti, la porzione di territorio comunale in corrispondenza dell'abitato di Floridia che prospetta sulla "Cava Mulinello", così come indicato nei grafici del piano regolatore generale. Tutta l'area dovrà essere oggetto di un piano particolareggiato di esecuzione che individui le parti utilizzabili e che, nel rispetto dei valori naturalistici ed ambientali presenti, preveda la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, di aree di sosta e di attrezzature ricreative e sportive all'aperto oltre al ripristino di quegli elementi che, per incuria o per degrado, hanno modificato lo stato naturale. E' prevista la realizzazione di piccole strutture di ristoro o di sosta al coperto che non superino la dimensione massima di copertura di 50 mq. e con un'altezza massima di mt. 3,50. Si dovrà provvedere ad una bonifica e ad un ripristino dell'alveo naturale della Cava Mulinello e ad una integrazione di piantumazione (sia alberi che arbusti) delle sponde con essenze arboree adatte ad una zona umida e già presenti in zona.
Zona F2.2 - Area per la cittadella dello sport
Tutta la parte del territorio comunale che ricade in questa zona deve essere rinviata ad un piano particolareggiato di esecuzione che individui le attrezzature da realizzare anche sulla base delle effettive esigenze della popolazione di Floridia. Tale area rientra in parte negli standard urbanistici nell'aliquota relativa al verde pubblico, parchi e sport. Non vengono specificati indici e parametri urbanistici particolari. La volumetria delle costruzioni deriverà, per ogni struttura, dalle esigenze proprie in rapporto alle tipologie specificate ed anche l'altezza massima dei fabbricati deriverà dal particolare tipo di edificio da realizzare. Dovrà essere prevista per l'intera area una opportuna piantumazione.
Viabilità pubblica principale e secondaria.
Le zone destinate alla viabilità comprendono:
-  le strade;
-  i nodi stradali;
-  i parcheggi;
-  le aree di rispetto;
-  strade primarie con funzione prevalentemente comunale;
-  strade secondarie con funzione prevalentemente urbana;
-  strade interne con funzione di distribuzione capillare urbana degli autoveicoli.
Prescrizioni esecutive
Il piano prevede una prescrizione esecutiva e copre un'area di 1.021.818 mq. e prevede l'edificazione di 9.925 vani che comprendono sia quelli per l'edilizia pubblica (3.970) che quelli per l'edilizia privata.
Dal progetto si rilevano i seguenti dati:
Tabella A - Riepilogo dati di progetto
Aree residenziali      mq. 133.658 
Aree per la viabilità      mq. 211.981 
Aree di uso pubblico      mq. 91.915 
Istruzione      mq. 50.425 
Interesse comune      mq. 214.161 
Verde attrezzato      mq. 40.440 
Parcheggi pubblici      mq. 742.580 

Tabella B - Riepilogo parametri urbanistici
Superficie totale      mq. 1.021.818 
Superficie per urbanizzazione primaria      mq. 211.981 
Superficie per urbanizzazione secondaria      mq. 396.941 
Superficie fondiaria edilizia pubblica di progetto      mq. 70.533 
Superficie fondiaria edilizia privata di progetto      mq. 63.125 
Volumetria totale edilizia pubblica di progetto      mc. 317.735 
Volumetria totale edilizia privata di progetto      mc. 220.937 
Indice di fabbricabilità fondiaria (medio) edilizia pubblica di progetto      mc./mq. 4,5 
Indice di fabbricabilità fondiaria (medio) edilizia privata di progetto      mc./mq. 3,5 

Considerato che:
Nel merito delle procedure di adozione del progetto di piano, non si può fare a meno di rilevare, che lo stesso è stato adottato rispettivamente con deliberazioni consiliari nn. 29, 30 e 31 del 19 marzo 1996, con previsioni sostanzialmente diverse dalle previsioni di piano contenute negli elaborati esaminati e vistati con parere favorevole n. 29227 del 7 dicembre 1994 dell'ufficio del Genio civile di Siracusa. Il comune erroneamente non ha ritenuto necessario sottoporre a verifica il piano adottato con le condizioni geomorfologiche delle previsioni di piano generale e attuativo, sul presupposto che le previsioni ricadono entro le stesse aree già reputate compatibili sotto l'aspetto geomorfologico dall'ufficio del Genio civile.
Sebbene gli elaborati dello studio geologico prodotti mancano delle tavole di dettaglio a scala 1:2.000 delle aree urbanizzate, tuttavia gli elaborati geologici disponibili consentono di esprimere parere tale da potere entrare nel merito del contenuto della pianificazione proposta.
Pertanto si osserva quanto segue:
In generale
Si premette innanzitutto che la relazione tecnica nei suoi contenuti risulta esaustiva, con riferimento agli obiettivi da perseguire.
Il piano regolatore generale adottato dal comune di Floridia, sulla base della crescita demografica registrata negli ed i virtù degli interventi realizzati e della particolare conformazione del territorio, in generale si articola sulle previsioni già in parte attuate dal precedente piano regolatore riconfermando parzialmente aree di espansione e strumenti attuativi (piani di lottizzazione, P.E.E.P.) in corso, per soddisfare i fabbisogni di iniziativa pubblica e privata.
Il piano è stato in parte ridimensionato rispetto alle ampie previsioni edificatorie del precedente strumento urbanistico e conta potere soddisfare un fabbisogno complessivo residenziale stimato per una popolazione di 30.220 abitanti al 2014 a fronte degli attuali 21.000 abitanti.
E' da osservarsi, tuttavia, che, in relazione agli obiettivi ed ai criteri metodologici ed alla stima della popolazione insediabile, non si rilevano negli elaborati di piano adeguati riscontri in relazione ai suddetti obiettivi. In particolare, per quanto attiene al dimensionamento delle aree di espansione residenziale, non si hanno elementi sufficienti per potere verificare la effettiva capacità insediativa in quanto l'attuazione della stragrande maggioranza delle aree residenziali per i fabbisogni pubblici e privati è rinviata a strumenti attuativi del precedente piano di cui non si conoscono gli ambiti e le relative norme di attuazione (indici fondiari, altezze, rapporti copertura piani fuori terra, ecc.). Come ad esempio tutte le zone C1 destinate ad edilizia residenziale pubblica esistente e parte delle aree di nuova edificazione C2.
La strategia pianificatoria posta a base del piano, per principio condivisibile perché dà continuità a processi edificatori avviati con lo strumento urbanistico precedente, tuttavia non consente, proprio per la mancata individuazione degli strumenti attuativi in corso, o convenzionati ed ancora efficaci, nel disegno di piano, la possibilità di interpretare esplicitamente le norme poste a base per l'ordinato sviluppo dell'attività edificatoria. Quanto sopra comporta inevitabilmente una difficoltà che si ripercuote nella gestione del piano da parte degli organi comunali, e l'incertezza della disciplina pianificatoria a cui riferirsi.
Tuttavia, appare evidente che lo strumento urbanistico, pur essendo stato in parte ridimensionato rispetto alle previsioni del precedente piano, mira ancora a completare mediante interventi edilizi diretti e attuativi ogni porzione di aree ancora libere e non interessate da costruzioni e strumenti attuativi.
Quanto sopra comporta un sovradimensionamento delle previsioni ed un consumo territoriale non giustificato. Pertanto il piano dovrà essere opportunamente ridimensionato e le prescrizioni esecutive dovranno rapportarsi agli effettivi fabbisogni residenziali da stimarsi nel decennio, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 15/91.
Le previsioni urbanistiche che interessano i suoli utilizzati per colture specializzate, così come rilevate nello studio agricolo forestale dovranno in ogni caso essere disattese.
Si rileva, altresì, che, anche per la zona D1 per attività commerciali e direzionali, individuata dal piano, le norme sono rinviate alla corrispondente zona D "del vigente strumento urbanistico", e al piano particolareggiato di cui però non si hanno elementi tali da comprendere la suscettività edificatoria quale ad esempio l'indice volumetrico; quest'ultimo indispensabile in quanto i parametri indicati nel relativo art. 10 delle norme tecniche di attuazione fanno esplicito riferimento per la ripartizione degli spazi pubblici, a verde e a parcheggi ai volumi ed alle superfici da realizzarsi.
Valgono altresì le medesime considerazioni per la zona D3 per attività produttive a carattere prevalentemente artigianale esistente, le cui norme (art. 12 norme tecniche di attuazione) poste a base sono quelle del piano particolareggiato della zona artigianale, approvato con delibera del consiglio comunale n. 9 del 16 febbraio 1981, che si intendono integralmente riportate, ma di cui non si conoscono i contenuti.
Non si può fare a meno di rilevare che tali previsioni (D1 e D3) non risultano giustificate da un'analisi che ne dimostri l'effettiva necessità ai fini di soddisfare le richieste degli operatori economici. In ogni caso non si condivide la localizzazione di tali zone in quanto ricadono in aree interessate da colture pregiate, così come risulta dallo studio agricolo forestale.
La zona D2 destinata ad attività produttive a carattere prevalentemente industriale, artigianale e commerciale di progetto, oltre alla mancata introduzione degli indici volumetrici, non indica nessun parametro posto a base per l'edificazione nella programmata zona, rinviando alla redazione di piano particolareggiato già approvato.
Zone omogenee
Fermo restando quanto osservato in generale sul piano per le zone residenziali di espansione C1 e C2 e le zone produttive e commerciali D1, D2 e D3, per le rimanenti zone omogenee individuate dal piano si osserva che lo strumento urbanistico adottato non individua una zona A di centro storico o di tutela ambientale, nonostante ampia parte del centro abitato presenti un agglomerato di antica formazione contraddistinto da valori urbanistici ed ambientali, anche se alcuni manufatti di edilizia minore siano stati nel tempo manomessi o sostituiti.
Non individua, altresì, una zona A puntuale ai fini della salvaguardia e della tutela di edifici e chiese di valore storico presenti nel centro edificato quali ad esempio quelle già citate nelle premesse del presente parere.
Floridia è un centro ricostruito dopo il terremoto del 1693 e presenta un tessuto urbano caratterizzato da edilizia elencale con impianto a scacchiera, che va sottoposto a specifiche norme di tutela mediante una perimetrazione continua ed estesa, comprendente ovviamente gli edifici e chiese di interesse monumentale da sottoporre a restauro conservativo, unitamente all'edilizia elencale che ne costituisce per forma il tessuto connettivo.
Per quanto sopra, si individua un perimetro indicativo nell'ambito del quale va enucleata la zona A organica all'interno del piano regolatore generale revisionato, così come riportato in rosso nella tavola 10.3 in scala 1:2.000, in attesa che vengano eseguiti gli accertamenti da effettuare di concerto con la Soprintendenza ai fini della corretta perimetrazione della zona A.
Nelle more di tali approfondimenti nell'ambito della zona perimetrata, si ritiene opportuno limitare gli interventi edilizi a quelli consentiti di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Salvo quanto osservato per la zona A, l'enucleazione della zona B residua alla perimetrazione effettuata da questo Consiglio si ritiene condivisibile, ad eccezione dell'area campita in blu in quanto avulsa dal contesto urbano e non presenta i requisiti di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Per quanto attiene alle zone destinate per il soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 si osserva:
Non sempre appaiono distinte e classificabili negli elaborati grafici la specifica destinazione d'uso delle aree destinate ad attrezzature, nonostante siano ben identificabili nella legenda delle singole tavole.
Ancorché distinte quali aree per attrezzature in programma o in progetto, alcune non contengono la specifica destinazione d'uso.
Il piano regolatore generale individua ad est del centro abitato un'ampia zona F2.1 da destinare ad aree per attrezzature collettive che non corrisponde a quella delle norme tecniche di attuazione avente la corrispondente F2.1 stante che risulta area per il parco urbano prospiciente sulla "Cava Mulinello". Si tratta evidentemente di un refuso nelle norme tecniche di attuazione.
Nel merito di tale previsione che probabilmente corrisponde all'art. 16 delle norme tecniche di attuazione, si osserva che la stessa consente in generale opere che non rientrano nella fattispecie di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come ad esempio gli insediamenti alberghieri e mercati.
In ogni caso tale zona va disattesa in quanto interessa colture pregiate, così come si rileva dallo studio agricolo forestale.
Prescrizioni esecutive
Lo strumento urbanistico adottato dal comune di Floridia prevede un ampio strumento attuativo, quale prescrizione del piano regolatore generale, per consentire che lo sviluppo urbanistico avvenga secondo un disegno unitario, per recuperare quanto realizzato o in corso con precedenti strumenti attuativi.
La prescrizione esecutiva interessa una superficie di 1.021.818 mq. e prevede l'edificazione di 9.925 nuovi vani, di cui 3.970 per l'edilizia pubblica e 4.955 per l'edilizia privata.
Il piano particolareggiato prevede interventi di urbanizzazione e di costruzione nella zona C2, area di nuova edificazione, suddivisa in zona residenziale pubblica, di progetto e privata di completamento.
Non sì può fare a meno di rilevare quanto già evidenziato nei paragrafi precedenti circa il rinvio nella fase attuativa a norme tecniche di attuazione di precedenti strumenti attuativi di cui non si conoscono i contenuti.
Si osserva inoltre la mancata specificazione della destinazione di alcune aree destinate ad attrezzature, ricadenti all'interno delle prescrizione esecutiva.
In relazione a quanto sopra, poiché anche le prescrizioni dovranno essere sottoposte a rielaborazione, fermi restando le opere pubbliche e gli strumenti attuativi approvati anteriormente alla data di adozione del piano, si dovrà tenere conto del ridimensionamento delle nuove previsioni in ordine ai fabbisogni ed alla tutela delle colture specializzate.
Norme tecniche di attuazione
Si rilevano alcune incoerenze nelle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato, quali ad esempio l'art. 4 (indici urbanistici ed edilizi), che rinvia le norme dello stesso articolo all'art. 11 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, che attiene invece alla disciplina edilizia per la zona D2 aree per attività produttive a carattere prevalentemente industriale, ecc.
L'art. 7 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato di espropriazione, aree di uso pubblico relative ad opere di urbanizzazione secondarie, al 6° rigo fa riferimento all'art. 17 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale che attiene invece alla disciplina per l'attuazione delle aree per il parco urbano.
Gli artt. 8 e 9 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato richiamano l'art. 11 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale che risulta incongruente con la norma di che trattasi.
Si evidenziano incongruenze anche grafiche tra gli elaborati di piano regolatore generale e del piano particolareggiato di espropriazione, in particolare per quanto attiene all'area oggetto dell'osservazione n. 1 presentata avverso al piano e la parziale zona C2.2 del piano regolatore generale destinata ad edilizia residenziale privata di progetto che diventa nel piano particolareggiato di espropriazione edilizia residenziale pubblica (edifici a torre). All'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale va cassata la norma che consente interventi relativi alla realizzazione di impianti sportivi, in quanto tali previsioni debbono trovare localizzazione nelle aree destinate ad attrezzature specifiche.
Regolamento edilizio
Per quanto attiene al regolamento edilizio, esso dovrà in generale essere adeguato alla legislazione subentrata nel tempo ed, in particolare, per quanto attiene al rilascio delle concessioni edilizie ed all'autorizzazione di abitabilità e agibilità, alla legge regionale n. 17/94 del 31 maggio 1994 ed alla legge regionale n. 25/97, per quanto riguarda la composizione della commissione edilizia.
Art. 18 - L'articolo va opportunamente rivisto stante che sia per le opere di manutenzione ordinarie che straordinarie occorre presentare al comune un progetto che illustri le opere da eseguire, così come peraltro indicato nel successivo art. 93 del R.E.C..
Art. 23 - Occorre integrare l'articolo con il procedimento da adottarsi con il riferimento alla vigente norma che disciplina l'istituto della deroga.
Art. 64 - Il quarto comma dell'articolo va cassato in quanto i locali integrativi di fatto sono destinati ad usi strettamente correlati con la residenza e, pertanto, non potendoli assimilare ai cosiddetti volumi tecnici che di solito sono esclusi dal computo della volumetria, essi vanno computati nella volumetria consentita nell'area interessata.
Osservazioni e/o opposizioni
Con riferimento ai precedenti rilievi in merito alla procedura e al contenuto del piano regolatore generale, che dovrà comportare nelle aree interessate dalle osservazioni conseguenzialmente gli opportuni adeguamenti, si ritiene di non dovere procedere all'esame delle osservazioni ed opposizioni nn. 1, 2, 3, 5, 6, 9 e 10.
Osservazione n. 4 - Caia Simone ed altri. L'osservazione è respinta in quanto finalizzata a perseguire interessi privati.
Osservazione n. 7 - Chiodo Walter. L'osservazione si ritiene meritevole di accoglimento in conformità al parere reso dal consiglio comunale.
Osservazione n. 8 - Carmelo Italia ed altri. L'osservazione si articola in sei punti, nel merito si decide:
-  punti 1, 2, 3, 4, 5: risultano superati in relazione alle considerazioni del presente parere;
-  punto 6: va respinta in quanto di natura strettamente privatistica.
Osservazione n. 11 fuori termine. Ditta Spataro ed altri. L'osservazione si ritiene meritevole di accoglimento limitatamente ai fabbricati ed aree di pertinenza esistenti compresa la stazione di servizio.
Tutto ciò premesso e considerato, è del parere che il piano regolatore generale del comune di Floridia con annessa prescrizione esecutiva ed il regolamento edilizio, adottati dal comune rispettivamente con deliberazioni consiliari nn. 29, 30 e 31 del 19 marzo 1996, sia da restituire per la rielaborazione parziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71, nel rispetto dei sopraconsiderata.
Nella rielaborazione, lo studio geologico dovrà essere integrato secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con particolare attenzione alla riduzione del rischio sismico attraverso opportune indagini in sito. Ovviamente il piano rielaborato dovrà essere sottoposto preventivamente all'adozione al prescritto parere dell'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Infine lo studio agricolo forestale dovrà essere adeguato secondo i contenuti della legge regionale n. 16/96.";
Visto il foglio prot. n. 10828 del 31 maggio 2005, assunto al n. 33685 del protocollo generale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il 31 maggio 2005, con il quale il comune di Floridia, ha trasmesso, per l'approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e i elaborati relativi alla revisione parziale del piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, in adeguamento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 89 del 25 febbraio 1999;
Vista la delibera n. 81 del 22 ottobre 2004, con la quale il consiglio comunale di Floridia ha adottato la revisione parziale del piano regolatore generale con le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, oltreché gli elaborati dello strumento di intervento per l'apparato distributivo commerciale;
Visti gli atti di pubblicazione, effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera di cui sopra;
Vista la certificazione del 30 gennaio 2006, a firma del segretario generale del comune di Floridia, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, del piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottati con delibera n. 81 del 22 ottobre 2004, del consiglio comunale di Floridia, nonché attestante la presentazione di n. 21 osservazioni/opposizioni, entro i termini di legge, e n. 1 fuori termine, avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui alla suddetta delibera, nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatte dal progettista incaricato;
Vista la delibera n. 25 del 15 aprile 2005 del consiglio comunale di Floridia, con le quali sono state formulate le dovute deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate;
Viste le osservazioni/opposizioni pervenute presso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente qui di seguito elencate:
-  ditta Spada Lucia e Carmela, tramite l'arch. Adorno, assunta al protocollo generale con il n. 30453 del 18 maggio 2005;
-  ditta fratelli Augello, presentata tramite l'arch. Adorno e assunta al protocollo generale con il n. 33141 del 30 maggio 2005;
-  ditte Beltrami Achille, Angela, Vincenzo e Teresa Gallo, assunta al protocollo generale con il n. 41042 del 29 giugno 2005;
-  ditta Salvatore Pavano, assunta al protocollo generale con n. 43525 del 12 luglio 2005;
-  ditta Sebastiano e Salvatore Sanzaro, assunta al protocollo generale con n. 71017 del 23 novembre 2005;
Vista la nota prot. n. 6101/2004 del 28 maggio 2004, con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, sul piano regolatore generale e sulle prescrizioni esecutive in argomento;
Vista la nota prot. n. 87 del 26 luglio 2005, con la quale l'unità operativa 5.3/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 12 del 18 luglio 2005, unitamente agli atti ed elaborati pertinenti, relativa al piano regolatore, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, che di seguito parzialmente si trascrive:
...Omissis...
"Considerato
Con delibera consiliare n. 81 del 22 ottobre 2004, il consiglio comunale di Floridia ha adottato la revisione parziale del piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio e prescrizione esecutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in esecuzione al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 89 del 25 febbraio 1999.
Con lo stesso atto deliberativo il consiglio comunale ha proceduto, altresì, all'adozione degli "Elaborati dello strumento di intervento per l'apparato distributivo commerciale".
La procedura amministrativa appare regolare in quanto il piano è corredato dal parere dell'ufficio del Genio civile ed è stato oggetto di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78.
Studio geologico: lo studio geologico è stato integrato e sottoposto, unitamente al piano rielaborato, al parere dell'ufficio del Genio civile di Siracusa.
Studio agricolo-forestale: lo studio agricolo-forestale è stato integrato da nuovi elaborati.
Dimensionamento:
Il dimensionamento del piano restituito prevedeva, a fronte di 21.000 abitanti al 1994, una popolazione di 30.220 abitanti al 2014 senza avere prodotto da parte dei progettisti elementi sufficienti e giustificativi della stima del fabbisogno residenziale pubblico e privato.
In generale, con il citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 89/99, se da un lato si rilevava un ridimensionamento in parte del precedente strumento urbanistico, dall'altro si prescriveva l'opportuno ridimensionamento delle aree di espansione per l'eccessiva stima del fabbisogno residenziale che avrebbe comportato un consumo territoriale non giustificato.
In particolare, per quanto attiene al dimensionamento delle aree di espansione residenziale, si osservava la carenza di elementi sufficienti per potere verificare l'effettiva capacità insediativa di dette aree per soddisfare i fabbisogni pubblici e privati delle zone classificate C1 esistenti e C2 di nuova previsione. Ciò in quanto le norme tecniche di attuazione rinviavano agli strumenti attuativi del precedente piano del quale non venivano rappresentati gli ambiti e fornite le relative norme di attuazione.
Lo stesso rilievo veniva avanzato per le zone D per attività commerciali-direzionali e per attività produttive a carattere prevalentemente industriale, artigianale e commerciale.
Si disattendevano, inoltre, con detto voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, in maniera generalizzata, le previsioni urbanistiche insistenti sui suoli interessati da colture specializzate.
Per come riportato in premessa, unitamente agli elaborati del piano, sono stati forniti due elaborati redatti dall'ufficio tecnico comunale:
-  allegato A: visualizzazione e consistenza dei piani urbanistici attuativi in corso di completamento confermati e allegato B: relazioni, norme tecniche di attuazione e distribuzione volumetrica di previsione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione posti in essere in Floridia.
I piani attuativi riportati sono i seguenti:
1)  piano particolareggiato relativo all'ex P.P.1, piano di zona della ex 167;
2)  piano  di  lottizzazione Vasile ed altri;
3)  piano  di  lottizzazione Tarascio ed altri;
4)  piano  di  lottizzazione CO.FI.SA.;
5)  piano  di  lottizzazione Lutri ed altri;
6)  piano  di  lottizzazione F.lli Gallitto ed altri;
7)  piano  di  lottizzazione CA.FA.GA.GI. - SPA.SPI.ZA.;
8)  piano  di  lottizzazione Grassidonio;
9)  piano  di  lottizzazione Casa ed altri;
10)  piano  di  lottizzazione Impellizzeri;
11)  piano  di  lottizzazione Marconi;
12)  piano  di  lottizzazione agricola;
13)  piano particolareggiato della zona artigianale;
14)  piano particolareggiato della zona direzionale e commerciale est, non visualizzato nell'allegato A.
Dalla relazione si evince che l'analisi condotta sia sull'incremento annuo della popolazione dal 1978 al 1994 e sia sul fattore dell'immigrazione che ha caratterizzato il territorio di Floridia, ha stimato in 30.220 la popolazione insediabile al 2014.
Riguardo il patrimonio edilizio occupato, comprensivo dei vani degradati, il progettista ha quantificato in 27.858 i vani esistenti abitabili e in 1.853 quelli in stato di degrado.
I vani, in parte realizzati o in via di completamento a seguito di approvazione dei programmi costruttivi e dei piani di lottizzazione sopra elencati, vengono quantificati in 8.871 pervenendo ad un totale di 36.729 vani.
Il progettista, sulla base della previsione di 30.220 abitanti al 2014, perviene al numero di 40.293 vani assegnando un "indice di affollamento" pari a 0,75/ab./vano.
Pertanto, sottraendo i 36.729 vani esistenti, sarebbero, ancora, da realizzare 3.564 vani, nell'ambito delle aree oggetto di prescrizioni esecutive, dei quali il 60% da destinare ad edilizia privata (1.138 vani + 1.000 vani in sostituzione di quelli fatiscenti nel centro abitato) e 40% ad edilizia pubblica (1.426 vani) con una volumetria complessiva calcolata pari a mc. 279.160 avendo assegnato rispettivamente 120 mc./vano e 100 mc./vano.
Detta volumetria risulta comprensiva di mc. 36.234 degli edifici interessanti le aree assegnate alle cooperative (362 vani). I vani da realizzare per l'edilizia pubblica saranno, pertanto, pari a 1.064.
In linea generale si condivide il dimensionamento unitamente alle prescrizioni esecutive, zone C2, comprendenti gran parte delle aree oggetto dei piani attuativi sopra elencati, così come perimetrate negli elaborati tecnici, risultando queste ultime ridimensionate.
Infatti, a fronte di una superficie totale di 1.021.818 mq. e di un volume pari a mc. 538.000, il piano prevede su una superficie pari a mq. 984.392 una volumetria di circa 180.000 mc.
Si condividono, altresì, le norme di attuazione delle zone C2, di nuova edificazione, suddivise in C2.1: edilizia residenziale pubblica, C2.2: edilizia residenziale di progetto da rinviare a piano particolareggiato e C2.3: edilizia residenziale privata di completamento nell'ambito dei piano di lottizzazione già approvati.
Zone omogenee
Zona A: con il citato voto n. 89/99, il Consiglio regionale dell'urbanistica ha individuato, così come riportato in rosso nella tavola 10.3 in scala 1:2.000, la perimetrazione indicativa della zona A, "...in attesa che vengano eseguiti gli accertamenti da effettuare di concerto con la Soprintendenza ai fini della corretta perimetrazione della zona A".
La nuova stesura del piano regolatore generale individua la zona A di centro storico secondo la perimetrazione dettata dal Consiglio regionale dell'urbanistica, al cui interno vengono individuati taluni ambiti da sottoporre, successivamente, a piano di recupero.
Detta perimetrazione, per come risulta dalla relazione tecnica dell'ufficio tecnico comunale, è stata, altresì, concordata con la locale Soprintendenza, la quale si sarebbe riservata di esprimere, in sede di Consiglio regionale dell'urbanistica, il parere di propria competenza.
L'art. 7 delle norme tecniche di attuazione, invero, distingue due sottozone:
-  la zona A1, corrispondente agli ambiti individuati all'interno della zona A, che ricomprende le costruzioni esistenti tra la via Matteotti, via Bellini, corso V. Emanuele, via Garibaldi, via Romagnoli e via Palestro e quelle che prospettano sui prolungamenti di via Archimede, corso V. Emanuele e via Roma; per tale sottozona, per come sopra riferito, gli interventi sono subordinati alla redazione di un piano particolareggiato.
Nelle more della redazione del piano particolareggiato, si prescrive che gli interventi edilizi consentiti, assentibili attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione sono quelli definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;
-  la zona A2 in cui vengono distinti:
1)  le aree o i fabbricati di carattere storico ambientale da conservare;
2)  i fabbricati di cui è possibile prevedere la sostituzione o di recente edificazione interni all'area.
Le norme tecniche di attuazione, per quanto riguarda gli immobili di cui al punto 1, prescrivono che "gli interventi su detti immobili restano vincolati all'acquisizione di parere preventivo della competente Soprintendenza".
Per gli immobili di cui al punto 2, le norme tecniche di attuazione consentono interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia, sopraelevazione e/o totale sostituzione dell'edificio o del complesso compatibilmente con l'ambiente e con i fabbricati adiacenti e prospicienti. Lo stesso articolo fissa gli indici di densità fondiaria per i lotti aventi superficie fino a mq. 120, da mq. 120 a 200, e per quelli di superficie maggiore.
Tale disciplina relativa alla cosiddetta zona A2 non risulta condivisibile in assenza di piano particolareggiato o di specifica normativa formulata secondo le indicazioni di cui alla circolare dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 3/2000.
Nelle more, anche per detta sottozona, gli interventi assentibili sono quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Zona B: il citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 89/99 ha condiviso la zona omogenea B residua alla perimetrazione di cui alla zona A effettuata, ad eccezione di un'area campita in blu nella tavola 10.6 in scala 1:2.000 sia perché avulsa dal contesto urbano sia perché non presentava i requisiti di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68.
Detta area risulta ora destinata ad attrezzature di interesse comune F1.3 di progetto, sottozona B7 "Attrezzature ricettive".
Non si condivide in considerazione che l'art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/1968 non contempla tra le aree destinate a standards urbanistici le attrezzature ricettive; altresì detta area non risulta normata dall'art. 15 "Aree per standards urbanistici" delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
Zona C: prescrizioni esecutive: sono suddivise in:
Zone C1: aree di nuova edificazione-edilizia residenziale pubblica esistente:
-  la zona C1 comprende tutta l'area destinata ad interventi di edilizia economica e popolare in parte già realizzati. L'art. 8.2 delle norme di attuazione rinvia, per le aree libere, alle norme del piano particolareggiato piani per l'edilizia economica e popolare.
Zone C2: aree di nuova edificazione da rinviare a piano particolareggiato esecutivo:
-  si rimanda alle superiori considerazioni sul dimensionamento.
Zona  D1:  attività commerciali e direzionali.
Zona  D2:  attività produttive a carattere prevalentemente artigianale esistenti (ex D3).
Zona  D3:  a carattere prevalentemente industriale, artigianale e commerciale di progetto (ex D2): il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica rilevava il rinvio alle norme tecniche delle corrispondenti zone D dello strumento urbanistico vigente e al piano particolareggiato della zona D3, oggi classificata D2, approvato con D.C.C. n. 9 del 16 febbraio 1981; rilevava, altresì, che tali previsioni non erano supportate dalle richieste di operatori e che in parte interessavano superfici con colture specializzate.
In parte il comune ha ottemperato alle richieste del Consiglio regionale dell'urbanistica producendo il succitato allegato B relativamente al piano particolareggiato della zona D2 artigianale sopra elencato al n. 13 e della zona D1 commerciale e direzionale sopra elencato al n. 14.
Per quanto attiene alla zona D3 di progetto, si rimanda alla redazione di apposito piano particolareggiato i cui contenuti sono stabiliti dall'art. 12 delle norme tecniche di attuazione.
Per detta zona D3 non sono state prodotte le richieste di operatori economici.
Per come rilevato dalla relazione dell'ufficio tecnico comunale, vi è, comunque, la necessità di reperire ulteriori aree artigianali D essendo le stesse in via di esaurimento per uno sviluppo programmato di carattere commerciale a servizio delle medie e piccole industrie e a supporto dell'imprenditoria agricola e turistica.
La previsione della zona D3 non coincide, unitamente alla viabilità, con quelle della programmazione commerciale. Si ritiene, pertanto, condivisibile la previsione del piano regolatore generale anche in relazione a quanto riportato dallo studio agricolo-forestale.
Standards urbanistici
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ha osservato che "...non sempre appaiono distinte e classificabili negli elaborati grafici la specifica destinazione d'uso delle aree destinate ad attrezzature nonostante siano ben identificabili nella legenda delle singole tavole".
Il progettista ha proceduto con maggiore chiarezza alla distinzione e classificazione delle attrezzature previste dal decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 444.
Si prende atto.
Riguardo, infine, la zona F2.1 "aree per attività pubbliche di interesse generale ed attrezzature sportive" non condivisa dal Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto interessante colture pregiate, la relazione dell'ufficio tecnico comunale rimanda allo studio agricolo forestale dal quale si evince la non sussistenza di colture specializzate.
Si prende atto.
Norme tecniche di attuazione: sono state corrette le incongruenze riscontrate dal Consiglio regionale dell'urbanistica all'art. 4, art. 7, art. 8, art. 9 del piano particolareggiato.
Si prende atto.
Non risultando cassata la norma che consente interventi relativi alla realizzazione di impianti sportivi in zone E di verde agricolo all'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, se ne prescrive la modifica.
Regolamento edilizio:
Preliminarmente, considerato che, essendo il contenuto ed i limiti del regolamento edilizio fissati dall'art. 33 della legge n. 150/42, indicazioni di altra natura vanno rinviati alle specifiche condizioni di legge affinché eventuali discrasie o riferimenti non aggiornati non comportino confusione o divergenza interpretativa.
Pertanto, qualora dovessero emergere divergenze tra il regolamento edilizio e le specifiche norme di legge dovranno risolversi a favore di queste.
Non essendo stati adeguati l'art. 18 e l'art. 23 del regolamento edilizio al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, se ne prescrivono le modifiche. Risulta cassato, per come richiesto dal Consiglio regionale dell'urbanistica, il quarto comma dell'art. 64.
Strumento di intervento per l'apparato distributivo commerciale.
Il piano risulta corredato, per come sopra riportato, degli elaborati relativi alla programmazione commerciale. Tuttavia, dagli elaborati grafici datati maggio 2002, tavola 3 "inquadramento generale in scala 1:10.000" e tavola 4 "individuazione delle aree destinate al commercio" in scala 1:4.000, le previsioni risultano non coincidere, per come riferito superiormente, con quelle del piano regolatore generale le cui tavole riportano l'aggiornamento al 2003.
In particolare, la zona D3 di piano regolatore generale risulta da un lato ampliata lungo la S.S. 124 sino agli edifici esistenti di carattere commerciale-produttivo, oggetto tra l'altro dell'osservazione n. 22 e dall'altro lato, verso nord in prossimità della S.P. 52, viene ridotta. Anche la viabilità del piano regolatore generale viene modificata unitamente alla zonizzazione, così come la zona F2.1 per attrezzature collettive, con la previsione di altra viabilità perimetrale a detta zona D3 fino al collegamento con la S.P. 52 Taverna Belfronte.
Pertanto, considerata l'incongruenza tra l'assetto urbanistico proposto da detto strumento e lo studio agricolo-forestale, si ritiene condivisibile la previsione del piano regolatore generale.
Osservazioni ed opposizioni
Il progettista ha controdedotto alle osservazioni pervenute entro i termini.
Il comune di Floridia si è determinato sulle osservazioni e/o opposizioni presentate entro i termini con delibera di consiglio comunale n. 25 del 15 aprile 2005.
Le osservazioni sono state visualizzate dal progettista nella tavola 10.7 in scala 1:2000 dal piano regolatore generale e nella tavola 5.2 in scala 1.2.000 del piano particolareggiato di espropriazione.
Osservazione n. 1 - ditta Russo A.: richiesta traslazione di viabilità in zona D1 a salvaguardia dell'edificio residenziale per il quale è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria.
Il progettista rigetta con la motivazione della previsione della zona D precedente alla costruzione in oggetto.
Si concorda con il consiglio comunale che accoglie.
Osservazione n. 2 - ditta Curale A.: richiesta modifica alla previsione di viabilità e la non frammentazione del lotto di terreno di proprietà.
Il consiglio comunale non accoglie conformemente al progettista.
Si concorda.
Osservazione n. 3 - ditta Nicotra S.: chiede la modifica da zona F1 area per standards urbanistici in area di pertinenza dell'edificio oggetto di concessione edilizia in sanatoria.
Il progettista non accoglie con la motivazione che durante la redazione del piano non sono state fornite informazioni riguardo le concessioni edilizie in sanatoria.
Si concorda con il consiglio comunale che accoglie.
Osservazione n. 4 - ditta Mangiafico M. e osservazione n. 8 - ditta Ortisi G.: chiedono modifica in zona B delle aree all'interno dei 150 mt. del torrente San Demetrio.
Il consiglio comunale non accoglie conformemente al progettista.
Si concorda.
Osservazione n. 5 - ditta Di Caro S.: chiede per il lotto di proprietà ricadente in parte in zona B e in parte in zona C l'unica classificazione di zona B.
Il consiglio comunale non accoglie conformemente al progettista.
Si concorda.
Osservazione n. 6 - ditta Augello G., di cui è pervenuta integrazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a firma arch. R. Adorno: chiede la possibilità edificatoria di parte del lotto ricadente in zona E1, area per attrezzature etc.
Il consiglio comunale non accoglie conformemente al progettista.
Si concorda.
Osservazione n. 7 - ditta Bastante G.: propone modifiche al regolamento edilizio.
Il progettista non accoglie con la motivazione che il testo del regolamento edilizio è congruente con la normativa in vigore.
Il consiglio comunale accoglie in parte.
Si rimanda a quanto sopra valutato preliminarmente sul regolamento edilizio sulle eventuali discrasie o riferimenti non aggiornati.
Osservazione n. 9 - ditta Gaezza S.: chiede la zona B per l'area definita "edifici da restaurare o bonificare con mantenimento della volumetria".
Il consiglio comunale non accoglie conformemente al progettista.
Si concorda.
Osservazione n. 10 - ditta Accaputo N.: chiede la classificazione in zona D come prevista dal piano restituito dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Il consiglio comunale non accoglie conformemente al progettista.
Si concorda.
Osservazione n. 11 - ditta Garofano F.: chiede la modifica al tracciato stradale così come approvato dalla Soprintendenza.
Il progettista non accoglie con la motivazione della mancanza di informazioni sullo stato dell'iter approvativi del progetto definitivo.
Il consiglio comunale accoglie.
Interessando anche aree vincolate (tutela dei torrenti) si rimanda al parere della Soprintendenza.
Osservazione n. 12 - ditta Di Caro R.: chiede l'edificazione delle aree classificate verde agricolo.
Il consiglio comunale non accoglie conformemente al progettista.
Si concorda.
Osservazione n. 13 - ditta Gigliato F.
Osservazione n. 14 - ditta Gibilisco.
Osservazione n. 15 - ditta Papa G.
Osservazione n. 16 - ditta Italia A.
Osservazione n. 19 - ditta Sardelli L.
Osservazione n. 20 - ditta Di Paola C.: si oppongono alla classificazione del piano regolatore generale, zona di verde agricolo e parcheggio delle aree poste tra il margine del centro storico e le aree destinate a parco.
Il consiglio comunale non accoglie conformemente al progettista.
Si concorda.
Osservazione n. 17 - ditta Russo A.: chiede il cambio di destinazione da zona E di verde agricolo a zona F e B.
Il consiglio comunale non accoglie conformemente al progettista.
Si concorda.
Osservazione n. 18 - ditta Spada L. di cui è pervenuta integrazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a firma arch. R. Adorno: si oppongono alla destinazione a verde da standards.
Il consiglio comunale non accoglie conformemente al progettista.
Si concorda.
Osservazione n. 21 - ditta Pavano S. ed integrazione pervenuta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: chiede il cambio di destinazione da zona D2 a zona B.
Il consiglio comunale non accoglie conformemente al progettista.
Si concorda.
Osservazione n. 22 ditta Beltrami A. e integrazione pervenuta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: propongono la modifica delle aree D al fine di inglobare gli edifici commerciali esistenti posti lungo la S.S. 124.
Il consiglio comunale non accoglie conformemente al progettista in quanto le aree sono interessate, secondo lo studio agricolo forestale, da oliveto.
Si concorda ritenendo che l'attività commerciale esistente possa comunque essere mantenuta.
Per tutto quanto precede, questo servizio 5/D.R.U. propone parere che la rielaborazione parziale del piano regolatore generale, con annesso piano particolareggiato e regolamento edilizio, unitamente alle previsioni dello strumento di intervento per l'apparato distributivo commerciale adottati con delibera consiliare n. 81 del 22 ottobre 2004 dal comune di Floridia, in esecuzione alle prescrizioni poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 89 del 25 febbraio 1999, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui alle precedenti considerazioni.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 499 dell'1 dicembre 2005, che di seguito si trascrive:
"Il Consiglio
Vista la nota prot. n. 87 del 26 luglio 2005 con la quale l'unità operativa 5.3 del servizio 5° del D.R.U. ha trasmesso il parere n. 12 del 18 luglio 2005, reso ai sensi dell'art. 68, ultimo comma, della legge regionale n. 10/99, sulla rielaborazione parziale del piano regolatore generale segnato in oggetto;
Visti gli atti ed elaborati del piano in oggetto, allegati al suddetto parere;
Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta n. 12/05, con la quale l'ufficio ha condiviso il progetto di rielaborazione parziale del piano regolatore generale così come trasmesso dal comune di Floridia, fatte salve le prescrizioni formulate per assicurare l'osservanza alla normativa vigente in materia;
Valutata l'impostazione complessiva del piano regolatore generale in esame, il Consiglio ritiene di condividere il parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto con l'introduzione delle seguenti prescrizioni di carattere normativo-ambientale:
Zona A
Nel condividere la distinzione della zona A in A1 e A2 di centro storico e fermo restando che per la sottozona A1 gli interventi sono subordinati alla redazione di un piano particolareggiato, si ritiene che la sottozona A2 sia anch'essa disciplinata da apposito piano di recupero o da specifica normativa, finalizzata alla conservazione dei caratteri storico-ambientali degli edifici e/o degli isolati preesistenti. Pertanto, nelle more della redazione di quanto anzidetto, gli interventi ammissibili saranno quelli di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Per gli edifici censiti nell'inventario del patrimonio culturale europeo (C.S.U.) indicati dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa in apposita corrispondenza (nota n. 1418/I e 1041/II del 20 marzo 2001), gli interventi dovranno essere esclusivamente di restauro conservativo.
Aree extra urbane
I beni isolati (masserie, casali, ecc...) presenti nel territorio comunale dovranno essere individuati e visualizzati negli elaborati di piano e dovranno essere sottoposti a specifica normativa di conservazione.
In detti elaborati dovranno, altresì, essere visualizzate, di concerto con la competente Soprintendenza, le aree d'interesse archeologico di seguito menzionate:
1)  Cava Spampanato insediamenti rupestri di età bizantina;
2) Vignalunga (Santuzzo), rinvenimento di tomba a cassa di IV sec. a.C.;
3) Monasterello, necropoli preistorica.
Prescrizioni geologiche
Si condividono e si intendono richiamate le prescrizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Siracusa di cui alla nota prot. n. 61/04 del 28 maggio 2004.
Osservazioni e/o opposizioni
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in esame sono decise in conformità al parere dell'ufficio, ad eccezione dell'osservazione n. 21, che è accolta parzialmente, limitatamente agli aspetti riguardanti l'allargamento della via Archimede, e dell'osservazione n. 22 che è accolta parzialmente, limitatamente alla proposta di destinare a zona D3 l'area impegnata dagli interventi produttivi esistenti, così come individuata nell'osservazione medesima.
Sull'osservazione della ditta Sanzaro Salvatore pervenuta direttamente all'Assessorato in data 22 novembre 2005, il Consiglio ritiene che la stessa vada trasmessa al comune per le eventuali valutazioni di competenza da effettuare in sede di controdeduzioni.
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Floridia, con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, rielaborazione parziale a seguito del voto n. 89 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta del 25 febbraio 1999, in conformità al parere dell'ufficio n. 12 del 18 luglio 2005, fatte salve le superiori considerazioni.";
Vista la nota n. 5 del 9 febbraio 2006 dell'unità operativa 5.3/D.R.U. di questo dipartimento, nella quale è espressamente citata la richiesta del dirigente generale di procedere direttamente alla predisposizione dell'atto amministrativo finale;
Ritenuto di non dover richiedere le controdeduzioni da parte del comune di Floridia a quanto espresso dall'ufficio con la proposta di parere n. 12 del 18 luglio 2005 e con il voto n. 499 dell'1 dicembre 2005 del Consiglio regionale dell'urbanistica, a seguito della nota su citata, e perché trattasi di rielaborazione parziale dello strumento urbanistico;
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 89 del 25 febbraio 1999 e n. 499 dell'11 dicembre 2005, tranne per quest'ultimo della parte che recita... "che la stessa vada trasmessa al comune per le eventuali valutazioni di competenza da effettuare in sede di controdeduzioni.";

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 89 del 25 febbraio 1999 e n. 499 dell'1 dicembre 2005, è approvato il piano regolatore generale con annessi il regolamento edilizio, le prescrizioni esecutive e le previsioni dello strumento d'intervento per l'apparato distributivo commerciale del comune di Floridia, adottati con delibere del consiglio comunale n. 29, n. 30 e n. 31 del 19 marzo 1996 e n. 81 del 22 ottobre 2004.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 89 del 25 febbraio 1999 e n. 499 dell'1 dicembre 2005.
L'osservazione presentata dalla ditta Sanzaro Salvatore nella considerazione che il piano, trattandosi di rielaborazione parziale, non viene trasmesso al comune per le controdeduzioni, così come previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 71/78, viene inviata al comune per le eventuali valutazioni del consiglio comunale e restituita a questo Assessorato per i successivi adempimenti.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 89 del 25 febbraio 1999;
2)  proposta di parere n. 12 del 18 luglio 2005, resa dall'unità operativa 5.1/D.R.U.;
3)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 499 dell'1 dicembre 2005;
4)  delibera del consiglio comunale n. 29 del 19 marzo 1996;
5)  delibera del consiglio comunale n. 30 del 19 marzo 1996;
6)  delibera del consiglio comunale n. 31 del 19 marzo 1996;
7)  delibera del consiglio comunale n. 15 del 29 gennaio 1997;
8)  delibera del consiglio comunale n. 81 del 22 ottobre 2004;
9)  delibera del consiglio comunale n. 25 del 15 aprile 2005;
Elaborati piano regolatore generale, delibera n. 29/96
10)  all.  1  -  relazione dello stato di fatto; 
11)  all.  2  -  relazione del piano regolatore generale; 
12)  all.  3  -  programma e fasi di attuazione; 

Studio geologico
13)  all.  4.1  -  relazione geologica generale 
14)  all.  4.2  -  carta geolitologica, in scala 1:10.000; 
15)  all.  4.3  -  carta idrogeologica, in scala 1:10.000; 
16)  all.  4.4  -  carta della zonizzazione comunale, in scala 1:10.000; 

Studio agricolo forestale
17)  all.  5.1  -  relazione; 
18)  all.  5.2  -  carta clivometrica, in scala 1:10.000; 
19)  all.  5.3  -  carta delle colture, in scala 1:10.000; 
20)  all.  5.4  -  carta altimetrica, in scala 1:10.000; 
21)  all.  5.5  -  carta dei suoli in scala 1:25.000; 
22)  all.  5.6  -  carta del reticolo idrografico 1:10.000; 
23)  all.  5.7  -  carta delle unità di paesaggio; 
24)  all.  5.8  -  carta delle infrastrutture in scala 1:10.000; 
25)  all.  5.9  -  relazione carta delle colture dell'area periurbana; 
26)  all.  5.10  -  relazione carta delle colture dell'area periurbana in scala 1:5.000; 
27)  all.  5.11  -  relazione carta delle colture dell'area periurbana in scala 1:2.000; 
28)  all.  5.12  -  relazione carta delle colture dell'area periurbana in scala 1:2.000; 
29)  all.  5.13  -  relazione carta delle colture dell'area periurbana in scala 1:2.000; 
30)  all.  6  -  inquadramento territoriale, in scala 1:25.000; 
31)  all.  7.1  -  planimetria generale (stato di fatto), in scala 1:10.000; 
32)  all.  7.2  -  planimetria generale (stato di fatto), in scala 1:10.000; 
33)  all.  8.1  -  planimetria con vincoli, edifici pubblici, zone di interesse, etc., in scala 1:2.000; 
34)  all.  8.2  -  planimetria con vincoli, edifici pubblici, zone di interesse, etc., in scala 1:2.000; 
35)  all.  8.3  -  planimetria generale (stato di fatto), in scala 1:10.000; 
36)  all.  8.4  -  planimetria generale (stato di fatto), in scala 1:10.000; 
37)  all.  8.5  -  planimetria generale (stato di fatto), in scala 1:10.000; 
38)  all.  8.6  -  planimetria generale (stato di fatto), in scala 1:10.000; 
39)  all.  9.1  -  zonizzazione, in scala 1:10.000; 
40)  all.  9.2  -  zonizzazione, in scala 1:10.000; 
41)  all. 10.1  -  zonizzazione, in scala 1:2.000; 
42)  all. 10.2  -  zonizzazione, in scala 1:2.000; 
43)  all. 10.3  -  zonizzazione, in scala 1:2.000; 
44)  all. 10.4  -  zonizzazione, in scala 1:2.000; 
45)  all. 10.5  -  zonizzazione, in scala 1:2.000; 
46)  all. 10.6  -  zonizzazione, in scala 1:2.000; 
47)  all. 11  -  norme di attuazione; 
48)  all. 12  -  regolamento edilizio; 
49)  all. 13  -  tracciato circonvallazione sud; 

Elaborati relativi al piano particolareggiato di espropriazione, delibera n. 30/96
50)  all.  1  -  relazione generale; 
51)  all.  2  -  norme di attuazione; 
52)  all.  3  -  relazione e carte geologiche; 
53)  all.  4  -  stralcio del piano regolatore generale in scala 1:2.000; 
54)  all.  5.1  -  planimetria su carta aerofotogrammetrica in scala 1:2.000; 
55)  all.  5.2  -  planimetria su carta catastale in scala 1:2.000; 
56)  all.  6  -  profili significativi in scala 1:100 e 1:200; 
57)  all.  7  -  tipologie edilizie sezioni stradali; 
58)  all.  8.1  -  reti fognarie in scala 1:4.000; 
59)  all.  8.2  -  rete gas-metano e rete idrica in scala 1:4.000; 
60)  all.  8.3  -  rete elettrica in scala 1:4.000; 
61)  all.  9  -  piano particellare di esproprio grafico in scala 1:2.000; 
62)  all.  9.1  -  piano particellare di esproprio descrittivo; 
63)  all. 10  -  costo delle opere di urbanizzazione; 

Piano regolatore generale, delibera n. 81/2004
64)  tav.  1  -  relazione dello stato di fatto; 
65)  tav.  2  -  relazione del piano regolatore generale; 
66)  tav.  3  -  programma e fasi di attuazione; 
67)  tav.  7.1  -  planimetria generale (stato di fatto) foglio 1 in scala 1:10.000; 
68)  tav.  7.2  -  planimetria generale (stato di fatto) foglio 2 in scala 1:10.000; 
69)  tav.  8.1  -  planimetria con vincoli, edifici pubblici, zone di interesse, ecc. in scala 1:2.000; 
70)  tav.  8.2  -  planimetria con vincoli, edifici pubblici, zone di interesse, ecc. in scala 1:2.000; 
71)  tav.  8.3  -  planimetria con vincoli, edifici pubblici, zone di interesse, ecc. in scala 1:2.000; 
72)  tav.  8.4  -  planimetria con vincoli, edifici pubblici, zone di interesse, ecc. in scala 1:2.000; 
73)  tav.  8.5  -  planimetria con vincoli, edifici pubblici, zone di interesse, ecc. in scala 1:2.000; 
74)  tav.  8.6  -  planimetria con vincoli, edifici pubblici, zone di interesse, ecc. in scala 1:2.000; 
75)  tav.  9.1  -  zonizzazione del piano regolatore generale, foglio 1, in scala 1:10.000; 
76)  tav.  9.2  -  zonizzazione del piano regolatore generale, foglio 2, in scala 1:10.000; 
77)  tav. 10.1  -  zonizzazione del piano regolatore generale, foglio 1, in scala 1:2.000; 
78)  tav. 10.2  -  zonizzazione del piano regolatore generale, foglio 2, in scala 1:2.000; 
79)  tav. 10.3  -  zonizzazione del piano regolatore generale, foglio 3, in scala 1:2.000; 
80)  tav. 10.4  -  zonizzazione del piano regolatore generale, foglio 4, in scala 1:2.000; 
81)  tav. 10.5  -  zonizzazione del piano regolatore generale, foglio 5, in scala 1:2.000; 
82)  tav. 10.6  -  zonizzazione del piano regolatore generale, foglio 6, in scala 1:2.000; 
83)  tav. 10.7  -  zonizzazione del piano regolatore generale, tavola d'unione, in scala 1:4.000; 
84)  tav. 10.8  -  zonizzazione del piano regolatore generale, tavola d'unione, in scala 1:5.000; 
85)  tav. 11  -  norme tecniche di attuazione; 
86)  tav. 12  -  regolamento edilizio. 

Piano particolareggiato
87)  tav.  1  -  relazione generale; 
88)  tav.  2  -  norme di attuazione; 
89)  tav.  4  -  stralcio del piano regolatore generale in scala 1:2.000; 
90)  tav.  5.1  -  planimetria del piano particolareggiato di espropriazione su carta aerofotogrammetrica in scala 1:2.000; 
91)  tav.  5.2  -  planimetria del piano particolareggiato di espropriazione su carta catastale in scala 1:2.000; 
92)  tav.  6  -  profili significativi in scala 1:1.000 e 1:5.000; 
93)  tav.  7  -  tipologie edilizie, sezioni stradali in scala 1:200 e 1:500; 
94)  tav.  8.1  -  reti fognarie in scala 1:4.000; 
95)  tav.  8.2  -  rete gas metano, rete idrica in scala 1:4.000; 
96)  tav.  8.3  -  rete elettrica in scala 1:4.000; 
97)  tav.  9  -  piano particellare di esproprio grafico in scala 1:2.000; 
98)  tav.  9.1  -  piano particellare di esproprio; 
99)  tav. 10  -  costo delle opere di urbanizzazione. 

Strumento di intervento per l'apparato distributivo commerciale datato maggio 2002
100)  tav.  1  -  relazione; 
101)  tav.  2  -  regolamento; 
102)  tav.  3  -  inquadramento generale in scala 1:10.000; 
103)  tav.  4  -  individuazione delle aree destinate al commercio in scala 1:4.000; 

Studio geologico a supporto della revisione del piano regolatore generale
104)  relazione geosismico-tecnica;
105)  tav.  1  -  carta geologica in scala 1:2.000; 
106)  tav.  2  -  carta geomorfologica in scala 1:2.000; 
107)  tav.  3  -  carta litotecnica in scala 1:2.000; 
108)  tav.  4  -  carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000; 
109)  tav.  5  -  carta della pericolosità sismica locale in scala 1:2.000; 

110)  indagini geognostiche e prospezioni sismiche fornite dalla società Servizi geologici Essegi.
Studio agricolo-forestale datato 2002
111)  relazione tecnica;
112)  carta delle superfici boschive, tav. 1/2 in scala 1:10.000;
113)  carta delle superfici boschive, tav. 2/2 in scala 1:10.000;
Studio agricolo-forestale datato 2003
114)  relazione tecnica;
115)  carta delle colture dell'area periurbana, zonazione, tav. 1/1 in scala 1:5.000;
116)  carta delle colture dell'area periurbana, tav. 1/1 in scala 1:5.000;
117)  carta delle colture dell'area periurbana, tav. 1/2 in scala 1:2.000;
118)  carta delle colture dell'area periurbana, tav. 2/2 in scala 1:2.000.

Art.  4

Il comune di Floridia dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e curerà che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di 5 anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a 2 anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 marzo 2006.
  LIBASSI 

(2006.11.883)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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