REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 APRILE 2006 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 1 marzo 2006.
Estensione della zona di sorveglianza per l'influenza aviaria al territorio di tutti i comuni della provincia di Catania.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza ministeriale 19 luglio 1991, relativa alla profilassi dell'influenza aviaria e della pseudopeste aviare;
Visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656, con cui è stato approvato il regolamento per l'attuazione della direttiva n. 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000, che reca misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 204 del 2 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 11 febbraio 2006, relativa a misure urgenti di protezione per casi d'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 7400 del 14 febbraio 2006, con cui il territorio di alcuni comuni della provincia di Catania, a seguito dell'accertamento del virus dell'influenza aviaria H5N1 in cigni selvatici migratori, è stato dichiarato zona di sorveglianza;
Considerato che sono già trascorsi 15 giorni dall'emanazione delle stesse zone di sorveglianza senza che siano stati accertati altri casi di influenza aviaria in volatili selvatici né in volatili domestici;
Visto il verbale della seduta dell'1 marzo 2006 dell'unità di crisi locale per l'influenza aviaria, istituita presso il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, con cui è stato deciso di richiedere all'Assessorato regionale della sanità - ispettorato veterinario, di inserire nella zona di sorveglianza il territorio dei comuni della provincia di Catania, già inseriti nella zona di protezione, per i quali sarà disposta la revoca del provvedimento di zona di protezione, e con cui è stata proposta la deroga alla movimentazione per i volatili di cui alla filiera avicola rurale;
Ritenuto di dovere procedere ad estendere la zona di sorveglianza al territorio dei comuni della provincia di Catania, già dichiarato zona di protezione, per i quali i sindaci disporranno la revoca del provvedimento di zona di protezione;
Ritenuto di dovere intervenire per modificare il proprio decreto n. 7400 del 14 febbraio 2006 e consentire, altresì, la movimentazione dei volatili nell'ambito e fuori dalle zone di restrizione;
Sentito, al riguardo, il centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Padova;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;

Decreta:


Art. 1

La zona di sorveglianza per influenza aviaria, dichiarata con decreto n. 7400 del 14 febbraio 2006, viene estesa al territorio di tutti gli altri comuni della provincia di Catania, già dichiarati zona di protezione, per i quali i sindaci disporranno la revoca del provvedimento di zona di protezione.

Art. 2

1)  Oltre alle deroghe espressamente previste dal Ministero della salute con propria ordinanza del 14 febbraio 2006, il servizio veterinario in deroga al divieto di movimentazione previsto dall'art. 2, comma c, del citato decreto n. 7400 del 14 febbraio 2006, può autorizzare la movimentazione dei volatili di cui alla filiera avicola rurale nell'ambito della zona di sorveglianza e da questa verso altri territori della Regione a condizione che sia garantita la rintracciabilità di ogni movimentazione.
2)  Negli allevamenti di svezzamento e presso le strutture dei commercianti all'ingrosso in cui sono presenti volatili la movimentazione di cui al comma precedente è consentita a condizione che:
-  vengano effettuati, con cadenza almeno quindicinale, n. 20 controlli sierologici o tamponi cloacali su altrettanti volatili presenti;
-  la partita sia sottoposta a visita clinica con esito favorevole prima della partenza;
-  sia garantita la rintracciabilità di ogni movimentazione, attraverso il rilascio della dichiarazione di provenienza (modello 4 unificato), firmato dal veterinario che ha eseguito la visita clinica, riportante la dicitura "volatili provenienti da zona di sorveglianza per influenza aviaria".
3)  Se i destinatari delle movimentazioni di cui ai commi precedenti risultano ubicati nel territorio di altre aziende unità sanitarie locali, il servizio veterinario competente sulla struttura di origine deve darne opportuna informazione al servizio veterinario competente sulla struttura di destinazione, trasmettendo la dichiarazione di provenienza (modello 4 unificato) via fax entro 72 ore dal rilascio.

Art. 3

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali della Sicilia e le forze dell'ordine sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 4

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 5

Il presente decreto, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore, sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie dei volatili di Padova, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Palermo, 1 marzo 2006.
Per il dirigente del servizio - il dirigente dell'U.O. epidemiologia veterinaria: SCHEMBRI
(2006.12.1061)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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