REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 APRILE 2006 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 27 febbraio 2006, n. 2.
Ritenuta IRPEF su compensi corrisposti per attività libero professionale intramuraria (ALPI).

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' - DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO
A TUTTE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA
A TUTTE LE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA SICILIA
A TUTTE LE AZIENDE UNIVERSITARIE POLICLINICO DELLA SICILIA
ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA
ALL''I.R.C.C.S. ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS.
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA - UFFICIO III 

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. - UFFICIO VII
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - SEGRETERIA GENERALE
ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA
AL BANCO DI SICILIA - UFFICIO DI CASSA REGIONALE

Dall'analisi dei dati di sintesi delle contabilità amministrative che pervengono a questa Amministrazione, sono state rilevate talune inesattezze inerenti il versamento delle ritenute IRPEF.
Appare, pertanto, opportuno fornire adeguati chiarimenti di carattere generale conformati alla specificità delle diverse normative di settore.
Al riguardo, si fa presente che secondo il combinato disposto dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965. n. 1074, relativo alle norme di attuazione in materia finanziaria, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate...
Inoltre, l'art. 52, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha previsto la cessazione dell'applicazione delle riserve all'erario statale già disposte con leggi entrate in vigore anteriormente; pertanto, le somme prima riservate all'erario statale debbono essere versate, a far tempo dal 1° gennaio 2002, nelle casse della Regione siciliana con imputazione ai medesimi capitoli del bilancio della Regione stessa cui afferiscono per la relativa natura.
Per quanto sopra precisato, si ritiene opportuno chiarire che in base all'articolo 50, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono considerati redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente i compensi, per l'attività libero professionale intramuraria, del personale dipendente del servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Renubblica, 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Peraltro, il Ministero delle finanze-dipartimento delle entrate, con circolare n. 69/E-III del 25 marzo 1999, dopo avere individuato le categorie professionali cui applicare la disciplina normativa inerente l'attività libero professionale intramuraria, ha dissipato i dubbi inerenti la natura dei redditi in questione, confermandone la natura di reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente, a condizione che venga rispettata, come già illustrato con circolare n. 326/E del 1997 dello stesso dipartimento, la disciplina amministrativa dell'attività in questione contenuta nei decreti del Ministro della sanità dell'11 giugno 1997 e del 31 luglio 1997, rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 140 del 18 giugno 1997, n. 181 del 5 agosto 1997 e n. 204 del 2 settembre 1997.
Posto quanto sopra, si osserva che l'articolo 72 della legge n. 448 del 1998, dopo avere fissato nuovi criteri e condizioni per la disciplina delle incompatibilità e dello svolgimento dell'attività intramuraria, ha abrogato l'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che considerava, ai fini fiscali, tali compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Da quanto si evince dalla circolare in questione, tale abrogazione si è resa necessaria in quanto la qualificazione dell'attività intramuraria tra quelle che danno luogo ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è attualmente contenuta nel menzionato art. 50, comma 1, lettera e), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per effetto del decreto legislativo n. 314 del 1997, che ha recepito il suddetto art. 1, comma 7, della legge n. 662/1996 nel testo unico delle imposte sui redditi; mentre le condizioni e i limiti per lo svolgimento dell'attività stessa sono stati, come già detto, disciplinati ex novo nel menzionato art. 72 della legge n. 448 del 1998.
Sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla suddetta circolare, i redditi conseguiti dal personale della dirigenza del ruolo sanitario per lo svolgimento dell'attività intramuraria, esercitata all'interno della struttura sanitaria pubblica o presso strutture accreditate, sono sempre classificabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sempreché siano rispettati le condizioni e i limiti stabiliti dall'art. 72 della legge in esame, dal decreto del Ministro della sanità del 31 luglio 1997 e dagli atti di indirizzo e di coordinamento.
Inoltre, sono parimenti classificabili fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi percepiti per attività intramuraria esercitata dal medesimo personale autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate, a condizione che la stessa sia prestata in conformità ai criteri del decreto del 31 luglio 1997 del Ministro della sanità e, successivamente, negli atti di organizzazione adottati dai direttori generali delle strutture sanitarie.
E' appena il caso sottolineare che per le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, i relativi compensi sono inquadrabili tra quelli di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR.
Sulla base delle disposizioni normative menzionate e le espresse indicazioni della più volte citata circolare ministeriale, si ritiene opportuno chiarire che, relativamente al trattamento fiscale cui assoggettare, ai fini delle imposte sui redditi, i compensi percepiti dalle figure professionali di cui sopra, le ritenute IRPEF operate su detti compensi devono essere versate alla Regione siciliana.
Infine, si chiede cortesemente alle aziende, sanitarie locali in indirizzo di diramare la presente circolare a tutte le strutture sanitarie private che operano nell'ambito dei rispettivi distretti sanitari.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione.
Il dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito: MINEO
(2006.11.891)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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