REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 APRILE 2006 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


ORDINANZA COMMISSARIALE 1 marzo 2006.
Revoca dell'ordinanza commissariale 17 novembre 2005 e modifica dell'ordinanza commissariale 29 dicembre 2004, concernente giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato dalla società Tifeo Energia Ambiente s.c.p.a., con sede legale in Palermo, relativo al sistema di gestione integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata - Sistema Augusta.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3334 del 23 gennaio 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
Visto l'art. 1-ter del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2003, n. 62, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
Vista la disposizione n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario delegato, ha nominato Vice Commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza n. 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;
Visto il D.P.C.M. del 29 dicembre 2005, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della Regione siciliana fino al 31 maggio 2006;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge n. 426/98;
Visto il D.P.R. del 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di "Attuazione della direttiva n. 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";
Visto il "Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia", adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002;
Vista la nota n. 220445 del 28 maggio 2003, con la quale la Commissione europea - direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
Vista l'ordinanza commissariale del 30 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 10 dell'11 marzo 2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
Visto l'art. 17 - Disposizioni transitorie - del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ai sensi del quale, i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo sono portati a termine dalla medesima autorità procedente presso i quali sono stati avviati;
Vista l'ordinanza commissariale n. 1688 del 29 dicembre 2004, con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3334 del 23 gennaio 2004, è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla società Tifeo Energia Ambiente s.c.p.a., con sede legale in Palermo, via Messina n. 22, per la realizzazione del sistema di gestione integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata provenienti dagli A.T.O. CT4 - CT5 - SR1 - SR2 - EN1 - RG1 ed è stata, altresì, rilasciata l'autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/99 per la realizzazione e la gestione di:
-  impianto di termovalorizzazione con annesso impianto di inertizzazione - Consorzio A.S.I. della provincia di Siracusa, contrada Bufalora, comune di Augusta;
-  impianto di selezione e biostabilizzazione - Consorzio A.S.I. della provincia di Siracusa, contrada Ogliastro, comune di Augusta;
-  impianto di selezione e biostabilizzazione - Consorzio A.S.I. della provincia di Ragusa, agglomerato industriale di Modica/Pozzallo, comune di Modica;
-  impianto di selezione e biostabilizzazione - zona A.S.I. di Enna, comune di Enna;
-  discarica per rifiuti non pericolosi (ex 2ª categoria B) con annesso impianto di trattamento percolato, comune di Lentini (SR), località Scalpello;
-  discarica per rifiuti non pericolosi (ex 1ª categoria) con annesso impianto di trattamento percolato, comune di Lentini (SR), località Grotte S. Giorgio;
-  discarica per rifiuti non pericolosi (ex 1ª categoria) con annesso impianto di trattamento percolato, comune di Modica (RG), contrada Coste dell'Olio;
-  discarica di rifiuti non pericolosi (ex 1ª categoria) con annesso impianto di trattamento percolato, comuni di Enna e di Assoro, contrada Ciaramito;
-  stazione di trasferenza, comune di Avola (SR), contrada La Gebbia;
-  stazione di trasferenza, comune di Catania, località Pantano d'Arci - Consorzio A.S.I. di Catania;
-  stazione di trasferenza, comune di Caltagirone, contrada S. Maria Poggiarelli - Consorzio A.S.I. del Calatino, agglomerato industriale di Caltagirone;
Vista l'istanza prot. n. TIFEO/177/05/UM/pm del 24 maggio 2005, presentata dalla società Tifeo Energia Ambiente s.c.p.a., con sede legale in via Messina n. 22 - Palermo, con la quale si chiede, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, la modifica del progetto dell'impianto di termovalorizzazione di Augusta previsto in zona A.S.I. di Siracusa, già autorizzato ai sensi della sopra citata ordinanza n. 1688/2004, da due linee a tre linee;
Visto il progetto definitivo "Progetto di modifica del progetto definitivo dell'impianto di termovalorizzazione di Augusta", così composto:
Volume 4.1
 1)  progetto definitivo dell'impianto di termovalorizzazione;
 2)  bilanci di materia ed energia;
 3)  elenco apparecchiature e macchinario;
 4)  fogli dati apparecchiature;
 5)  specifiche generali;
 6)  specifica strumentazione;
 7)  classi tubazioni;
 8)  elenco tubazioni e valvole;
 9)  gestione acque di impianto e progetto rete fognaria acque meteoriche.
Volume 4.2
10)  studio geologico e geotecnica;
11)  studio geologico;
12)  prove geotecniche;
13)  studio ideologico ed idrogeologico;
14)  carta geologica;
15)  reticolo idrografico;
16)  carta idrogeologica;
17)  previsione di impatto acustico;
18)  schema di processo.
Volume 4.3
19)  schemi meccanici;
20)  schema planimetrico pluviali;
21)  schema planimetrico rete acque reflue da strade, piazzali e superfici inquinate;
22)  schema meccanico scarico e trasporto ceneri;
23)  schema meccanico produzione e distribuzione acqua potabile.
Volume 4.4
24)  planimetrie;
25)  analisi;
26)  planimetria punti di emissione in atmosfera;
27)  piante e sezioni;
28)  dagasatore ausiliare;
29)  impianto inertizzazione ceneri;
30)  planimetria curve di livello;
31)  sezioni;
32)  corografie;
33)  estratto mappa catastale;
34)  sala controllo;
35)  fondazioni;
36)  struttura camini.
Volume 4.5
37)  architettura sistema di controllo;
38)  schemi elettrici generali;
39)  planimetria generale rete di terra e impianto luce;
40)  sale controllo.
Addendum dello studio di impatto ambientale;
Vista la nota prot. n. Gab/2005/8822/B09 dell'11 ottobre 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale si trasmette, ai sensi del comma 4, art. 2, dell'O.P.C.M. n. 3334 del 23 gennaio 2004, il parere favorevole con prescrizioni n. 735 del 29 settembre 2005, relativo al Progetto di modifica dell'impianto di termovalorizzazione di Augusta, reso dalla commissione per la valutazione di impatto ambientale;
Visto il verbale della conferenza svoltasi ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, in data 19 ottobre 2005 ed i successivi pareri pervenuti, dai quali risulta che:
-  Azienda unità sanitaria locale n. 8 - servizio igiene pubblica distretto di Augusta: con nota prot. n. 1054/2005 del 23 settembre 2005 e n. 1054/2005 del 18 ottobre 2005, esprime parere favorevole sull'impianto di termovalorizzazione con annesso inertizzatore, esprime parere favorevole sugli scarichi civili e sullo scarico acque meteoriche;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 8 - medicina del lavoro: non ha espresso parere;
-  il comune di Augusta: esprime parere non favorevole;
-  l'ufficio urbanistica del comune di Augusta: rappresenta che il progetto in argomento non contrasta con lo strumento urbanistico vigente, ma per potere affermare che lo stesso è urbanisticamente conforme, è necessario acquisire preventivamente il parere favorevole della Soprintendenza per quanto riguarda la distanza dal torrente;
-  Consorzio A.S.I. di Siracusa riconferma il parere favorevole già espresso in conferenza dell'agosto del 2004, in quanto nulla risulta modificato ai fini della conformità al piano A.S.I.;
-  Provincia regionale di Siracusa: esprime parere contrario in quanto: non è ancora stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni, ai sensi del D.P.R. n. 203/88; non è ancora stata effettuata la bonifica, i lavori di realizzazione dell'impianto non possono iniziare se non dopo il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 203/88; il progetto deve essere conforme al decreto legislativo n. 133/2005 e alla direttiva n. 2000/76/CEE;
-  il Comando dei vigili del fuoco di Siracusa: con nota prot. n. 13750/P15070 del 12 dicembre 2005, esprime parere favorevole di massima con prescrizioni;
-  Soprintendenza di Siracusa: con nota prot. n. 15341/Amm. del 12 ottobre 2005, rappresenta, tra l'altro, che le modifiche progettuali, rispetto agli elaborati precedentemente pervenuti, non comportano sostanziali cambiamenti in ordine al sito prescelto per il termovalorizzatore e alle caratteristiche dell'intervento rispetto alle problematiche di tutela paesaggistica e archeologica e al contesto ambientale dell'area archeologica di Megara Hyblea;
-  A.R.T.A. - servizio emissioni: non ha espresso parere;
-  A.R.P.A. Sicilia: con parere n. 15285 del 17 ottobre 2005, viene fatto presente che le previsioni progettuali ed il nuovo quadro conoscitivo di riferimento ambientale non comportano modifiche sostanziali alla precedente impostazione per gli aspetti di competenza dell'A.R.P.A. Sicilia, relativi al monitoraggio e, pertanto, ribadisce quanto già espresso nella conferenza del 6 agosto 2004, circa la disponibilità dell'effettuazione delle attività di monitoraggio medesimo. Infine l'A.R.P.A. precisa che il parere è subordinato al rispetto del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di recepimento della direttiva n. 2000/76/CEE;
-  Comitato di coordinamento aree a rischi di Siracusa: non ha espresso parere;
Vista l'istanza prot. n. Tifeo 203/05/CT/pm del 18 luglio 2005, presentata dalla società Tifeo Energia Ambiente s.c.p.a., con la quale si chiede, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, l'autorizzazione del nuovo progetto di stazione di trasferenza ubicato nel comune di Avola, contrada Nicolella - Tesauro, foglio di mappa n. 75, particelle nn. 19, 25, 26, in variante allo strumento urbanistico, in sostituzione di quella già autorizzata con ordinanza n. 1688/2004 in località Porretta stesso comune;
Visto il progetto definitivo relativo alla nuova stazione di trasferenza di Avola, così composto:
 1)  relazione generale;
 2)  relazione geologica, geotecnica ed idrologica;
 3)  documentazione ispettorato del lavoro;
 4)  documentazione valutazione impatto acustico;
 5)  relazione verifica idraulica scarico in acquee superficiali;
 6)  relazione sugli scarichi idrici;
 7)  relazione tecnica impianti antincendio;
 8)  relazione sui movimenti terra;
 9)  planimetria generale e viabilità;
10)  planimetria elettrica;
11)  planimetria rete idrica, fognaria e antincendio;
12)  planimetria rete percolati di processo;
13)  schema ciclo delle acque;
14)  opere elettromeccaniche;
15)  opere civili;
16)  inquadramento catastale;
17)  inquadramento urbanistico e stralcio piano regolatore generale;
18)  profili altimetrici stato di fatto e di progetto;
19)  piano quotato;
20)  carta dei vincoli territoriali;
21)  corografia;
22)  studio di impatto ambientale;
Vista la nota prot. n. Gab/2005/8823/B09 del 18 ottobre 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale si trasmette, ai sensi del comma 4, art. 2, dell'O.P.C.M. n. 3334 del 23 gennaio 2004, il parere favorevole con prescrizioni n. 734 del 29 settembre 2005, relativo al Progetto di modifica della stazione di trasferenza di Avola, reso dalla commissione per la valutazione di impatto ambientale;
Visto il verbale della conferenza svoltasi ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, convocata anche ai fini della variante urbanistica, in data 19 ottobre 2005 ed i successivi pareri pervenuti, dai quali risulta che:
-  comune di Avola, l'Assessore all'ambiente: vista la deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 18 maggio 2005, ad oggetto "Parere in ordine alla delocalizzazione della stazione di trasferenza", visto il parere della C.E.C. reso con verbale n. 30 dell'11 ottobre 2005, esprime parere favorevole in ordine alla localizzazione dell'area di cui al progetto in oggetto, in variante al vigente piano regolatore generale approvato con decreto n. 425/2003, con prescrizioni;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 8 - servizio igiene pubblica, distretto di Noto: nota prot. n. 1220 del 13 ottobre 2005, si esprime parere favorevole con prescrizioni;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa - servizio medicina del lavoro: non ha espresso parere;
-  Dipartimento urbanistica - servizio V - A.R.T.A.: con nota prot. n. 71161 del 24 novembre 2005, esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico;
-  ufficio del Genio civile di Siracusa: con nota prot. n. 2041/05 del 16 novembre 2005, esprime parere favorevole con prescrizioni;
-  Provincia regionale di Siracusa: con nota prot. n. 53035 del 13 ottobre 2005, esprime parere favorevole con prescrizioni;
Vista la certificazione di pubblicazione all'albo pretorio del comune di Avola per 20 giorni, con decorrenza dal 29 settembre 2005 al 18 ottobre 2005;
Visto il contratto preliminare per l'acquisto dell'area interessata dalla realizzazione della stazione di trasferenza di Avola registrato e il certificato di destinazione urbanistica;
Vista l'ordinanza n. 1139 del 17 novembre 2005, con la quale l'ordinanza 29 dicembre 2004, n. 1688, è stata temporaneamente sospesa, nelle more del perfezionamento delle procedure relative alle modifiche migliorative, che comportano la termovalorizzazione su tre linee e del perfezionamento delle procedure di delocalizzazione della stazione di trasferenza di Avola;
Visto il decreto n. Gab/Dec/33/06 del 10 febbraio 2006 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale è stata rilasciata, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/88, per il termovalorizzatore di Augusta, articolato su tre linee, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissati dal decreto legislativo n. 133 dell'11 maggio 2005;
Ritenuto di doversi determinare alla luce della conferenza svolta e dei pareri resi, da ritenersi esaustivi, ai sensi dell'art. 9 dell'O.P.C.M. n. 2983/99, come modificato dall'art. 4, comma 16, dell'ord. n. 3136/2001, con il quale "Il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga al procedimento amministrativo dagli stessi disciplinato, salva la competenza attribuita ai prefetti in materia di discariche, stabilendo in particolare che l'approvazione dei progetti da parte dello stesso Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";
Considerato che l'articolazione dell'impianto su tre linee, peraltro in precedenza suggerita dallo stesso organismo di vigilanza e controllo, a parità di potenzialità globale assicura i seguenti sensibili vantaggi:
1)  consente di adeguarsi meglio alle variazioni del carico di alimentazione dei forni, variazioni che potrebbero risultare, nel tempo, molto sensibili per effetto della evoluzione della raccolta differenziata, del presumibile incremento nel tempo della produzione dei rifiuti, della presumibile maggiore intercettazione dei flussi di rifiuti, delle esigenze connesse al piano di mutuo soccorso concordato fra gli operatori industriali;
2)  consente un funzionamento maggiormente elastico anche nell'ipotesi di fuori servizio dell'impianto di trattamento della frazione residuale per la separazione secco/umido e nelle esigenze di mutuo soccorso;
3)  consente una maggiore e migliore continuità operativa anche nel caso di fermata di una linea. E' noto che, per motivi di manutenzione ordinaria, le diverse linee debbano essere alternativamente sottoposte ad interventi di manutenzione;
4)  consente, anche nel caso di fermata di una linea, una produzione almeno del 66% dell'energia progettualmente prevista (o, addirittura, superiore, ove le restanti due linee potessero funzionare con sovraccarico), in luogo di una produzione del 50% dell'energia progettualmente prevista, nel caso della soluzione a due linee, col conseguente rafforzamento delle garanzie di continuità del servizio;
Considerato, inoltre, che il parere n. 735 del 29 settembre 2005 della Commissione V.I.A. evidenzia una considerevole diminuizione delle emissioni degli ossidi di azoto, una significativa riduzione di polveri e una sensibile diminuizione delle emissioni di biossido di azoto e quindi un bilancio positivo a favore del termovalorizzatore, in rapporto sia alle emissioni attese in condizioni normali di esercizio sia alle concentrazioni limite ammesse dalla legge;
Ritenuto che la realizzazione del termovalorizzatore consentirà dunque una diminuzione delle emissioni inquinanti, anche in considerazione della concomitante prevista chiusura di un ramo della centrale ENEL di Augusta e, compatibilmente con le esigenze del servizio elettrico, di tutta la centrale;
Considerato, altresì, che la realizzazione e la gestione dell'impianto, articolato su tre linee di trattamento singolarmente più piccole, al posto di due, viene effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)  resta invariata la potenzialità complessiva annua di trattamento dell'impianto nel range di p.c.i. già previsto (residuo tal-quale, frazione secca);
b)  resta invariata la portata emissiva e il relativo tenore di inquinanti residui;
c)  resta invariato il quantitativo annuo di scarti di processo e dei reflui d'impianto;
d)  resta invariato il fabbisogno di acqua e/o altri fluidi di processo;
e)  resta invariata l'esposizione visuale;
Preso atto che, le fasi esecutive di costruzione dell'impianto devono essere rese coerenti con le fasi di bonifica del sito classificato d'interesse nazionale ai sensi delle norme vigenti in materia, minimizzando le possibili interferenze e, laddove possibile, adottare soluzioni impiantistiche che randano utilizzabile l'intera area destinata all'impianto in tempi coerenti con l'avvio del termovalorizzatore, così come prescritto dalla commissione per la valutazione di impatto ambientale, nel precedente parere n. 593 del 10 giugno 2004;
Ritenuto che l'esecuzione del piano di bonifica è indifferibile poiché ha una sicura positiva incidenza ambientale e consentirà, fra l'altro, di eseguire le verifiche archeologiche richieste dalla Soprintendenza con le note prot. n. 15341 del 12 ottobre 2005, prot. n. 13559 del 24 ottobre 2004 e prot. n. 17623 del 20 dicembre 2004;
Preso atto che il sito dove verrà realizzato il termovalorizzatore risulta in parte compreso in zona sottoposta a vincolo, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto ricadente nella fascia dei 150 mt. dal torrente Cantera;
Ritenuto, ai sensi del citato art. 15 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1995, di poter derogare alla legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexties, relativamente alla fascia di rispetto dei 150 mt. dal torrente Cantera, in quanto dalla realizzazione delle opere relative al termovalorizzatore non deriverà danno o pericolo di danno alcuno poiché, con l'ordinanza 29 dicembre 2004, n. 1688, è stato prescritto che nella redazione del progetto esecutivo dovranno essere predisposte le misure ingegneristiche e gestionali di salvaguardia nei confronti del pericolo di esondazione e ruscellamento da sottoporre all'approvazione dell'autorità territorialmente competente in materia di difesa idraulica e inoltre il torrente Cantera risulta regimentato;
Preso atto che l'istanza di rilocalizzazione della stazione di trasferenza scaturisce dalla richiesta del sindaco di Avola, giusta nota prot. n. 6555 del 17 febbraio 2005, che la società ha inteso accettare;
Ritenuto che le modifiche proposte dalla società siano migliorative e debbano essere approvate;
Considerato che il progetto relativo al sistema integrato Augusta assicura il rispetto della direttiva n. 2000/76/CE e del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di suo recepimento;
Ritenuto che, alla luce delle modifiche migliorative apportate al "Sistema integrato Augusta", dei fatti sopravvenuti all'ordinanza commissariale n. 1688 del 29 dicembre 2004 e del decreto di autorizzazione alle emissioni sopra citato, è possibile procedere alla revoca dell'ordinanza n. 1139 del 17 novembre 2005;
Ritenuti i progetti di modifica presentati meritevoli di approvazione, in quanto in linea con l'O.P.C.M. n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, con la normativa vigente e con il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia e succ., e pertanto di poter procedere, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla modifica dell'ordinanza commissariale n. 1688 del 29 dicembre 2004;
Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive, che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97;
Per quanto sopra espresso;

Ordina:


Art. 1

L'ordinanza n. 1139 del 17 novembre 2005, con la quale è stata temporaneamente sospesa l'ordinanza 29 dicembre 2004, n. 1688, è revocata.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, l'ordinanza 29 dicembre 2004, n. 1688, è cosi modificata:
-  sono approvate le modifiche apportate con i progetti elencati in premessa relativi alla realizzazione ed alla gestione del termovalorizzatore di Augusta su tre linee e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione, anche in deroga alla legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexties, relativamente alla fascia di rispetto dei 150 mt. dal torrente Cantera;
-  è approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto relativo alla stazione di trasferenza ubicata nel comune di Avola in contrada Nicolella- Tesauro, foglio di mappa n. 75, particelle nn. 19, 25, 26, costituito dagli elaborati elencati in premessa e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione.

Art. 3

La validità della presente ordinanza è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1)  la realizzazione e la gestione dell'impianto di termovalorizzazione viene effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
-  resta invariata la potenzialità complessiva annua di trattamento dell'impianto nel range di p.c.i. già previsto (residuo tal-quale, frazione secca) e l'impianto di trattamento termico, articolato su tre linee, avrà una potenzialità di 1.240 tonn./giorno con capacità di ciascuna linea di 413,3 tonn./giorno e la potenzialità annua di termovalorizzazione è di 406.000 tonnellate di rifiuti.
-  resta invariata la portata emissiva e il relativo tenore di inquinanti residui;
-  resta invariato il quantitativo annuo di scarti di processo e dei reflui d'impianto;
-  resta invariato il fabbisogno di acqua e/o altri fluidi di processo;
-  resta invariata l'esposizione visuale;
-  restano invariate le prescrizioni previste per tale impianto dall'art. 5 e dall'allegato 1 dell'ordinanza n. 1688/2004, nonché le prescrizioni della commissione di V.I.A. di cui al parere n. 735 citato in premessa;
-  le fasi esecutive di costruzione dell'impianto devono essere rese coerenti con le fasi di bonifica del sito classificato d'interesse nazionale ai sensi delle norme vigenti in materia, minimizzando le possibili interferenze e, laddove possibile, adottare soluzioni impiantistiche che rendano utilizzabile l'intera area destinata all'impianto in tempi coerenti con l'avvio del termovalorizzatore;
-  la società è obbligata al rispetto dei limiti alle emissioni ed alle prescrizioni di cui al decreto GAB/DEC/33/06 10 febbraio 2006, citato in premessa, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/88, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissati dal decreto legislativo n. 133 dell'11 maggio 2005;
2)  la realizzazione e la gestione della stazione di trasferenza viene effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni e, pertanto, l'allegato 9 dell'ordinanza n. 1688/2004 è così modificato:
-  ubicazione della stazione di trasferenza di Avola: comune di Avola, foglio di mappa n. 75, particelle nn. 19, 25, 26, estensione complessiva lotti 18.100 mq., estensione impianto 5.600 mq.;
-  la lett. e) è così sostituita: devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla nota prot. n. 20417/05 del 16 novembre 2005 dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, da porre in atto in sede esecutiva;
- sono abrogate le lett. f) e g);
-  dovrà essere predisposta la progettazione esecutiva dell'impianto utilizzando forme architettoniche ed ingegneristiche basate su tecniche naturalistiche;
-  dovrà essere effettuata un'analisi della visualità volta ad individuare i punti di vista significativi per i quali saranno attuate le opportune misure di mitigazione da concordare con l'A.R.P.A. Sicilia;
-  restano invariate le prescrizioni previste, per tale tipologia di impianto, dall'art. 5 dell'ordinanza n. l688/2004.

Art. 4

Fatte salve le modifiche apportate con la presente ordinanza, restano invariati i contenuti dall'ordinanza 29 dicembre 2004, n. 1688.

Art. 5

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Art. 6

La presente ordinanza sarà trasmessa ai comuni di Augusta e di Avola, alla Provincia regionale di Siracusa, all'A.R.P.A., all'organismo di vigilanza e controllo e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 7

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana affinché venga pubblicata per esteso.
Palermo, 1 marzo 2006.
  CUFFARO 

(2006.11.874)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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