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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 2 marzo 2006. Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Augusta.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Premesso che:
- il comune di Augusta è in atto dotato di piano regolatore generale approvato con stralci con decreto n. 172 del 18 luglio 1971 e con decreto n. 171 del 17 ottobre 1975 per le parti stralciate;
- con foglio prot. n. 5459 del 24 novembre 2004, il comune di Augusta ha trasmesso, per le determinazioni di questo Assessorato, atti ed elaborati inerenti la rielaborazione parziale del piano regolatore generale adottati con delibera di commissario ad acta n. 1 del 12 maggio 1988;
Visto il foglio prot. n. 5256 del 2 marzo 2005, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 15374 del 9 marzo 2005, con il quale il comune di Augusta ha trasmesso, per i provvedimenti di competenza, le delibere consiliari n. 77 del 20 dicembre 2004 e n. 2 del 10 gennaio 2005, di modifica agli articoli 12, 50, 71, 81 e 83 del vigente regolamento edilizio comunale;
Vista la nota prot. n. 23101 dell'11 aprile 2005, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Augusta di procedere contestualmente all'adozione di variante al regolamento edilizio vigente e al regolamento edilizio in itinere;
Visto il foglio prot. n. 19684/3486 dell'8 agosto 2005, con il quale il comune di Augusta ha trasmesso la delibera del commissario regionale n. 6 del 19 maggio 2005, con la quale si prende atto che il regolamento edilizio comunale vigente e il regolamento edilizio comunale relativo allo strumento urbanistico adottato con delibera commissariale n. 1/98, sono perfettamente identici;
Vista la nota prot. n. 58466 del 27 settembre 2005, con la quale questo Assessorato ha notificato al comune di Augusta il parere prot. n. 464 del 22 giugno 2005 del Consiglio regionale dell'urbanistica, con il quale ha ritenuto che il piano regolatore generale adottato dal commissario ad acta con delibera n. 1/98 fosse da restituire per la rielaborazione totale;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 77 del 20 dicembre 2004, resa dal comune di Augusta, avente per oggetto: "Modifica al regolamento edilizio comunale";
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 10 gennaio 2005, resa dal comune di Augusta, avente per oggetto: "Modifica al regolamento edilizio comunale";
Visto il parere n. 5 del 16 febbraio 2006 reso dall'unità operativa 5.3/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
"Considerato:
Da quanto riportato nella proposta di deliberazione n. 21/urb. allegata alla delibera consiliare n. 77/2004, sulla scorta di problematiche emerse in sede applicativa di talune norme del REC, il comune di Augusta ha proceduto alla modifica dei sotto elencati articoli del regolamento edilizio comunale vigente:
1) Articolo 12 - "Onere soggette ad autorizzazione"
"Sono soggette ad autorizzazione del sindaco...: a) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio; b) i lavori e le attività di cui appresso:
- 1) l'installazione di campeggi mobili occasionali;
- 2) la sosta continuata di roulottes e di veicoli;
(...Omissis...)
- 25) la costruzione di passi carrabili su strade e piazze, pubbliche e private, soggette a pubblico transito. Le autorizzazioni di cui al comma precedente...
Le autorizzazioni, che comportino modifiche...".
La modifica adottata consiste nell'abrogare la lettera a), le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio.
Si condivide.
2) Articolo 50 - "Volume lordo"
"E' la cubatura totale compresa...
Qualora il livello del suolo...
Qualora vi siano muri in comune...
Gli annessi che abbiano una struttura analoga...
Sono da comprendere in detto computo:
- le autorimesse private di superficie coperta...;
- i volumi tecnici oltre la soletta dell'ultimo piano;
- i volumi aggettanti dalle facciate;
Sono esclusi da detto computo:
- gli aggetti ornamentali e strutturali;
- i portici ed i volumi (logge, passaggi carrai e simili...);
- i balconi".
L'articolo 50 - "Volume lordo", viene riformulato nel seguente modo:
E' la cubatura totale compresa tra la superficie esterna dei muri, il livello del pavimento più basso e la parte esterna della copertura.
Ai fini del calcolo volumetrico per la verifica degli indici urbanistici, valgono le seguenti norme: a) Qualora il livello più basso della costruzione sia inferiore al livello del suolo, il volume deve essere misurato a partire dal piano di campagna della sistemazione definitiva; non viene considerato in tale computo la porzione di fabbricato, praticabile o meno, fuoriuscente dal piano di campagna sino alla quota massima di m. 1,00. b) Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui, il volume lordo si misura a partire dalla linea mediana di tali muri: nel calcolo della cubatura va considerato uno spessore dei muri esterni non superiore a cm. 30; qualora per particolari esigenze tecnologiche o architettoniche tale dimensione venga superata, l'eccedenza non va computata nel calcolo del volume. c) Non sono da considerare in detto computo:
- Le autorimesse con altezza netta non superiore a m. 2,50, realizzate per le finalità di cui all'art. 18 della legge n. 765/67 e successive modifiche ed integrazioni, comunque con superficie non superiore al limite necessario per le verifiche di cui sopra;
- I volumi tecnici oltre la soletta dell'ultimo piano;
- I volumi delle scale e degli androni negli edifici plurifamiliari, mentre negli edifici unifamiliari il volume deducibile è solo quello afferente alle rampe delle scale, riferito ad una larghezza massima di rampa pari a m. 1,20;
- I volumi tecnici al piano terra degli edifici multipiano, se di altezza non superiore a m. 2,50;
- Gli aggetti ornamentali e strutturali;
- I volumi relativi ai locali non abitabili sottostanti i tetti inclinati;
- I portici aperti al pubblico transito o ad uso collettivo condominiale, passaggi carrai e simili;
- I balconi;
- I cavedi, i cortili o bagli chiusi;
- Le logge e verande, con le modalità di cui al successivo art. 73.
Si condivide ad eccezione dei punti riportati sotto la lettera c sotto richiamati:
- I volumi delle scale e degli androni negli edifici plurifamiliari, mentre negli edifici unifamiliari il volume deducibile è solo quello afferente alle rampe delle scale, riferito ad una larghezza massima di rampa pari a m. 1,20;
- I volumi tecnici al piano terra degli edifici multipiano, se di altezza non superiore a m. 2,50.
3) Articolo 71 - "Chiostrine (o cavedi)"
"Le chiostrine sono ammesse...
La loro superficie non deve essere...
E' consentito l'accorpamento di chiostrine di...
Su di esse possono prospettare solo: cucine, bagni e servizi in genere. Sono assolutamente escluse...
Le cucine che abbiano apertura..."
L'articolo 71 - "Chiostrine (o cavedi)", viene riformulato nel seguente modo:
Le chiostrine sono ammesse esclusivamente nelle zone A, B e devono avere preferibilmente in qualsiasi punto una misura che assicuri tra le facciate su essa prospicienti una distanza non inferiore ad un minimo di m. 4,00 per le zone A e di m. 5,00 per le zone B.
In particolari casi di conformazione del lotto preesistente, ove non sia possibile assicurare dette misure, è consentito derogare dalle stesse sino ad un massimo del 20% purché la riduzione dimensionale in una direzione venga compensata dall'aumento nella direzione ortogonale, in modo che venga comunque assicurata la superficie minima di mq. 16,00 per le zone A e di mq. 25,00 per le zone B.
La loro superficie non deve essere inferiore ad un decimo della somma delle superfici delle facciate che vi prospettano nella zona territoriale omogenea A e 1/8 nelle zone territoriali omogenee B.
E' consentito l'accorpamento di chiostrine di più edifici contigui, previo accordo scritto tra le parti proprietarie e purché siano verificate le prescrizioni dei superiori comma.
E' ammessa la tipologia a baglio chiuso per le case mono e bifamiliari su uno o due piani al massimo.
Si condivide.
4) Articolo 73 - "Portici, logge e verande"
"I portici ed i passaggi coperti,...
I pavimenti dei portici destinati ad uso pubblico...
Le opere di manutenzione dei portici l'installazione dell'impianto di illuminazione...
L'ampiezza dei portici misurata tra il parametro interno degli elementi di sostegno...
Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata...
Per le logge e le verande valgono le seguenti norme:
- Nelle zone territoriali omogenee A e B sono consentite e non vengono computate ai fini della volumetria abitativa realizzabile se non eccedono il 25% della superficie coperta dell'appartamento di pertinenza.
- Nelle zone territoriali omogenee C le verande devono essere realizzate con almeno due lati aperti e non vengono computate ai tini della volumetria abitativa a condizione che le loro superfici non eccedano il 40% della superficie coperta del fabbricato.
L'eccedenza ai limiti...
E' vietata la chiusura anche a vetri delle logge e delle verande".
Viene sostituito il 6° comma dell'art. 73 con il seguente:
Per le logge e le verande valgono le seguenti norme:
- Nelle zone territoriali omogenee A e B sono consentite e non vengono computate ai fini della volumetria abitativa realizzabile se non eccedono il 25% della superficie coperta dell'appartamento di pertinenza.
- In tutte le altre zone territoriali omogenee le verande devono essere realizzate con almeno due lati aperti e non vengono computati ai fini della volumetria abitativa a condizione che per ogni livello le loro superfici non eccedono il 40% della superficie coperta del fabbricato.
- L'eccedenza ai limiti sopra indicati verrà invece totalmente computata ai fini della volumetria abitativa realizzabile.
- I pergolati non potranno superare il limite del 40% della superficie coperta del fabbricato, tuttavia non vanno considerati né ai fini della superficie coperta massima ammissibile.
Si condivide ad eccezione del punto relativo ai pergolati.
5) Articolo 81 - "Piani seminterrati"
"Possono, nei casi di terreno con profilo naturale in declivio,...
Devono, altresì, essere rispettate tutte le altre condizioni circa l'aerazione, le dimensioni planimetriche e l'isolamento dell'umidità...
Le volumetrie di cui al presente articolo vanno calcolate per intero ai fini della volumetria costruibile".
Viene sostituito l'ultimo comma dell'art. 81 con il seguente:
Le volumetrie di cui al presente articolo vanno calcolate ai fini della volumetria costruibile, solo nella parte eccedente i m. 1,00 al di fuori del piano di campagna, rappresentato dalla definitiva sistemazione di progetto; se esiste un dislivello nel piano di campagna, il piano di riferimento è rappresentato dal piano inclinato che unisce i due piani a differente livello. I locali dei piani seminterrati possono essere utilizzati come locali di categoria A ed S1 a condizione che sia garantito l'isolamento dall'umidità e sia assicurato un sicuro ricambio d'aria anche mediante opportuni accorgimenti e/o apparecchiature meccaniche.
Si condivide.
6) Articolo 83 - "Sottotetti"
"I locali sotto le falde dei tetti possono essere abitabili e/o non abitabili.
Quelli non abitabili, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture, non devono avere altezze medie eccedenti i m. 2,00, lucernari di illuminazione...
In corrispondenza della copertura dei volumi destinati a lavanderie e stenditoi coperti...
I locali sotto le falde del tetto, per essere abitabili, devono presentare i requisiti di abitabilità di cui al precedente art. 69.
Nei sottotetti abitabili il solaio non deve essere costituito dalle sole falde del tetto,..."
All'art. 83 "Sottotetti" viene sostituito il limite di m. 2,00 del 2° capoverso, con la misura di m. 2,40:
Si condivide.
Per quanto sopra considerato questo servizio 5 esprime parere favorevole all'approvazione delle modifiche agli artt. 12, 50, 71, 73, 81 e 83 del R.E.C. vigente del comune di Augusta, adottate in variante al regolamento edilizio comunale vigente, con delibere di consiglio comunale n. 77 del 20 dicembre 2004 e n. 2 del 10 gennaio 2005...";
Ritenuto di condividere il parere n. 5 del 16 febbraio 2006 reso dall'unità operativa 5.3, del servizio n. 5/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 5 del 16 febbraio 2006 reso dall'unità operativa 5.3/D.R.U., è approvata la modifica agli artt. 12, 50, 71, 73, 81 e 83 del vigente regolamento edilizio comunale del comune di Augusta, adottate con delibere consiliari n. 77 del 20 dicembre 2004 e n. 2 del 10 gennaio 2005.
Art. 2
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 5 del 16 febbraio 2006 reso dall'unità operativa 5.3/D.R.U.;
2) delibera consiliare n. 77 del 20 dicembre 2004 resa dal comune di Augusta;
3) delibera consiliare n. 2 del 10 gennaio 2005 resa dal comune di Augusta.
Art. 3
La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 4
Il comune di Augusta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 marzo 2006.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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