REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 APRILE 2006 - N. 19
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 febbraio 2006.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Castronovo di Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 531 del 23 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castronovo di Sicilia;
Visto il foglio prot. n. 10087 del 27 ottobre 2005, con il quale il comune di Castronovo di Sicilia ha chiesto, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, l'approvazione della variante all'art. 33 delle norme di attuazione;
Vista la delibera consiliare n. 9 del 30 maggio 2005, finalizzata alla modifica all'art. 33 delle norme di attuazione;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 20 ottobre 2005, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante adottata con delibera consiliare n. 9 del 30 maggio 2005, nonché attestante l'acquisizione di n. 4 osservazioni ed opposizioni, avverse alla variante adottata;
Vista la deliberazione n. 44 del 28 settembre 2005, con la quale il consiglio comunale di Castronovo di Sicilia ha controdedotto alle osservazioni ed opposizioni presentate;
Vista la dichiarazione, datata 20 ottobre 2005, a firma del segretario comunale, resa ai sensi dell'art. 186 dell'OREL;
Visto il parere n. 4 del 22 febbraio 2006, espresso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesse:
Come risulta dalla documentazione trasmessa, la variante adottata dal consiglio comunale di Castronovo con la deliberazione n. 9 del 30 maggio 2005, apporta modifiche all'art. 33 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale che disciplina il verde agricolo (Z.T.O. E), finalizzate ad articolare gli interventi compatibili nel territorio agricolo, in modo tale da razionalizzare e sviluppare la risorsa principale del comune che proviene dall'agricoltura.
La deliberazione consiliare n. 9 del 30 maggio 2005 è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
A seguito della pubblicazione della succitata delibera, sono state presentate quattro osservazioni. Le osservazioni sono state dedotte con la deliberazione consiliare n. 44 del 28 settembre 2005.
Per una migliore comprensione delle modifiche proposte, si riporta di seguito il testo dell'art. 33 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, approvato con decreto n. 531 del 23 dicembre 1999, ed il testo deliberato dal consiglio comunale (n. 44 del 28 settembre 2005) in sede di deduzioni alle osservazioni presentate.
Il testo originario dell'art. 33 che il consiglio comunale ha proposto di modificare è il seguente:
"Art.  33
Zone E

Le zone territoriali omogenee E sono destinate alle attività agricole e zootecniche, nonché a quelle ad esse connesse.
Nelle zone E è consentita, a mezzo di singola concessione, la costruzione di tutti i fabbricati e gli impianti necessari all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica.
Nelle zone E di verde agricolo si applica il disposto dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni. Le attività produttive mirate allo sfruttamento a carattere artigianale delle risorse naturali locali presenti nel territorio comunale vengono individuate in specie legnose e arbicoltura da legno, materiali lapidei e/o derivati, acqua, specie botaniche spontanee erbacee e/arbustive di interesse farmaceutico ed alimentare oltre alle risorse connesse e riconducibili con lo sfruttamento del patrimonio agricolo e zootecnico (comma modificato e approvato con decreto n. 40/D.R.U. del 18 gennaio 2001).
Per gli insediamenti a carattere residenziale l'edificazione è consentita a mezzo di singole concessioni nel rispetto dei seguenti parametri:
-  indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 0,03;
-  altezza massima dei fabbricati: m. 7,50;
-  numero dei piani fuori terra: superiore a due;
-  distacco minimo tra pareti finestrate: m. 10,00;
-  distacco minimo dal confine: m. 10,00;
-  porticati non superiore al 50% della superficie residenziale.
Negli ambiti definiti dalla legge n. 431/85 il rilascio della concessione è subordinato al rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Per gli edifici esistenti e dispersi nell'ambito delle zone E sono consentiti, previo rilascio di singola concessione edilizia, i seguenti interventi:
-  nell'ambito delle aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati a residenza ad uso turistico stagionale, a tal fine detti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30% della cubatura esistente e comunque non più di mc. 300.
-  Per gli edifici destinati ad abitazioni rurali, nonché gli impianti ad uso agricolo e zootecnico e per gli edifici residenziali che abbiano ottenuto concessione anche in sanatoria in applicazione alla legislazione vigente, è ammessa la demolizione e la ricostruzione nel rispetto della superficie e del volume esistente".
Il testo delle modifiche all'art. 33, deliberato dal consiglio comunale a seguito delle osservazioni presentate, è il seguente:
"Art. 33
Zona territoriale omogenea E

Le zone territoriali omogenee E sono destinate alle attività agricole e zootecniche, nonché a quelle ad esse connesse.
Nelle zone E è consentita, a mezzo di singola concessione, la costruzione di tutti i fabbricati e gli impianti necessari all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, nonché la costruzione di fabbricati a carattere residenziale, con le seguenti modalità:
-  Per gli insediamenti agricoli/zootecnici (stalle, fienili, magazzini, alloggio imprenditore con caratteristiche dell'edilizia economica e popolare e con una superficie utile massima di mq. 150,00 (1), minicaseifici, depositi attrezzi agricoli e tutte le strutture strettamente connesse all'attività agricola/zootecnica), se richiesti dagli imprenditori agricoli a titolo principale o dagli imprenditori agricoli a titolo professionale o dai coltivatori diretti (2) e quindi aventi i requisiti individuati per legge, l'edificazione è consentita secondo un rapporto di copertura massima di 1/3 dell'intera area degli aventi titolo previsto dalla legge (*) formante unico appezzamento e nel rispetto dei seguenti parametri:
-  altezza massima dei fabbricati: in funzione dell'attività;
-  numero dei piani fuori terra: in funzione dell'attività;
-  distacco minimo tra fabbricati: m. 20,00. All'interno del complesso aziendale m. 10,00 e/o in aderenza, tale distacco non è richiesto per i locali tecnici e/o di servizio (cabine elettriche, centrali idriche, serbatoi, silos);
-  distacco minimo dal confine: m. 10,00. E' consentita la deroga al predetto limite minimo dal confine a condizione che la stessa venga concordata e regolarizzata fra le parti con le forme previste dalla legge (**);
-  distacco minimo dal ciglio stradale: decreto interministeriale 1 aprile 1968 e successive modifiche ed integrazioni. E' consentita l'edificazione a distanza di m. 10,00 dalle strade vicinali salvo che le stesse non abbiano caratteristiche costruttive minimali previste dal nuovo codice della strada (***).
-  Per gli impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali, trova applicazione il disposto dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94 e successive modifiche ed integrazioni. Le attività produttive mirate allo sfruttamento a carattere artigianale delle risorse naturali locali presenti nel territorio comunale vengono individuate in specie legnose e arbicoltura da legno, materiali lapidei e/o derivati, acqua, specie botaniche spontanee erbacee e/arbustive di interesse farmaceutico ed alimentare oltre alle risorse connesse e riconducibili con lo sfruttamento del patrimonio agricolo e zootecnico.
-  Per le costruzioni al servizio dell'agricoltura (magazzini, depositi, stalle, fienili e tutte le strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo) l'edificazione è consentita secondo un rapporto di copertura del 5% dell'intera area degli aventi titolo previsto dalla legge (*) formante unico appezzamento e nel rispetto dei seguenti parametri:
-  altezza massima dei fabbricati: m. 7,50;
-  numero dei piani fuori terra: n. 1;
-  distacco minimo tra fabbricati: m. 20,00. All'interno del lotto m. 10,00 e/o in aderenza. Tale distacco non è richiesto per i locali tecnici e/o di servizio compreso i silos;
-  distacco minimo dal confine: m. 10,00. E' consentita la deroga al predetto limite minimo dal confine a condizione che la stessa venga concordata e regolarizzata fra le parti con le forme previste dalla legge (*);
-  distacco minimo dal ciglio stradale: decreto interministeriale 1 aprile 1968 e successive modifiche ed integrazioni. E' consentita l'edificazione a distanza di m. 10,00 dalle strade vicinali salvo che le stesse non abbiano caratteristiche costruttive minimali previste dal nuovo codice della strada (***).
La realizzazione di tali costruzione è comunque subordinata alla presentazione di una relazione agronomica giustificativa dell'intervento.
NOTA - La superficie necessaria per la realizzazione delle costruzioni di cui al presente punto non può essere altresì impegnata per eventuali insediamenti a carattere residenziale di cui al punto successivo.
-  Per gli insediamenti a carattere residenziale l'edificazione è consentita nel rispetto dei seguenti parametri:
-  densità edilizia fondiaria: mc./mq. 0,03;
-  altezza massima dei fabbricati: m. 7,50;
-  numero dei piani fuori terra: n. 2;
-  distacco minimo tra fabbricati: m. 20,0;
-  distacco minimo dal confine: m. 10,90;
-  distacco minimo dal ciglio stradale: decreto interministeriale 1 aprile 1968 e successive modifiche ed integrazioni.
-  Sono consentiti, al di fuori dei limiti di densità precedentemente indicata, la realizzazione di porticati e logge aperti almeno da due lati, non superiore al 50% della superficie utile residenziale, nonché la realizzazione di gazebo, strutture per alloggio barbecue, forno o similari, non superiore al 20% della superficie utile residenziale. Tali strutture verranno comunque computate ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 3 della legge n. 10/77.
-  E' altresì consentito, al di fuori dei limiti di densità precedentemente indicata, l'inserimento di abbaini nel numero massimo di due per ogni falda del tetto con le seguenti prescrizioni:
-  La lunghezza del fronte totale dell'abbaino deve risultare inferiore o uguale a m. 1,80 e la profondità non superiore ad 1/3 della lunghezza della falda e la copertura dell'abbaino deve intersecare direttamente la falda del tetto (***);
-  L'altezza complessiva del manufatto deve comunque essere inferiore a quella del colmo (****).
-  Per le aziende agricole esistenti, i relativi imprenditori a titolo principale, o gli imprenditori agricoli a titolo professionale, o i coltivatori diretti (3) possono destinare parte dei fabbricati a residenza ad uso turistico stagionale, a tal fine detti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30% della cubatura esistente e comunque non più di mc. 300.
-  Per gli edifici destinati ad abitazioni rurali, nonché gli impianti ad uso agricolo e zootecnico e per gli edifici residenziali che abbiano ottenuto concessione anche in sanatoria, in applicazione alla legislazione vigente, è ammessa la demolizione e la ricostruzione nel rispetto della superficie e del volume esistente.".
Note:

(1), (2) e (3) Testo integrato con delibera di consiglio comunale n. 9 del 30 maggio 2005.
(*) (**) (***) (****)  Testo integrato con delibera di consiglio comunale n. 44 del 28 settembre 2005.

Considerato:
Le modifiche proposte dal consiglio comunale di Castronovo si ritengono in linea di massima condivisibili con le seguenti prescrizioni:
-  Fra le realizzazioni previste nella classificazione degli "insediamenti agricoli/zootecnici" va esclusa quella che consente l'alloggio dell'imprenditore, seppure con le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare, poiché tale possibilità è consentita dall'art. 7 del decreto interministeriale del 2 aprile 1968 e dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78, laddove per le abitazioni nel verde agricolo è prescritto l'indice di densità fondiaria massimo di 0,03 mc./mq.;
-  Per quanto attiene ai parametri proposti per gli "insediamenti agricoli/zootecnici", va specificato che il numero dei piani fuori terra deve essere uno, fermo restando che l'altezza massima del fabbricato sarà stabilita in funzione dell'attività agricola/zootecnica esercitata.
-  I parametri riguardanti il distacco minimo dal confine, ed il distacco minimo dal ciglio stradale, nel testo sopra riportato sono stati modificati dal consiglio comunale a seguito dell'accoglimento di osservazioni. In proposito, questa unità operativa 3.2/S3°, valutate le osservazioni, condivide le motivazioni espresse dal responsabile del settore urbanistica nella relazione sulle osservazioni presentate dai cittadini. Pertanto detti parametri vanno ripristinati al testo originario così come adottato con la delibera consiliare n. 9 del 30 maggio 2005.
-  Per quanto riguarda le modalità stabilite all'ultimo punto del testo di modifiche, la demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi dovrà avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 12 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995.
Alla luce di quanto sopra, questa unità operativa, considerata la regolarità della procedura adottata dal comune di Castronovo, ritiene condivisibili le modifiche alle norme di attuazione del piano regolatore generale di Castronovo, adottate dal consiglio comunale con la delibera n. 9 del 30 maggio 2005, con l'introduzione delle prescrizioni espresse nelle superiori considerazioni.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 4 del 22 febbraio 2006 reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 4 del 22 febbraio 2006 reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U., è approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Castronovo di Sicilia, adottata con delibera consiliare n. 9 del 30 maggio 2005, finalizzata alla modifica dell'art. 33 delle norme di attuazione.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 4 del 22 febbraio 2006 reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 9 del 30 maggio 2005;
3)  delibera consiliare n. 44 del 28 settembre 2005.

Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  4

Il Comune di Castronovo di Sicilia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2006.
  LIBASSI 

(2006.10.788)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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