REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 APRILE 2006 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 20 marzo 2006.
Adozione, per gli anni 2005/2006, del programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di cui alla raccomandazione n. 2005/175/CE dell'1 marzo 2005 e all'accordo Stato-Regioni del 15 dicembre 2005.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 5, lettere b) e c), della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva n. 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE;
Visto il decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998;
Visto il decreto 6 agosto 2004;
Vista la raccomandazione n. 2005/175/CE della Commissione europea dell'1 marzo 2005 relativa ad un programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 2005;
Visto l'accordo Stato-Regioni del 15 dicembre 2005 relativo all'attuazione della suddetta raccomandazione della Commissione europea;
Viste le indicazioni emerse in sede di riunione del 16 febbraio 2006;
Rilevato che occorre procedere alla formale adozione del programma di cui al citato accordo 15 dicembre 2005 nella Regione Sicilia;

Decreta:


Art.  1

Ad integrazione del decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998, relativo al programma di controllo ufficiale degli alimenti e bevande nella Regione Sicilia, è adottato per l'anno 2005-2006 il programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di cui all'accordo 15 dicembre 2005, da attuarsi dall'1 marzo 2006 al 31 maggio 2006.

Art.  2

I servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) delle aziende unità sanitarie locali sono incaricati di procedere all'attuazione del programma ufficiale di controllo secondo le modalità riportate nei successivi articoli.

Art.  3

Il programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 2005-2006 prevede l'effettuazione di ispezioni e controlli e campionamenti per accertamenti analitici ai fini della valutazione della:
a) sicurezza batteriologica delle insalate miste preconfezionate di verdure crude per quanto riguarda la Lysteria monocytogenes;
b) sicurezza di taluni alimenti confezionati destinati ai lattanti e ai bambini, per quanto concerne i tenori di nitrati e patulina.

Art.  4

Il numero minimo di campioni ufficiali da analizzare sono individuati per ciascuna azienda unità sanitaria locale come segue:

  N. campioni per ricerca Lysteria monocytogenes N. campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini 
A.U.S.L. 1 Agrigento  2
A.U.S.L. 2 Caltanissetta  2
A.U.S.L. 3 Catania  4
A.U.S.L. 4 Enna  1
A.U.S.L. 5 Messina  3
A.U.S.L. 6 Palermo  6
A.U.S.L. 7 Ragusa  2
A.U.S.L. 8 Siracusa  2
A.U.S.L. 9 Trapani  2


Art.  5

Relativamente ai campionamenti delle insalate miste preconfezionate di verdure crude, gli stessi dovranno essere effettuati nei punti di vendita al dettaglio, preferibilmente supermercati, possibilmente su partite prossime alla data di scadenza, comprendendo anche i prodotti importati, allo scopo di rilevare la presenza di Lysteria monocytogenes.
Gli accertamenti debbono riguardare insalate miste:
1) che non sono sottoposte a trattamento termico nella confezione finale;
2) che richiedono frigoconservazione;
3) che possono essere consumate senza alcun trattamento termico preventivo.
L'unità di campionamento è costituita da una confezione integra.
Relativamente ai campionamenti di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli stessi dovranno essere effettuati alla vendita al dettaglio, alla produzione e all'importazione, allo scopo di ricercare il nitrato (in alimenti contenenti carote, patate e vegetali a foglia) e la patulina (in alimenti contenenti prodotti derivati dalle mele diversi dagli alimenti a base di cereali).

Art.  6

Per le attività analitiche, le strutture di cui all'art. 2 del presente decreto si avvarranno dei laboratori di sanità pubblica territorialmente competenti per la valutazione della sicurezza batteriologica in campioni di insalate miste preconfezionate e dei laboratori dei dipartimenti provinciali ARPA (DAP) per la valutazione del nitrato e della patulina in campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
Qualora il DAP territorialmente competente non svolga in atto l'attività analitica prevista dalla raccomandazione n. 2005/175/CE, lo stesso provvederà al trasferimento dei campioni presso altro DAP in grado di effettuare le analisi, informandone il S.I.A.N. ove è stato effettuato il campionamento.

Art.  7

I laboratori di sanità pubblica, ove accertino la presenza di Lysteria monocytogenes, dovranno effettuare anche la numerazione della stessa.
Per la ricerca e la numerazione della Lysteria monocytogenes viene consigliata l'applicazione della versione più recente della norma EN/ISO 11290-1 e 2, ma possono essere utilizzati anche metodi equivalenti, valicati e già in uso presso i laboratori di controllo ufficiale degli alimenti.
Per quanto concerne il nitrato, i metodi di campionamento sono quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 23 luglio 2003 (attuazione della direttiva 2002/63/CE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003, mentre per la ricerca della patulina i metodi di campionamento e analisi da utilizzare per i controlli ufficiali sono quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004, (attuazione della direttiva n. 2003/78/CE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2005.

Art.  8

I laboratori di sanità pubblica trasmetteranno gli esiti delle analisi batteriologiche ai rispettivi S.I.A.N., per l'adozione di eventuali adempimenti di competenza, nonché per conoscenza al dipartimento ispettorato regionale sanitario (I.R.S.) - servizio 1.
I dipartimenti provinciali ARPA, che hanno effettuato le prove di analisi, oltre ad assicurare tutti gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente in materia, trasmetteranno i risultati delle stesse contestualmente al S.I.A.N. che ha effettuato il campionamento, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza, nonché al dipartimento I.R.S. - servizio 1°.

Art.  9

Relativamente alla trasmissione del flusso informativo, dovranno essere utilizzate le schede di registrazione conformi ai modelli di cui agli allegati II e IV della raccomandazione n. 2005/175/CE dell'1 marzo 2005, che dovranno essere compilati, per la parte analitica di rispettiva competenza, dai laboratori di sanità pubblica e dai dipartimenti provinciali ARPA e trasmessi ai S.I.A.N. che hanno effettuato i campionamenti, nonché allo scrivente dipartimento I.R.S., entro e non oltre il 10 giugno 2006.
I S.I.A.N., entro la stessa data, provvederanno a trasmettere al dipartimento I.R.S. - servizio 1, gli stessi moduli, compilati anche nella parte relativa alle infrazioni rilevate ed ai provvedimenti adottati nell'ambito dell'attuazione del presente piano di controllo.
Palermo, 20 marzo 2006.
  CIRIMINNA 

(2006.14.1169)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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