REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 APRILE 2006 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 20 marzo 2006.
Adozione, per gli anni 2005-2006, del programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di cui alla raccomandazione n. 2005/178/CE dell'1 marzo 2005 e all'accordo Stato-Regioni del 15 dicembre 2005.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 5, lettere b) e c), della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva n. 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE;
Visto il decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998;
Visto il decreto del 6 agosto 2004;
Vista la raccomandazione n. 2005/178/CE della Commissione europea dell'1 marzo 2005, relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali di prodotti alimentari per l'anno 2005;
Visto l'accordo Stato-Regioni, rep. n. 2004 del 15 dicembre 2005, relativo all'attuazione della suddetta raccomandazione della Commissione europea;
Viste le indicazioni emerse in sede di riunione del 16 febbraio 2006;
Rilevato che occorre procedere alla formale adozione del programma di cui al citato accordo 15 dicembre 2005 nella Regione Sicilia;

Decreta:


Art. 1

Ad integrazione del decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998, relativo al programma di controllo ufficiale degli alimenti e bevande nella Regione Sicilia, è adottato per l'anno 2005-2006 il programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di cui all'accordo 15 dicembre 2005, da attuarsi dall'1 marzo 2006 al 31 maggio 2006.

Art. 2

I servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) delle aziende unità sanitarie locali sono incaricati di procedere all'attuazione del programma ufficiale di controllo, secondo le modalità riportate nei successivi articoli.

Art. 3

Il programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 2005-2006 prevede:
a)  i campionamenti e le analisi da effettuare sui seguenti prodotti: pere, arance o mandarini, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, spinaci (freschi o congelati), cetrioli e riso, per la ricerca degli antiparassitari indicati nell'allegato I della raccomandazione (esercizio specifico);
b)  per la ricerca di antiparassitari che presentano un rischio acuto (quali gli esteri organofosforici, l'endosulfan e gli N-metilcarbammati) su campioni di pere, arance o mandarini, patate, carote e cetrioli deve essere prelevato un campione ufficiale in più per ciascuno dei prodotti; se nel primo campione sono state riscontrate tracce dei suddetti antiparassitari, i componenti del secondo campione devono essere analizzati separatamente (esercizio di omogeneità);
c)  relativamente al numero dei componenti di ciascun campione che alle modalità di campionamento si rinvia a quanto indicato nel decreto del Ministro della salute 23 luglio 2003, recepimento della direttiva n. 2002/63/CE della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2003.

Art. 4

Il numero minimo di campioni ufficiali da analizzare sono individuati per ciascuna azienda unità sanitaria locale nella tabella allegata al presente decreto.
Nei territori delle aziende unità sanitarie locali interessati a produzione biologica dovrà essere prelevato un campione aggiuntivo per le singole matrici di alimenti previsti dal programma comunitario.
Ciascuna azienda unità sanitaria locale inoltre dovrà prelevare un campione di alimenti per bambini o lattanti, composto principalmente di verdura, frutta o cereali.
Per i prodotti sottoposti a trattamento di post-raccolta (frutta ed agrumi) dovrà essere prelevato da parte di ciascuna azienda unità sanitaria locale un campione aggiuntivo di pere ed uno di agrumi (arance o mandarini).

Art. 5

I campionamenti dovranno essere effettuati negli stabilimenti di condizionamento e commercializzazione e nei punti di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Art. 6

Per le attività analitiche le strutture di cui all'art. 2 del presente decreto si avvarranno dei laboratori dei dipartimenti provinciali ARPA (DAP) territorialmente competenti. Qualora il DAP territorialmente competente non svolga in atto l'attività analitica prevista dall'allegato 1 della raccomandazione n. 2005/178/CE, lo stesso provvederà al trasferimento dei campioni presso altro DAP in grado di effettuare le analisi, informandone il SIAN ove è stato effettuato il campionamento.

Art. 7

I dipartimenti provinciali ARPA, che hanno effettuato le prove di analisi, oltre ad assicurare tutti gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente in materia, trasmetteranno i risultati delle stesse contestualmente al S.I.A.N. che ha effettuato il campionamento, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza, nonché al dipartimento I.R.S. - Servizio 1.

Art. 8

Relativamente alla trasmissione dei flussi informativi, i laboratori provinciali ARPA che hanno effettuato le analisi trasmetteranno, entro il 10 giugno 2006, ai SIAN che hanno effettuato i campionamenti e contestualmente al dipartimento I.R.S., servizio 1, i risultati del programma coordinato di controllo ufficiale, avvalendosi dei modelli comunitari tabella B (esercizio specifico) e della tabella F (esercizio di omogeneità), specificando i metodi di analisi utilizzati e i reporting levels ottenuti, in conformità con le procedures for pesticide residues analysis.
Gli stessi dovranno trasmettere, altresì, entro la data di scadenza sopradetta, i dati relativi all'accreditamento del laboratorio pubblico che effettua le analisi utilizzando lo schema di modello comunitario tabella G, che dovrà essere inviato anche se negativo.
I SIAN, entro la stessa data, dovranno trasmettere al dipartimento I.R.S., servizio 1, i dati relativi al numero e tipo di infrazioni rilevate ed ai provvedimenti adottati, nell'ambito del presente programma comunitario.
Relativamente agli schemi dei modelli comunitari tabella B, tabella F e tabella G, nonché al documento "Quality control procedures for pesticide analisys", si rinvia al sito internet del Ministero della salute: www.ministerosalute.it > alimenti e sanità animale > sicurezza alimentare > approfondimenti > controllo ufficiale alimenti.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte 1ª.
Palermo, 20 marzo 2006.
  CIRIMINNA 

Tabella
NUMERO MINIMO DI CAMPIONAMENTI DI PRODOTTI VEGETALI PER CIASCUNA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE


Prodotto          Area di prelievo campioni 
Pere **          CL-CT-TP 
Arance e mandarini **          AG-CT-PA 
Fagioli * (freschi e congelati)          EN-ME-PA 
Patate **          RG-SR-TP 
Carote **          AG-RG-SR 
Spinaci*          CT-ME-PA 
Cetrioli **          CL-RG-SR 
Riso  *          CT-ME-PA 

**  n. 1 campione per prodotto + n. 1 campione biologico (qualora presente coltivazione biologica);
**  n. 2 campioni per prodotto (ivi compreso campione aggiuntivo per rischio acuto) + n. 1 campione biologico (qualora presente coltivazione biologica).
(2006.14.1170)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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