REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 APRILE 2006 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 20 febbraio 2006.
Disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia dei lavori da parte dei dipartimenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dell'Osservatorio regionale lavori pubblici, delle Stazioni uniche appaltanti e dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 1 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, ritenuto applicabile nella Regione siciliana, come condiviso dal parere n. 12523 del 22 luglio 2002 dall'Ufficio legislativo e legale della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni;
Visto il decreto n. 42/Gab del 14 marzo 2005 dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;
Ritenuto di dover integrare il sopra citato decreto n. 42/Gab del 14 marzo 2005, con il quale sono stati individuati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni ed i servizi, con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
Ritenuta l'opportunità di individuare in uno stesso provvedimento anche i lavori da eseguirsi in economia, secondo il combinato disposto dell'art. 1 del D.P.R. n. 384/2001 e l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni;

Decreta:
Art. 1
Oggetto del provvedimento

1.  Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia dei lavori da parte dei dipartimenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, delle Stazioni uniche appaltanti e dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.
Art. 2
Modalità di esecuzione in economia

1.  L'esecuzione in economia può avvenire:
a)  in amministrazione diretta;
b)  a cottimo fiduciario.
2.  Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati dal responsabile del procedimento con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3.  Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.
4.  I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 100.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
Art. 3
Ambito di applicazione

1.  E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi, con riguardo alle esigenze degli uffici di cui art. 1, nei limiti degli importi sotto indicati al netto dell'I.V.A.:
1) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, divulgative, formative e tecnico-scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione in Italia e all'estero, nonché le spese per ospitare i relatori, fino all'importo di 100.000 euro;
2)  i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni fino all'importo di 100.000 euro;
3)  divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, fino all'importo di 50.000 euro;
4)  acquisto e legature di libri, stampe, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia, fino all'importo di 50.000 euro;
5)  lavori di traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura, fino all'importo di 50.000 euro;
6)  lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica fino all'importo di 100.000 euro;
7)  spese di cancelleria, materiale di facile consumo (carta igienica, toner, detergenti, materiale elettrico, materiale telefonico, etc.) fino all'importo di 100.000 euro;
8)  spese per la riparazione e manutenzione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio, fino all'importo di 100.000 euro;
9)  spese per l'acquisto e la manutenzione di reti informatiche, personal computer, stampanti, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, fino all'importo di 100.000 euro;
10)  fornitura di mobili, arredi, complementi di arredo, sistemi di illuminazione e di schermatura, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, fino all'importo di 100.000 euro;
11)  spese per uniformi, divise, tute ed indumenti protettivi fino all'importo di 50.000 euro;
12)  spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, spese per quote di partecipazione a corsi, convegni, fiere, seminari e manifestazioni indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all'importo di 100.000 euro;
13)  spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, nonché spese per garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali fino all'importo di 100.000 euro;
14)  spese per traslochi e/o facchinaggi interni fino all'importo di 100.000 euro;
15)  spese per l'esecuzione e l'esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua e telefonici e di cablaggio fino all'importo di 100.000 euro;
16)  forniture e interventi necessari per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro fino all'importo di 100.000 euro;
17)  spese per l'acquisizione di servizi assicurativi fino all'importo di 100.000 euro;
18)  spese per il servizio di telefonia mobile fino all'importo di 100.000 euro;
19)  acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto fino all'importo di 100.000 euro;
20)  acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, fino all'importo di 100.000 euro;
21)  acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, fino all'importo di 100.000 euro.
Con il presente decreto sono recepiti i casi particolari, previsti dall'art. 7 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, fino all'importo massimo di 100.000 euro.
Art.  4
Divieto di frazionamento

1.  E' vietato frazionare l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla all'applicazione delle presenti disposizioni.
Art. 5
Organi responsabili

1.  L'affidamento di forniture di beni e servizi in economia viene disposto, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile della spesa che può affidarla al responsabile del procedimento, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
2.  Il dirigente responsabile della spesa può autorizzare il consegnatario allo svolgimento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia per le minute spese d'ufficio entro limiti di importo predeterminati, in ogni caso non superiori a euro 5.000 (oltre I.V.A.), ovvero nei casi d'urgenza.
3.  Il consegnatario che sia stato autorizzato a svolgere le procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia assume a tutti gli effetti la figura di responsabile del procedimento di cui alla citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
4.L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
a)  l'esigenza da soddisfare;
b)  i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
c)  in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
d)  l'importo presunto della spesa;
e)  il capitolo di imputazione della spesa o la fonte di finanziamento;
f)  dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al precedente art. 4;
g)  la facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla ditta affidataria l'estensione dell'affidamento nel rispetto del quinto d'obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 3;
h)  il soggetto che procede all'acquisto.
Art. 6
Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia

1.  L'acquisizione dei beni e servizi in economia può essere effettuata in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
2.  La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi/offerte ad almeno 5 ditte.
3.  Ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare a presentare i preventivi/offerte, si dovrà fare ordinariamente ricorso all'albo dei fornitori, distinto per categorie merceologiche, che sarà istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4.  Nelle more dell'attivazione dell'albo di cui al precedente comma 3, si potrà utilizzare l'albo già istituito presso la Presidenza della Regione ovvero ricorrendo ad imprese non ancora iscritte.
5.  E' consentito il ricorso a imprese non iscritte al predetto albo, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria merceologica non risultino imprese iscritte o in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purché tali circostanze risultino esplicitamente dagli atti d'ufficio, ovvero nel caso di utilizzo delle procedure telematiche di acquisto previste dal D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (mercato elettronico).
6.  Si prescinde dalla richiesta di più preventivi/offerte nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato; qualora, tuttavia, per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al precedente comma 5.
7.  Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte, qualora l'importo presunto della spesa non superi l'importo di 20.000 euro, con l'esclusione dell'I.V.A.
8.  La richiesta dei preventivi/offerta, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax), deve comprendere almeno:
a)  l'oggetto della prestazione;
b)  le caratteristiche tecniche;
c)  le qualità e le modalità di esecuzione;
d)  le eventuali garanzie richieste;
e)  i criteri di scelta del contraente;
f)  i prezzi;
g)  modalità di gara ed aggiudicazione;
h)  le modalità di pagamento;
i)  l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;
j)  la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta venga meno alle obbligazioni assunte;
k)  l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
l)  ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.
9.  Tra i preventivi/offerta acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso ovvero con il massimo ribasso percentuale del prezzo posto a base di gara. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Qualora si proceda all'affidamento con il metodo del massimo ribasso del prezzo posto a base di gara, si dovrà acquisire, in via preliminare, il parere di congruità da parte del dipartimento Ispettorato tecnico regionale.
10.  L'esame e la scelta dei preventivi o delle offerte viene effettuata da una commissione composta dal titolare del potere di spesa o da un suo delegato, da due funzionari all'uopo individuati in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa a cui è aggiudicata l'acquisizione.
11.  Sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, si emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi che sarà perfezionata:
a)  mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 25.000 euro oltre I.V.A.;
b)  mediante atto negoziale negli altri casi.
Nei casi di urgenza si procede con lettera di ordinazione nelle more del perfezionamento della stipula dell'atto negoziale. In tal caso deve darsi comunicazione di tale situazione nella lettera d'invito e l'impresa deve esprimere per iscritto la propria accettazione.
12.  I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
a)  la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b)  la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
c)  la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
d)  gli estremi contabili (capitolo);
e)  la forma di pagamento;
f)  le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
g)  l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
h)  le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura.
13.  I preventivi di importo superiore a 5.000,00 euro (oltre I.V.A.), presentati dalle ditte risultate aggiudicatarie, devono essere vistati, prima dell'emissione dell'atto dispositivo di cui al precedente comma 11 per la congruità dei prezzi, dal dipartimento Ispettorato tecnico regionale.
14.  Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente responsabile.
15.  Il dirigente titolare della spesa potrà avvalersi, esclusivamente nei casi in cui i beni da acquistare o i servizi da richiede presentino particolari complessità di natura tecnica, delle competenze del dipartimento Ispettorato tecnico regionale sia nella fase della redazione della lettera d'invito sia nella fase di aggiudicazione.
Art. 7
Verifica della fornitura dei beni e della prestazione dei servizi

1.  La fornitura dei beni e la prestazione dei servizi sono soggetti, entro 20 giorni dall'acquisizione, rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da parte del consegnatario dell'ufficio presso il quale è stato fornito il servizio medesimo.
2.  Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., tali verifiche sono sostituite dal visto di regolare esecuzione apposto direttamente sulla fattura.
3.  Il collaudo è eseguito da apposita commissione nominata annualmente dal dirigente competente o da impiegati appositamente nominati e, per forniture specialistiche, da esperti esterni.
4.  Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.
Art. 8
Garanzie

1.  Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.
Art. 9
Inadempimenti

1.  Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre, l'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2.  Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
Art. 10
Individuazione dei lavori in economia

1.  Sono eseguiti in economia, nei limiti di quanto disposto dall'art. 88 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999, i seguenti lavori:
a)  lavori di manutenzione e adattamento, ivi compresi i lavori necessari per il processo di unificazione delle sedi dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, adibiti ad uso dei dipartimenti e degli uffici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
b)  lavori di manutenzione e adattamento, ivi compresi i lavori necessari per il processo di unificazione delle sedi dei locali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze presi in affitto, adibiti ad uso dei dipartimenti e degli uffici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
c)  lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 19, 20 e 24bis del testo coordinato della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
d)  interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
e)  lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
f)  lavori necessari per la compilazione di progetti;
g)  completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
Art. 11
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

1.  Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lett. a), d) e g) del precedente articolo.
Art. 12
Collaudo dei lavori

1.  Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
Art. 13
Rinvio

1.  Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 14

1.  Il decreto n. 42/Gab. del 14 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 marzo 2005, n. 13, è abrogato.

Art.  15

1.  Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dei lavori pubblici per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it/assessoratolavoripubblici.
Palermo, 20 febbraio 2006.
  PARLAVECCHIO 

(2006.8.628)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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