REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 APRILE 2006 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 20 marzo 2006.
Indice massimo di densità venatoria e numero massimo dei cacciatori ammissibili per singolo ambito territoriale di caccia, per la stagione venatoria 2006/2007.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 325 del 9 aprile 2004, di approvazione del proprio contratto individuale di lavoro;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 3, della predetta legge che prevede la definizione dell'indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia della Regione, sulla base dell'indice medio di densità venatoria regionale;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Considerato che, secondo il citato piano, il territorio agro-silvo-pastorale sub-provinciale, non riservato a protezione della fauna ed a gestione privata della caccia, a centri privati di produzione ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, viene destinato alla gestione programmata della caccia, e che secondo i criteri adottati per la pianificazione territoriale tale territorio costituisce gli ambiti territoriali di caccia sub-provinciali;
Visto il decreto n. 582 del 7 aprile 2003, con il quale è stato reso pubblico l'indice medio regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 2003/2004 - 2007/2008, determinato in applicazione dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/97, il cui valore è pari a 0,0218 cacciatori/ettaro, corrispondente a 45,96 ettari/cacciatore;
Ritenuto di dovere stabilire, per singolo ambito territoriale di caccia, l'indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2006/2007;
Viste le comunicazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, con le quali sono stati forniti i dati utili per la determinazione dell'indice massimo di densità venatoria per ciascun ambito;
Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. a), della più volte citata legge regionale n. 33/97, ogni cacciatore ha, comunque, il diritto di esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia ove ricade il territorio comunale di residenza dello stesso;
Ritenuto di potere definire, quale indice massimo di densità venatoria, per tutti gli ambiti territoriali di caccia regionali, ad eccezione di quelli di AG3, CT1, ME2, ME3, PA3, TP2, TP3 e TP4, un indice il cui valore sia compreso tra l'indice medio di densità venatoria regionale di cui al citato decreto n. 582 del 7 aprile 2003 e l'indice ottenuto dalla media dei rapporti fra il numero dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino nella stagione venatoria 2005/2006 e la superficie disponibile per la caccia programmata di ciascun A.T.C.;
Ritenuto di potere assumere, al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso i vari ambiti territoriali di caccia regionali, come indice massimo di densità venatoria il valore di 0,0294 cacciatori/ettaro, che tiene conto delle condizioni e delle caratteristiche ambientali e di omogeneità di detti ambiti nonché della consolidata ed equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio già adottata nelle precedenti stagioni venatorie;
Ritenuto inoltre, sulla scorta dei dati indicati dal piano regionale faunistico-venatorio e di quelli forniti dalle ripartizioni, di dovere determinare, ai sensi del successivo comma 5, lett. b), del predetto art. 22, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, prevedendo una riserva del 10% a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni, nel rispetto del principio di reciprocità;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, per la stagione venatoria 2006/2007, l'indice massimo di densità venatoria e il numero massimo dei cacciatori ammissibili, distinti in cacciatori regionali oltre ai residenti nell'ambito e in cacciatori di altre regioni, per singolo ambito territoriale di caccia, sono stabiliti come dalla seguente tabella:







Art.  2

Il presente decreto sarà trasmesso alle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali per le successive determinazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 marzo 2006.
  ALBANESE 

(2006.13.1081)
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020*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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