REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 APRILE 2006 - N. 18
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 20 gennaio 2006.
Calendario delle scadenze per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59/2005.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva n. 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998 ed, in particolare, gli artt. 1, comma 3, 2 e 21, nonché l'allegato B, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 96/61/CE;
Visto il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
Vista la legge n. 59 del 15 marzo 1997, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997;
Visto il D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988, di regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/86, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle direttive n. 91/156/CE sui rifiuti, n. 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque urbane e della direttiva n. 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
Vista la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Visto l'art. 132 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, che stabilisce che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'Ambiente;
Visto il decreto n. 633 del 7 agosto 2002, con il quale questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372/99, aveva stabilito il calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale;
Visto il decreto n. 414 del 3 aprile 2003, con il quale questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372/99, modificava il calendario di cui all'art. 1 del precedente decreto n. 633 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto n. 556 del 21 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372/99, riformulava il calendario di cui all'art. 1 del decreto n. 414 del 3 aprile 2003;
Visto il decreto n. 899 del 12 agosto 2004, con il quale questo Assessorato stabiliva la modulistica per l'istruttoria della domanda di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 372/99;
Visto il decreto legislativo n. 59/2005 di attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, che abroga il precedente decreto legislativo n. 372/99;
Ritenuto necessario predisporre apposita modulistica per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59/2005;
Considerata la necessità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2005, di stabilire il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti e nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2005;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art.  1

Le istanze per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale, successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2005, dovranno essere presentate, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59/2005, utilizzando esclusivamente la modulistica, in precedenza predisposta ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 372/99, riportata nell'allegato I al decreto n. 899 del 12 agosto 2004 e disponibile, altresì, sul sito internet www.artasicilia.it.

Art.  2

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59/2005, è confermato il calendario delle scadenze, già stabilito con decreto n. 556 del 21 maggio 2004, per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti di competenza regionale, rientranti tra le tipologie indicate nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 59/2005.

Art.  3

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59/2005, è stabilito il calendario delle scadenze per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti nuovi di competenza regionale già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti tra le tipologie indicate nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 59/2005:

Data presentazione istanze  Categorie attività industriali 
  All. I del decreto legislativo n. 59/2005 
Entro il 28 febbraio 2006  1. - Attività energetiche 
Entro il 31 marzo 2006  2. - Produzione e trasformazione metalli 
Entro il 30 aprile 2006  3. - Industria prodotti minerali 
Entro il 31 maggio 2006  4. - Industria chimica 
Entro il 30 giugno 2006  5. - Gestione rifiuti 
Entro il 31 luglio 2006  6. - Altre attività 


Art.  4

L'avvio delle attività industriali per gli impianti nuovi di competenza regionale, che non abbiano iniziato le procedure per il rilascio di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2005 e rientranti tra le tipologie indicate nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 59/2005, è condizionato al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art.  5

Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale ed i relativi elaborati tecnici dovranno essere presentate in quattro copie, più una sintesi non tecnica, priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico. Dovranno, inoltre, essere consegnate n. 10 copie complete, su supporto informatico, destinate agli enti coinvolti nella istruttoria tecnica della pratica. Le istanze di autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici dovranno essere inviati, oltre che a questo Assessorato, alla provincia regionale competente per territorio ed alla direzione generale dell'ARPA Sicilia.

Art.  6

Per le unità produttive di un unico gestore, per le quali è stabilita la calendarizzazione delle istanze di cui sopra, in cui sono svolte più categorie di attività di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005, la presentazione dell'istanza deve avvenire alla prima tra le scadenze previste per le attività svolte nell'unità.

Art.  7

Nel caso in cui più gestori svolgano in una medesima area attività tecnicamente o funzionalmente connesse, per le quali è stabilita la calendarizzazione delle istanze di cui sopra, ricomprese nell'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005, i gestori delle singole attività devono presentare l'istanza alla prima tra le scadenze previste per le suddette attività interconnesse.

Art.  8

Ai sensi dell'art. 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59/2005, gli impianti esistenti di competenza regionale rientranti nella procedura IPPC devono attuare le modalità previste per la protezione dell'ambiente, riportate nel decreto di autorizzazione integrata ambientale rilasciato dall'autorità competente, entro la data del 30 ottobre 2007.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet www.artasicilia.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 gennaio 2006.
  CASCIO 

(2006.10.774)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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